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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 marzo 2023

Cassazione n. 09333/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22428/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 104/2018 depositata il03/05/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trento rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere una negatoria servitutis e la conseguente cessazione delle turbative del suo possesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la striscia di terreno identificata dalla p.f. 184/3 P.T. 650 II, C.C.

Celledizzo e dalla p. ed 386 P.T. 649 II C.C.

Celledizzo e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il fondo identificato dalla p.f. 184/3 P.T. 650 II C.C.

Celledizzo e dalla p. ed. 386 P.T. 649 II C.C.

Veniva contestualmente accolta la domanda riconvenzionale di entrambi i gruppi di convenuti, al fine di ottenere l’acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul medesimo tracciato.

Contro la predetta decisione si gravava [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che svolgevano gravame incidentale condizionato, per ottenere la riforma della pronunzia di rigetto del Tribunale, rispetto alla domanda in garanzia e manleva di condanna dei convenuti Ventura e Miranda a consentire l’esercizio della servitù di passo, così come intavolata a favore della p.ed. 316 e p.f. 195 di loro proprietà ed a carico della p. ed. 317).

Con sentenza n. 104 del 3 maggio 2018 la Corte d’appello di Trento riformava la pronunzia di primo grado, accogliendo la domanda della Dossi ed accertando l’inesistenza di una servitù di passaggio sui fondi di sua proprietà, con la coeva condanna degli appellati al risarcimento dei danni.

Accoglieva altresì l’appello incidentale del Benvenuti e della Vincenzi, riconoscendo a costoro l’esercizio del diritto di servitù sui fondi di proprietà [OSCURATO:PERSONA].

Affermava il giudice di seconde cure che, rispetto alle parti Ventura e Miranda, sarebbe mancato il requisito dell’apparenza della servitù, per l’impossibilità di determinare opere visibili e permanenti, oltre che per determinare il termine a quo per il decorso del tempo.

Per converso, rispetto alle parti [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato carente il termine ventennale di utilizzo del tracciato, prima dell’inizio della causa, oltre che le prove testimoniali.

L’accoglimento dell’appello incidentale era invece motivato col fatto che il diritto di servitù sul fondo Ventura non era oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi.

Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro.

In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ed altrettanto ha fatto la Dossi. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato che l’atto di impugnazione avversario fosse privo di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati.

Il motivo è inammissibile. 1.a) Il principio di autosufficienza delricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello, rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove ilricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stessoricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, n. 29495 del 23 dicembre 2020; Sez.

L., n. 3612 del 4 febbraio 2022).

Nella specie, i ricorrenti riportano i passi della sentenza impugnata che ha ritenuto specifici i motivi di gravame, ma non il contenuto degli stessi. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., i Ventura e la Miranda deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., con riguardo alla loro domanda di usucapione della servitù di passaggio, per errata individuazione del requisito dell’apparenza.

Affermano che, in realtà, l’apparenza della servitù atterrebbe alla sua rilevabilità fisica e, al più, all’evidenza della sua destinazione funzionale e non all’effettivo esercizio del diritto, sicché non sarebbero residuati dubbi sull’esistenza della strada sterrata e sul suo utilizzo da parte dei ricorrenti. 2.a) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata – quanto al rigetto della domanda di usucapione da loro formulata - perché fondata su motivazione apparente e viziata da irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ovvero violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte distrettuale, attraverso una motivazione illogica e fondata su argomenti tautologici, avrebbe arbitrariamente respinto la domanda di usucapione, di cui all’originaria riconvenzionale.

La predetta pronunzia avrebbe dovuto reputarsi nulla, anche per l’insanabile contrasto fra il rigetto della domanda di usucapione per non aver esercitatoil diritto di servitù di passaggio sulla stradina, e la pronunzia di condanna alla cessazione dell’indebito e molesto utilizzo della medesima strada, con correlata condanna risarcitoria.

I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinammissibili. 2.b) La Corte d’appello ha affermato, a proposito della ritenuta insussistenza del requisito dell’apparenza, che “da un lato lo stato dei luoghi (ovvero la conformazione e destinazione della strada all’accesso ad altre proprietà e l’esistenza sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA] solo di un cancelletto per il transito pedonale) impedisce di individuare opere visibili e permanenti dell’esercizio della servitù di passo carraio e dall’altro non è stata data alcuna prova (peraltro irrilevante) di quando tale esercizio sia iniziato per il calcolo del ventennio necessario ai fini dell’eventuale usucapione”.

La sentenza impugnata ha dunque fondato la sua decisione su una duplice ratio decidendi.

