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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 luglio 2026

Cassazione n. 24269/2026

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re, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 9010/2023 depositata il 07/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. impugnava lacartella di pagamento n. 29120120007996957, notificata il 29 giugno2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale agente della riscossioneper la Provincia di Agrigento, aveva intimato il pagamento della somma dieuro 6.132,51, dovuta a seguito di controllo automatizzato ai sensidell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972.

La contribuente deduceva, tra l’altro, l’inesistenza o nullitàdella notificazione della cartella, anche per asseriti vizi della relata e permancata spedizione della raccomandata informativa, il difetto dimotivazione dell’atto, l’inidoneità probatoria della documentazioneprodotta dall’agente della riscossione e ulteriori profili concernenti lalegittimazione e la rappresentanza processuale di quest’ultimo.

LaCommissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n.3270/04/14, depositata il 29 settembre 2014, rigettava il ricorso,confermava l’atto impugnato e condannava la contribuente alla rifusionedelle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] societàproponeva appello, riproponendo e ampliando le doglianze già svolte inprimo grado, in particolare quanto alla validità della notificazione, allapretesa difformità delle relate, alla mancata produzione degli originali odella matrice della cartella, alla carenza di motivazione dell’atto, allalegittimazione dell’agente della riscossione e alla regolarità della suacostituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA], si costituiva nel giudizio di gravame, resistendoall’impugnazione.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, con sentenza n. 9010/8/2023, pronunciata il 12 ottobre 2023 edepositata il 7 novembre 2023, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado e condannando l’appellante al pagamento dellespese del grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori.

Avverso taleNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 81, 83, 101, 112 e 115cod. proc. civ., deducendosi la nullità della sentenza o del procedimentoper avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenutosussistente lo ius postulandi del difensore dell’agente della riscossione nelgiudizio di primo grado, nonostante la dedotta mancata produzione dellaprocura alle liti e la prospettata carenza di valida rappresentanzaprocessuale.

La ricorrente assume, in particolare, che la questione fossestata già sollevata nel corso del giudizio di primo grado e poi reiterata inappello, sicché il giudice del gravame avrebbe errato nel considerarlatardiva o comunque inidonea a incidere sulla validità della costituzione diRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]Il primo motivo è infondato.Occorre muovere dal principio, recentemente ribadito da questa Corte,secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle personegiuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non hal’onere di dimostrare tale qualità, essendo sufficiente l’indicazione dellafunzione e del potere speso, normalmente verificabile nei pubblici registri;il controllo giudiziale non si traduce, dunque, in una verifica officiosa egeneralizzata della catena rappresentativa, ma resta circoscrittoall’accertamento che il soggetto dichiari di agire in una vesteastrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processualedell’ente.

Solo quando il potere rappresentativo derivi da un atto nonsoggetto a pubblicità legale, e la controparte abbia formulato unacontestazione puntuale, tempestiva e non meramente assertiva, sorgeNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026l’onere di riscontrarne positivamente l’esistenza; la mera mancataproduzione della procura notarile richiamata negli atti difensivi, pertanto,non è di per sé sufficiente a paralizzare lo ius postulandi, se non siaccompagni alla deduzione specifica delle ragioni per cui il potere nonsarebbe verificabile altrimenti.

Ne consegue che la parte che intendacontestare l’effettiva esistenza del potere esercitato ha l’onere di proporreuna specifica e tempestiva eccezione, indicando anche l’impossibilità diverificarne aliunde l’esistenza attraverso registri pubblici (Cass. n.11255/2026).

Nel caso di specie, inoltre, il giudizio tributario di primogrado era stato introdotto dalla stessa contribuente medianteimpugnazione della cartella di pagamento; ne deriva che l’eventualeirregolarità della costituzione dell’agente della riscossione, ove puresussistente, non sarebbe idonea a travolgere la valida instaurazione delprocesso, né a determinare, di per sé, l’accoglimento del ricorsointroduttivo.

La costituzione del resistente, infatti, non integrapresupposto di procedibilità dell’azione proposta dal contribuente, nécondizione di validità della decisione sul merito dell’impugnazione dell’attoriscossivo, essendo il giudice tributario comunque tenuto a verificare lafondatezza delle censure dedotte contro l’atto impugnato.

La tesi dellaricorrente, secondo cui dalla dedotta carenza di procura sarebbe dovutadiscendere l’inammissibilità dell’atto di resistenza e, quale conseguenzaulteriore, l’accoglimento del ricorso originario, non considera che il difettodi valida costituzione della parte resistente può incidere, al più,sull’utilizzabilità delle difese e delle produzioni provenienti dalla parteirritualmente costituita, sempre che sia puntualmente dedotta edimostrata la decisività di tali attività processuali.

Nel caso di specie, laricorrente non individua in modo specifico quale atto difensivo o qualedocumento, proveniente dall’agente della riscossione e ritenutoindispensabile dal giudice di merito, sarebbe stato illegittimamentevalorizzato in ragione della denunciata carenza di ius postulandi, néNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026chiarisce per quale ragione, espunta quella attività processuale, ladecisione avrebbe dovuto essere diversa.

La censura resta, pertanto, privadi decisività.

Va aggiunto che la sentenza impugnata ha comunqueesaminato la questione, richiamando il principio secondo cui, «nel caso dicostituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per attonotarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza chel’avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudiziodi merito, accettando senza riserve l’attività difensiva di controparte, deveritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore», e rilevando che «nelcorso del giudizio di primo grado, nulla è stato eccepito dall’appellantecirca l’assenza in atti della procura notarile», essendo l’eccezione propostasoltanto con la memoria illustrativa.

A fronte di tale ratio decidendi, ilmotivo contrappone una diversa sequenza processuale, senza dimostrareche la questione fosse stata tempestivamente posta con un atto idoneo e,soprattutto, senza spiegare in che modo una contestazione conforme alricordato principio di diritto avrebbe imposto un diverso esito della lite.Non è configurabile, infine, la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., poiché il giudice d’appello non ha omesso di pronunciarsi sullaquestione, ma l’ha scrutinata e respinta, ritenendola non idonea adeterminare l’invalidità della costituzione dell’agente della riscossione e,comunque, non conducente all’accoglimento dell’impugnazione dell’attoimpositivo.

Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 77, 81, 83, 101, 112 e115 cod. proc. civ., lamentandosi il difetto di legitimatio ad processumdell’agente della riscossione nel giudizio di appello, in ragione dell’omessaproduzione della procura notarile che avrebbe conferito al Direttoregenerale i poteri di rappresentanza sostanziale della società, nonché delconseguente difetto di ius postulandi del difensore costituito; la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026deduce che, in presenza di specifica eccezione, il giudice di secondo gradoavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità o l’inesistenza giuridicadell’atto di resistenza dell’agente della riscossione.Il secondo motivo è parimenti infondato.La censura, pur riferita alla costituzione dell’agente della riscossione nelgiudizio di appello e non più soltanto a quella del primo grado, non superail medesimo profilo assorbente già evidenziato, ossia la mancanza didecisività della dedotta irregolarità rispetto all’esito della lite.

Anche quiopera il principio affermato da questa Corte nel precedente primarichiamato (Cass. n. 11255/2026 cit.), secondo cui la mancata produzionedella procura notarile richiamata negli atti non basta, da sola, a far venirmeno lo ius postulandi, ove la contestazione non investa in modo specificonon soltanto l’esistenza del potere rappresentativo, ma anche la sua nonverificabilità attraverso fonti pubbliche o comunque conoscibili.

Ilprecedente, infatti, esclude che il difetto di produzione documentale possaessere convertito automaticamente in difetto di rappresentanzaprocessuale, imponendo invece alla parte che contesta la procura un onereargomentativo rafforzato, funzionale a evitare che la questione si risolva inuna eccezione meramente formale, svincolata da una concreta incertezzasul potere speso.

L’appello, infatti, era stato proposto dalla contribuente eil giudice di secondo grado era per ciò solo investito del dovere diesaminare i motivi di gravame, indipendentemente dalla costituzionedell’appellato.

L’eventuale difetto di prova dei poteri rappresentativi delsoggetto indicato quale Direttore generale dell’agente della riscossione,così come l’eventuale vizio del mandato conferito al difensore costituito inappello, non avrebbero determinato l’improcedibilità del giudizio nél’automatico accoglimento dell’impugnazione, potendo al più incideresull’utilizzabilità delle difese e delle produzioni dell’appellato, ovespecificamente individuate come decisive.

La ricorrente, invece, non indicaquale concreta attività difensiva svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026giudizio di appello sarebbe stata indispensabile ai fini della decisione, néchiarisce quali documenti o argomentazioni, ove espunti, avrebberoimposto una diversa conclusione.

La stessa sentenza impugnata, del resto,non si è fondata sulla mera adesione alle difese dell’agente dellariscossione, ma ha scrutinato direttamente i motivi di appello, dando contodelle ragioni per le quali essi dovevano essere disattesi.

In particolare, laCorte di giustizia tributaria ha premesso che «[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sicostituiva in giudizio e contestava l’avverso appello», ma ha poi procedutoall’autonomo esame delle singole doglianze, trattando anzitutto il motivoconcernente l’asserita invalidità dell’atto di resistenza dell’agente dellariscossione e rilevando che «nel caso di costituzione in giudizio, in base aprocura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivima non prodotta, senza che l’avversario abbia sollevato eccezioni ocontestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riservel’attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo juspostulandi del difensore».

Ha quindi aggiunto che «nel corso del giudizio diprimo grado, nulla è stato eccepito dall’appellante circa l’assenza in attidella procura notarile» e che «detta eccezione è stata proposta soltantocon la memoria illustrativa».

Né vale sostenere che la doglianza oggettodel secondo motivo fosse diversa perché riferita alla procura notarileappello: anche in tale prospettiva, la ricorrente non dimostra né laspecificità della contestazione nei termini richiesti dal precedenterichiamato, né la decisività processuale del vizio dedotto, posto chel’eventuale irregolarità della costituzione dell’appellato non avrebbeesonerato l’appellante dall’onere di dimostrare la fondatezza dei proprimotivi di gravame.

La decisione impugnata ha confermato il rigetto dellecensure sulla validità della notificazione della cartella, sulla mancataspedizione della raccomandata informativa, sulla motivazione dell’atto,sulla richiesta di produzione degli originali e sull’efficacia probatoria dellaNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026documentazione versata in atti, valorizzando ragioni autonome e nondipendenti dalla ritualità della costituzione dell’agente della riscossione.

Neconsegue che la denunciata carenza di legitimatio ad processum e di iuspostulandi, quand’anche astrattamente prospettabile, non risulta idonea adeterminare la cassazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivodeve, pertanto, essere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma,Cost., per motivazione apparente, assumendosi che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di offrire un’effettiva giustificazione logico-giuridica in ordine alle eccezioni concernenti la mancata produzione dellaprocura alle liti nel primo giudizio e la mancata produzione della procuranotarile nel giudizio di appello, limitandosi a enunciazioni assertive eincongrue rispetto alle censure prospettate.Il terzo motivo è infondato.Il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre soltanto quando lamotivazione manchi materialmente o graficamente, ovvero quando, purformalmente esistente, sia strutturata in termini tali da non consentire dicomprendere la ragione della decisione, perché affidata ad argomentazionimeramente assertive, obiettivamente incomprensibili, insanabilmentecontraddittorie o del tutto avulse dal thema decidendum.

Secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipoteticheNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026congetture (Cass., Sez.

U., n. 22232/2016; Cass. n. 14927/2017; Cass. n.13977/2019; Cass. n. 29124/2021).

La nullità ricorre, dunque, quandonon sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronunciagiudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica insede di impugnazione, ovvero quando la motivazione risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione; resta, invece, esclusa quando la sentenza contenga una pursuccinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamentodel decisum (Cass. n. 29721/2019; Cass. n. 22598/2018; Cass. n.16611/2018).

È stato altresì precisato che, dopo la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rileva in sede di legittimitàsoltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, e cioè l’assoluta mancanza di motivi sottol’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile (Cass., Sez.

U., n. 8053/2014; Cass., Sez.U., n. 8054/2014; Cass. n. 18311/2021).

Non è invece configurabile talevizio quando la motivazione, pur sintetica o non condivisa dalla parte,renda comunque percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudicee la ratio posta a fondamento del decisum.

Nel caso di specie, la sentenzaimpugnata supera certamente la soglia del minimo costituzionale, poichéindividua la questione processuale prospettata dall’appellante, la esaminain via prioritaria e ne esplicita le ragioni di rigetto.

La Corte di giustiziatributaria, infatti, ha espressamente premesso di dover trattare, «perpriorità logica giuridica», il motivo con il quale si deduceva che «il valoredella lite rendeva necessaria l’assistenza tecnica» e che «l’atto diresistenza dell’agente di riscossione risultava sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Terranova, ma agli atti non vi era traccia di rilascio della procura, conconseguente invalidità ed inefficacia dell’atto di resistenza».

Ha poiindicato il principio di diritto ritenuto applicabile, affermando che, «nelNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026caso di costituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per attonotarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza chel’avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudiziodi merito, accettando senza riserve l’attività difensiva di controparte, deveritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore».

Ha quindi calato taleprincipio nella fattispecie concreta, rilevando che «nel corso del giudizio diprimo grado, nulla è stato eccepito dall’appellante circa l’assenza in attidella procura notarile» e che «detta eccezione è stata proposta soltantocon la memoria illustrativa».

Infine, ha completato il ragionamentomediante il richiamo alla funzione propria delle memorie illustrative,precisando che «con le memorie illustrative si possono illustrare soltanto imotivi di ricorso e non introdurre nuove censure sulle quali non si èformato il contraddittorio», per poi concludere nel senso che «va quindirigettato detto motivo di appello».

Si tratta di una motivazione certamentericonoscibile nella sua struttura logica: il giudice d’appello ha ritenuto chela doglianza relativa alla carenza di procura non fosse stata utilmente etempestivamente introdotta, perché formulata mediante memoriaillustrativa, e ha comunque escluso che il mero richiamo negli atti difensivialla procura generale notarile non prodotta fosse sufficiente, in assenza ditempestiva contestazione, a far venir meno lo jus postulandi del difensore.La ricorrente, pertanto, non denuncia un’effettiva assenza di motivazione,ma contesta la correttezza giuridica della soluzione adottata e laricostruzione processuale operata dalla Corte territoriale.

Tale censura,tuttavia, non integra il vizio di motivazione apparente, giacché lamotivazione esiste, è riferita alla questione controversa e consente diindividuare le ragioni della decisione.

Né assume rilievo decisivo laprospettazione secondo cui la sentenza non avrebbe distintoadeguatamente tra la procura alle liti del difensore nel primo grado e laprocura notarile attributiva dei poteri sostanziali al Direttore generale nelgiudizio di appello.

Anche sotto tale profilo, la censura non evidenzia unaNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026radicale incomprensibilità del percorso argomentativo, ma lamenta,semmai, un’omessa o insufficiente considerazione di una specificaarticolazione difensiva, profilo che resta estraneo al paradigma dellamotivazione apparente ove, come nella specie, la decisione contenga unaratio chiara e autonomamente percepibile.

Va inoltre considerato che lasentenza d’appello non si è arrestata al solo profilo processuale relativoalla costituzione dell’agente della riscossione, ma ha esaminato ilcomplesso dei motivi di appello concernenti il merito della controversia.Essa ha infatti rilevato, quanto alla notificazione, che «dalla relata dinotifica si rileva che la cartella è stata notificata da [OSCURATO:PERSONA]»,aggiungendo che l’esattore aveva provato, con nota in atti, che lo stesso«è stato nominato messo notificatore» e che «il messo ha apposto la suasottoscrizione nella relata di notifica».

In relazione alla motivazione dellacartella, ha affermato che si trattava di cartella emessa ai sensi degli artt.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e chein essa erano «dettagliatamente specificata l’importo dell’imposta omessao carente, con sanzione ed interessi».

Quanto alla raccomandatainformativa, ha ritenuto che «la mancanza della raccomandata informativaha determinato la nullità della notifica e non la sua inesistenza», conconseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Quanto, infine,alle doglianze sulla documentazione e sulla richiesta di produzione deglioriginali, ha reputato le censure «generiche ed inconducenti», escludendoche potesse configurarsi un obbligo del concessionario di produrre ingiudizio gli originali della cartella e della relata.

Questi ulteriori passaggiconfermano che la decisione impugnata presenta un apparatomotivazionale articolato e intelligibile, non riducibile a una mera clausoladi stile o a una motivazione soltanto apparente.

Il terzo motivo, indefinitiva, tende a trasformare il denunciato vizio motivazionale in unanuova contestazione della correttezza della decisione, già esaminata conriguardo ai primi due motivi, ma non individua alcuna anomaliaNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026motivazionale radicale tale da rendere impossibile la comprensione dellaratio decidendi.

Esso deve, pertanto, essere rigettato.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato.

Le spese vanno dichiarateirripetibili.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re, rappresentato e difeso dall'avvocatoSalvatore [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado dellaSicilia n. 9010/2023 depositata il 07/11/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026La società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. impugnava lacartella di pagamento n. 29120120007996957, notificata il 29 giugno2012, con la quale [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale agente della riscossioneper la Provincia di Agrigento, aveva intimato il pagamento della somma dieuro 6.132,51, dovuta a seguito di controllo automatizzato ai sensidell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 54-bis del d.P.R. n.633 del 1972. La contribuente deduceva, tra l’altro, l’inesistenza o nullitàdella notificazione della cartella, anche per asseriti vizi della relata e permancata spedizione della raccomandata informativa, il difetto dimotivazione dell’atto, l’inidoneità probatoria della documentazioneprodotta dall’agente della riscossione e ulteriori profili concernenti lalegittimazione e la rappresentanza processuale di quest’ultimo. LaCommissione tributaria provinciale di Agrigento, con sentenza n.3270/04/14, depositata il 29 settembre 2014, rigettava il ricorso,confermava l’atto impugnato e condannava la contribuente alla rifusionedelle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] societàproponeva appello, riproponendo e ampliando le doglianze già svolte inprimo grado, in particolare quanto alla validità della notificazione, allapretesa difformità delle relate, alla mancata produzione degli originali odella matrice della cartella, alla carenza di motivazione dell’atto, allalegittimazione dell’agente della riscossione e alla regolarità della suacostituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., poi Agenzia delleEntrate-[OSCURATO:SOCIETA], si costituiva nel giudizio di gravame, resistendoall’impugnazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaSicilia, con sentenza n. 9010/8/2023, pronunciata il 12 ottobre 2023 edepositata il 7 novembre 2023, rigettava l’appello, confermando ladecisione di primo grado e condannando l’appellante al pagamento dellespese del grado, liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori. Avverso taleNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. a r.l. ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degli artt.12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 81, 83, 101, 112 e 115cod. proc. civ., deducendosi la nullità della sentenza o del procedimentoper avere la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ritenutosussistente lo ius postulandi del difensore dell’agente della riscossione nelgiudizio di primo grado, nonostante la dedotta mancata produzione dellaprocura alle liti e la prospettata carenza di valida rappresentanzaprocessuale. La ricorrente assume, in particolare, che la questione fossestata già sollevata nel corso del giudizio di primo grado e poi reiterata inappello, sicché il giudice del gravame avrebbe errato nel considerarlatardiva o comunque inidonea a incidere sulla validità della costituzione diRiscossione [OSCURATO:SOCIETA]Il primo motivo è infondato.Occorre muovere dal principio, recentemente ribadito da questa Corte,secondo cui, in tema di rappresentanza processuale delle personegiuridiche, la persona fisica che conferisce il mandato al difensore non hal’onere di dimostrare tale qualità, essendo sufficiente l’indicazione dellafunzione e del potere speso, normalmente verificabile nei pubblici registri;il controllo giudiziale non si traduce, dunque, in una verifica officiosa egeneralizzata della catena rappresentativa, ma resta circoscrittoall’accertamento che il soggetto dichiari di agire in una vesteastrattamente idonea ad abilitarlo alla rappresentanza processualedell’ente. Solo quando il potere rappresentativo derivi da un atto nonsoggetto a pubblicità legale, e la controparte abbia formulato unacontestazione puntuale, tempestiva e non meramente assertiva, sorgeNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026l’onere di riscontrarne positivamente l’esistenza; la mera mancataproduzione della procura notarile richiamata negli atti difensivi, pertanto,non è di per sé sufficiente a paralizzare lo ius postulandi, se non siaccompagni alla deduzione specifica delle ragioni per cui il potere nonsarebbe verificabile altrimenti. Ne consegue che la parte che intendacontestare l’effettiva esistenza del potere esercitato ha l’onere di proporreuna specifica e tempestiva eccezione, indicando anche l’impossibilità diverificarne aliunde l’esistenza attraverso registri pubblici (Cass. n.11255/2026). Nel caso di specie, inoltre, il giudizio tributario di primogrado era stato introdotto dalla stessa contribuente medianteimpugnazione della cartella di pagamento; ne deriva che l’eventualeirregolarità della costituzione dell’agente della riscossione, ove puresussistente, non sarebbe idonea a travolgere la valida instaurazione delprocesso, né a determinare, di per sé, l’accoglimento del ricorsointroduttivo. La costituzione del resistente, infatti, non integrapresupposto di procedibilità dell’azione proposta dal contribuente, nécondizione di validità della decisione sul merito dell’impugnazione dell’attoriscossivo, essendo il giudice tributario comunque tenuto a verificare lafondatezza delle censure dedotte contro l’atto impugnato. La tesi dellaricorrente, secondo cui dalla dedotta carenza di procura sarebbe dovutadiscendere l’inammissibilità dell’atto di resistenza e, quale conseguenzaulteriore, l’accoglimento del ricorso originario, non considera che il difettodi valida costituzione della parte resistente può incidere, al più,sull’utilizzabilità delle difese e delle produzioni provenienti dalla parteirritualmente costituita, sempre che sia puntualmente dedotta edimostrata la decisività di tali attività processuali. Nel caso di specie, laricorrente non individua in modo specifico quale atto difensivo o qualedocumento, proveniente dall’agente della riscossione e ritenutoindispensabile dal giudice di merito, sarebbe stato illegittimamentevalorizzato in ragione della denunciata carenza di ius postulandi, néNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026chiarisce per quale ragione, espunta quella attività processuale, ladecisione avrebbe dovuto essere diversa. La censura resta, pertanto, privadi decisività. Va aggiunto che la sentenza impugnata ha comunqueesaminato la questione, richiamando il principio secondo cui, «nel caso dicostituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per attonotarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza chel’avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudiziodi merito, accettando senza riserve l’attività difensiva di controparte, deveritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore», e rilevando che «nelcorso del giudizio di primo grado, nulla è stato eccepito dall’appellantecirca l’assenza in atti della procura notarile», essendo l’eccezione propostasoltanto con la memoria illustrativa. A fronte di tale ratio decidendi, ilmotivo contrappone una diversa sequenza processuale, senza dimostrareche la questione fosse stata tempestivamente posta con un atto idoneo e,soprattutto, senza spiegare in che modo una contestazione conforme alricordato principio di diritto avrebbe imposto un diverso esito della lite.Non è configurabile, infine, la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc.civ., poiché il giudice d’appello non ha omesso di pronunciarsi sullaquestione, ma l’ha scrutinata e respinta, ritenendola non idonea adeterminare l’invalidità della costituzione dell’agente della riscossione e,comunque, non conducente all’accoglimento dell’impugnazione dell’attoimpositivo. Il primo motivo deve, pertanto, essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si censura, ancora ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione degliartt. 12 e 18 del d.lgs. n. 546 del 1992 e degli artt. 77, 81, 83, 101, 112 e115 cod. proc. civ., lamentandosi il difetto di legitimatio ad processumdell’agente della riscossione nel giudizio di appello, in ragione dell’omessaproduzione della procura notarile che avrebbe conferito al Direttoregenerale i poteri di rappresentanza sostanziale della società, nonché delconseguente difetto di ius postulandi del difensore costituito; la ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026deduce che, in presenza di specifica eccezione, il giudice di secondo gradoavrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità o l’inesistenza giuridicadell’atto di resistenza dell’agente della riscossione.Il secondo motivo è parimenti infondato.La censura, pur riferita alla costituzione dell’agente della riscossione nelgiudizio di appello e non più soltanto a quella del primo grado, non superail medesimo profilo assorbente già evidenziato, ossia la mancanza didecisività della dedotta irregolarità rispetto all’esito della lite. Anche quiopera il principio affermato da questa Corte nel precedente primarichiamato (Cass. n. 11255/2026 cit.), secondo cui la mancata produzionedella procura notarile richiamata negli atti non basta, da sola, a far venirmeno lo ius postulandi, ove la contestazione non investa in modo specificonon soltanto l’esistenza del potere rappresentativo, ma anche la sua nonverificabilità attraverso fonti pubbliche o comunque conoscibili. Ilprecedente, infatti, esclude che il difetto di produzione documentale possaessere convertito automaticamente in difetto di rappresentanzaprocessuale, imponendo invece alla parte che contesta la procura un onereargomentativo rafforzato, funzionale a evitare che la questione si risolva inuna eccezione meramente formale, svincolata da una concreta incertezzasul potere speso. L’appello, infatti, era stato proposto dalla contribuente eil giudice di secondo grado era per ciò solo investito del dovere diesaminare i motivi di gravame, indipendentemente dalla costituzionedell’appellato. L’eventuale difetto di prova dei poteri rappresentativi delsoggetto indicato quale Direttore generale dell’agente della riscossione,così come l’eventuale vizio del mandato conferito al difensore costituito inappello, non avrebbero determinato l’improcedibilità del giudizio nél’automatico accoglimento dell’impugnazione, potendo al più incideresull’utilizzabilità delle difese e delle produzioni dell’appellato, ovespecificamente individuate come decisive. La ricorrente, invece, non indicaquale concreta attività difensiva svolta da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nelNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026giudizio di appello sarebbe stata indispensabile ai fini della decisione, néchiarisce quali documenti o argomentazioni, ove espunti, avrebberoimposto una diversa conclusione. La stessa sentenza impugnata, del resto,non si è fondata sulla mera adesione alle difese dell’agente dellariscossione, ma ha scrutinato direttamente i motivi di appello, dando contodelle ragioni per le quali essi dovevano essere disattesi. In particolare, laCorte di giustizia tributaria ha premesso che «[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sicostituiva in giudizio e contestava l’avverso appello», ma ha poi procedutoall’autonomo esame delle singole doglianze, trattando anzitutto il motivoconcernente l’asserita invalidità dell’atto di resistenza dell’agente dellariscossione e rilevando che «nel caso di costituzione in giudizio, in base aprocura generale alle liti per atto notarile, richiamata negli atti difensivima non prodotta, senza che l’avversario abbia sollevato eccezioni ocontestazioni nel corso del giudizio di merito, accettando senza riservel’attività difensiva di controparte, deve ritenersi sussistente lo juspostulandi del difensore». Ha quindi aggiunto che «nel corso del giudizio diprimo grado, nulla è stato eccepito dall’appellante circa l’assenza in attidella procura notarile» e che «detta eccezione è stata proposta soltantocon la memoria illustrativa». Né vale sostenere che la doglianza oggettodel secondo motivo fosse diversa perché riferita alla procura notarileappello: anche in tale prospettiva, la ricorrente non dimostra né laspecificità della contestazione nei termini richiesti dal precedenterichiamato, né la decisività processuale del vizio dedotto, posto chel’eventuale irregolarità della costituzione dell’appellato non avrebbeesonerato l’appellante dall’onere di dimostrare la fondatezza dei proprimotivi di gravame. La decisione impugnata ha confermato il rigetto dellecensure sulla validità della notificazione della cartella, sulla mancataspedizione della raccomandata informativa, sulla motivazione dell’atto,sulla richiesta di produzione degli originali e sull’efficacia probatoria dellaNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026documentazione versata in atti, valorizzando ragioni autonome e nondipendenti dalla ritualità della costituzione dell’agente della riscossione. Neconsegue che la denunciata carenza di legitimatio ad processum e di iuspostulandi, quand’anche astrattamente prospettabile, non risulta idonea adeterminare la cassazione della sentenza impugnata. Il secondo motivodeve, pertanto, essere rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell’art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 111, sesto comma,Cost., per motivazione apparente, assumendosi che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di offrire un’effettiva giustificazione logico-giuridica in ordine alle eccezioni concernenti la mancata produzione dellaprocura alle liti nel primo giudizio e la mancata produzione della procuranotarile nel giudizio di appello, limitandosi a enunciazioni assertive eincongrue rispetto alle censure prospettate.Il terzo motivo è infondato.Il vizio di motivazione apparente, denunciabile ai sensi dell’art. 132,secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., ricorre soltanto quando lamotivazione manchi materialmente o graficamente, ovvero quando, purformalmente esistente, sia strutturata in termini tali da non consentire dicomprendere la ragione della decisione, perché affidata ad argomentazionimeramente assertive, obiettivamente incomprensibili, insanabilmentecontraddittorie o del tutto avulse dal thema decidendum. Secondo ilconsolidato insegnamento di questa Corte, anche a Sezioni Unite, lamotivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da errorin procedendo, quando, benché graficamente esistente, non rendapercepibile il fondamento della decisione, in quanto recanteargomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamentoseguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, nonpotendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con ipoteticheNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026congetture (Cass., Sez. U., n. 22232/2016; Cass. n. 14927/2017; Cass. n.13977/2019; Cass. n. 29124/2021). La nullità ricorre, dunque, quandonon sia possibile individuare il percorso argomentativo della pronunciagiudiziale, funzionale alla sua comprensione e alla sua eventuale verifica insede di impugnazione, ovvero quando la motivazione risulti del tuttoinidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione; resta, invece, esclusa quando la sentenza contenga una pursuccinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamentodel decisum (Cass. n. 29721/2019; Cass. n. 22598/2018; Cass. n.16611/2018). È stato altresì precisato che, dopo la riformulazione dell’art.360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rileva in sede di legittimitàsoltanto l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, e cioè l’assoluta mancanza di motivi sottol’aspetto materiale e grafico, la motivazione apparente, il contrastoirriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa eobiettivamente incomprensibile (Cass., Sez. U., n. 8053/2014; Cass., Sez.U., n. 8054/2014; Cass. n. 18311/2021). Non è invece configurabile talevizio quando la motivazione, pur sintetica o non condivisa dalla parte,renda comunque percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudicee la ratio posta a fondamento del decisum. Nel caso di specie, la sentenzaimpugnata supera certamente la soglia del minimo costituzionale, poichéindividua la questione processuale prospettata dall’appellante, la esaminain via prioritaria e ne esplicita le ragioni di rigetto. La Corte di giustiziatributaria, infatti, ha espressamente premesso di dover trattare, «perpriorità logica giuridica», il motivo con il quale si deduceva che «il valoredella lite rendeva necessaria l’assistenza tecnica» e che «l’atto diresistenza dell’agente di riscossione risultava sottoscritto dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Terranova, ma agli atti non vi era traccia di rilascio della procura, conconseguente invalidità ed inefficacia dell’atto di resistenza». Ha poiindicato il principio di diritto ritenuto applicabile, affermando che, «nelNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026caso di costituzione in giudizio, in base a procura generale alle liti per attonotarile, richiamata negli atti difensivi ma non prodotta, senza chel’avversario abbia sollevato eccezioni o contestazioni nel corso del giudiziodi merito, accettando senza riserve l’attività difensiva di controparte, deveritenersi sussistente lo jus postulandi del difensore». Ha quindi calato taleprincipio nella fattispecie concreta, rilevando che «nel corso del giudizio diprimo grado, nulla è stato eccepito dall’appellante circa l’assenza in attidella procura notarile» e che «detta eccezione è stata proposta soltantocon la memoria illustrativa». Infine, ha completato il ragionamentomediante il richiamo alla funzione propria delle memorie illustrative,precisando che «con le memorie illustrative si possono illustrare soltanto imotivi di ricorso e non introdurre nuove censure sulle quali non si èformato il contraddittorio», per poi concludere nel senso che «va quindirigettato detto motivo di appello». Si tratta di una motivazione certamentericonoscibile nella sua struttura logica: il giudice d’appello ha ritenuto chela doglianza relativa alla carenza di procura non fosse stata utilmente etempestivamente introdotta, perché formulata mediante memoriaillustrativa, e ha comunque escluso che il mero richiamo negli atti difensivialla procura generale notarile non prodotta fosse sufficiente, in assenza ditempestiva contestazione, a far venir meno lo jus postulandi del difensore.La ricorrente, pertanto, non denuncia un’effettiva assenza di motivazione,ma contesta la correttezza giuridica della soluzione adottata e laricostruzione processuale operata dalla Corte territoriale. Tale censura,tuttavia, non integra il vizio di motivazione apparente, giacché lamotivazione esiste, è riferita alla questione controversa e consente diindividuare le ragioni della decisione. Né assume rilievo decisivo laprospettazione secondo cui la sentenza non avrebbe distintoadeguatamente tra la procura alle liti del difensore nel primo grado e laprocura notarile attributiva dei poteri sostanziali al Direttore generale nelgiudizio di appello. Anche sotto tale profilo, la censura non evidenzia unaNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026radicale incomprensibilità del percorso argomentativo, ma lamenta,semmai, un’omessa o insufficiente considerazione di una specificaarticolazione difensiva, profilo che resta estraneo al paradigma dellamotivazione apparente ove, come nella specie, la decisione contenga unaratio chiara e autonomamente percepibile. Va inoltre considerato che lasentenza d’appello non si è arrestata al solo profilo processuale relativoalla costituzione dell’agente della riscossione, ma ha esaminato ilcomplesso dei motivi di appello concernenti il merito della controversia.Essa ha infatti rilevato, quanto alla notificazione, che «dalla relata dinotifica si rileva che la cartella è stata notificata da [OSCURATO:PERSONA]»,aggiungendo che l’esattore aveva provato, con nota in atti, che lo stesso«è stato nominato messo notificatore» e che «il messo ha apposto la suasottoscrizione nella relata di notifica». In relazione alla motivazione dellacartella, ha affermato che si trattava di cartella emessa ai sensi degli artt.36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 e chein essa erano «dettagliatamente specificata l’importo dell’imposta omessao carente, con sanzione ed interessi». Quanto alla raccomandatainformativa, ha ritenuto che «la mancanza della raccomandata informativaha determinato la nullità della notifica e non la sua inesistenza», conconseguente sanatoria per raggiungimento dello scopo. Quanto, infine,alle doglianze sulla documentazione e sulla richiesta di produzione deglioriginali, ha reputato le censure «generiche ed inconducenti», escludendoche potesse configurarsi un obbligo del concessionario di produrre ingiudizio gli originali della cartella e della relata. Questi ulteriori passaggiconfermano che la decisione impugnata presenta un apparatomotivazionale articolato e intelligibile, non riducibile a una mera clausoladi stile o a una motivazione soltanto apparente. Il terzo motivo, indefinitiva, tende a trasformare il denunciato vizio motivazionale in unanuova contestazione della correttezza della decisione, già esaminata conriguardo ai primi due motivi, ma non individua alcuna anomaliaNumero registro generale 11856/2024Numero sezionale 5557/2026Numero di raccolta generale 24269/2026Data pubblicazione 30/07/2026motivazionale radicale tale da rendere impossibile la comprensione dellaratio decidendi. Esso deve, pertanto, essere rigettato.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato. Le spese vanno dichiarateirripetibili. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 09/07/2026.Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24269/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris