CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 04293/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Piacenza nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Piacenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha richiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;uditi per gli indagati, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso per l'inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Piacenza, in funzione di giudice del riesame, ha revocato il sequestro preventivo impeditivo delle quote societarie di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dei beni di pertinenza della medesima disposto con decreto del G.i.p. del Tribunale di Piacenza il 19 marzo 2021 ed invece annullato il medesimo decreto nella parte relativa all'apposizione di analogo vincolo sulle quote e sui beni di Bess s.r.I., nonché sulle giacenze di conti correnti e sugli strumenti finanziari degli indagati. Provvedimento adottato nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, appropriazione indebita, riciclaggio, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori ed altro, per come rispettivamente contestati ai summenzionati indagati. La vicenda riguarda il fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarato nel luglio del 2018, in relazione al quale è contestato a [OSCURATO:PERSONA], alla sorella Ornella, alla figlia Chiara ed al genero [OSCURATO:PERSONA] il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale aggravata in merito a condotte distrattive e dissipative realizzate tra il 2007 ed il 2011 ad oggetto le ingenti somme ricavate attraverso il massiccio ricorso a fatture per operazioni inesistenti pagate a società compiacenti, nonché l'azienda gestita dalla fallita, ceduta senza un effettivo corrispettivo a [OSCURATO:PERSONA], società all'uopo costituita e formalmente amministrata dal Capelli (marito di [OSCURATO:PERSONA]), ma di fatto gestita dal [OSCURATO:PERSONA]. Le ulteriori contestazioni, nella prospettazione accusatoria, riguardano invece le condotte poste in essere dai summenzionati indagati e da alcuni complici negli anni successivi e fino al 2019 per riciclare i proventi del reato di bancarotta, investiti in larga parte in una operazione immobiliare nel territorio di Zoagli, mediante la creazione di una ulteriore società - la Bess - le cui quote venivano fittiziamente intestate a [OSCURATO:PERSONA] (moglie di [OSCURATO:PERSONA]) e fiduciariamente detenute da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., anch'essa amministrata dal Capelli. Infine oggetto di contestazione, per quanto qui di interesse, è l'appropriazione indebita di risorse di [OSCURATO:PERSONA], utilizzate per il pagamento della prima rata del concordato fiscale promosso da [OSCURATO:PERSONA] ex d.l. n. 119/2018 nell'interesse di M.C.R. 2. Avverso l'ordinanza ricorre il pubblico ministero articolando quattro motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge in merito alla revoca del sequestro delle quote di [OSCURATO:PERSONA], evidenziando come in maniera riduttiva rispetto al quadro indiziario fornito il G.i.p. avesse giustificato l'adozione della misura considerando la sola esigenza di impedire l'aggravamento del reato di bancarotta contestato al capo 1 dell'incolpazione provvisoria. Comunque il provvedimento impugnato avrebbe erroneamente omesso di valutare la necessità dell'intervento cautelare anche in relazione alla necessità di impedire la commissione di altri reati a scopo di lucro attraverso la libera disponibilità della società, particolarmente evidente alla luce della gravità e delle modalità di consumazione dei fatti di bancarotta contestati. Non di meno il Tribunale avrebbe escluso l'attualità del periculum in mora sulla base dell'erronea convinzione che [OSCURATO:PERSONA] abbia transato con l'Agenzia delle Entrate il cospicuo debito tributario di M.C.R., atteso che in realtà tale transazione non sarebbe mai stata realmente conclusa, posto che la relativa richiesta è stata rigettata e l'impugnazione del provvedimento di diniego sarebbe ancora pendente. Il giudice dell'appello avrebbe poi omesso di considerare come oggetto di distrazione è stata anche l'azienda ora gestita da [OSCURATO:PERSONA] e come dunque risulti particolarmente evidente il rischio di una perdita definitiva della stessa cosa oggetto materiale del reato se lasciata nella disponibilità degli indagati. 2.2 Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta insussistenza del fumus del reato di appropriazione indebita di cui al capo 2 dell'incolpazione provvisoria ad oggetto le somme distratte da [OSCURATO:PERSONA] al fine di versare la prima rata del concordato fiscale di M.C.R. Affermazione che il Tribunale avrebbe anzitutto fondato sull'erroneo presupposto della responsabilità solidale della prima per il debito fiscale della seconda, ignorando invece le risultanze investigative in grado di dimostrare come la finalità perseguita, estranea agli interessi di [OSCURATO:PERSONA], fosse in realtà quella di tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] dalle conseguenze patrimoniali delle condotte tenute in qualità di amministratore della fallita. Inoltre l'ordinanza impugnata non avrebbe tenuto conto di come il prelievo dalle casse di [OSCURATO:PERSONA] sia stato effettuato con le modalità dissimulatorie, contestate ai punti 3) e 4) dell'incolpazione provvisoria sotto il titolo del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, all'evidenza non necessarie qualora effettivamente la società si fosse effettivamente ritenuta obbligata per i debiti di M.C.R. Più in generale i giudici del merito avrebbero erroneamente interpretato l'art. 646 c.p., ritenendo che la mera sussistenza di un interesse anche solo latannente corrispondente a quello sociale giustifichi l'atto di disposizione delle risorse della società, dovendosi invece valutare in concreto quale sia quello contingente dell'ente, che nel caso di specie era quello di pagare il principale fornitore. Infine parimenti errata sarebbe l'affermazione del Tribunale per cui in realtà la misura cautelare non era stata applicata in riferimento al reato di appropriazione indebita.2.3 Con il terzo motivo viene dedotta ulteriore erronea applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta insussistenza del fumus del reato di autoriciclaggio di cui al capo 6 dell'incolpazione provvisoria. In proposito il Tribunale avrebbe omesso di considerare le articolate attività simulate predisposte dagli indagati per dare una veste apparentemente legale al trasferimento dell'azienda di M.C.R. a [OSCURATO:PERSONA] ed avrebbe erroneamente sostenuto il difetto della prova che l'acquisto di Bess e l'operazione immobiliare effettuata dalla medesima siano state finanziate con le somme distratte dalla fallita solo perché queste ultime non sarebbero state tracciate, trascurando tra l'altro che l'immobile acquisito avrebbe un valore esorbitante rispetto a quello ritenuto nel provvedimento impugnato e che logicamente il suo acquisto non può che essere stato finanziato se non che attraverso le risorse distratte. L'ordinanza impugnata avrebbe dunque illegittimamente escluso il fumus del reato per il difetto della prova piena della provenienza delittuosa dei beni impiegati nell'attività economica oggetto dell'autoriciclaggio, invero nemmeno richiesta ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 648-ter.1 c.p., trascurando al contempo le molteplici condotte fraudolente comunque poste in essere dagli indagati per ostacolare l'identificazione della liquidità sottratta al patrimonio di M.C.R. e frutto dell'attività illecita di fatturazione per operazioni inesistenti, nonché la distrazione del complesso aziendale della medesima, fatti pienamente provati e indubitabilmente integranti i delitti "provvista" della successiva attività di riciclaggio. 2.4 Con il quarto ed ultimo motivo il pubblico ministero ricorrente lamenta il difetto assoluto di motivazione in merito al fumus del reato di cui all'art. 512-bis c.p. di cui al capo 7 dell'incolpazione provvisoria e ad oggetto l'intestazione fittizia delle quote della Bess e per il quale era stato pure disposto il sequestro delle medesime. Omissione tanto più rilevante nella misura in cui lo stesso Tribunale avrebbe sostanzialmente ammesso la fittizietà dell'intestazione alla Cipelli delle quote della società avendo riconosciuto che la stessa era in realtà gestita dal marito, dalla figlia e dalla cognata e che a questi ultimi si doveva l'operazione che aveva portato all'acquisto dell'immobile di Zoagli, circostanza che, tra l'altro, evidenzia ancor più la contraddittorietà dell'annullamento del sequestro anche per il reato di autoriciclaggio. 3. Ha presentato memoria il difensore del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (socia di [OSCURATO:PERSONA]), con la quale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o in subordine rigettato evidenziando come il ricorso avverso il rigetto della richiesta di accedere al concordato fiscale è stato accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] con decisione dell'8 novembre 2021, di cui allega il dispositivo, ed osservando che comunque è intervenuta transazione con la curatela fallimentare, la quale ha rinunziato ad azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori di M.C.R. ed a costituirsi nell'instaurando procedimento penale, transazione a seguito della quale il fallimento conseguirà una somma superiore all'intero valore delle somme ammesse al passivo della procedura fallimentare. Ha presentato memoria anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] con la quale a sua volta eccepisce l'accoglimento del ricorso presentato al giudice tributario avverso il diniego del concordato fiscale, allegando anch'essa il dispositivo della decisione. Hanno presentato memorie a confutazione dei motivi di ricorso anche i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti. 2. Preliminarmente è opportuno ribadire che in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e che pertanto è consentito dedurre censure attinenti la motivazione del provvedimento impugnato solo nei limiti in cui oggetto di doglianza sia l'assoluta mancanza di un apparato giustificativo della decisione o, quanto meno il difetto dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza del medesimo, tanto da evidenziarne l'inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. un. n. 25932 del 29 maggio 2008, Ivanov, rv 239692; Sez. Un., n. 5876 del 28 gennaio 2004, pc Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710). 3. Alla luce di questi consolidati principi i primi tre motivi di ricorso risultano invero inammissibili nella parte in cui denunziano meri vizi della motivazione, come detto indeducibili in questa sede, mentre è irrilevante che il ricorrente abbia eccepito formalmente la violazione della legge processuale ovvero di quella penale sostanziale. In proposito va peraltro ricordato che il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b) c.p.p. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile esclusivamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ove questo è consentito (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, P.M. in proc. Altoè e altri, Rv. 268404). E non v'è dubbio che molte delle doglianze relative alla ritenuta sussistenza dei reati di appropriazione indebita e di autoriciclaggio di cui, rispettivamente, ai capi 2) e 6) dell'incolpazione provvisoria, riguardino anzitutto la ricostruzione dei fatti operata dal giudice del riesame sulla base della piattaforma cognitiva a sua disposizione. Ugualmente funzionali alla denuncia di meri vizi di motivazione sono anche le doglianze formulate con il primo motivo relative alla affermata insussistenza del periculum in mora con riguardo al sequestro di [OSCURATO:PERSONA] in riferimento al reato di bancarotta patrimoniale di cui pure il Tribunale ha ritenuto evidente il fumus. 4. Il ricorrente contesta inoltre la sussistenza del presupposto sulla cui base il Tribunale ha escluso la stessa configurabilità del reato di appropriazione indebita contestato al capo 2 dell'incolpazione provvisoria. In particolare obietta che non corrisponderebbe a verità quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, ossia che M.C.R. abbia avuto accesso alla definizione ex dl. n. 119/2018 (convertito con modificazioni nella I. n. 136/2018) delle proprie pendenze fiscali (circostanza peraltro valorizzata dal giudice del riesame anche al fine di escludere l'attualità del periculum in mora in riferimento al reato di bancarotta patrimoniale), avendo l'Agenzia delle Entrate rigettato la relativa domanda. E' peraltro lo stesso ricorrente ad ammettere che avverso il diniego della definizione agevolata è stata proposta impugnazione, circostanza che rende tutt'altro che definitivo il rigetto della domanda. Non di meno le difese hanno prodotto in questa sede il dispositivo della decisione in data 8 novembre 2021 con la quale la [OSCURATO:PERSONA] dell'Emilia-Romagna ha accolto il ricorso per l'illegittimità del diniego. Produzione questa che deve ritenersi ammissibile trattandosi di documento redatto in data successiva a quella dell'ordinanza qui impugnata e che pertanto gli interessati non potevano esibire nei precedenti gradi di giudizio (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 42052 del 19/06/2019, Pm in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609). L'accoglimento dell'impugnazione non comporta necessariamente l'accoglimento della domanda, ma certamente avvalora ulteriormente quanto, si ripete, lo stesso ricorrente aveva già ammesso, ossia che la stessa non è stata definitivamente respinta ed è pertanto tuttora pendente, così come lo era, del resto, al momento della decisione del Tribunale. Conseguentemente tutt'altro che ingiustificato era il versamento delle prime rate di quanto dovuto da M.C.R. per poter definire in maniera agevolata la propria posizione nei confronti dell'Erario secondo quanto previsto dal citato d.l. n. 119/2018 e ciò a prescindere dalla tempestività o meno di quest'ultimo (peraltro eccepita in maniera del tutto apodittica dal ricorrente).5. Oggetto di contestazione è altresì l'affermata sussistenza di un interesse di [OSCURATO:PERSONA] a fornire la provvista necessaria per il pagamento, interesse che il Tribunale ha ritenuto invece esistente per essere la stessa coobbligata in solido con la fallita verso l'Erario ai sensi dell'art. 14 d. Igs. n. 472/1997 nella sua qualità di cessionaria del ramo d'azienda trasferito nel 2011. Ciò che rileva in proposito è esclusivamente se la disposizione in esame operi o meno nel caso di specie, ossia se sussista l'eventualità che l'Erario possa rivolgersi a Mc project per il pagamento del debito fiscale della fallita. E la risposta a tale quesito non può che essere positiva per le ragioni ritenute dai giudici del merito, che hanno motivatamente ritenuto sussistere i gravi indizi della bancarotta per distrazione in riferimento a quella che è stata correttamente qualificata come una sostanziale cessione occulta alla stessa [OSCURATO:PERSONA] del ramo d'azienda di M.C.R. attraverso il trasferimento frazionato e in parte mascherato dei suoi asset. Se dunque [OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente acquisito il bene della fallita e lo ha fatto con mezzi fraudolenti al fine di sottrarlo alle pretese erariali - che è poi la tesi dello stesso pubblico ministero ricorrente - è evidente come sussistano, almeno astrattamente, i presupposti per l'operatività dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 ed anzi del quarto comma di tale articolo, secondo il quale l'obbligazione solidale del cessionario non è nemmeno contenuta nei limiti del valore del ramo d'azienda trasferita e subordinata a l'escussione dell'obbligato principale, che costituisce il più evidente tratto di specialità della disposizione citata rispetto a quella dell'art. 2560 c.c. (cfr. Sez. 5 civ., Sentenza n. 29722 del 29/12/2020, Rv. 660039; Sez. 5 civ., Ordinanza n. 21161 del 23/07/2021, Rv. 661950). La sussistenza quantomeno di un effettivo rischio per [OSCURATO:PERSONA] di vedersi escussa per il cospicuo debito fiscale di M.C.R. (la quale era certamente incapiente e non in grado di onorarlo, nemmeno laddove ridimensionato a seguito della "pacificazione fiscale") giustifica l'affermazione del Tribunale per cui la prima vantasse un interesse a finanziare l'accesso alla definizione agevolata richiesto dalla seconda, il che esclude, come ritenuto dal provvedimento impugnato, quantomeno la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di appropriazione indebita contestato. Questa Corte ha già chiarito, infatti, come non integri il reato menzionato di appropriazione indebita il compimento, da parte dell'amministratore di una società di capitali, di atti di disposizione patrimoniale comunque idonei a soddisfare anche indirettamente l'interesse sociale, e non un interesse esclusivamente personale del disponente, posto che in tal caso non si verifica quella divaricazione assoluta tra il titolo del possesso e l'atto di disposizione della cosa in grado di integrare la condotta appropriativa (Sez. 2, Sentenza n. 30942 del 03/07/2015, Rv. 264555). Ed ancor più specificamente si è precisato come il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive uti dominus del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente (Sez. 6, Sentenza n. 16362 del 20/09/2011, dep. 2012, Pm in proc. Canta, Rv. 256619). Ciò non significa che ogni qual volta l'amministratore abbia agito non per soddisfare un proprio interesse automaticamente l'atto di disposizione deve considerarsi compatibile con l'interesse sociale, posto che quest'ultimo deve essere dimostrato. Dimostrazione che, come detto, il giudice dell'appello deve ritenersi aver logicamente fornito. Né in proposito hanno fondamento alcuno i residui rilievi del ricorrente. Che l'interesse perseguito attraverso l'operazione non fosse esclusivamente quello della società è ovviamente irrilevante qualora questo sia stato comunque perseguito. Irrilevante è l'eccepita (peraltro in maniera solo assertiva) mancata contabilizzazione della posta passiva, che eventualmente potrebbe assumere rilevanza ai fini della configurabilità di altre fattispecie penali, qualora ne ricorrano i presupposti, fermo restando che, per costante insegnamento di questa Corte, la creazione ed utilizzazione extracontabile di fondi sociali non integra di per sé il reato di appropriazione indebita qualora risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente a quello della società (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 1245 del 21/01/1998, Cusani, Rv. 210031; Sez. 5, Sentenza n. 10041 del 13/06/1998, Altissimo, Rv. 211393). Inconferente è invece l'obiezione per cui [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe fatta carico degli altri debiti della fallita. Irrilevante è anche il fatto che l'Erario non avesse escusso [OSCURATO:PERSONA], posto che il finanziamento della definizione agevolata era all'evidenza mirato, per quanto esposto dall'ordinanza, a prevenire tale rischio, nel timore che la sua concretizzazione - stante l'entità del debito - avrebbe travolto la società. Quanto infine alla sussistenza di un contrastante interesse di quest'ultima ad un diverso impiego della liquidità, le obiezioni del ricorrente si rivelano generiche e versate in fatto, fermo restando peraltro che la configurabilità del reato discende dalla compatibilità della finalità perseguita con l'atto di disposizione agli interessi del rappresentato e non già dalla valutazione del merito delle scelte gestionali dell'amministratore, la cui erroneità o inopportunità non è di per sé sufficiente ad escluderla. 6. Quanto all'autoriciclaggio di cui al citato capo 6) manifestamente infondata è poi l'obiezione per cui il Tribunale, mal interpretando l'art. 648-ter.1 c.p., avrebbe escluso la sussistenza del fumus del reato in conseguenza della mancata dimostrazione dell'impiego delle somme distratte da M.C.R. per l'acquisto dell'immobile di Zoagli. In ( realtà il giudice del riesame ha lamentato - ed è cosa assai diversa - la mancata acquisizione allo stato di elementi concreti in grado di suggerire che le somme investite nell'operazione immobiliare non provenissero dal Capelli, che è colui che le ha formalmente versate e che non sarebbe invece il percettore di quelle oggetto della summenzionata distrazione. Peraltro in maniera contraddittoria è lo stesso pubblico ministero ricorrente ad ammettere che per il danaro impiegato per il pagamento del prezzo dell'immobile e per la sua ristrutturazione è stata "tracciata" l'origine lecita, salvo poi lamentare che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la perizia immobiliare rinvenuta nel computer di uno degli indagati in grado di dimostrare come invece il valore dell'immobile sarebbe ben maggiore, rimanendo dunque indimostrata per l'eccedenza la provenienza delle risorse investite. In realtà la natura e la provenienza di tale "perizia" non viene precisata dal pubblico ministero, che, oltre ad indicare sommariamente gli estremi e la collocazione del documento, nemmeno ne riporta compiutamente il contenuto. In particolare non è dato comprendere dal ragionamento non sempre lineare del ricorrente se il documento evocato attesterebbe che l'acquisto dell'immobile sia avvenuto per un prezzo invero assai superiore a quello formalmente accertato ovvero se la sua ristrutturazione abbia assorbito risorse maggiori di quelle fornite dal sistema bancario o, ancora, se addirittura l'ipotesi accusatoria è quella per cui gli indagati avrebbero addirittura acquistato con lo schermo del Montanari l'intero complesso immobiliare di cui la porzione poi confluita nel patrimonio di Bess costituisce l'oggetto della contestazione. Nemmeno viene chiarito se la "perizia" sia stata effettuata prima o dopo la ristrutturazione dell'immobile. Non di meno lo stesso ricorrente precisa come il documento attribuirebbe all'immobile un "valore" di 2.600.000 euro e non già che questa sarebbe stata effettivamente la cifra investita dagli indagati per il suo acquisto e la sua ristrutturazione. Va da sé che la differenza è però di non poco conto, giacchè il reato contestato sussisterebbe solo se effettivamente nell'acquisizione e nella ristrutturazione del bene sono state investite disponibilità monetarie di origine illecita e non già se lo stesso, ad esempio, a seguito della ristrutturazione ha acquisito un maggior valore rispetto a quello cristallizzato nel prezzo d'acquisto ovvero già in origine valeva più di quanto effettivamente è stato pagato per la sua acquisizione. 7. Coglie invece nel segno l'ultimo motivo di ricorso con il quale si denunzia l'omessa motivazione in merito alla ritenuta insussistenza del fumus del reato di trasferimento fraudolento di valori di cui al capo 7) dell'incolpazione provvisoria ed in relazione al quale pure era stato disposto dal G.i.p il sequestro della Bess e del già citato immobile di Zoagli di proprietà della medesima. Effettivamente il Tribunale, pur avendo registrato la circostanza, ha poi omesso di articolare le ragioni per cui anche con riguardo a tale reato è stato disposto l'annullamento del decreto genetico. Come già ricordato il radicale difetto di motivazione integra una violazione di legge deducibile in questa sede e conseguentemente, limitatamente a tale profilo, il provvedimento impugnato deve essere annullato con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame, mentre nel resto il ricorso del pubblico ministero deve e