Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 960/2009
ECLI:EU:C:2009:498
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑535/06 P
[OSCURATO:PERSONA]
contro
Consiglio dell’Unione europea
«Impugnazione — Dumping — Importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] — Regolamento (CE) n. 960/2003 — Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile — Determinazione del danno — Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97»
Massime della sentenza
1.
Impugnazione — Interesse ad agire — Esame d’ufficio da parte della Corte
(Art. 230, quarto comma, CE)
2.
Impugnazione — Motivi di ricorso — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione
degli elementi probatori — Esclusione, salvo il caso di snaturamento
(Art. 225, n. 1, CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma)
3.
Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di sovvenzione da parte di Stati terzi — Danno — Prova del nesso di
causalità — Obblighi delle istituzioni — Considerazione dell’esistenza di fattori estranei alla pratica di sovvenzione
(Regolamento del Consiglio n. 2026/97, art. 8, nn. 1 e 7)
1.
La Corte può rilevare d’ufficio la carenza di interesse di una parte a proporre o a coltivare un’impugnazione contro una sentenza
del Tribunale, a causa di un fatto ad essa successivo tale da privare quest’ultima del suo carattere pregiudizievole, e dichiarare
l’impugnazione irricevibile o priva di oggetto per tale motivo. La sussistenza di un interesse ad agire del ricorrente presuppone,
infatti, che l’impugnazione possa con il suo esito procurare un beneficio alla parte che l’ha proposta. Tuttavia, l’interesse
di un ricorrente ad ottenere l’annullamento di una simile sentenza e, indirettamente, del regolamento che esso ha impugnato
in primo grado non può essere negato per la ragione che quest’ultimo non produce più effetti per il futuro. Difatti, un tale
annullamento può di per sé produrre effetti giuridici, evitando in particolare il ripetersi di una pratica irregolare da parte
delle istituzioni comunitarie.
(v. punti 24-25)
2.
Dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente,
da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti
del fascicolo ad esso sottoposti e, dall’altro, a valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato
i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali
fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne ha tratto.
La Corte quindi non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali il Tribunale
ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente,
che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano
stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.
Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta,
in quanto tale, al sindacato della Corte.
A tal riguardo, un siffatto snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario
effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove.
Invece, stabilire se il Tribunale abbia correttamente concluso da tali fatti che le istituzioni comunitarie non sono venute
meno né al loro dovere di diligenza, né al loro obbligo di motivazione, costituisce una questione di diritto soggetta al controllo
della Corte nel contesto di un’impugnazione.
(v. punti 31-34)
3.
In sede di determinazione del danno che si ritiene subito dall’industria comunitaria nell’ambito di una procedura antisovvenzioni,
il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente
dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato
dal comportamento stesso dei produttori comunitari. Spetta alle istituzioni comunitarie verificare se gli effetti di tali
altri fattori non siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato,
e il danno subito dall’industria comunitaria, dall’altro. Spetta loro, altresì, verificare che il danno riconducibile a tali
altri fattori non venga conteggiato nella determinazione del danno ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97,
relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità, e che,
di conseguenza, il dazio compensativo imposto non ecceda quanto necessario ad eliminare il danno provocato dalle importazioni
sovvenzionate.
Un comportamento che influisce direttamente sui prezzi dei prodotti fabbricati nella Comunità, quale il pagamento di diritti
di concessione, può essere idoneo a rimettere in discussione, innanzitutto, il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate
ed il danno e, secondariamente, la valutazione del danno subito dall’industria comunitaria in ragione della sottoquotazione
dei prezzi delle suddette importazioni.
A norma dell’art. 8, n. 7, del regolamento n. 2026/97, i fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, vengono altresì
esaminati per evitare che il danno dovuto a detti altri fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate. In tal modo,
lo scopo di tale norma è quello di non accordare all’industria comunitaria una tutela che vada al di là di quanto necessario.
Tuttavia, qualora le istituzioni comunitarie accertino che, nonostante tali fattori, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate
è notevole ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento n. 2026/97, può essere stabilito il nesso di causalità tra le importazioni
sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria. Per stabilire che permane il nesso di causalità tra le importazioni
sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria, può essere sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino
che, nonostante la presenza di un tale fattore esterno, il danno subito dai produttori comunitari è stato notevole. Può quindi
ritenersi che il pagamento di diritti di concessione non possa aver influito sul danno causato dalle importazioni sovvenzionate,
se questo fattore era presente prima che tali importazioni fossero divenute rilevanti. Analogamente, il pagamento di detti
diritti di concessione non ha effetti sul danno subito dall’industria comunitaria quando tale pratica ha inciso tanto sui
prezzi comunitari quanto sui prezzi all’importazione.
(v. punti 87-93)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
3 settembre 2009 (
*
)
«Impugnazione – Dumping – Importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] – Regolamento (CE) n. 960/2003 – Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile – Determinazione del danno – Art. 8, n. 7, del regolamento (CE) n. 2026/97»
Nel procedimento C‑535/06 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 22 dicembre 2006,
[OSCURATO:PERSONA],
con sede a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata dagli avv.ti K. Adamantopoulos, dikigoros, e R. MacLean, solicitor,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Consiglio dell’Unione europea,
rappresentato dal sig. J.‑P. Hix, in qualità di agente, assistito dall’avv. G. Berrisch, Rechtsanwalt,
convenuto in primo grado
sostenuto da:
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee,
rappresentata dai sigg. H. van Vliet e T. Scharf, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo,
e
Committee of European CD‑R and DVD+/‑R Manufacturers (CECMA),
già Committee of European CD‑R Manufacturers (CECMA), con sede a Colonia (Germania),
intervenienti in primo grado,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. T. von Danwitz, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász
e G. Arestis (relatore), giudici
avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak
cancelliere: sig.ra K. Sztranc‑Sławiczek, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2008,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 ottobre 2008,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 4 ottobre 2006, causa T‑300/03, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3911, in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
che ha respinto il suo ricorso volto all’annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 2 giugno 2003, n. 960, che istituisce
un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA] (GU L 138, pag. 1, in
prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui esso si applica alla ricorrente.
Contesto normativo
2
Il regolamento (CE) del Consiglio 6 ottobre 1997, n. 2026, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni
provenienti da paesi non membri della Comunità europea (GU L 288, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento base»), disciplina
i procedimenti antisovvenzioni.
3
L’art. 5 del regolamento base così dispone:
«Calcolo dell’importo della sovvenzione compensabile
Ai fini del presente regolamento, l’importo delle sovvenzioni compensabili corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario
nel corso del periodo dell’inchiesta sulle sovvenzioni (…)».
4
L’art. 7, n. 3, del regolamento base, che prevede disposizioni generali relative al suddetto calcolo, prevede quanto segue:
«Qualora la sovvenzione possa essere concessa all’acquisto, presente o futuro, di capitale fisso, l’importo della sovvenzione
compensabile viene calcolato ripartendo quest’ultima su un periodo corrispondente al normale periodo di ammortamento di tale
capitale nel settore in questione (…)».
5
L’art. 8 del regolamento base enuncia quanto segue:
«Accertamento del pregiudizio
(…)
2. L’accertamento del pregiudizio si basa su prove positive e implica un esame obiettivo:
a) del volume delle importazioni sovvenzionate e del loro effetto sui prezzi dei prodotti simili sul mercato comunitario
e
b) dell’incidenza di tali importazioni sull’industria comunitaria.
3. Per quanto riguarda il volume delle importazioni sovvenzionate, occorre esaminare se queste sono aumentate in misura significativa,
tanto in termini assoluti quanto in rapporto alla produzione o al consumo nella Comunità. Riguardo agli effetti sui prezzi,
si esamina se le importazioni sovvenzionate sono state effettuate a prezzi sensibilmente inferiori a quelli dei prodotti simili
dell’industria comunitaria oppure se tali importazioni hanno comunque l’effetto di deprimere notevolmente i prezzi o di impedire
in misura notevole aumenti che altrimenti sarebbero intervenuti. Questi fattori, singolarmente o combinati, non costituiscono
necessariamente una base di giudizio determinante.
(…)
5. L’esame dell’incidenza delle importazioni sovvenzionate sull’industria comunitaria comprende una valutazione di tutti i fattori
e indicatori economici attinenti alla situazione dell’industria quali il fatto che l’industria non abbia ancora completamente
superato le conseguenze di precedenti sovvenzioni o pratiche di dumping, l’entità dell’importo delle sovvenzioni compensabili,
la diminuzione reale o potenziale delle vendite, dei profitti, della produzione, della quota di mercato, della produttività,
dell’utile sul capitale investito o dell’utilizzazione della capacità produttiva; i fattori che incidono sui prezzi comunitari;
gli effetti negativi, reali e potenziali, sul flusso di cassa, sulle scorte, sull’occupazione, sui salari, sulla crescita,
sulla capacità di ottenere capitali o investimenti e, nel caso dell’agricoltura, l’aumento dell’onere per i programmi di sostegno
pubblici. Detto elenco non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base
di giudizio determinante.
6. Deve essere dimostrato, in base a tutti gli elementi di prova, presentati in conformità con il paragrafo 2, che le importazioni
sovvenzionate causano pregiudizio ai sensi del presente regolamento. In particolare, occorre dimostrare che il volume e/o
i prezzi individuati a norma del paragrafo 3 hanno sull’industria comunitaria gli effetti contemplati nel paragrafo 5 e che
questa incidenza si manifesta in misura che possa essere considerata grave.
7. Oltre alle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati i fattori noti che contemporaneamente causano pregiudizio all’industria
comunitaria per evitare che il pregiudizio dovuto a tali fattori sia attribuito alle importazioni sovvenzionate a norma del
paragrafo 6. I fattori che possono essere presi in considerazione a questo proposito comprendono il volume e i prezzi delle
importazioni non sovvenzionate, la contrazione della domanda oppure le variazioni dell’andamento dei consumi, le restrizioni
commerciali attuate da produttori di paesi terzi e comunitari, la concorrenza tra gli stessi, nonché gli sviluppi tecnologici
e le prestazioni dell’industria comunitaria in materia di esportazioni e di produttività.
(…)».
6
Ai sensi dell’art. 15, n. 1, terza frase, del regolamento base, l’importo del dazio compensativo non deve superare l’importo
delle sovvenzioni compensabili e dev’essere inferiore a tale importo qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare
il pregiudizio causato all’industria comunitaria.
7
L’art. 28 del regolamento base così dispone:
«Omessa collaborazione
1. Qualora una parte interessata rifiuti l’accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati
dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l’inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive,
positive o negative, in base ai dati disponibili.
Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni
e possono essere utilizzati i dati disponibili.
Le parti interessate vengono informate delle conseguenze dell’omessa collaborazione.
(…)
3. Le informazioni presentate da una parte interessata che non sono perfettamente conformi alle condizioni richieste non devono
essere disattese, a condizione che le eventuali carenze non siano tali da provocare eccessive difficoltà per l’elaborazione
di conclusioni sufficientemente precise e che le informazioni siano state presentate correttamente entro i termini, siano
verificabili e la parte interessata abbia agito con la migliore diligenza.
4. Se le informazioni o gli elementi di prova non vengono ammessi, la parte che li ha forniti viene immediatamente informata
del motivo e ha la possibilità di dare ulteriori chiarimenti entro il termine specificato. Se i chiarimenti non sono considerati
soddisfacenti, i motivi che hanno giustificato il rifiuto degli elementi di prova o delle informazioni vengono resi noti ed
indicati nelle conclusioni pubblicate.
5. Le conclusioni, comprese quelle relative all’importo delle sovvenzioni compensabili, che siano elaborate in conformità delle
disposizioni del paragrafo 1 e in particolare in base alle informazioni contenute nella denuncia, vengono verificate – per
quanto possibile e tenendo debitamente conto dei termini per l’inchiesta – in relazione ai dati disponibili provenienti da
altre fonti obiettive, quali listini prezzi pubblicati, statistiche ufficiali sulle importazioni e dichiarazioni doganali
oppure in relazione alle informazioni ottenute da altre parti interessate nel corso dell’inchiesta.
6. Qualora una parte interessata non collabori o collabori solo parzialmente, impedendo in tal modo l’accesso ad informazioni
rilevanti, l’esito dell’inchiesta può essere per essa meno favorevole che nell’ipotesi della collaborazione».
I fatti
8
I fatti all’origine della controversia sono esposti ai punti 8‑14 della sentenza impugnata nei termini di seguito riprodotti:
«8 La ricorrente è una società stabilita in [OSCURATO:PERSONA], che produce varie forme di supporti di memoria e in particolare compact disc
registrabili (in prosieguo: i “CD‑R”).
9 Il 17 maggio 2002 la [OSCURATO:PERSONA] [delle Comunità europee], a seguito di una denuncia presentata dal Commitee of European CD‑R
Manufacturers (comitato dei produttori europei di CD‑R) (CECMA), ha aperto un’inchiesta antisovvenzioni sulle importazioni
di CD‑R provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA] (GU C 116, pag. 4).
10 Con lettera del 4 marzo 2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla ricorrente gli elementi di fatto e le considerazioni fondamentali
in base ai quali si prevedeva di proporre la fissazione di dazi compensativi definitivi. La sovvenzione constatata dalla [OSCURATO:PERSONA]
consisteva in un’esenzione [dai] dazi doganali sui beni strumentali importati dalla ricorrente. Nel calcolo dell’importo della
sovvenzione, questa è stata ripartita, in applicazione dell’art. 7, n. 3, del regolamento base, su un periodo di tre anni.
La comunicazione prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del 10%.
11 Con due lettere del 19 marzo 2003, la ricorrente ha risposto alla detta comunicazione, contestando, da un lato, il sistema
utilizzato per calcolare l’importo della sovvenzione e, dall’altro, l’esistenza e le cause del danno.
12 Con due lettere del 9 aprile 2003, la [OSCURATO:PERSONA], da un lato, ha respinto gli argomenti della ricorrente relativi all’esistenza
di un danno e di un nesso di causalità e, dall’altro, ha inviato alla ricorrente una comunicazione supplementare contenente
un nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione, nel quale questa è stata ripartita su un periodo di 4,2 anni. La comunicazione
aggiuntiva prevedeva l’imposizione di un dazio compensativo del 7,3%.
13 Con lettera del 14 aprile 2003, la ricorrente ha contestato il nuovo calcolo dell’importo della sovvenzione. [OSCURATO:PERSONA]
ha inviato alla ricorrente, con lettera del 5 maggio 2003, spiegazioni supplementari per tale calcolo. La ricorrente ha risposto
a tale lettera, il 9 maggio 2003, apportando ulteriori osservazioni.
14 Su proposta della [OSCURATO:PERSONA], formulata il 20 maggio 2003, il Consiglio [dell’Unione europea] ha adottato il regolamento
[controverso]. Tale regolamento imponeva un dazio compensativo definitivo del 7,3% sulle importazioni di CD‑R originari dell’[OSCURATO:PERSONA]».
Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
9
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 agosto 2003, la ricorrente ha chiesto l’annullamento
del regolamento controverso deducendo cinque motivi, relativi, da un lato, alla determinazione, nell’ambito del calcolo dell’importo
della sovvenzione, del normale periodo di ammortamento dei beni importati, e, dall’altro, alla valutazione del danno e del
nesso di causalità.
10
Con ordinanza del Tribunale 23 gennaio 2004, la [OSCURATO:PERSONA] è stata ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni del
Consiglio.
11
Con ordinanza del Tribunale 18 aprile 2005, il Committee of European CD‑R Manufacturers (CECMA), divenuto il Committee of
European CD‑R and DVD+/‑R Manufacturers (CECMA), è stato ammesso ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio.
12
Il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal CECMA, ha chiesto di respingere il ricorso e di condannare la ricorrente alle
spese.
13
Ai punti 27‑116 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il primo motivo, inerente alla violazione degli artt. 5,
7, n. 3, e 11, n. 1, del regolamento base, e ad un errore manifesto nella valutazione del normale periodo di ammortamento
dei beni. Detto motivo era suddiviso in due parti riguardanti, da un lato, la valutazione degli elementi relativi al periodo
di ammortamento e, dall’altro, la valutazione del normale periodo di ammortamento dei beni, mentre la seconda parte era a
sua volta suddivisa in cinque censure riguardanti la classificazione dei beni nella categoria degli stampi, la mancata presa
in considerazione delle informazioni risultanti dalle scritture contabili della ricorrente, la presa in considerazione della
redditività e degli investimenti della ricorrente, l’impiego del metodo di ammortamento decrescente e l’asserita arbitrarietà
dei calcoli.
14
In particolare, con riferimento alla mancata presa in considerazione delle informazioni risultanti dalle scritture contabili
della ricorrente, che rappresenta la seconda censura della seconda parte del primo motivo, ai punti 73‑79 della sentenza impugnata
il Tribunale ha constatato quanto segue:
«73 Infine, la ricorrente deduce che la classificazione dei beni nella categoria degli stampi non riguardava l’insieme dei beni
di cui trattasi, fatto che essa avrebbe segnalato alla [OSCURATO:PERSONA] con lettera del 14 aprile 2003.
74 Il Consiglio controdeduce che le informazioni presentate a (…) sostegno [di tale argomento] non erano coerenti con altri elementi
ottenuti durante l’inchiesta e che, pertanto, quanto dedotto non ha potuto essere preso in considerazione.
75 Dagli elementi presentati dalle parti in risposta al quesito scritto posto dal Tribunale emerge che, a sostegno dell’affermazione
in esame, la ricorrente ha fatto riferimento alle informazioni risultanti dalla sua dichiarazione fiscale per il periodo d’inchiesta.
È pacifico che il valore dei beni iscritto in detta dichiarazione non corrisponde al loro valore come utilizzato per calcolare
la sovvenzione. Il Consiglio osserva che le istituzioni non sono state in grado, in base a questi soli elementi, di confrontare
l’informazione di cui trattasi con le altre informazioni accertate nel corso dell’inchiesta.
76 La ricorrente sostiene tuttavia che la differenza di valori che ne risulta, dovuta all’aggiunta dei costi di trasporto e di
installazione, non impediva alle istituzioni comunitarie di notare che la modifica della classificazione non riguardava l’insieme
dei beni importati.
77 A questo riguardo il Consiglio ha precisato che le istituzioni comunitarie non avevano potuto stimare il valore esatto dei
beni classificati nella categoria degli stampi, poiché, da un lato, la ricorrente non aveva spiegato i criteri di classificazione
dei suoi beni nella dichiarazione fiscale e, dall’altro, essa non aveva fornito l’elenco completo e verificabile di tali beni.
In mancanza di tali elementi, le istituzioni comunitarie non avevano potuto verificare le cifre presentate dalla ricorrente
a sostegno della sua affermazione.
78 Alla luce di questi ultimi elementi, che la ricorrente non ha contestato dinanzi al Tribunale, si deve considerare che essa
non ha presentato alle istituzioni comunitarie elementi che avrebbero loro consentito di verificare l’esattezza della sua
affermazione e, eventualmente, di prendere in considerazione la parte dei beni di cui trattasi che non sarebbe stata classificata
nella categoria degli stampi. Pertanto, essa non può, con questa sola affermazione, contestare la valutazione operata nel
regolamento [controverso].
79 Di conseguenza, il Consiglio, senza violare l’art. 7, n. 3, del regolamento base, ha potuto legittimamente considerare che
i beni di cui trattasi, classificati come stampi ai fini fiscali, avrebbero dovuto essere del pari presi in considerazione
come tali nella valutazione del loro periodo di ammortamento in materia contabile e che, pertanto, non era adeguato fondare
tale valutazione sulle informazioni figuranti nelle scritture contabili della ricorrente. Inoltre, la ricorrente non ha dimostrato
l’esistenza di un difetto di motivazione al riguardo».
15
Il Tribunale ha respinto anche il terzo motivo, che deduceva un errore manifesto di valutazione e la violazione dell’art. 8,
nn. 2 e 6, del regolamento base, con riferimento all’esame degli elementi relativi alla determinazione del danno e del nesso
di causalità.
16
Con riguardo alla valutazione del livello delle scorte, ai punti 193‑196 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato
quanto segue:
«193 Nell’ambito della presente censura, la ricorrente deduce che la valutazione dell’andamento delle scorte dell’industria comunitaria
è manifestamente errata. Essa non mette in discussione i relativi dati numerici, contenuti all’[ottantesimo ‘considerando’]
del regolamento [controverso], ma rileva che, sulla scorta di tali dati, il Consiglio non avrebbe potuto concludere, al [centotreesimo
‘considerando’] del regolamento [controverso], che l’indicatore delle scorte aveva registrato un notevole deterioramento nel
periodo considerato.
194 Giova ricordare che il periodo considerato nella fattispecie va dall’anno 1998 alla fine del periodo d’inchiesta. Risulta
dai dati non contestati dalla ricorrente che, in tutto questo periodo, le scorte dell’industria comunitaria sono significativamente
aumentate.
195 In proposito, la ricorrente non ha dimostrato che il miglioramento dell’indicatore relativo alle scorte espresso in percentuale
di produzione a partire dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa registrata sull’insieme del periodo
considerato. Come risulta, infatti, dall’[ottantesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso], le scorte si sono attestate
su livelli elevati nell’arco di tutto il periodo considerato, aumentando in termini assoluti verso la fine del 2001 – il che
coincideva quindi con l’aumento del volume delle importazioni – e rappresentando, in termini relativi, una quota elevata,
pari al 15%, della produzione nel periodo d’inchiesta.
196 La presente censura è quindi destituita di fondamento».
17
Ai punti 201‑207 della sentenza impugnata, con riferimento alla valutazione dei prezzi delle importazioni, il Tribunale ha
ritenuto che:
«201 La valutazione dei livelli di prezzo delle importazioni costituiva nella fattispecie l’elemento essenziale in base al quale
si è potuto concludere per l’esistenza di una sottoquotazione dei prezzi comunitari e, pertanto, di un danno. Le istituzioni
comunitarie hanno analizzato tale indicatore, ai ‘considerando’ [dal cinquantottesimo al sessantaquattresimo] del regolamento
[controverso], sulla base dei dati di Eurostat, nonché su quelli forniti dalla ricorrente.
202 Quanto ai dati di Eurostat, le istituzioni hanno concluso, in via principale, che vi era stato un calo significativo di prezzo,
del 59%, tra il 2000 e la fine del periodo d’inchiesta. La ricorrente contesta che siano stati presi in considerazione dati
relativi al 2000, in quanto le importazioni erano ancora insignificanti. Orbene, tale argomento è già stato esaminato e respinto
supra, ai punti 170‑175.
203 Quanto all’analisi dei dati forniti dalla ricorrente, giova ricordare che essa ha condotto a risultati del tutto simili a
quelli fondati sui dati di Eurostat, attestando in particolare un calo dei prezzi del 54%. La ricorrente sostiene però che
la presentazione di tali dati è inesatta.
204 Come risulta dalla tabella contenuta nel [sessantaduesimo ‘considerando’] del regolamento impugnato, la percentuale del 54%
si riferisce all’andamento dei prezzi tra i due esercizi di bilancio della ricorrente. Anche volendo ammettere che il [sessantatreesimo
‘considerando’] non sia sufficientemente preciso allorché indica che tale percentuale riguarda l’andamento tra il 2000 e il
periodo d’inchiesta, tale imprecisione non configurerebbe neanch’essa un errore. Emerge chiaramente dalla tabella che precede
il ‘considerando’ in oggetto che si tratta dell’andamento tra l’esercizio di bilancio 2000 e il periodo d’inchiesta. La ricorrente
non ha quindi dimostrato che i dati da essa forniti siano stati presentati in maniera inesatta.
205 Inoltre, anche se i dati forniti dalla ricorrente si riferiscono al periodo che inizia il 1° aprile 1999, mentre i dati di
Eurostat interessano il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2000, questo fatto non rende di per sé inesatta la constatazione
del Consiglio secondo la quale i dati di Eurostat e quelli della ricorrente dimostrano tendenze concordanti. Orbene, la ricorrente
non afferma che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni
diverse in merito ai prezzi delle importazioni.
206 Di conseguenza, la ricorrente non ha dimostrato l’esistenza di un errore di fatto né di un manifesto errore di valutazione
nell’analisi dei prezzi delle importazioni.
207 La presente censura dev’essere pertanto respinta in quanto non fondata».
18
Infine, ai punti 260‑279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha disatteso il quinto motivo – vertente su una violazione
dell’art. 8, nn. 6 e 7, del regolamento base con riferimento all’esame degli effetti del comportamento anticoncorrenziale
di un titolare di brevetti – in considerazione di quanto segue:
«260 Secondo una giurisprudenza costante, nel determinare il danno, le istituzioni comunitarie sono tenute a valutare se il danno
che intendono prendere in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni e
a escludere invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato da un comportamento anticoncorrenziale
che coinvolga i produttori comunitari (sentenze [della Corte 11 giugno 1992, causa C‑358/80,] [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
[[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3813], punto 16, e [del Tribunale 19 settembre 2001, causa T‑58/99,] Mukand e a./Consiglio, [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2521],
punti 39 e 40).
261 Nella fattispecie, come emerge dagli atti di causa, l’industria comunitaria denunciante ha dedotto, in una memoria del 7 gennaio
2003, che una società titolare di brevetti su CD‑R abusava della propria posizione dominante fatturando diritti di concessione
eccessivi e che un produttore europeo si era ritirato dal mercato a seguito di una controversia con tale società. L’industria
ha fatto tale osservazione per contrastare l’allegazione della ricorrente secondo la quale il grado di sostegno alla denuncia,
ai sensi dell’art. 10, n. 8, del regolamento base, era sceso al di sotto della soglia richiesta per proseguire il procedimento.
La ricorrente ha formulato la stessa osservazione nel corso dell’inchiesta, affermando che gli effetti dell’asserito comportamento
anticoncorrenziale, consistente nella fissazione di diritti di concessione eccessivi, costituivano un fattore da esaminare
nell’ambito dell’accertamento del danno.
262 Nell’ambito del presente motivo, la ricorrente sostiene che il Consiglio ha omesso di esaminare tale fattore, limitandosi
a constatare, al [centotrentacinquesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso], che l’allegazione di cui trattasi non
è stata confermata da alcuna decisione formale in esito a un’inchiesta delle autorità responsabili della concorrenza.
263 A questo proposito si deve osservare che non risulta dal [centotrentacinquesimo ‘considerando’] del regolamento [controverso]
che le istituzioni comunitarie abbiano effettivamente proceduto a verificare se il danno constatato non discendesse dall’asserito
comportamento anticoncorrenziale.
264 Se è vero che questo ‘considerando’ non basta quindi a escludere gli effetti del fattore invocato dalla ricorrente, occorre
tuttavia osservare che accertare se il Consiglio abbia o meno omesso di prendere in considerazione tali effetti è comunque
questione da esaminarsi rispetto all’intero iter logico seguito nel regolamento [controverso] (v., in tal senso, sentenza
[del Tribunale 14 luglio 1995, causa T‑166/94] [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, [[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2129], punto 79).
265 Orbene, il Consiglio afferma di aver preso in considerazione tale fattore al [centotrentaquattresimo ‘considerando’] del regolamento
[controverso]. Da tale ‘considerando’ risulta che il Consiglio ha esaminato, in generale, gli effetti del pagamento dei diritti
di concessione collegati ai brevetti, constatando che, nella fattispecie, tale fattore non era idoneo ad interrompere il nesso
di causalità. Il Consiglio sostiene di avere, con tale constatazione, risposto anche all’argomento secondo il quale tali diritti
di concessione erano eccessivi e integravano un comportamento anticoncorrenziale.
266 A questo proposito, sebbene i [centotrentaquattresimo e centotrentacinquesimo ‘considerando’] rientrino in sottotitoli diversi,
vale a dire “Diritti di concessione” e “Altri fattori”, risulta peraltro dagli argomenti delle parti che essi riguardano entrambi
il medesimo elemento del fascicolo, cioè il pagamento di diritti di concessione. Inoltre, questi due ‘considerando’ si susseguono,
cosicché una loro lettura in combinato disposto è imposta dalla sistematica del regolamento [controverso].
267 Occorre quindi esaminare le constatazioni effettuate al [centotrentaquattresimo ‘considerando’] per verificare se il Consiglio
abbia escluso il danno eventualmente derivante dal comportamento anticoncorrenziale richiamato dalla ricorrente.
268 In primo luogo, la ricorrente contesta la pertinenza di tali constatazioni, affermando che le istituzioni, per concludere
che, anche in assenza di diritti eccessivi, l’industria comunitaria avrebbe subito un danno, avrebbero dovuto valutare gli
effetti dei diritti di concessione in maniera precisa.
269 A questo proposito si deve rilevare che, per escludere gli effetti derivanti da un fattore esterno, le istituzioni comunitarie
sono tenute ad accertare se i detti effetti siano stati tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di
cui trattasi e il danno arrecato all’industria comunitaria (…). Orbene, tale accertamento non implica necessariamente la determinazione
degli effetti precisi del fattore in esame. È sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza
di un tale fattore esterno, il danno causato dalle importazioni in discussione è stato grave.
270 Nel caso di specie, il Consiglio ha rilevato che le importazioni indiane avevano causato un danno grave all’industria comunitaria,
derivante in particolare da una sottoquotazione dei prezzi comunitari. Esso ha spiegato che, sebbene i diritti di concessione
avessero influito negativamente sugli utili dell’industria comunitaria, tale fattore, che incideva su tutti i produttori del
mercato, era già presente nel 1999, prima che le importazioni fossero divenute rilevanti. L’andamento negativo della situazione
dei produttori comunitari a partire dal 1999 non era quindi imputabile a tale fattore. Alla luce di questi elementi, non era
irragionevole per il Consiglio ritenere che il pagamento di diritti di concessione non avesse influito sul danno provocato
dalle importazioni sovvenzionate.
271 Correttamente il Consiglio afferma che l’esito dell’esame diretto ad accertare se i diritti di concessione fossero eccessivi
a causa del comportamento anticoncorrenziale di un titolare di brevetti non potrebbe in ogni caso rimettere in discussione
la sua conclusione, menzionata al punto precedente.
272 Si deve altresì osservare che, a differenza delle situazioni all’origine delle cause definite con le citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]
[[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio] e Mukand e a./Consiglio, la prassi anticoncorrenziale qui dedotta non è imputabile al comportamento
dei produttori comunitari. Per valutare gli effetti di tale fattore nel caso di specie le istituzioni comunitarie non erano
quindi tenute ad esaminare se l’industria comunitaria non avesse essa stessa contribuito al danno subito.
273 In secondo luogo, la ricorrente, richiamandosi alla citata sentenza Mukand e a./Consiglio, sostiene che, se i prezzi comunitari
erano artificialmente elevati a causa dei diritti di concessione eccessivi, il danno, determinato dalla sottoquotazione dei
prezzi, non è stato valutato correttamente.
274 Occorre ricordare che all’origine della causa definita con la citata sentenza Mukand e a./Consiglio vi era un comportamento
che incideva sui prezzi comunitari, ma non quelli all’importazione. Orbene, nella specie il Consiglio ha constatato che i
diritti di concessione di cui trattasi dovevano essere versati da tutti i produttori, ivi compresa la ricorrente. La ricorrente
non ha contestato questo dato di fatto.
275 Pertanto, legittimamente il Consiglio ha potuto ritenere, al [centotrentaquattresimo ‘considerando’] del regolamento [controverso],
che il fattore esterno di cui trattasi non fosse idoneo a giustificare la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi indiani
e che, pertanto, fosse ininfluente sugli elementi presi in considerazione per calcolare il livello di sottoquotazione. Anche
volendo ammettere che i diritti di concessione fossero eccessivi a causa di un comportamento anticoncorrenziale, tale fattore
non sarebbe tale da inficiare questa valutazione.
276 Alla luce di questi elementi, si deve dichiarare che la ricorrente non ha dimostrato che il Consiglio avesse omesso di escludere,
nella valutazione del danno, gli effetti derivanti da un preteso comportamento anticoncorrenziale.
277 Ciò considerato, non è necessario pronunciarsi sull’ammissibilità dell’elemento di fatto dedotto dalla ricorrente nella replica,
cioè il comunicato stampa della [OSCURATO:PERSONA] 3 agosto 2003, ove si menzionava un’inchiesta relativa all’applicazione degli
artt. 81 CE e 82 CE a un accordo standard sui brevetti relativi a determinati tipi di CD. Risulta infatti dagli argomenti
della ricorrente che questo elemento è stato dedotto per suffragare la sua tesi secondo la quale il fattore in esame era noto
alle istituzioni comunitarie. Per contro, essa non ha spiegato in quale senso tale comunicato potesse suffragare l’argomento
secondo il quale questo fattore era idoneo a interrompere il nesso di causalità nella fattispecie.
278 Pertanto, il quinto motivo non può essere accolto.
279 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev’essere integralmente respinto. Non occorre dunque pronunciarsi sulle conclusioni
formulate dal Consiglio in subordine».
19
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso.
Conclusioni delle parti
20
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– accogliere le conclusioni da essa presentate in primo grado, segnatamente, annullare il regolamento controverso nella parte
in cui si applica ad essa;
– condannare il Consiglio alle spese da essa sostenute nel presente procedimento di impugnazione nonché nel procedimento di
primo grado.
21
Il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] chiedono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione, e
– condannare la ricorrente alle spese dei due gradi di giudizio.
Sull’impugnazione
22
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi, riguardanti, in primo luogo, la violazione dei principi
di coerenza e di diligenza nell’indagine con riguardo alla motivazione della sentenza impugnata espressa ai suoi punti 73‑79,
in secondo luogo, un manifesto errore di valutazione del Tribunale circa gli aspetti dell’inchiesta relativi al danno menzionati
ai punti 193‑196 e 201‑206 della sentenza impugnata, e, in terzo luogo, il fatto che non sia stata presa in considerazione,
nell’ambito della constatazione dell’esistenza di un danno ai punti 260‑278 della sentenza impugnata, la riconducibilità del
danno ad altri fattori ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento base.
Sulla ricevibilità dell’impugnazione
23
Con lettera del 6 giugno 2008, il Consiglio ha informato la Corte dell’adozione del regolamento (CE) del Consiglio 30 ottobre
2007, n. 1293, che revoca i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 1050/2002 sulle importazioni di compact disc
registrabili originari di Taiwan e autorizza il loro rimborso o sgravio e che revoca i dazi compensativi istituiti dal regolamento
(CE) n. 960/2003 sulle importazioni di compact disc registrabili originari dell’[OSCURATO:PERSONA], autorizza il loro rimborso o sgravio
e chiude il procedimento nei loro confronti (GU L 288, pag. 17). Alla luce dell’adozione del regolamento n. 1293/2007, il
Consiglio sostiene che non vi è più luogo a statuire nel presente procedimento.
24
Occorre ricordare che la Corte può rilevare d’ufficio la carenza di interesse di una parte a proporre o a coltivare un’impugnazione
in ragione di un fatto, successivo alla sentenza del Tribunale, idoneo a privare quest’ultima dei suoi effetti dannosi per
il ricorrente, e dichiarare l’impugnazione irricevibile o priva di causa per tale motivo. La sussistenza di un interesse del
ricorrente ad agire presuppone, infatti, che l’impugnazione possa con il suo esito procurare un beneficio alla parte che l’ha
proposta (v. sentenza 19 ottobre 1995, causa C‑19/93 P, Rendo e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3319, punto 13, nonché ordinanza
8 aprile 2008, causa C‑503/07 P, Saint-[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑2217, punto 48).
25
Nel caso di specie, tuttavia, si deve rilevare che l’interesse della ricorrente ad ottenere l’annullamento della sentenza
impugnata e, indirettamente, del regolamento controverso, non può essere negato per la ragione che quest’ultimo non produce
più effetti per il futuro. Difatti, un tale annullamento può di per sé produrre effetti giuridici, evitando in particolare
il ripetersi di una pratica irregolare da parte delle istituzioni comunitarie (v., in tal senso, sentenza 24 giugno 1986,
causa 53/85, AKZO Chemie e AKZO Chemie UK/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1965, punto 21).
26
Del resto, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, il regolamento controverso non è stato
abrogato integralmente e continua a produrre effetti quanto ai dazi compensativi riscossi fino al 4 novembre 2006.
27
In tale contesto, la Corte non può dichiarare che il ricorso è divenuto privo di oggetto.
Nel merito
Sul primo motivo
28
Con il primo motivo la ricorrente deduce che il Tribunale non ha rispettato, come avrebbe dovuto, i principi di coerenza e
di diligenza nell’indagine, allorché ha ritenuto che le istituzioni comunitarie avessero agito legittimamente trattando tutti
i suoi beni quali beni riclassificati come stampi, che beneficiavano della ripartizione della sovvenzione de qua nel corso
di un periodo di ammortamento di 4,2 anni.
29
Il Consiglio sostiene che detto motivo è irricevibile, in quanto la ricorrente mira a rimettere in discussione taluni accertamenti
di fatto compiuti dal Tribunale ed a sottoporre alla Corte un motivo nuovo non proposto in primo grado, vale a dire la violazione
dei principi di coerenza e di buona amministrazione relativamente alla classificazione dei beni nella categoria degli stampi.
30
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che questo motivo è irricevibile, poiché tende a indurre la Corte a riesaminare gli accertamenti
di fatto compiuti dal Tribunale, senza che vi sia alcuna indicazione di uno snaturamento degli elementi di prova da parte
di quest’ultimo.
31
A tal riguardo si deve rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, dagli artt. 225 CE e 58, primo comma, dello Statuto
della Corte di giustizia emerge che il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo il caso in
cui l’inesattezza materiale dei suoi accertamenti consti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposti, e, dall’altro, a
valutare tali fatti. Una volta che il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente, ai sensi dell’art. 225 CE,
ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica di tali fatti e sulle conseguenze di diritto che il Tribunale ne
ha tratto (v., in particolare, sentenze 6 aprile 2006, causa C‑551/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3173, punto
51; 22 maggio 2008, causa C‑266/06 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 72, nonché 18 dicembre 2008, cause riunite C‑101/07 P
e C‑110/07 P, Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 58).
32
In tal senso, la Corte non è competente ad accertare i fatti, né, in linea di principio, ad esaminare le prove sulle quali
il Tribunale ha basato il proprio accertamento dei fatti stessi. Infatti, una volta che tali prove siano state acquisite regolarmente,
che i principi generali del diritto e le norme di procedura applicabili in materia di onere e di produzione della prova siano
stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti.
Salvo il caso dello snaturamento di tali elementi, tale valutazione non costituisce pertanto una questione di diritto soggetta,
in quanto tale, al sindacato della Corte (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 52; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 73, nonché Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 59).
33
Si deve peraltro ricordare che uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti del fascicolo, senza che sia necessario
effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
punto 54; [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 74, nonché Coop de France bétail et viande e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 60).
34
Invece, stabilire se il Tribunale abbia correttamente concluso da tali fatti che le istituzioni comunitarie non sono venute
meno né al loro dovere di diligenza, né al loro obbligo di motivazione, costituisce una questione di diritto soggetta al controllo
della Corte nel contesto di un’impugnazione (v. sentenze 20 novembre 1997, causa C‑188/96 P, [OSCURATO:PERSONA]/V, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑6561,
punto 24; 28 giugno 2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425, punto 453, nonché 6 novembre 2008, causa C‑405/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1441,
punto 44).
35
Nella specie, la ricorrente addebita al Tribunale, innanzitutto, di aver violato i principi di coerenza e di diligenza nell’indagine,
non avendo individuato alcuna norma giuridica sostanziale o processuale per poter affermare che il Consiglio aveva il diritto
di prendere in considerazione tutti i beni classificati nella categoria degli stampi ai fini dell’applicazione del periodo
di ammortamento di 4,2 anni. In tal modo, la ricorrente intende mettere in discussione le modalità con cui il Tribunale ha
valutato il suo argomento, citato al punto 73 della sentenza impugnata, secondo cui la classificazione dei beni nella categoria
degli stampi non riguardava l’insieme dei beni di cui trattavasi.
36
A tale proposito, risulta dalla sentenza impugnata, in particolare dai suoi punti 75 e 78, che il Tribunale ha preso in considerazione
l’argomento della ricorrente, nonché gli elementi presentati dalle parti in risposta al quesito scritto in merito alla classificazione
dei beni nella categoria degli stampi e ha concluso che la ricorrente non aveva presentato alle istituzioni comunitarie elementi
tali da consentire loro di verificare la fondatezza del suo argomento e che, pertanto, la valutazione operata nel regolamento
controverso non poteva essere contestata.
37
Deve quindi respingersi, in quanto infondato, l’argomento riguardante la violazione da parte del Tribunale dei principi di
coerenza e di diligenza nell’indagine.
38
Nei limiti in cui la ricorrente tende del pari a mettere in questione la valutazione dei fatti operata dal Tribunale, essenzialmente
contestando che gli elementi indicati ai punti 75, 77 e 78 della sentenza impugnata siano sufficienti a dimostrare che le
istituzioni comunitarie non avevano potuto stimare l’esatto valore dei beni classificati nella categoria degli stampi, tale
argomento dev’essere dichiarato irricevibile, poiché tende ad ottenere un riesame di valutazioni di fatto che esula dalle
competenze della Corte nell’ambito di un procedimento di impugnazione.
39
La ricorrente sostiene inoltre, da un lato, che, in mancanza degli elementi necessari al calcolo dell’importo della sovvenzione
compensabile, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto richiamare espressamente l’art. 28 del regolamento base. Dall’altro
lato, essa afferma di aver dimostrato, rispondendo ad un quesito scritto posto dal Tribunale, che, stando alle informazioni
fornite dalle istituzioni comunitarie e ai dati allegati alla dichiarazione fiscale che esponevano il calcolo dell’ammortamento,
le istituzioni comunitarie sapevano, o avrebbero dovuto agevolmente sapere, che la percentuale di beni che non erano stati
classificati o riclassificati come stampi corrispondeva almeno al 23% di tutti i beni importati.
40
A questo proposito occorre rilevare come motivi nuovi, non contenuti nel ricorso, non possano essere dedotti in sede d’impugnazione,
come risulta dagli artt. 113, n. 2, e 116, n. 1, del regolamento di procedura (v. sentenze 19 giugno 1992, causa C‑18/91 P,
V./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑3997, punto 21, e 23 novembre 2000, causa C‑1/98 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10349,
punto 47).
41
Orbene, nel caso di specie, è soltanto davanti alla Corte che la ricorrente ha dedotto, per la prima volta, una violazione
dell’art. 28 del regolamento base dovuta al fatto che le informazioni risultanti dalla sua dichiarazione fiscale non sarebbero
state prese adeguatamente in considerazione al fine di accertare che tutti i beni sovvenzionati non erano stati riclassificati
nella categoria degli stampi. Si deve, pertanto, dichiarare che detto argomento è nuovo e, quindi, irricevibile nell’ambito
della presente impugnazione.
42
Quanto all’argomento relativo alla prova prodotta dalla ricorrente circa l’asserita consapevolezza, da parte delle istituzioni
comunitarie, della percentuale di beni sovvenzionati non riclassificati nella categoria degli stampi, è necessario constatare
che esso mira ad ottenere una nuova valutazione dei fatti che, in assenza della deduzione di uno snaturamento, esula dalla
competenza della Corte nell’ambito di un procedimento di impugnazione.
43
Ne consegue che il primo motivo dev’essere integralmente respinto.
Sul secondo motivo
44
La ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore manifesto nella valutazione dei fatti presi in considerazione
all’atto della determinazione del danno. Tale secondo motivo è suddiviso in due parti, relative all’erronea valutazione, da
un lato, del livello di importazioni di CD‑R originari dell’[OSCURATO:PERSONA], e, dall’altro, del livello delle scorte dell’industria
comunitaria quale indice del danno.
– Sulla prima parte
45
Per quanto concerne l’erronea valutazione del livello delle importazioni di CD‑R originari dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente solleva
tre argomenti. In primo luogo, contesta la conclusione del Tribunale secondo cui correttamente le istituzioni comunitarie
avrebbero respinto l’argomento, da essa dedotto, in forza del quale la formula statistica applicata per i dati di Eurostat
non risultava attendibile per piccole quantità. Tali dati sarebbero consistiti in un «codice NC» costituito da CD‑R nonché
da altri prodotti simili e si sarebbero basati su una formula sviluppata dall’industria comunitaria dei CD‑R. Peraltro, essendo
la ricorrente la sola esportatrice indiana di CD‑R verso l’Unione europea, i suoi propri dati sarebbero stati la sola fonte
attendibile per determinare i volumi e i valori d’importazione.
46
In secondo luogo, la ricorrente osserva che è errata la constatazione delle istituzioni comunitarie, confermata dal Tribunale,
secondo cui i dati di Eurostat e i dati finanziari da essa stessa presentati avevano condotto a risultati molto simili. Infatti,
secondo i dati della ricorrente, nel 2000 il prezzo delle sue esportazioni era aumentato fino alla fine del periodo d’inchiesta.
Orbene, tale constatazione non corrisponderebbe ai dati di Eurostat, che indicherebbero un calo dei prezzi nella misura del
59%.
47
In terzo luogo, la ricorrente afferma di aver sempre contestato la pertinenza dei confronti effettuati dal Consiglio con riguardo
ai livelli dei prezzi all’importazione e sostiene che un’altra data per il periodo d’inchiesta avrebbe chiaramente condotto
le istituzioni comunitarie ad un esito diverso. Pertanto, non sarebbe corretta la conclusione del Tribunale secondo cui la
ricorrente non aveva affermato che, se si fosse preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti
a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle importazioni di CD‑R dall’[OSCURATO:PERSONA].
48
Ad avviso del Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], attraverso la prima parte del secondo motivo, la ricorrente censura
le constatazioni con cui il Tribunale ha confermato l’esattezza dei fatti esposti nel regolamento controverso. Il Consiglio
ne deduce che tale parte del secondo motivo dovrebbe essere dichiarata irricevibile.
49
Occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, a norma degli artt. 225 CE, 58, primo comma, dello Statuto della
Corte di giustizia, e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura di quest’ultima, l’impugnazione deve indicare in modo
preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico
sostegno di tale domanda (v., in particolare, sentenze 3 marzo 2005, causa C‑499/03 P, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1751, punto 37; 26 ottobre 2006, causa C‑68/05 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10367,
punto 54, nonché ordinanza 15 maggio 2007, causa C‑420/05 P, Ricosmos/[OSCURATO:PERSONA], punto 64).
50
Di conseguenza, un’impugnazione che si limiti a ripetere o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati
dinanzi al Tribunale, ivi compresi quelli basati su fatti da questo espressamente disattesi, non soddisfa i requisiti di motivazione
risultanti dalle disposizioni menzionate al punto che precede (v., in particolare, citate sentenze [OSCURATO:PERSONA] e
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 38, e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 54, nonché citata ordinanza Ricosmos/[OSCURATO:PERSONA],
punto 71) Difatti, un’impugnazione di tal genere costituisce in realtà una domanda volta ad ottenere un mero riesame del ricorso
proposto dinanzi al Tribunale, il che esula dalla competenza della Corte (sentenze 4 luglio 2000, causa C‑352/98 P, Bergaderm
e Goupil/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5291, punto 35, nonché 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑10091,
punto 47).
51
Nel contesto dell’esame della prima censura del terzo motivo, il Tribunale si è pronunciato, ai punti 142‑190 della sentenza
impugnata, sull’argomento della ricorrente, citato al punto 145 di tale sentenza, secondo cui i dati di Eurostat per gli anni
1998‑2000 non erano affidabili poiché il «codice NC» comprendeva vari altri prodotti oltre ai CD‑R. I quantitativi di tali
altri prodotti erano stati indicati in tonnellate, cosicché per stimare il numero di CD‑R importati sarebbe stato necessario,
secondo la ricorrente, applicare una formula matematica ai dati di Eurostat. Tuttavia, sempre secondo la ricorrente, essendo
i quantitativi molto esigui, una formula del genere non era statisticamente attendibile. Su tale questione il Tribunale ha
concluso, al punto 171 della medesima sentenza, che la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova a sostegno del proprio argomento
secondo cui la formula statistica applicata ai dati di Eurostat per giungere ai dati in argomento non risultava attendibile
nel caso di quantitativi ridotti.
52
Ai punti 201‑206 della sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a valutare i livelli di prezzo delle importazioni nell’ambito
della terza censura del terzo motivo sollevato dinanzi ad esso. Attraverso detta terza censura, in primo grado, la ricorrente
aveva innanzitutto sostenuto che, nel constatare un calo dei prezzi delle importazioni, le istituzioni comunitarie si erano
basate sui dati relativi agli anni 1998‑2000, che non erano né pertinenti né attendibili. La ricorrente aveva affermato, in
secondo luogo, che non mutava nulla al riguardo per il fatto che i prezzi all’importazione fossero stati analizzati anche
sulla base dei dati da essa forniti, poiché questi ultimi erano stati presentati in modo inadeguato dalle istituzioni comunitarie.
53
Il Tribunale ha constatato, al punto 203 della sentenza impugnata, che l’analisi dei dati forniti dalla ricorrente ha condotto
a risultati del tutto simili a quelli fondati sui dati di Eurostat, attestando in particolare un calo dei prezzi del 54%.
A sostegno di tale affermazione, che ha respinto la deduzione della ricorrente secondo cui la presentazione di tali dati era
inesatta, il Tribunale ha rinviato al sessantunesimo e al sessantaduesimo ‘considerando’ del regolamento controverso, nei
quali le istituzioni comunitarie hanno comparato i dati di Eurostat con le cifre fornite dalla ricorrente e sono pervenute
a conclusioni analoghe per il periodo in esame.
54
In tale contesto, occorre constatare che il primo e il secondo argomento della prima parte del secondo motivo devono essere
dichiarati irricevibili, poiché costituiscono in realtà una domanda di riesame di valutazioni di fatto, senza indicare errori
di diritto che inficerebbero la sentenza impugnata.
55
Per quanto riguarda il terzo argomento della prima parte del secondo motivo, la ricorrente rileva di avere sempre sostenuto
che un’altra data per il periodo d’inchiesta avrebbe chiaramente condotto le istituzioni comunitarie ad un esito diverso.
In tal senso, al punto 101 del suo ricorso di primo grado, aveva sostenuto che il fatto che, nel regolamento controverso,
il Consiglio avesse proceduto a taluni confronti non pertinenti circa i livelli di prezzi di importazione rivelava la mancanza
di obiettività delle istituzioni comunitarie, o, in via subordinata, l’esistenza di un manifesto errore di valutazione delle
tendenze dei prezzi delle importazioni dall’[OSCURATO:PERSONA].
56
Il Consiglio sostiene che il suddetto punto del ricorso di primo grado si riferisce non già ai dati della ricorrente, bensì
a quelli che sono stati raccolti dalle istituzioni comunitarie. Pertanto, anche ammettendo che tale riferimento della ricorrente
al suo ricorso di primo grado contenga un argomento a conferma della tesi secondo cui la presa in considerazione di un altro
dies a quo per i dati forniti dalla ricorrente avrebbe condotto a conclusioni diverse, detto elemento non darebbe ragione
alla ricorrente, dato che le parole «i suoi dati» menzionate al punto 205 della sentenza impugnata non si riferiscono ai dati
della ricorrente.
57
Al punto 205 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, anche se i dati forniti dalla ricorrente si riferivano
al periodo che inizia il 1° aprile 1999, mentre i dati di Eurostat interessavano il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2000,
questo fatto non rendeva di per sé inesatta la constatazione del Consiglio secondo la quale i dati di Eurostat e quelli della
ricorrente dimostravano tendenze concordanti. Il Tribunale ha concluso che la ricorrente non aveva indicato che, se si fosse
preso in considerazione un altro dies a quo per i suoi dati, si sarebbe giunti a conclusioni diverse in merito ai prezzi delle
importazioni. Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato che la ricorrente non aveva dimostrato l’esistenza di un errore di
fatto né di un manifesto errore di valutazione nell’analisi dei prezzi delle importazioni.
58
Con riguardo alla suddetta analisi, in primo grado la ricorrente ha contestato la data scelta per il periodo d’inchiesta e
taluni raffronti compiuti relativamente ai livelli di prezzo di importazione. Le conclusioni del Tribunale in proposito si
rinvengono, rispettivamente, ai punti 170‑178 e 201‑207 della sentenza impugnata. La ricorrente non ha invece sollevato, in
primo grado, l’argomento relativo al dies a quo per il trattamento dei dati che essa stessa aveva trasmesso alle istituzioni
comunitarie. Detto argomento, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 110 delle sue conclusioni, è, quindi, nuovo
e pertanto irricevibile nel procedimento di impugnazione, né si può rimproverare al Tribunale di avere, nella sentenza impugnata,
omesso di pronunciarsi.
59
Si deve quindi respingere il terzo argomento della prima parte del secondo motivo, in quanto irricevibile.
– Sulla seconda parte
60
Con la seconda parte del secondo motivo, la ricorrente deduce che erroneamente il Tribunale ha confermato la constatazione
del Consiglio di cui al centotreesimo ‘considerando’ del regolamento controverso, in base alla quale le scorte dell’industria
comunitaria si sarebbero fortemente deteriorate. La ricorrente rammenta di non aver contestato i dati relativi alle scorte
accolti nel regolamento in quanto erano tratti da informazioni confidenziali fornite dai produttori comunitari. Essa sottolinea,
per contro, di essersi sempre opposta alle conclusioni del detto regolamento secondo le quali l’evoluzione delle scorte indicava
un danno causato all’industria comunitaria.
61
La ricorrente sostiene che, tra il 1998 e il periodo d’inchiesta, la produzione dell’industria comunitaria era aumentata del
432% e che, nondimeno, il livello di scorte era diminuito tra il 2000 e detto periodo. La constatazione del Tribunale secondo
cui le scorte erano aumentate in termini assoluti verso la fine dell’anno 2001 sarebbe viziata da un manifesto errore di valutazione,
avendo omesso di prendere in considerazione il significativo aumento della produzione dell’industria comunitaria e il fatto
che il miglioramento temporaneo del livello delle scorte era coinciso con l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’[OSCURATO:PERSONA].
62
A tale riguardo il Consiglio, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], ritiene che la ricorrente si limiti a contestare la valutazione
dei fatti compiuta dal Tribunale relativamente all’esattezza dei dati enunciati nel regolamento controverso. Il Consiglio
aggiunge che la constatazione del Tribunale circa l’aumento delle scorte in termini assoluti è di fatto corretta. Ad avviso
del Consiglio, l’aumento delle scorte in termini assoluti è stato così massiccio da avere comportato anche un aumento di circa
il 60% in termini relativi tra l’anno 1998 e la fine del periodo d’inchiesta (dal 9,2% al 14,6%), nonostante l’aumento della
produzione dell’industria comunitaria.
63
Dai punti 193‑195 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha concluso, in primo luogo, che la ricorrente non aveva
messo in discussione i dati numerici citati all’ottantesimo ‘considerando’ del regolamento controverso. In secondo luogo,
esso ha affermato che, secondo i dati non contestati dalla ricorrente, in tutto il lasso di tempo che va dal 1998 alla fine
del periodo d’inchiesta, le scorte dell’industria comunitaria erano significativamente aumentate. In terzo luogo, esso ha
concluso che la ricorrente non aveva dimostrato che il miglioramento dell’indicatore relativo alle scorte espresso in percentuale
di produzione a partire dal 2000 sarebbe stato tale da sovvertire la tendenza negativa registrata sull’insieme del periodo
considerato.
64
Nella misura in cui la ricorrente mira a mettere in discussione tali valutazioni dei fatti compiute dal Tribunale, si deve
ricordare che, secondo la giurisprudenza citata supra al punto 33, uno snaturamento deve risultare manifestamente dai documenti
del fascicolo, senza che sia necessario effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove. Nel caso di specie, la ricorrente
deduce che l’interpretazione dei vari dati da essa menzionati operata dal Tribunale è inficiata da un’inesattezza materiale
e da uno snaturamento dei mezzi di prova in quanto fa riferimento alle scorte in cifre assolute.
65
Tuttavia, come ha osservato l’avvocato generale al paragrafo 127 delle sue conclusioni, la circostanza che il Tribunale abbia
menzionato un aumento delle scorte in termini assoluti non può costituire uno snaturamento dei mezzi di prova. Infatti, come
risulta dal punto 195 della sentenza impugnata, il Tribunale ha preso in considerazione anche il fatto che, ai sensi del regolamento
controverso, la valutazione del Consiglio era del pari fondata su una valutazione dell’evoluzione delle scorte in termini
relativi. Quanto all’argomento della ricorrente secondo cui il temporaneo miglioramento del livello delle scorte è coinciso
con l’ingresso sul mercato delle importazioni dall’[OSCURATO:PERSONA], esso costituisce un fatto nuovo, irricevibile nell’ambito del procedimento
di impugnazione.
66
Deve egualmente respingersi l’argomento della ricorrente secondo cui la conclusione del Tribunale sul livello delle scorte
esposta al punto 195 della sentenza impugnata costituirebbe un’interpretazione innovativa che non si fonda sul regolamento
controverso. Risulta infatti chiaramente dall’ottantesimo ‘considerando’ del regolamento controverso che le scorte, espresse
come percentuale della produzione di CD‑R, hanno raggiunto il considerevole livello del 15% nel periodo d’inchiesta.
67
Alla luce di quanto precede, la seconda parte del secondo motivo è irricevibile.
68
In tale contesto, il secondo motivo dev’essere integralmente respinto, poiché irricevibile.
Sul terzo motivo
69
La ricorrente sostiene che la valutazione del danno, che è distinta dalla questione del nesso di causalità, concerne i risultati
dell’industria comunitaria di per sé e che l’art. 8, n. 7, del regolamento base impone che detta valutazione non sia influenzata
da altri fattori. A tale proposito, la ricorrente osserva che il Tribunale ha commesso un errore di valutazione allorché ha
dichiarato che la valutazione del danno riguarda unicamente la differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi all’importazione.
Orbene, detta questione riguarderebbe l’analisi relativa alla determinazione del nesso di causalità.
70
Ad avviso della ricorrente, in sede di determinazione del danno subito dall’industria comunitaria, il Tribunale non ha considerato
l’impatto dei diritti di concessione eccessivi. La ricorrente deduce che diritti d’autore eccessivi, che costituiscono un
abuso di posizione dominante, hanno un impatto negativo su tali risultati. Le istituzioni comunitarie non avrebbero dimostrato
che un danno si sarebbe verificato anche in assenza di tali diritti eccessivi, né che i margini di calcolo del danno sarebbero
rimasti gli stessi.
71
La ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha dichiarato, al punto 272 della sentenza impugnata, che le citate sentenze
[OSCURATO:PERSONA]/Consiglio nonché Mukand e a./Consiglio avevano ad oggetto ipotesi di attività anticoncorrenziali compiute
dagli stessi produttori comunitari mentre, nel caso di specie, la pratica anticoncorrenziale non era imputabile ai produttori
comunitari.
72
Ad avviso della ricorrente, la pertinenza di una pratica anticoncorrenziale come quella rilevata nel caso oggetto della citata
sentenza Mukand e a./Consiglio non dipende dal fatto che l’industria comunitaria del CD‑R fosse essa stessa coinvolta in un’attività
anticoncorrenziale, bensì dal fatto che i risultati di tale industria fossero influenzati dalla stessa e, pertanto, le conseguenze
di tale attività anticoncorrenziale devono essere eliminate affinché siano realizzate le condizioni di cui all’art. 8, n. 7,
del regolamento base.
73
Il Consiglio sostiene che il terzo motivo è irricevibile e, comunque, infondato. Esso deduce che la ricorrente non precisa
né quale conclusione della sentenza impugnata contesti, né quale violazione del diritto comunitario addebiti al Tribunale.
74
Secondo il Consiglio, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge che può sussistere un nesso di causalità tra le importazioni
sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria, anche qualora le perdite dovute alle importazioni costituiscano
solo uno dei vari fattori di danno. L’analisi del nesso di causalità deve indurre le istituzioni comunitarie a verificare
che altri fattori di danno noti non abbiano interrotto detto nesso tra le importazioni sovvenzionate ed il danno constatato.
Di conseguenza, l’incidenza delle importazioni sovvenzionate dev’essere così minima che non si possa più considerare notevole
il danno dalle stesse cagionato.
75
Peraltro, sarebbe fuorviante la critica della ricorrente nei confronti dell’interpretazione che, al punto 272 della sentenza
impugnata, il Tribunale ha dato alla citata sentenza Mukand e a./Consiglio. La ricorrente snaturerebbe il senso di tale punto
suggerendo che il Tribunale non ha esaminato l’argomento relativo ai diritti di concessione eccessivi. Orbene, il Tribunale
avrebbe esaminato detto argomento, segnatamente al punto 270 della sentenza impugnata.
76
Ancora, la ricorrente non avrebbe dimostrato in che modo il Tribunale abbia travisato l’incidenza dei diritti di concessione
sull’industria comunitaria. Il Consiglio sostiene che, ai punti 260‑279 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto
l’argomento secondo cui il Consiglio aveva omesso di esaminare tale incidenza e non ha ritenuto necessario stabilire gli effetti
precisi di quest’ultima.
77
[OSCURATO:PERSONA] eccepisce anch’essa l’irricevibilità del motivo in parola. Infatti, la ricorrente cercherebbe di ottenere dalla
Corte una nuova valutazione dei fatti e non censurerebbe la constatazione principale del Tribunale, secondo cui la pratica
anticoncorrenziale non sarebbe imputabile ai produttori comunitari.
78
Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalle istituzioni comunitarie, occorre osservare che dalle disposizioni
menzionate dalla giurisprudenza citata supra al punto 49 risulta che l’impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi
contestati della sentenza di cui si chiede l’annullamento, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di
tale domanda.
79
Nella fattispecie, la ricorrente contesta proprio il punto 272 della sentenza impugnata, secondo cui la pratica anticoncorrenziale
dedotta non è imputabile al comportamento dei produttori comunitari. Attraverso tale motivo, la ricorrente indica chiaramente
gli elementi della sentenza impugnata da essa contestati e sviluppa un’argomentazione giuridica tesa a dimostrare che il Tribunale
ha commesso un errore nella valutazione dell’applicazione dell’art. 8, n. 7, del regolamento base da parte delle istituzioni
comunitarie.
80
Si deve quindi respingere l’eccezione di irricevibilità vertente sull’assenza di indicazione precisa degli elementi contestati
della sentenza impugnata.
81
Il Tribunale ha correttamente constatato, al punto 260 della sentenza impugnata, che, nel determinare il danno, le istituzioni
comunitarie sono tenute a verificare se il danno provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere
invece ogni danno derivante da altri fattori, in particolare quello causato da un comportamento anticoncorrenziale che coinvolga
i produttori comunitari. Esso ha poi riconosciuto, al punto 263 della sentenza impugnata, che dal centotrentacinquesimo ‘considerando’
del regolamento controverso non risulta che le istituzioni comunitarie abbiano effettivamente proceduto a verificare se il
danno constatato non discendesse dall’asserito comportamento anticoncorrenziale.
82
Di conseguenza, il Tribunale ha verificato, ai punti 264‑272 della sentenza impugnata, se il Consiglio avesse escluso l’eventuale
danno derivante dal comportamento anticoncorrenziale asserito dalla ricorrente.
83
Per quanto riguarda l’incidenza dei diritti di concessione sul nesso di causalità, al punto 269 della sentenza impugnata il
Tribunale ha correttamente sottolineato che le istituzioni comunitarie sono tenute ad accertare se vi siano stati effetti
derivanti da un fattore esterno tali da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi e il danno
arrecato all’industria comunitaria, rinviando al punto 232 della sentenza impugnata, dove si menzionava la giurisprudenza
costante in tal senso. Orbene, esso ha ritenuto che tale accertamento non implicasse necessariamente la determinazione degli
effetti precisi del fattore in parola.
84
Il Tribunale ha poi confermato, al punto 270 della sentenza impugnata, la conclusione del Consiglio secondo cui il pagamento
di diritti di concessione non aveva potuto influire sul danno provocato dalle importazioni sovvenzionate, dato che tali diritti
di concessione esistevano già prima che le importazioni in causa fossero divenute rilevanti.
85
Occorre ricordare che in materia di politica commerciale comune, e più in particolare nell’ambito delle misure di difesa commerciale,
le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale in considerazione della complessità delle situazioni economiche,
politiche e giuridiche che devono esaminare (v. sentenze 27 settembre 2007, causa C‑351/04, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑7723,
punto 40, e giurisprudenza ivi citata, nonché 28 febbraio 2008, causa C‑398/05, AGST Draht- und [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1057,
punto 33).
86
Da giurisprudenza costante risulta che la determinazione dell’esistenza di un danno per l’industria comunitaria presuppone
la valutazione di situazioni economiche complesse e il controllo giurisdizionale di siffatta valutazione deve essere quindi
limitato alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell’esattezza materiale dei fatti considerati, dell’assenza
di manifesti errori di valutazione di tali fatti o di sviamento di potere. Ciò è vero, in particolare, per quanto riguarda
la determinazione dei fattori che causano un danno all’industria comunitaria nel contesto di una procedura antisovvenzioni
(v. sentenza AGST Draht- und [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 34).
87
In sede di determinazione del danno, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] sono tenuti a valutare se il danno che intendono prendere
in considerazione provenga effettivamente dalle importazioni oggetto di sovvenzioni e ad escludere ogni danno derivante da
altri fattori, in particolare quello causato dal comportamento stesso dei produttori comunitari (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, punto 16, nonché AGST Draht- und [OSCURATO:PERSONA], punto 35).
88
A tale proposito, spetta alle istituzioni comunitarie verificare se gli effetti di tali altri fattori non siano stati tali
da interrompere il nesso di causalità tra le importazioni di cui trattasi, da un lato, e il danno subito dall’industria comunitaria,
dall’altro. Spetta loro, altresì, verificare che il danno riconducibile a tali altri fattori non venga conteggiato nella determinazione
del danno ai sensi dell’art. 8, n. 7, del regolamento base e che, di conseguenza, il dazio compensativo imposto non ecceda
quanto necessario ad eliminare il danno provocato dalle importazioni sovvenzionate.
89
È evidente che un comportamento che influisce direttamente sui prezzi dei prodotti fabbricati nella Comunità, nella fattispecie
il pagamento di diritti di concessione, può essere idoneo a rimettere in discussione, innanzitutto, il nesso di causalità
tra le importazioni sovvenzionate ed il danno (v., in tal senso, sentenza AGST Draht- und [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 45‑54)
e, secondariamente, la valutazione del danno subito dall’industria comunitaria in ragione della sottoquotazione dei prezzi
delle suddette importazioni.
90
A norma dell’art. 8, n. 7, del regolamento base, i fattori noti, diversi dalle importazioni sovvenzionate, vengono esaminati
per evitare che il danno dovuto a detti altri fattori sia attribuito a tali importazioni. In tal modo, lo scopo di tale norma
è quello di non accordare all’industria comunitaria una tutela che vada al di là di quanto necessario.
91
Tuttavia, qualora le istituzioni comunitarie accertino che, nonostante tali fattori, il danno causato dalle importazioni sovvenzionate
sia notevole ai sensi dell’art. 8, n. 1, del regolamento base, può essere stabilito il nesso di causalità tra le importazioni
sovvenzionate ed il danno subito dall’industria comunitaria. Nel caso di specie, come rilevato dal Tribunale al punto 269
della sentenza impugnata, per stabilire che permane il nesso di causalità tra le importazioni sovvenzionate ed il danno subito
dall’industria comunitaria è sufficiente che le istituzioni comunitarie constatino che, nonostante la presenza di un tale
fattore esterno, il danno subito dai produttori comunitari è stato notevole.
92
A tale proposito il Tribunale ha in primo luogo considerato, al punto 270 della sentenza impugnata, che il pagamento di diritti
di concessione non poteva aver influito sul danno causato dalle importazioni sovvenzionate, dato che tale fattore era presente
prima che tali importazioni fossero divenute rilevanti.
93
In secondo luogo, il Tribunale ha preso in considerazione, al punto 274 della sentenza impugnata, il fatto che tutti i produttori
di CD‑R, ivi compresa la ricorrente, dovessero pagare i diritti di concessione asseritamente anticoncorrenziali. La pratica
anticoncorrenziale così dedotta non era pertanto tale da rimettere in discussione la conclusione secondo cui il pagamento
di diritti di concessione non aveva influito sul danno subito dall’industria comunitaria a causa delle importazioni sovvenzionate,
posto che la suddetta pratica ha inciso tanto sui prezzi comunitari quanto sui prezzi all’importazione. Detto fattore esterno
non era neppure tale da influire sulla differenza tra i prezzi comunitari e i prezzi delle importazioni in questione. Di conseguenza,
il Tribunale ha correttamente concluso, al punto 275 della sentenza impugnata, che il Consiglio ha potuto legittimamente ritenere
che neanche diritti di concessione asseritamente eccessivi avrebbero potuto influire sul calcolo del livello di sottoquotazione
e che quindi la constatazione contenuta al centotrentaquattresimo ‘considerando’ del regolamento controverso non fosse irragionevole.
94
Ne deriva che il Tribunale ha dimostrato in modo sufficiente che, all’atto della determinazione del danno, gli effetti di
tali fattori esterni erano distinti, e non già riconducibili agli effetti dannosi delle importazioni sovvenzionate.
95
Deve pertanto respingersi integralmente anche il terzo motivo, in quanto infondato.
96
Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] è stato accolto, l’impugnazione dev’essere respinta.
Sulle spese
97
Ai sensi dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’art. 118
del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il Consiglio ne
ha fatto domanda, la [OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese del presente grado di giudizio.
Ai sensi del n. 4 del suddetto art. 69, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del menzionato art. 118,
la [OSCURATO:PERSONA] sopporta le proprie spese.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
3)
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee sopporta le proprie spese.
Firme
*
Lingua processuale: l’inglese.