CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 23935/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
67/2025 depositata il 12/02/2026;nel giudizio di merito, recante n. 7767/2025 R.G., prendente davantial Tribunale di Napoli tra:[OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore in attiindicato, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],quest’ultimi quali coobbligati e soci della [OSCURATO:PERSONA], quale parte attrice;AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del legalerappresentante in atti indicato; quale parte convenuta;NONCHE’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del Direttore Generale in attiindicato, quale parte convenuta;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3426/2026Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 23935/2026Data pubblicazione 23/07/20261.Il giudizio di merito ha ad oggetto un’opposizione all’esecuzioneex art. 615, comma 1, c.p.c.La società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, unitamente ai soci ecoobbligati F.I. e G.E., citava in giudizio l’Agenzia delle EntrateRiscossione (ADER) e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] opponenticontestavano il diritto di ADER di procedere alla riscossione di somme(circa 204.016,00 euro) derivanti dalla revoca di un finanziamentoregionale per le PMI Campane. Sostenevano che il credito sarebbeassistito da una garanzia e che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovutoescutere il garante prima dei debitori principali.La causa veniva inizialmente incardinata davanti al Tribunale diNapoli Nord, che dichiarava la propria incompetenza territoriale,ritenendo valida una clausola del contratto di finanziamento (Art. 5)che attribuiva la competenza esclusiva a un altro foro.Gli attori riassumevano la causa davanti al Tribunale di Napoli, ilquale però a sua volta ravvisava la propria incompetenza, sollevandod’ufficio il conflitto di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c.2. Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale ha rassegnatoconclusioni scritte chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale diNapoli Nord per tutti gli attori dell’originario giudizio, tranne che peril Sig. C.F. la cui competenza è stata invece correttamente radicata nelTribunale di Napoli .RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Tribunale di Napoli, nell’ordinanza di rimessione: a) sostieneche la competenza territoriale per le opposizioni all’esecuzione siainderogabile, in quanto, per il combinato disposto degli artt. 27 e 28c.p.c., la competenza del “luogo dell’esecuzione” (forum executionis)non può essere modificata da accordi privati; b) identifica il luogodell’esecuzione in Caserta per la maggior parte degli attori (rientrantenella competenza di [OSCURATO:PERSONA]) e in Pozzuoli per un altro soggettoNumero registro generale 3426/2026Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 23935/2026Data pubblicazione 23/07/2026coinvolto (identificato come C.F.), per il quale Napoli sarebbecompetente; c) ritiene che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non avrebbedovuto declinare la competenza basandosi sulla clausola del contrattodi finanziamento; d) denuncia la violazione delle norme regolatrici dellacompetenza in sede esecutiva (cioè del combinato disposto degli artt.27 e 28 c.p.c.), in quanto sostiene che nelle opposizioni all’esecuzione,in virtù dell’art. 28 c.p.c., la competenza territoriale deve coinciderenecessariamente con il luogo dell’esecuzione e che tale criterio,essendo previsto per legge, prevale su qualsiasi clausola pattizia dideroga al foro territoriale contenuta nei contratti tra le parti; e)richiama la giurisprudenza di legittimità che sottolinea come ilcollegamento con il territorio del bene esecutato sia prevalente, anchequando è coinvolta la [OSCURATO:PERSONA].2. La questione, sottesa al ricorso, concerne la possibilità diderogare, mediante clausola contrattuale, al criterio territoriale dicompetenza nelle controversie di opposizione all’esecuzione ex art. 615c.p.c.Il giudice del Tribunale di Napoli, nel proporre il regolamento, haritenuto erronea la declinatoria di competenza del Tribunale di NapoliNord, fondata su una clausola attributiva di foro esclusivo contenutanel contratto di finanziamento, assumendo invece l’inderogabilità dellacompetenza territoriale nei giudizi di opposizione all’esecuzione.Tale impostazione è corretta.Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza diquesta Corte (arg. ex Cass n. 14922/2026, n. 32064/2023, n.8069/2018, n. 6557/1994), le opposizioni all’esecuzione e agli attiesecutivi soggiacciono alle regole di cui all’art. 27 c.p.c., con laconseguenza che la competenza è radicata nel giudice del luogodell’esecuzione, restando esclusa l’operatività di diversi criteri, ivicompreso il foro pattizio.Numero registro generale 3426/2026Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 23935/2026Data pubblicazione 23/07/2026Tale criterio, in forza del disposto dell’art. 28 c.p.c., ha carattereinderogabile e prevale su ogni diversa pattuizione delle parti, attesoche il collegamento territoriale con il luogo in cui si svolge l’azioneesecutiva risponde ad esigenze di ordine pubblico processuale e diconcentrazione delle attività esecutive.Né avrebbe potuto attribuirsi rilievo alla clausola contrattualeinvocata dal primo giudice, trattandosi di deroga convenzionale nonconsentita in materia sottratta alla disponibilità delle parti. Laprevisione negoziale del foro esclusivo, infatti, può operareesclusivamente nei limiti della deroga consentita dall’art. 28 c.p.c.,mentre deve essere disapplicata allorché incida su criteri dicompetenza qualificati come inderogabili dalla legge.Ne consegue che, nella specie, la competenza territoriale avrebbedovuto essere determinata con riferimento al luogo della notifica dellecartelle di pagamento impugnate, equiparabili al precetto e, pertanto,in tal senso prospettandosi ivi - in difetto di altre specificazioni - il luogodella futura esecuzione.In definitiva e in estrema sintesi, in tema di opposizioniall’esecuzione e agli atti esecutivi (artt. 615 e 617 c.p.c.), lacompetenza territoriale è radicata inderogabilmente, ai sensi delcombinato disposto degli artt. 27 e 28 c.p.c., nel giudice del luogodell’esecuzione (forum executionis). Nel caso in cui l’opposizione abbiaad oggetto cartelle di pagamento, il luogo della futura esecuzione èquello della notifica delle cartelle di pagamento opposte. Tale criterio dicompetenza ha natura funzionale e sottratta alla disponibilità delleparti, rendendo conseguentemente inefficace qualsiasi clausolacontrattuale di deroga al foro territoriale (foro pattizio), anche nei casiin cui sia parte nel giudizio una [OSCURATO:PERSONA].3. Ciononostante, il ricorso va dichiarato inammissibile.In base agli atti legittimamente consultabili dal Collegio ed anchea seguito di formale richiesta di trasmissione da parte della CancelleriaNumero registro generale 3426/2026Numero sezionale 2261/2026Numero di raccolta generale 23935/2026Data pubblicazione 23/07/2026di questa Corte, non risulta la documentazione relativa al luogo dinotifica delle cartelle di pagamento opposte e relativamente alle qualiè stato proposto il presente regolamento di competenza di ufficio.Tanto rende inammissibile il regolamento, non essendo stataposta questa Corte in grado di verificare - si ribadisce, in base agli attitrasmessi e messi a disposizione anche dietro sollecito alla relativaCancelleria, neppure essendo più prevista la trasmissione su supportoanalogico tradizionale degli atti di causa - quale fosse il luogo di notificadelle cartelle suddette. In difetto di tali indispensabili elementi,pertanto, non si può stabilire se il principio, pur correttamenteindividuato dal rimettente come in astratto applicabile, possa o menoapplicarsi al caso di specie.Trattandosi di regolamento di competenza promosso di ufficio, inassenza di memorie delle parti interessate, non vi è luogo a provvederesulle spese relative alla procedura. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Così deciso in Roma, il 9 luglio 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente