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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 04823/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reato di cui all'art. 336 cod. pen. per particolare tenuità del fatto.

Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che esclude espressamente la tenuità dell'offesa allorché si proceda per i reati di cui agli artt.336 e 337 cod. pen. 2.

Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali reati non possono più essere considerati quali reati ostativi alla applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di Sassari nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 9 dicembre 2024 dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Sassari ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Sassari che ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dai reato di cui all'art. 336 cod. pen. per particolare tenuità del fatto. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., che esclude espressamente la tenuità dell'offesa allorché si proceda per i reati di cui agli artt.336 e 337 cod. pen. 2. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto in quanto, successivamente alla sua proposizione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 172 del 20 ottobre 2025, pubblicata il 3 dicembre 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, legge n. 87 del 1953, che esclude l'applicazione delle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, tali reati non possono più essere considerati quali reati ostativi alla applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 22 gennaio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04823/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris