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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 32581/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento il 04/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Anto s.r.1.- società unipersonale a responsabilità limitata - avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma di 774.127,49 euro - ritenuta profitto del reato di peculato- disposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il delitto di peculato; in esecuzione del decreto in questione sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente beni immobili di proprietà della società su indicata sul presupposto che le quote sociali fossero detenute al 100% da [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], e che la società fosse "di proprietà" e nella disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata.

Si sostiene che il sequestro non poteva essere eseguito nei confronti della società, essendo questa un soggetto giuridico distinto e terzo rispetto a quelli nei cui riguardi era stata disposta la misura cautelare e si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe proprietaria delle quote ma non dei beni sociali.

Sulla base di tale premessa è stato articolato un unico mezzo di impugnazione con cui si deduce violazione di legge per essere stata eseguita la misura cautelare su beni non previamente indicati dal giudice, ma individuati successivamente nella fase esecutiva della misura. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, si argomenta, aveva disposto il sequestro per equivalente sui beni di proprietà degli indagati ed in tal senso si richiama giurisprudenza della Corte in cui si afferma che è illegittimo il sequestro nei confronti di terzi, ritenuti intestatari fittizi o fiduciari dell'indagato, di beni individuati non previamente dal Giudice, ma solo nella fase esecutiva della misura; al più, si aggiunge, il sequestro avrebbe potuto essere compiuto sulle quote della [OSCURATO:PERSONA] ma non sui beni sociali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica.

Si tratta di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che ha una sua organizzazione e una sua struttura.

La società con un unico socio, si fa notare in dottrina, che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente «un ente autonomo da quest'ultimo, all'interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione proprie e che espone alla responsabilità per l'adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale: ciò si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica».

Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un'organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti.Dunque, nel caso di specie, non sussistono dubbi che la società [OSCURATO:SOCIETA]. - società unipersonale- è un soggetto terzo estraneo rispetto alle persone fisiche indagate nei cui riguardi è stato disposto il sequestro preventivo; un soggetto terzo estraneo al reato, sul cui patrimonio si sono "scaricati" gli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei riguardi di persone fisiche.

Un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sul patrimonio di un terzo, la società.

Una società che non sarebbe, secondo gli stessi assunti accusatori, priva di una reale autonomia, di una propria effettiva soggettività: un ente non costituito, cioè, solo per essere utilizzato in funzione dell'attuazione di un progetto criminoso (cfr., Sez.

U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646).

Secondo il Tribunale, tuttavia, si tratterebbe di una società di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], cioè di uno dei soggetti indagati, che agirebbe come effettivo titolare dei beni.

A fondamento di detta costruzione giuridica ci sarebbero alcuni dati fattuali e cioè che [OSCURATO:PERSONA]: a) avrebbe il possesso di due carte di credito intestate all'ente; b) avrebbe effettuato pagamenti e prelievi in contante sui conti dell'ente; c) avrebbe ricevuto bonifici; d) sarebbe stato considerato dai fornitori dell'ente gestore della società; e) avrebbe compiuto alcune operazioni economiche "avvalendosi" della società.

Una costruzione, che non sarebbe inficiata dal dato per cui l'intero capitale sociale sarebbe di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la quale, evidentemente, dovrebbe considerarsi come soggetto fittiziamente intestatario delle quote, ovvero come intestataria reale- fiduciaria - di dette quote, che, tuttavia, sarebbero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

3. Si tratta di un ragionamento viziato.

In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente vi è la stringente necessità che i beni oggetto delle misura cautelare reale appartengano al soggetto responsabile dell'illecito; la più volte affermata natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce infatti di esercitare il potere ablatorio - e il prodomico potere cautelare- nei confronti di coloro che non hanno partecipato alla commissione dell'illecito.

Ciò spiega la ricorrente affermazione per cui, in tali casi, il sequestro e la confisca deve' riguardare necessariamente beni che rientrano nella disponibilità del soggetto autore del reato, beni cioè che, di fatto, facciano parte del patrimonio di questi, mentre non può interessare beni e valori economici che appartengano a terzi estranei al reato. , l'affermazione ricorrente secondo cui la "disponibilità" del bene, quale t presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 - 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378 - 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 - 01).

Ne consegue che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il giudizio circa la disponibilità del bene in capo al reo presuppone un accertamento della esistenza di un rapporto, di un collegamento tra i beni e il reo; devono cioè esserci elementi concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo.

Ciò che deve essere provato è l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità "apparente" al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all'autore del reato, con l'ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio.

4. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di detti principi.

Non è stato chiarito come la tesi accusatoria, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "di fatto" il proprietario della società, si concili con la tesi difensiva per la quale dell'intero capitale sociale sarebbe proprietaria [OSCURATO:PERSONA]; sul punto l'ordinanza è silente, non essendo stato spiegato se ciò sia vero, e, posto che lo sia, se si tratti di una intestazione fittizia o di una intestazione fiduciaria e sulla base di quali elementi concreti si possa affermare ciò.

Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato perché; a) la ipotizzata ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella società sia incompatibile con una semplice attività gestoria di fatto, che, tuttavia, di per sé non consente di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia la disponibilità del capitale, intestato a [OSCURATO:PERSONA], e dei beni sociali di proprietà della società; b) l'ipotizzato accesso ai conti societari riveli la signoria del [OSCURATO:PERSONA] sull'ente e non possa, in realtà, trovare spiegazioni alternative, non essendo stato nemmeno chiarito quale fosse il titolo formale che consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai conti sociali; c) l'affermazione dei fornitori, che hanno riferito di avere avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], consenta di affermare che questi fosse "il padrone" della società.

La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] potesse di fatto gestire e amministrare di fatto la società non consente di per sé di affermare che il capitale e i beni sociali appartenessero a [OSCURATO:PERSONA].Ciò che non è stato compiuto è un accertamento sulla organizzazione della società, sulla storia dell'ente, sulla attività in concreto posta in essere da questo al momento in cui i fatti sarebbero stati commessi, sulla dimensione della impresa, sui rapporti tra socio unico e società e tra socio unico e [OSCURATO:PERSONA], sulla esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento.

Non casualmente, proprio allo scopo di prevenire comportamenti abusivi, il codice civile ricollega all'unipersonalità (nella s.p.a.) talune previsioni che finiscono per gravare la posizione del socio e degli amministratori di specifici oneri sia in tema di conferimenti sia in ambito pubblicitario (a titolo esemplificativo, artt. 2478- 2497 cod. civ.); al rispetto di tali adempimenti è, tra l'altro, «condizionata l'applicazione del regime di responsabilità esclusiva della società col proprio patrimonio sociale per le obbligazioni insorgenti dalla propria attività».

