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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 24 marzo 2026

Cassazione n. 07060/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25696/2021 r.g., propostoToracca Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato territoriale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore.intimato non costituitoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 75/2021 pubblicatain data 07/04/2021, n.r.g. 211/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], società poi cessata ecancellata dal registro delle imprese, proponeva opposizione avversol’ordinanza ingiunzione n. 249/2019 emessa dall’Ispettorato del lavoro di LaSpezia per il pagamento della somma di euro 10.352,00 a titolo di sanzioneamministrativa per gli illeciti di cui agli artt. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (peravere omesso di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di dueNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenti per la giornata del 04/10/2014) e 4 bis, co. 2, d.lgs. n. 181/2000(per avere omesso di consegnare ai predetti due dipendenti, all’attodell’assunzione, copia del contratto di lavoro).L’opponente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento siaa lui, sia alla società, obbligata in solido, e la conseguente decadenza dallapotestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981.

Deduceva altresì lanullità dell’ordinanza ingiunzione per insufficienza e contraddittorietà dellamotivazione.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Toracca.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) come affermato dal Tribunale, eventuali vizi della notifica del verbale diaccertamento alla società sono irrilevanti, posta l’autonomia delrapporto fra l’obbligato principale e la pubblica amministrazione rispettoa quello fra l’obbligato solidale (ossia la società) e la stessaamministrazione, sicché l’eventuale decadenza determinata dallamancata tempestiva notificazione del verbale nei confronti di uno deidestinatari non si estende all’altro (Cass. sez. un. n. 22082/2017);b) quanto alla notifica al Toracca in proprio, il procedimento notificatoriosi è perfezionato con la spedizione della raccomandata c.a.d. in data20/11/2014 e comunque vi è stato il ritiro del plico in data 22/11/2014;c) è irrilevante l’eventuale disconoscimento della sottoscrizione dell’avvisodi ricevimento così come la contestazione della qualità di delegato,posto che l’attestazione dell’agente postale che ha effettuato laconsegna del plico è assistita da fede probatoria privilegiata ex art.2700 c.c., sicché eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere amezzo di querela di falso (Cass. nn. 19512/2020 e 22058/2019), nellaspecie non proposta;d) ne consegue l’insussistenza di alcuna decadenza dal poteresanzionatorio;Numero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026e) con riguardo alla motivazione dell’ordinanza ingiunzione, puòrichiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ènecessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quelladi un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente anche unamotivazione sintetica, anche per relationem all’atto di contestazionedell’illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha adoggetto non il provvedimento quanto il rapporto sanzionatorio (Cass. n.16316/2020);f) l’art. 7 L. n. 241/1990 è inapplicabile in tema di sanzioni amministrativein virtù della prevalenza della speciale disciplina dettata dalla legge n.689/1981;g) l’art. 7 dello statuto del contribuente è parimenti inapplicabile, perchérelativo soltanto agli atti di imposizione tributaria;h) nella specie la motivazione è sufficiente, in quanto vi è il richiamo alverbale di accertamento che, come detto, risulta ritualmente notificato;i) pertanto, sono da considerarsi meri refusi gli errori presentinell’ordinanza circa la data dell’illecito ([OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo di04/10/2014) e il nominativo dei due dipendenti non regolarizzatioggetto di addebito, individuati in coloro che si erano precipitosamenteallontanati dal cantiere alla vista degli ispettori, poi univocamenteidentificati grazie alle indicazioni confessorie dello stesso Toracca e delcommittente dei lavori;j) la sussistenza degli addebiti è pacifica, poiché dal verbale risulta che idue, già in passato dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], vennero sorpresi dagliispettori nella giornata di sabato 04/10/2014 mentre stavanoeseguendo lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificiooperando sui ponteggi presenti all’interno del cantiere della società;k) è irrilevante il fatto che il Toracca fosse all’oscuro della circostanza,dell’illecito;l) in ogni caso l’ignoranza del Toracca è poco plausibile, poiché dinanziagli ispettori egli stesso ha ammesso di avere contattato e istruito i duelavoratori sul lavoro da svolgere già nei giorni precedenti e di averliNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026incontrati nel suo ufficio quella mattina del 04/10/2014 per la consegnadei documenti necessari per l’assunzione.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEDa annotazione della cancelleria risulta che quello in esame è un ricorsoidentico a quello iscritto al n.r.g. 25730/2021 chiamato all’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito da questa Corte con ordinanza del 07/10/2025(Cass. ord. n. 26970/2025).

Dall’esame di tale decisione si evince cheeffettivamente si tratta di due ricorsi identici, iscritti a ruolo due volte quindicon distinti numeri di ruolo generale.Inoltre, da annotazione della cancelleria risulta che i ricorsi sono statichiamati entrambi all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; all’esito di taleudienza venne disposto il rinvio a nuovo ruolo per la rinotifica all’Avvocaturagenerale dello Stato; l’adempimento è avvenuto solo per il ricorso n.r.g.25730/2021, per il quale è stata pertanto fissata la successiva adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’esito della quale il ricorso è stato deciso.In relazione a tale evenienza questa Corte ha già affermato chenell'ordinamento processuale civile vige il principio generale dellaconsumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una voltache la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica delladecisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successivaimpugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stataancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il terminedi decadenza previsto dalla legge.

Pertanto, ove la stessa sentenza di appellovenga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione,proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a secondache il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio dilegittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiaratoinammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragionedell’inammissibilità del primo (Cass. ord. n. 24332/2016).Nel caso in esame uno dei due ricorsi (per mera casualità il secondo inordine temporale) è stato già deciso, sicché il presente ricorso (sia pure primoNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026in ordine temporale) va dichiarato inammissibile per tale ragionesopravvenuta (decisione dell’altro ricorso identico).Nulla va disposto sulle spese, essendo l’Ispettorato rimasto non costituito.Numero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: OGGETTO:opposizione a ordinanzadott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ingiunzione - vizi dellanotifica del verbale didott. [OSCURATO:PERSONA] rel. ed est. accertamento all'obbligatosolidaledott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25696/2021 r.g., propostoToracca Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato territoriale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore.intimato non costituitoavverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 75/2021 pubblicatain data 07/04/2021, n.r.g. 211/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], società poi cessata ecancellata dal registro delle imprese, proponeva opposizione avversol’ordinanza ingiunzione n. 249/2019 emessa dall’Ispettorato del lavoro di LaSpezia per il pagamento della somma di euro 10.352,00 a titolo di sanzioneamministrativa per gli illeciti di cui agli artt. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (peravere omesso di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di dueNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenti per la giornata del 04/10/2014) e 4 bis, co. 2, d.lgs. n. 181/2000(per avere omesso di consegnare ai predetti due dipendenti, all’attodell’assunzione, copia del contratto di lavoro).L’opponente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento siaa lui, sia alla società, obbligata in solido, e la conseguente decadenza dallapotestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981.

Deduceva altresì lanullità dell’ordinanza ingiunzione per insufficienza e contraddittorietà dellamotivazione.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Toracca.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) come affermato dal Tribunale, eventuali vizi della notifica del verbale diaccertamento alla società sono irrilevanti, posta l’autonomia delrapporto fra l’obbligato principale e la pubblica amministrazione rispettoa quello fra l’obbligato solidale (ossia la società) e la stessaamministrazione, sicché l’eventuale decadenza determinata dallamancata tempestiva notificazione del verbale nei confronti di uno deidestinatari non si estende all’altro (Cass. sez. un. n. 22082/2017);b) quanto alla notifica al Toracca in proprio, il procedimento notificatoriosi è perfezionato con la spedizione della raccomandata c.a.d. in data20/11/2014 e comunque vi è stato il ritiro del plico in data 22/11/2014;c) è irrilevante l’eventuale disconoscimento della sottoscrizione dell’avvisodi ricevimento così come la contestazione della qualità di delegato,posto che l’attestazione dell’agente postale che ha effettuato laconsegna del plico è assistita da fede probatoria privilegiata ex art.2700 c.c., sicché eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere amezzo di querela di falso (Cass. nn. 19512/2020 e 22058/2019), nellaspecie non proposta;d) ne consegue l’insussistenza di alcuna decadenza dal poteresanzionatorio;Numero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026e) con riguardo alla motivazione dell’ordinanza ingiunzione, puòrichiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ènecessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quelladi un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente anche unamotivazione sintetica, anche per relationem all’atto di contestazionedell’illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha adoggetto non il provvedimento quanto il rapporto sanzionatorio (Cass. n.16316/2020);f) l’art. 7 L. n. 241/1990 è inapplicabile in tema di sanzioni amministrativein virtù della prevalenza della speciale disciplina dettata dalla legge n.689/1981;g) l’art. 7 dello statuto del contribuente è parimenti inapplicabile, perchérelativo soltanto agli atti di imposizione tributaria;h) nella specie la motivazione è sufficiente, in quanto vi è il richiamo alverbale di accertamento che, come detto, risulta ritualmente notificato;i) pertanto, sono da considerarsi meri refusi gli errori presentinell’ordinanza circa la data dell’illecito ([OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo di04/10/2014) e il nominativo dei due dipendenti non regolarizzatioggetto di addebito, individuati in coloro che si erano precipitosamenteallontanati dal cantiere alla vista degli ispettori, poi univocamenteidentificati grazie alle indicazioni confessorie dello stesso Toracca e delcommittente dei lavori;j) la sussistenza degli addebiti è pacifica, poiché dal verbale risulta che idue, già in passato dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], vennero sorpresi dagliispettori nella giornata di sabato 04/10/2014 mentre stavanoeseguendo lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificiooperando sui ponteggi presenti all’interno del cantiere della società;k) è irrilevante il fatto che il Toracca fosse all’oscuro della circostanza,dell’illecito;l) in ogni caso l’ignoranza del Toracca è poco plausibile, poiché dinanziagli ispettori egli stesso ha ammesso di avere contattato e istruito i duelavoratori sul lavoro da svolgere già nei giorni precedenti e di averliNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026incontrati nel suo ufficio quella mattina del 04/10/2014 per la consegnadei documenti necessari per l’assunzione.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEDa annotazione della cancelleria risulta che quello in esame è un ricorsoidentico a quello iscritto al n.r.g. 25730/2021 chiamato all’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito da questa Corte con ordinanza del 07/10/2025(Cass. ord. n. 26970/2025).

Dall’esame di tale decisione si evince cheeffettivamente si tratta di due ricorsi identici, iscritti a ruolo due volte quindicon distinti numeri di ruolo generale.Inoltre, da annotazione della cancelleria risulta che i ricorsi sono statichiamati entrambi all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; all’esito di taleudienza venne disposto il rinvio a nuovo ruolo per la rinotifica all’Avvocaturagenerale dello Stato; l’adempimento è avvenuto solo per il ricorso n.r.g.25730/2021, per il quale è stata pertanto fissata la successiva adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’esito della quale il ricorso è stato deciso.In relazione a tale evenienza questa Corte ha già affermato chenell'ordinamento processuale civile vige il principio generale dellaconsumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una voltache la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica delladecisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successivaimpugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stataancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il terminedi decadenza previsto dalla legge.

Pertanto, ove la stessa sentenza di appellovenga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione,proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a secondache il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio dilegittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiaratoinammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragionedell’inammissibilità del primo (Cass. ord. n. 24332/2016).Nel caso in esame uno dei due ricorsi (per mera casualità il secondo inordine temporale) è stato già deciso, sicché il presente ricorso (sia pure primoNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026in ordine temporale) va dichiarato inammissibile per tale ragionesopravvenuta (decisione dell’altro ricorso identico).Nulla va disposto sulle spese, essendo l’Ispettorato rimasto non costituito.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa Carla PonterioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25696/2021 r.g., propostoToracca Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato territoriale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore.intimato non costituitoavverso la sentenza della Corte d’Appello di  Genova n. 75/2021 pubblicatain data 07/04/2021, n.r.g. 211/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], società poi cessata ecancellata dal registro delle imprese, proponeva opposizione avversol’ordinanza ingiunzione n. 249/2019 emessa dall’Ispettorato del lavoro di LaSpezia per il pagamento della somma di euro 10.352,00 a titolo di sanzioneamministrativa per gli illeciti di cui agli artt. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (peravere omesso di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di dueNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenti per la giornata del 04/10/2014) e 4 bis, co. 2, d.lgs. n. 181/2000(per avere omesso di consegnare ai predetti due dipendenti, all’attodell’assunzione, copia del contratto di lavoro).L’opponente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento siaa lui, sia alla società, obbligata in solido, e la conseguente decadenza dallapotestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981. Deduceva altresì lanullità dell’ordinanza ingiunzione per insufficienza e contraddittorietà dellamotivazione.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Toracca.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) come affermato dal Tribunale, eventuali vizi della notifica del verbale diaccertamento alla società sono irrilevanti, posta l’autonomia delrapporto fra l’obbligato principale e la pubblica amministrazione rispettoa quello fra l’obbligato solidale (ossia la società) e la stessaamministrazione, sicché l’eventuale decadenza determinata dallamancata tempestiva notificazione del verbale nei confronti di uno deidestinatari non si estende all’altro (Cass. sez. un. n. 22082/2017);b) quanto alla notifica al Toracca in proprio, il procedimento notificatoriosi è perfezionato con la spedizione della raccomandata c.a.d. in data20/11/2014 e comunque vi è stato il ritiro del plico in data 22/11/2014;c) è irrilevante l’eventuale disconoscimento della sottoscrizione dell’avvisodi ricevimento così come la contestazione della qualità di delegato,posto che l’attestazione dell’agente postale che ha effettuato laconsegna del plico è assistita da fede probatoria privilegiata ex art.2700 c.c., sicché eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere amezzo di querela di falso (Cass. nn. 19512/2020 e 22058/2019), nellaspecie non proposta;d) ne consegue l’insussistenza di alcuna decadenza dal poteresanzionatorio;Numero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026e) con riguardo alla motivazione dell’ordinanza ingiunzione, puòrichiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ènecessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quelladi un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente anche unamotivazione sintetica, anche per relationem all’atto di contestazionedell’illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha adoggetto non il provvedimento quanto il rapporto sanzionatorio (Cass. n.16316/2020);f) l’art. 7 L. n. 241/1990 è inapplicabile in tema di sanzioni amministrativein virtù della prevalenza della speciale disciplina dettata dalla legge n.689/1981;g) l’art. 7 dello statuto del contribuente è parimenti inapplicabile, perchérelativo soltanto agli atti di imposizione tributaria;h) nella specie la motivazione è sufficiente, in quanto vi è il richiamo alverbale di accertamento che, come detto, risulta ritualmente notificato;i) pertanto, sono da considerarsi meri refusi gli errori presentinell’ordinanza circa la data dell’illecito ([OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo di04/10/2014) e il nominativo dei due dipendenti non regolarizzatioggetto di addebito, individuati in coloro che si erano precipitosamenteallontanati dal cantiere alla vista degli ispettori, poi univocamenteidentificati grazie alle indicazioni confessorie dello stesso Toracca e delcommittente dei lavori;j) la sussistenza degli addebiti è pacifica, poiché dal verbale risulta che idue, già in passato dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], vennero sorpresi dagliispettori nella giornata di sabato 04/10/2014 mentre stavanoeseguendo lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificiooperando sui ponteggi presenti all’interno del cantiere della società;k) è irrilevante il fatto che il Toracca fosse all’oscuro della circostanza,dell’illecito;l) in ogni caso l’ignoranza del Toracca è poco plausibile, poiché dinanziagli ispettori egli stesso ha ammesso di avere contattato e istruito i duelavoratori sul lavoro da svolgere già nei giorni precedenti e di averliNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026incontrati nel suo ufficio quella mattina del 04/10/2014 per la consegnadei documenti necessari per l’assunzione.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEDa annotazione della cancelleria risulta che quello in esame è un ricorsoidentico a quello iscritto al n.r.g. 25730/2021 chiamato all’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito da questa Corte con ordinanza del 07/10/2025(Cass. ord. n. 26970/2025). Dall’esame di tale decisione si evince cheeffettivamente si tratta di due ricorsi identici, iscritti a ruolo due volte quindicon distinti numeri di ruolo generale.Inoltre, da annotazione della cancelleria risulta che i ricorsi sono statichiamati entrambi all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; all’esito di taleudienza venne disposto il rinvio a nuovo ruolo per la rinotifica all’Avvocaturagenerale dello Stato; l’adempimento è avvenuto solo per il ricorso n.r.g.25730/2021, per il quale è stata pertanto fissata la successiva adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’esito della quale il ricorso è stato deciso.In relazione a tale evenienza questa Corte ha già affermato chenell'ordinamento processuale civile vige il principio generale dellaconsumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una voltache la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica delladecisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successivaimpugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stataancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il terminedi decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appellovenga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione,proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a secondache il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio dilegittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiaratoinammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragionedell’inammissibilità del primo (Cass. ord. n. 24332/2016).Nel caso in esame uno dei due ricorsi (per mera casualità il secondo inordine temporale) è stato già deciso, sicché il presente ricorso (sia pure primoNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026in ordine temporale) va dichiarato inammissibile per tale ragionesopravvenuta (decisione dell’altro ricorso identico).Nulla va disposto sulle spese, essendo l’Ispettorato rimasto non costituito.Numero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] LAVOROcomposta dagli ill.mi sigg.ri Magistrati: OGGETTO:opposizione a ordinanzadott.ssa [OSCURATO:PERSONA]   ingiunzione - vizi dellanotifica del verbale didott. [OSCURATO:PERSONA] rel. ed est. accertamento all'obbligatosolidaledott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]   Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25696/2021 r.g., propostoToracca Andrea, elett. dom.to presso la Cancelleria di questa Corte,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroIspettorato territoriale del lavoro di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore.intimato non costituitoavverso la sentenza della Corte d’Appello di  Genova n. 75/2021 pubblicatain data 07/04/2021, n.r.g. 211/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/01/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA], già amministratore di [OSCURATO:SOCIETA], società poi cessata ecancellata dal registro delle imprese, proponeva opposizione avversol’ordinanza ingiunzione n. 249/2019 emessa dall’Ispettorato del lavoro di LaSpezia per il pagamento della somma di euro 10.352,00 a titolo di sanzioneamministrativa per gli illeciti di cui agli artt. 3, co. 3, d.l. n. 12/2002 (peravere omesso di comunicare al Centro per l’impiego l’assunzione di dueNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026dipendenti per la giornata del 04/10/2014) e 4 bis, co. 2, d.lgs. n. 181/2000(per avere omesso di consegnare ai predetti due dipendenti, all’attodell’assunzione, copia del contratto di lavoro).L’opponente eccepiva la mancata notifica del verbale di accertamento siaa lui, sia alla società, obbligata in solido, e la conseguente decadenza dallapotestà sanzionatoria ai sensi dell’art. 14 L. n. 689/1981. Deduceva altresì lanullità dell’ordinanza ingiunzione per insufficienza e contraddittorietà dellamotivazione.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rigettaval’opposizione.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello rigettava ilgravame interposto dal Toracca.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) come affermato dal Tribunale, eventuali vizi della notifica del verbale diaccertamento alla società sono irrilevanti, posta l’autonomia delrapporto fra l’obbligato principale e la pubblica amministrazione rispettoa quello fra l’obbligato solidale (ossia la società) e la stessaamministrazione, sicché l’eventuale decadenza determinata dallamancata tempestiva notificazione del verbale nei confronti di uno deidestinatari non si estende all’altro (Cass. sez. un. n. 22082/2017);b) quanto alla notifica al Toracca in proprio, il procedimento notificatoriosi è perfezionato con la spedizione della raccomandata c.a.d. in data20/11/2014 e comunque vi è stato il ritiro del plico in data 22/11/2014;c) è irrilevante l’eventuale disconoscimento della sottoscrizione dell’avvisodi ricevimento così come la contestazione della qualità di delegato,posto che l’attestazione dell’agente postale che ha effettuato laconsegna del plico è assistita da fede probatoria privilegiata ex art.2700 c.c., sicché eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere amezzo di querela di falso (Cass. nn. 19512/2020 e 22058/2019), nellaspecie non proposta;d) ne consegue l’insussistenza di alcuna decadenza dal poteresanzionatorio;Numero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026e) con riguardo alla motivazione dell’ordinanza ingiunzione, puòrichiamarsi la giurisprudenza di legittimità, secondo cui non ènecessaria una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quelladi un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente anche unamotivazione sintetica, anche per relationem all’atto di contestazionedell’illecito, considerato, inoltre, che il giudizio di opposizione ha adoggetto non il provvedimento quanto il rapporto sanzionatorio (Cass. n.16316/2020);f) l’art. 7 L. n. 241/1990 è inapplicabile in tema di sanzioni amministrativein virtù della prevalenza della speciale disciplina dettata dalla legge n.689/1981;g) l’art. 7 dello statuto del contribuente è parimenti inapplicabile, perchérelativo soltanto agli atti di imposizione tributaria;h) nella specie la motivazione è sufficiente, in quanto vi è il richiamo alverbale di accertamento che, come detto, risulta ritualmente notificato;i) pertanto, sono da considerarsi meri refusi gli errori presentinell’ordinanza circa la data dell’illecito ([OSCURATO:DATA_NASCITA] in luogo di04/10/2014) e il nominativo dei due dipendenti non regolarizzatioggetto di addebito, individuati in coloro che si erano precipitosamenteallontanati dal cantiere alla vista degli ispettori, poi univocamenteidentificati grazie alle indicazioni confessorie dello stesso Toracca e delcommittente dei lavori;j) la sussistenza degli addebiti è pacifica, poiché dal verbale risulta che idue, già in passato dipendenti di [OSCURATO:SOCIETA], vennero sorpresi dagliispettori nella giornata di sabato 04/10/2014 mentre stavanoeseguendo lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’edificiooperando sui ponteggi presenti all’interno del cantiere della società;k) è irrilevante il fatto che il Toracca fosse all’oscuro della circostanza,dell’illecito;l) in ogni caso l’ignoranza del Toracca è poco plausibile, poiché dinanziagli ispettori egli stesso ha ammesso di avere contattato e istruito i duelavoratori sul lavoro da svolgere già nei giorni precedenti e di averliNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026incontrati nel suo ufficio quella mattina del 04/10/2014 per la consegnadei documenti necessari per l’assunzione.4.- Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione, affidato a quattro motivi.5.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONEDa annotazione della cancelleria risulta che quello in esame è un ricorsoidentico a quello iscritto al n.r.g. 25730/2021 chiamato all’adunanza cameraledell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e definito da questa Corte con ordinanza del 07/10/2025(Cass. ord. n. 26970/2025). Dall’esame di tale decisione si evince cheeffettivamente si tratta di due ricorsi identici, iscritti a ruolo due volte quindicon distinti numeri di ruolo generale.Inoltre, da annotazione della cancelleria risulta che i ricorsi sono statichiamati entrambi all’adunanza camerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; all’esito di taleudienza venne disposto il rinvio a nuovo ruolo per la rinotifica all’Avvocaturagenerale dello Stato; l’adempimento è avvenuto solo per il ricorso n.r.g.25730/2021, per il quale è stata pertanto fissata la successiva adunanzacamerale dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] all’esito della quale il ricorso è stato deciso.In relazione a tale evenienza questa Corte ha già affermato chenell'ordinamento processuale civile vige il principio generale dellaconsumazione del potere di impugnazione, per effetto del quale, una voltache la parte abbia esercitato tale potere, esaurisce la facoltà di critica delladecisione che lo pregiudica, senza che possa proporre una successivaimpugnazione, salvo che la prima impugnazione sia invalida, non sia stataancora dichiarata inammissibile o improcedibile e venga rispettato il terminedi decadenza previsto dalla legge. Pertanto, ove la stessa sentenza di appellovenga impugnata tempestivamente con due identici ricorsi per cassazione,proposti l’uno di seguito all’altro, si pongono due sole alternative, a secondache il primo di essi abbia, o meno, validamente introdotto il giudizio dilegittimità: nell’un caso, il ricorso successivamente proposto va dichiaratoinammissibile; nell’altro, invece, deve essere esaminato in ragionedell’inammissibilità del primo (Cass. ord. n. 24332/2016).Nel caso in esame uno dei due ricorsi (per mera casualità il secondo inordine temporale) è stato già deciso, sicché il presente ricorso (sia pure primoNumero registro generale 25696/2021Numero sezionale 375/2026Numero di raccolta generale 7060/2026Data pubblicazione 24/03/2026in ordine temporale) va dichiarato inammissibile per tale ragionesopravvenuta (decisione dell’altro ricorso identico).Nulla va disposto sulle spese, essendo l’Ispettorato rimasto non costituito. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa Carla PonterioP.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.Dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensidell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002 pari a quello per il ricorso anorma dell’art. 13, co. 1 bis, d.P.R. cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data28/01/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 07060/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris