CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 13089/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
inistero, in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che la Corte di cassazione, previaconversione dell’atto di appello in ricorso, ne voglia dichiarare il rigetto, con ogniconseguente statuizione;lette la memoria e la replica del difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 19 marzo 2025, depositato il 4 aprile 2025, ilTribunale di Caltanissetta decideva sull’incidente di esecuzione promossodall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei benisequestrati (A.N.B.S.C.), relativamente alla confisca dei beni disposta neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], volto a ottenere l’estensione della misuraablativa anche a un immobile del quale era comproprietaria per la quota del 50%la moglie [OSCURATO:PERSONA].Ad esito di una perizia, il Tribunale, esclusa la buona fede della moglie delproposto, estendeva la confisca dell’intero immobile ai sensi dell’art. 48, comma7-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.2. Avverso il decreto proponevano appello, a mezzo del comune difensore difiducia, il proposto [OSCURATO:PERSONA] e la terza interessata [OSCURATO:PERSONA] l’annullamento del provvedimento di confisca, la rivalutazione dellabuona fede della comproprietaria e della provenienza lecita del bene,l’applicazione dei principi sanciti dalla CEDU e dalla giurisprudenza di legittimitàin materia di proporzionalità, ne bis in idem e irretroattività delle norme penali,la divisione del manufatto, come richiesto dalla difesa e anche dal Pubblicoministero.Sosteneva la difesa che l'estensione della confisca era stata motivata con ilcriterio della inscindibilità tra i beni senza adeguata valutazione delle circostanzedi fatto, della perizia e della buona fede della comproprietaria. L'assenza di unagiustificazione adeguata violava il principio di proporzionalità, come chiaritoanche dalla giurisprudenza della Corte EDU, secondo cui ogni misura deve esserecalibrata sulla gravità del reato e sul rapporto di causalità diretta tra il bene el'attività illecita.L'estensione della confisca sembrava configurare una duplicazione punitiva acarico della comproprietaria, costretta a subire una misura ablativa in assenza diuna chiara dimostrazione della sua partecipazione o consapevolezza rispettoall'attività illecita.Detta estensione si poneva anche in contrasto con il principio diirretroattività delle norme penali in quanto l’immobile era stato ricevuto dairicorrenti in epoca antecedente alla entrata in vigore delle disposizioni del codiceantimafia che consentono l'estensione della confisca ai beni nella disponibilità deifamiliari del proposto. Nel caso di specie, poi, il Tribunale ha dispostol'estensione della confisca sulla base di elementi che erano già noti e valutabili almomento dell'emissione del decreto di confisca originario n. 46/2018.Il Tribunale non ha adeguatamente motivato sulla mancanza di buona fededella comproprietaria e non ha considerato la documentazione prodotta dalladifesa che dimostra la provenienza lecita del bene. In contrasto anche con larichiesta avanzata dal Pubblico ministero, il decreto ha disposto l'estensione dellaconfisca sulla base della mera esistenza di una “preesistente aperturasuccessivamente murata tra le due unità immobiliari” senza fornire adeguatamotivazione sulla provenienza successoria del bene in oggetto.3. Con ordinanza del 18 novembre 2025 la Corte di appello di Caltanissetta,ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., disponeva la trasmissione degligiorno seguente.La difesa, in data 13 marzo 2026, ha depositato memoria di replica allarequisitoria del Procuratore generale, ritenendo le argomentazioni ivi svolte noncondivisibili: “in via preliminare, perché la lettura che riconduceautomaticamente il provvedimento impugnato al solo paradigma dell’art. 666cod. proc. pen. determina un irragionevole salto del giudizio di appello, noncoerente con la reale natura decisoria e ablativa dell’atto; - di seguito, perché lavalutazione negativa sulla buona fede della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] omette di considerare lacircostanza decisiva che l’immobile le era pervenuto per successione ereditaria,fatto che esclude la riconducibilità della sua quota a una logica di intestazionefittizia e spiega perché quel bene non rientrasse tra quelli oggetto dellaprecedente confisca”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi, così qualificate le impugnazioni, vanno dichiarati inammissibiliperché proposti con motivi manifestamente infondati.2. L’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 stabilisceche, per la destinazione dei beni indivisi, oggetto di provvedimento di confisca,«l'Agenzia o il partecipante alla comunione promuove incidente di esecuzione aisensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale. Il tribunale, disposti inecessari accertamenti tecnici, adotta gli opportuni provvedimenti per ottenerela divisione del bene».Questa ultima previsione impone al tribunale di sentire preventivamente leparti interessate prima di definire l'incidente di esecuzione, senza adottare,dunque, la procedura senza formalità, con decisione opponibile innanzi allostesso giudice dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 676,comma 1, e 667, comma 4, del codice di rito.Ne consegue – come da ultimo affermato da questa Corte – che il tribunaledella prevenzione «non potrà che decidere l'incidente di esecuzione solo in esitoalla preventiva instaurazione del contraddittorio con le parti interessate e chetale ultima ordinanza vedrà, quale unico rimedio, il ricorso per cassazioneprevisto dal comma 6 dell'art. 666 cod. proc. pen., espressamente richiamatodalla citata disposizione del codice antimafia» (Sez. 6, n. 30613 del 27/06/2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).Le impugnazioni proposte, pertanto, vanno qualificate come ricorsi percassazione, dovendosi esaminare in questa sede anche le censure relative allamotivazione del provvedimento impugnato, in quanto l'art. 666, comma 6, cod.proc. pen. prevede che contro l'ordinanza del giudice dell'esecuzione le parti e idifensori possono presentare ricorso per cassazione, senza indicare alcunalimitazione con riferimento ai motivi proponibili ex art. 606, comma 1, dellostesso codice.Il medesimo principio è già stato affermato da questa Corte, sempre nellamateria delle misure di prevenzione, nel caso di ricorso per cassazione propostoavverso il provvedimento con il quale il tribunale delibera quale giudicedell'esecuzione su una richiesta di ammissione al pagamento del credito in favoredi terzo munito di garanzia reale sul bene confiscato (Sez. 6, n. 44784 del23/09/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.c.p.a., Rv. 265360 – 01; Sez. 5, n. 6449del 16/01/2015, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 262734 – 01).3. L’art. 48, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 159 del 2011 prevedequattro possibili soluzioni della procedura: a) la divisione del bene confiscato; b)l'assegnazione, su istanza di uno o più partecipanti in buona fede allacomunione, del bene immobile indivisibile con versamento dei conguagli (nonessendo necessario che questi sia titolare di una quota maggioritaria del bene néche vi sia accordo con l'Agenzia, secondo Sez. 6, n. 21126 del 30/03/2023,Aquino, Rv. 284630 – 01); c) se non è chiesta l'assegnazione, la vendita o, inalternativa, l'acquisizione del bene per intero al patrimonio dello Stato conversamento agli altri partecipanti alla comunione di una somma equivalente alvalore determinato dal perito nominato dal tribunale; d) l'acquisizione del bene atitolo gratuito al patrimonio dello Stato nel caso in cui il partecipante allacomunione non dimostri la propria buona fede.In ordine al requisito della buona fede, questa Corte ha da ultimo affermatoche essa «può essere ravvisata solo nel caso in cui risulti dimostrata l’estraneitàa qualsiasi collusione o a qualunque compartecipazione all’attività criminosa,ovvero l’inconsapevolezza credibile in ordine alle attività svolte dal proposto,oppure, la prova di un errore scusabile sulla situazione apparente creata dellostesso» (Sez. 1, n. 7567 del 27/01/2026, Chiarolanza, non mass.).La mancata dimostrazione della buona fede in capo al comproprietario delbene confiscato, quindi, è elemento sufficiente e determinante ai fini della sceltadell’ultima soluzione, quella seguita dal Tribunale di Caltanissetta una voltaesclusa la buona fede di [OSCURATO:PERSONA], moglie del proposto.La motivazione sul punto risulta incensurabile, avendo il decreto evidenziatoche la ricorrente è stata già destinataria di provvedimento di confisca qualeintestataria di beni e conti riconducibili al proposto; inoltre, sulla base degliaccertamenti tecnici svolti dal perito, si può ritenere che la fusione tra le unitàimmobiliari oggetto dell’istanza proposta dall’Agenzia è stata materialmenterealizzata allo scopo di eludere il regime di ablazione derivante dalla confiscadisposta in via definitiva nei confronti del proposto nella misura della metà.La difesa ha contestato detta valutazione sostenendo che la quota diCrocifissa [OSCURATO:PERSONA] “non trae origine da un trasferimento sospetto, da un attodispositivo simulato, da una intestazione fiduciaria, né da una operazionepatrimoniale costruita per sottrarre il bene all’ablazione; essa deriva, invece, daun autonomo titolo successorio, del tutto distinto dalle pregresse vicendepatrimoniali del proposto”. All’uopo, con l’ultima memoria, ha richiamato gli attiallegati all’elaborato del proprio consulente tecnico del 25 agosto 2023, dai quali,tuttavia, risulta smentita la deduzione difensiva.Infatti, la perizia – come riportato nel decreto (pag. 6) – ha accertato che“l'unità immobiliare oggetto di confisca (particella 537 sub 2) è oggi parte di unpiù ampio immobile a destinazione residenziale, comprendente altresì l'unitàimmobiliare ricadente nella confinante particella 535 (estratto di mappa-allegato2), identificata con il sub 2”.Dagli atti allegati alla consulenza del geom. [OSCURATO:PERSONA] risulta che lasezione di fabbricato indicata con la particella 535 sub 2 fu donata ai coniugiCrocifisso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalla madre del primo con atto notariledel 20 marzo 2003, mentre con atto notarile del 25 agosto 2005 i genitori delproposto vendettero alla nuora l'immobile individuato con la particella 537 sub 2.4. A fronte di questa ricostruzione in fatto e delle norme che regolano ladestinazione dei beni indivisi oggetto di provvedimento di confisca, il richiamodella difesa ai principi di proporzionalità e del ne bis in idem non è pertinente,mentre la doglianza sulla “violazione del principio di irretroattività delle normepenali” è in radice priva di ogni fondamento in una materia che penale non è,stante la qualificazione della confisca di prevenzione come misura di natura nonsanzionatoria, riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n.4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262602 – 01), costituzionale (vds.Corte cost., sent. n. 24 del 2019) e convenzionale (cfr., da ultimo, Corte EDU,Garofalo c. Italia del 21 gennaio 2025 nonché Corte EDU, Isaia c. Italia del 25settembre 2025).5. All’inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese delprocedimento nonché, ravvisandosi pofili di colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende dellasomma di euro tremila ciascuno, così fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 19/03/2026.Il Consigliere estensore Il PresidentePiero [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]