5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati, verificherà se ed in che misura vi siano i presupposti per disporre nei confronti dell'ente, soggetto terzo rispetto al reato per cui si procede, un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, indicherà, eventualmente, i beni da sottoporre a vincolo reale.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Benevento di cui all'art 324, comma 5, cod. proc. p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Benevento il 04/03/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Benevento ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] - nella qualità di liquidatore e legale rappresentante della società Anto s.r.1.- società unipersonale a responsabilità limitata - avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta o per equivalente della somma di 774.127,49 euro - ritenuta profitto del reato di peculato- disposto nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il delitto di peculato; in esecuzione del decreto in questione sono stati sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca per equivalente beni immobili di proprietà della società su indicata sul presupposto che le quote sociali fossero detenute al 100% da [OSCURATO:PERSONA], sorella di [OSCURATO:PERSONA], e che la società fosse "di proprietà" e nella disponibilità dello stesso [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], nella qualità indicata. Si sostiene che il sequestro non poteva essere eseguito nei confronti della società, essendo questa un soggetto giuridico distinto e terzo rispetto a quelli nei cui riguardi era stata disposta la misura cautelare e si aggiunge che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe proprietaria delle quote ma non dei beni sociali. Sulla base di tale premessa è stato articolato un unico mezzo di impugnazione con cui si deduce violazione di legge per essere stata eseguita la misura cautelare su beni non previamente indicati dal giudice, ma individuati successivamente nella fase esecutiva della misura. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, si argomenta, aveva disposto il sequestro per equivalente sui beni di proprietà degli indagati ed in tal senso si richiama giurisprudenza della Corte in cui si afferma che è illegittimo il sequestro nei confronti di terzi, ritenuti intestatari fittizi o fiduciari dell'indagato, di beni individuati non previamente dal Giudice, ma solo nella fase esecutiva della misura; al più, si aggiunge, il sequestro avrebbe potuto essere compiuto sulle quote della [OSCURATO:PERSONA] ma non sui beni sociali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. La società unipersonale è un soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica dell'unico socio; un soggetto metaindividuale a cui la legge riconosce, in presenza di determinati presupposti, una personalità diversa rispetto a quella della persona fisica. Si tratta di un soggetto che ha un proprio patrimonio autonomo, che costituisce un autonomo centro di imputazione di interessi, che ha una sua soggettività, che ha una sua organizzazione e una sua struttura. La società con un unico socio, si fa notare in dottrina, che pure sottende un interesse patrimoniale prettamente individuale, è giuridicamente «un ente autonomo da quest'ultimo, all'interno del quale viene formata la volontà negoziale secondo precise regole organizzative, che acquista diritti e assume obblighi secondo regole di imputazione proprie e che espone alla responsabilità per l'adempimento di questi il patrimonio di cui viene dotata, al pari di ogni società pluripersonale: ciò si traduce nel riconoscimento agli organismi in questione della personalità giuridica». Le imprese individuali, di converso, possono anche avere un'organizzazione interna estremamente complessa, ma non sono enti.Dunque, nel caso di specie, non sussistono dubbi che la società [OSCURATO:SOCIETA]. - società unipersonale- è un soggetto terzo estraneo rispetto alle persone fisiche indagate nei cui riguardi è stato disposto il sequestro preventivo; un soggetto terzo estraneo al reato, sul cui patrimonio si sono "scaricati" gli effetti del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente disposto nei riguardi di persone fisiche. Un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente sul patrimonio di un terzo, la società. Una società che non sarebbe, secondo gli stessi assunti accusatori, priva di una reale autonomia, di una propria effettiva soggettività: un ente non costituito, cioè, solo per essere utilizzato in funzione dell'attuazione di un progetto criminoso (cfr., Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646). Secondo il Tribunale, tuttavia, si tratterebbe di una società di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], cioè di uno dei soggetti indagati, che agirebbe come effettivo titolare dei beni. A fondamento di detta costruzione giuridica ci sarebbero alcuni dati fattuali e cioè che [OSCURATO:PERSONA]: a) avrebbe il possesso di due carte di credito intestate all'ente; b) avrebbe effettuato pagamenti e prelievi in contante sui conti dell'ente; c) avrebbe ricevuto bonifici; d) sarebbe stato considerato dai fornitori dell'ente gestore della società; e) avrebbe compiuto alcune operazioni economiche "avvalendosi" della società. Una costruzione, che non sarebbe inficiata dal dato per cui l'intero capitale sociale sarebbe di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], la quale, evidentemente, dovrebbe considerarsi come soggetto fittiziamente intestatario delle quote, ovvero come intestataria reale- fiduciaria - di dette quote, che, tuttavia, sarebbero nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Si tratta di un ragionamento viziato. In caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente vi è la stringente necessità che i beni oggetto delle misura cautelare reale appartengano al soggetto responsabile dell'illecito; la più volte affermata natura sanzionatoria della confisca per equivalente impedisce infatti di esercitare il potere ablatorio - e il prodomico potere cautelare- nei confronti di coloro che non hanno partecipato alla commissione dell'illecito. Ciò spiega la ricorrente affermazione per cui, in tali casi, il sequestro e la confisca deve' riguardare necessariamente beni che rientrano nella disponibilità del soggetto autore del reato, beni cioè che, di fatto, facciano parte del patrimonio di questi, mentre non può interessare beni e valori economici che appartengano a terzi estranei al reato. , l'affermazione ricorrente secondo cui la "disponibilità" del bene, quale t presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, non coincide con la nozione civilistica di proprietà, ma con quella di possesso, ricomprendendo tutte quelle situazioni nelle quali il bene stesso ricade nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere dispositivo su di esso venga esercitato tramite terzi, e si estrinseca in una relazione connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà (Sez. 3, n. 4887 del 13/12/2018, Rv. 274852 - 01; Sez. 2, n. 22153 del 22/02/2013, Rv. 255950 - 01; Sez. 3, n. 15210 del 08/03/2012, Rv. 252378 - 01; Sez. 1, n. 11732 del 09/03/2005, Rv. 231390 - 01). Ne consegue che, in caso di ipotizzate intestazioni fittizie o fiduciarie, il giudizio circa la disponibilità del bene in capo al reo presuppone un accertamento della esistenza di un rapporto, di un collegamento tra i beni e il reo; devono cioè esserci elementi concretamente indicativi della loro effettiva disponibilità dei beni da parte di quest'ultimo. Ciò che deve essere provato è l'esistenza di situazioni che avallino concretamente l'ipotesi di una discrasia tra intestazione formale e disponibilità effettiva del bene e che consentano di affermare che il terzo intestatario si sia prestato alla titolarità "apparente" al fine di favorire la permanenza dell'acquisizione del bene in capo all'autore del reato, con l'ulteriore conseguenza che spetta al giudice, poi, esplicare le ragioni della ritenuta interposizione fittizia o reale, utilizzando allo scopo non solo circostanze sintomatiche di mero spessore indiziario, ma elementi fattuali, dotati dei crismi della gravità, precisione e concordanza, idonei a sostenere, anche in chiave indiretta, l'assunto accusatorio. 4. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione di detti principi. Non è stato chiarito come la tesi accusatoria, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] sarebbe "di fatto" il proprietario della società, si concili con la tesi difensiva per la quale dell'intero capitale sociale sarebbe proprietaria [OSCURATO:PERSONA]; sul punto l'ordinanza è silente, non essendo stato spiegato se ciò sia vero, e, posto che lo sia, se si tratti di una intestazione fittizia o di una intestazione fiduciaria e sulla base di quali elementi concreti si possa affermare ciò. Né, sotto ulteriore profilo, è stato spiegato perché; a) la ipotizzata ingerenza di [OSCURATO:PERSONA] nella società sia incompatibile con una semplice attività gestoria di fatto, che, tuttavia, di per sé non consente di ritenere che [OSCURATO:PERSONA] abbia la disponibilità del capitale, intestato a [OSCURATO:PERSONA], e dei beni sociali di proprietà della società; b) l'ipotizzato accesso ai conti societari riveli la signoria del [OSCURATO:PERSONA] sull'ente e non possa, in realtà, trovare spiegazioni alternative, non essendo stato nemmeno chiarito quale fosse il titolo formale che consentiva a [OSCURATO:PERSONA] di accedere ai conti sociali; c) l'affermazione dei fornitori, che hanno riferito di avere avuto rapporti con [OSCURATO:PERSONA], consenta di affermare che questi fosse "il padrone" della società. La circostanza che [OSCURATO:PERSONA] potesse di fatto gestire e amministrare di fatto la società non consente di per sé di affermare che il capitale e i beni sociali appartenessero a [OSCURATO:PERSONA].Ciò che non è stato compiuto è un accertamento sulla organizzazione della società, sulla storia dell'ente, sulla attività in concreto posta in essere da questo al momento in cui i fatti sarebbero stati commessi, sulla dimensione della impresa, sui rapporti tra socio unico e società e tra socio unico e [OSCURATO:PERSONA], sulla esistenza di un interesse sociale e del suo effettivo perseguimento. Non casualmente, proprio allo scopo di prevenire comportamenti abusivi, il codice civile ricollega all'unipersonalità (nella s.p.a.) talune previsioni che finiscono per gravare la posizione del socio e degli amministratori di specifici oneri sia in tema di conferimenti sia in ambito pubblicitario (a titolo esemplificativo, artt. 2478- 2497 cod. civ.); al rispetto di tali adempimenti è, tra l'altro, «condizionata l'applicazione del regime di responsabilità esclusiva della società col proprio patrimonio sociale per le obbligazioni insorgenti dalla propria attività». 5. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata; il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati, verificherà se ed in che misura vi siano i presupposti per disporre nei confronti dell'ente, soggetto terzo rispetto al reato per cui si procede, un sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, indicherà, eventualmente, i beni da sottoporre a vincolo reale. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Benevento di cui all'art 324, comma 5, cod. proc. p
Decreto Cassazione n. 32581/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris