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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2007

ECLI:EU:F:2007:94
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

25 maggio 2007 Causa F‑92/06

[OSCURATO:PERSONA]

contro Consiglio dell’Unione europea «Composizione amichevole intervenuta in occasione di una riunione informale – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione del Consiglio 9 settembre 2005, di rigetto della sua richiesta di risarcimento, la condanna del Consiglio al risarcimento del danno causatole dalla sua iscrizione tardiva al regime di previdenza sociale belga e da altri illeciti dell’istituzione, nonché che le parti vengano invitate ad accordarsi, entro breve termine, sull’ammontare del risarcimento dovuto.

Decisione: La causa F‑92/06, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, è cancellata dal ruolo del Tribunale.

Viene statuito sulle spese conformemente all’accordo concluso tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 87, n. 5, secondo comma, e 98, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n.4)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA DEL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 25 maggio 2007 Causa F‑92/06 [OSCURATO:PERSONA] contro Consiglio dell’Unione europea «Composizione amichevole intervenuta in occasione di una riunione informale – Cancellazione dal ruolo» Oggetto: Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della decisione del Consiglio 9 settembre 2005, di rigetto della sua richiesta di risarcimento, la condanna del Consiglio al risarcimento del danno causatole dalla sua iscrizione tardiva al regime di previdenza sociale belga e da altri illeciti dell’istituzione, nonché che le parti vengano invitate ad accordarsi, entro breve termine, sull’ammontare del risarcimento dovuto. Decisione: La causa F‑92/06, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, è cancellata dal ruolo del Tribunale. Viene statuito sulle spese conformemente all’accordo concluso tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] – Ricorso – Composizione amichevole della controversia dinanzi al Tribunale della funzione pubblica – Cancellazione dal ruolo (Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, artt. 87, n. 5, secondo comma, e 98, primo comma; decisione del Consiglio 2004/752, art. 3, n.4)
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