CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2022
Cassazione n. 25514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/0911990 avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale; lette la memoria e le conclusioni della difesa. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di BOLOGNA, con sentenza del 13/10/2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di RAVENNA in data 7/3/2018, ha dichiarato non doversi procedere in ordine ai reati di cui agli artt. 659 cod. pen. e 4 L. 110/75 (capi A, B, e D) perché estinti per prescrizione e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 635 cod. pen. 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante e, conseguentemente, circa la procedibilità del reato. Nel primo motivo la difesa rileva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato la legge penale in quanto il portone dell'abitazione, considerato anche il fatto che la persona offesa aveva visto quanto accadeva dal balcone e che pertanto il bene era sotto la sua effettiva vigilanza, non sarebbe cosa esposta alla pubblica fede e, pertanto, non sarebbe configurabile la contestata circostanza aggravante. Ragione questa per la quale, preso atto dell'avvenuta remissione della querela, i giudici di merito, anche peraltro a seguito della modifica normativa introdotta dal D.Lgs 7/2016, avrebbero dovuto dichiarare estinto il reato. 2. In data 10 marzo 2022 è pervenuta in cancelleria una memoria con la quale l'avv. [OSCURATO:PERSONA], richiamata ulteriore giurisprudenza di legittimità in ordine alla configurabilità e meno dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. In data 11 marzo 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte nelle quali il Procuratore Generale, Sost. Proc. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], facendo riferimento a una recente pronuncia di questa Corte, chiede che il ricorso sia rigettato. 4. In data 18 marzo 2022 sono pervenute le conclusioni scritte della difesa nelle quali l'avv. [OSCURATO:PERSONA], evidenziato che il caso di specie risulta diverso da quello oggetto della sentenza richiamata dal Procuratore Generale, insiste per l'accoglirnento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il motivo di ricorso, nel quale si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. che determinerebbe la procedibilità d'ufficio del reato, è infondato ma non manifestamente infondato e ha pertanto determinato la corretta istaurazione del rapporto processuale per la presente fase. Tale circostanza -preso atto che i fatti sono avvenuti a Lugo 1'8 settembre 2013, ai sensi dell'art. 129 cod proc. pen. ed esclusa la possibilità di pronunziare una diversa e più favorevole sentenza- impone di dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione; n. 20208 del 5/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 2172666; Sez. 3, n. 31415 del 15/1/2016, Ganzer, Rv 267518; Sez. 2, n. 28848 del 8/5/2013, Ciaffoni, Rv 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/1/2004, Tricorni, Rv 228349). 2. La questione circa la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. nel caso in cui il proprietario ovvero il custode sia presente quando il reato viene commesso è stata oggetto di diverse pronunce da parte di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] specifico riferimento alla porta d'ingresso dell'abitazione, ad esempio, - Sez. 1, n. 8215 del 14/12/2018, 2019, Pataffio, Rv. 274916, secondo la quale "integra un'ipotesi di danneggiamento aggravato, commesso su cose esposte alla pubblica fede, la forzatura della porta di ingresso di un'abitazione affacciata sulla pubblica via, a nulla rilevando che all'interno sia presente il proprietario, giacché questi non può esercitare alcuna vigilanza sulla porta stessa, costantemente affidata all'altrt.ii senso di rispetto", si contrappone Sez. 2, n. 26857 del 17/02/2017, Greco, Rv. 270660, che conclude nel senso che "non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto". 3. A fronte del controverso quadro interpretativo indicato in sintesi, la questione prospettata nel caso di specie, relativo alla situazione peculiare nella quale il danneggiamento si riferisce al portone posto al piano terreno e il proprietario ne ha avuto immediata contezza in quanto era affacciato al balcone sovrastante, è infondata. Ritiene infatti, il collegio che il proprietario, che appunto ha avuto la sola possibilità di vedere quanto accadeva, non fosse in una posizione tale da poter essere definita nei termini della vigilanza, cioè che lo stesso non avesse in concreto la possibilità di esercitare un controllo immediato e diretto sul bene, tale da consentirgli di intervenire personalmente. 4. La sentenza impugnata pertanto -considerato che "il ricorso per cassazione la cui definizione presupponga la risoluzione di problema oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, sicché non preclude la rilevazione della prescrizione del reato maturata nelle more della sua discussione" (cfr. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 226332; Sez. 6, n. 35391 del 11/07/2003, Scopelliti, Rv. 226332)- deve essere annullata senza rinvio perché il reato si è estinto per prescrizione in data 8 marzo 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così de