I ricorrenti non hanno impugnato la ratio concernente il termine a quo per il calcolo del tempo utile. 2.c) Ebbene, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020). 2.d) Né può ragionevolmente ipotizzarsi alcuna insanabile contraddizione fra l’aver negato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accertamento dell’intervenuta usucapione (possesso continuato protratto per un ventennio su tracciato contenente opere visibili e permanenti) e l’utilizzo saltuario del tracciato con animus aemulandio con azioni di disturbo della proprietà altrui. 3) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., con violazione del principio della soccombenza, per aver la Corte di merito condannato i ricorrenti a rifondere le spese di entrambi i gradi a favore del Benvenuti e della Vincenzi, nonostante i Ventura e la Miranda non li avessero evocati in giudizio, avessero svolto difese analoghe contro la Dossi ed i ricorrenti mai avessero contestato il loro diritto all’accertamento della servitù, in via subordinata.

Il motivo è infondato. 3.a) La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte (Sez. 3, n. 30729 del 19 ottobre 2022). 3.b) [OSCURATO:PERSONA] e la Vincenzi avevano svolto domanda riconvenzionale subordinata nei confronti degli odierni ricorrenti, per ottenere il riconoscimento del loro diritto di servitù.

Tale domanda è stata accolta della Corte d’appello e dunque, rispetto ad essa, i Ventura e la Miranda sono risultati soccombenti, e d’altronde, neppure il giudice di secondo grado avrebbe potuto correttamente pervenire ad una compensazione, totale o parziale, in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 92 comma 2° c.p.c.

In definitiva, al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo.

Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore delle parti controricorrenti, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore della Dossi e liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500 (cinquemila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore del Benvenuti e della Vincenzi.

Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contrib

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22428/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRENTO n. 104/2018 depositata il03/05/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/03/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trento rigettava la domanda di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere una negatoria servitutis e la conseguente cessazione delle turbative del suo possesso, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda la striscia di terreno identificata dalla p.f. 184/3 P.T. 650 II, C.C. Celledizzo e dalla p. ed 386 P.T. 649 II C.C. Celledizzo e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il fondo identificato dalla p.f. 184/3 P.T. 650 II C.C. Celledizzo e dalla p. ed. 386 P.T. 649 II C.C. Veniva contestualmente accolta la domanda riconvenzionale di entrambi i gruppi di convenuti, al fine di ottenere l’acquisto per usucapione del diritto di servitù di passaggio sul medesimo tracciato. Contro la predetta decisione si gravava [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (che svolgevano gravame incidentale condizionato, per ottenere la riforma della pronunzia di rigetto del Tribunale, rispetto alla domanda in garanzia e manleva di condanna dei convenuti Ventura e Miranda a consentire l’esercizio della servitù di passo, così come intavolata a favore della p.ed. 316 e p.f. 195 di loro proprietà ed a carico della p. ed. 317). Con sentenza n. 104 del 3 maggio 2018 la Corte d’appello di Trento riformava la pronunzia di primo grado, accogliendo la domanda della Dossi ed accertando l’inesistenza di una servitù di passaggio sui fondi di sua proprietà, con la coeva condanna degli appellati al risarcimento dei danni. Accoglieva altresì l’appello incidentale del Benvenuti e della Vincenzi, riconoscendo a costoro l’esercizio del diritto di servitù sui fondi di proprietà [OSCURATO:PERSONA]. Affermava il giudice di seconde cure che, rispetto alle parti Ventura e Miranda, sarebbe mancato il requisito dell’apparenza della servitù, per l’impossibilità di determinare opere visibili e permanenti, oltre che per determinare il termine a quo per il decorso del tempo. Per converso, rispetto alle parti [OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato carente il termine ventennale di utilizzo del tracciato, prima dell’inizio della causa, oltre che le prove testimoniali. L’accoglimento dell’appello incidentale era invece motivato col fatto che il diritto di servitù sul fondo Ventura non era oggetto di contestazione. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di quattro motivi. Si sono costituiti con controricorso [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro. In prossimità dell’udienza in camera di consiglio, i ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. ed altrettanto ha fatto la Dossi. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe erroneamente negato che l’atto di impugnazione avversario fosse privo di una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati. Il motivo è inammissibile. 1.a) Il principio di autosufficienza delricorso per cassazione - che trova la propria ragion d'essere nella necessità di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all'esame dei fascicoli di ufficio o di parte - trova applicazione anche in relazione ai motivi di appello, rispetto ai quali siano contestati errori da parte del giudice di merito; ne discende che, ove ilricorrente denunci la violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., conseguente alla mancata declaratoria di nullità dell'atto di appello per genericità dei motivi, deve riportare nelricorso, nel loro impianto specifico, i predetti motivi formulati dalla controparte; l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde ilricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stessoricorso per cassazione, proprio per assicurare il rispetto del principio di autosufficienza di esso (Sez. 1, n. 29495 del 23 dicembre 2020; Sez. L., n. 3612 del 4 febbraio 2022). Nella specie, i ricorrenti riportano i passi della sentenza impugnata che ha ritenuto specifici i motivi di gravame, ma non il contenuto degli stessi. 2) Attraverso la seconda censura, proposta ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c., i Ventura e la Miranda deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 1061 c.c., con riguardo alla loro domanda di usucapione della servitù di passaggio, per errata individuazione del requisito dell’apparenza. Affermano che, in realtà, l’apparenza della servitù atterrebbe alla sua rilevabilità fisica e, al più, all’evidenza della sua destinazione funzionale e non all’effettivo esercizio del diritto, sicché non sarebbero residuati dubbi sull’esistenza della strada sterrata e sul suo utilizzo da parte dei ricorrenti. 2.a) Con il terzo mezzo di impugnazione, i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza impugnata – quanto al rigetto della domanda di usucapione da loro formulata - perché fondata su motivazione apparente e viziata da irriducibile contraddittorietà ed illogicità manifesta, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ovvero violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale, attraverso una motivazione illogica e fondata su argomenti tautologici, avrebbe arbitrariamente respinto la domanda di usucapione, di cui all’originaria riconvenzionale. La predetta pronunzia avrebbe dovuto reputarsi nulla, anche per l’insanabile contrasto fra il rigetto della domanda di usucapione per non aver esercitatoil diritto di servitù di passaggio sulla stradina, e la pronunzia di condanna alla cessazione dell’indebito e molesto utilizzo della medesima strada, con correlata condanna risarcitoria. I predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sonoinammissibili. 2.b) La Corte d’appello ha affermato, a proposito della ritenuta insussistenza del requisito dell’apparenza, che “da un lato lo stato dei luoghi (ovvero la conformazione e destinazione della strada all’accesso ad altre proprietà e l’esistenza sulla proprietà [OSCURATO:PERSONA] solo di un cancelletto per il transito pedonale) impedisce di individuare opere visibili e permanenti dell’esercizio della servitù di passo carraio e dall’altro non è stata data alcuna prova (peraltro irrilevante) di quando tale esercizio sia iniziato per il calcolo del ventennio necessario ai fini dell’eventuale usucapione”. La sentenza impugnata ha dunque fondato la sua decisione su una duplice ratio decidendi. I ricorrenti non hanno impugnato la ratio concernente il termine a quo per il calcolo del tempo utile. 2.c) Ebbene, quando la sentenza assoggettata ad impugnazione sia fondata su diverse rationes decidendi , ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilitàdel gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratiodecidendi non censurata, piuttosto che per carenza di interesse (Sez. 3, n. 13880 del 6 luglio 2020). 2.d) Né può ragionevolmente ipotizzarsi alcuna insanabile contraddizione fra l’aver negato la sussistenza dei requisiti richiesti per l’accertamento dell’intervenuta usucapione (possesso continuato protratto per un ventennio su tracciato contenente opere visibili e permanenti) e l’utilizzo saltuario del tracciato con animus aemulandio con azioni di disturbo della proprietà altrui. 3) La quarta lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., con violazione del principio della soccombenza, per aver la Corte di merito condannato i ricorrenti a rifondere le spese di entrambi i gradi a favore del Benvenuti e della Vincenzi, nonostante i Ventura e la Miranda non li avessero evocati in giudizio, avessero svolto difese analoghe contro la Dossi ed i ricorrenti mai avessero contestato il loro diritto all’accertamento della servitù, in via subordinata. Il motivo è infondato. 3.a) La condanna al pagamento delle spese del giudizio rappresenta la naturale conseguenza prevista dalla legge a seguito della decisione sulle domande proposte (Sez. 3, n. 30729 del 19 ottobre 2022). 3.b) [OSCURATO:PERSONA] e la Vincenzi avevano svolto domanda riconvenzionale subordinata nei confronti degli odierni ricorrenti, per ottenere il riconoscimento del loro diritto di servitù. Tale domanda è stata accolta della Corte d’appello e dunque, rispetto ad essa, i Ventura e la Miranda sono risultati soccombenti, e d’altronde, neppure il giudice di secondo grado avrebbe potuto correttamente pervenire ad una compensazione, totale o parziale, in mancanza dei requisiti previsti dall’art. 92 comma 2° c.p.c. In definitiva, al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a favore delle parti controricorrenti, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore della Dossi e liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 5.500 (cinquemila/500) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% a favore del Benvenuti e della Vincenzi. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che i ricorrenti sono tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contrib
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