CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30527/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avversol’ordinanza in preambolo con cui il Giudice dell’esecuzione ha rigettato la suaistanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671 cod.proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione;considerato che il ricorrente deduce che il giudice a quo avrebbe disatteso leindicazioni della giurisprudenza di legittimità in materia di criteri identificatividell’unicità di disegno criminoso, sicuramente ravvisabile nella specie attesal’omogeneità delle violazioni di cui alle sentenze sub 1) e 2) e che le stessetroverebbero nella sopravvenuta condanna di cui al n. 3) l’elemento unificatore;ritenuto che il ricorso risulta manifestamente infondato, in quanto generico enon correlato con la motivazione posta a fondamento del provvedimento didiniego;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01); da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché laratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta involta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governodegli anzidetti principi e ha dato argomentato conto della loro applicazione alcaso concreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità ed incongruenze, inprimo luogo che la continuazione criminosa tra i maltrattamenti giudicati con lasentenza sub 1) (commessi dal 2003 al 2019) e quelli giudicati con la sentenzasub 2) (commessi dal 2022 al 2024) era stata esclusa dal giudice dellacognizione; inoltre ha chiarito che nessun rilievo poteva ascriversi alla condannaper l’avvenuta violazione da parte dell’istante del divieto di avvicinamento allapersona offesa (per condurla presso la locale Questura per rimettere la querelache dava origine alla prima condanna), poiché tale ultimo reato costituivaespressione di una decisione determinata da una circostanza occasionale edestemporanea, non potendosi l’imputato prefigurare già al momento della primacondotta di maltrattamenti che la persona offesa l’avrebbe querelato e che egliavrebbe violato la misura cautelare al fine di procurarsi l’impunità;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili,con cui il ricorrente non si confronta in modo adeguatamente specifico, il ricorsodeve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili dicolpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – diuna somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare,in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vanni omessele generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 106 del2003; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.