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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 33769/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen..

Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen.

I motivi sono inammissibili.

In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269).

Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02).

Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, valorizzando negativamente i precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di ripensamento critico della condotta, hanno correttamente motivato il diniego riferendosi all'elemento - considerato preponderante - della capacità a delinquere del colpevole, desunta ai sensi dell'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso ([OSCURATO:PERSONA]. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] Do

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO. La Corte di appello di Firenze, con sentenza in data 15/11/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Livorno, ha confermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Sabeur in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.. Propone ricorso l'imputato, deducendo i seguenti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen. I motivi sono inammissibili. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettine//i, Rv. 271269). Non è necessario che, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 02). Nel caso in esame, non è riscontrabile alcun vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., in quanto i giudici di merito, valorizzando negativamente i precedenti penali a carico dell'imputato e l'assenza di ripensamento critico della condotta, hanno correttamente motivato il diniego riferendosi all'elemento - considerato preponderante - della capacità a delinquere del colpevole, desunta ai sensi dell'art. 133, comma 2, numero 2) cod. pen.. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valinati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso ([OSCURATO:PERSONA]. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 1/06/2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] Do
Sentenza Cassazione n. 33769/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris