CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34669/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t. Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Agrigento, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi cinque di arresto per la contravvenzione di cui all'art. 75, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che denuncia l'incorsa erronea applicazione di legge e contesta la correttezza della motivazione, non è consentito in sede di legittimità, perché teso a proporre, al di là del richiamo a vizi di legittimità, argomenti di merito a fronte di un logico e coerente sviluppo motivazionale della sentenza, posto che, per comune esperienza, in ore notturne il suono ripetuto del campanello perfettamente funzionante (oltre alle ulteriori operazioni svolte dagli operanti, riportate in motivazione) determina l'effetto di recupero della dimensione di veglia e consente di manifestare ai controllori la propria presenza; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in considerazione delle ragioni, ampiamente esplicate e coerenti con l'orientamento consolidato della giurisprudenza, poste a fondamento della esclusa tenuità dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice; Rilevata la manifesta infondatezza del terzo motivo, che attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poiché la rilevata presenza di plurimi precedenti penali - non controbilanciati da elementi favorevoli di valutazione, anche in questa sede non enunciati, e costituenti pertanto indice di disvalore - è idonea, contrariamente all'assunto del ricorrente, a giustificare il diniego delle indicate attenuanti sotto il profilo della negativa personalità che attesta; Considerato privo di fondatezza anche il quarto motivo, non richiedendo alcuna specifica motivazione la conferma, con la sentenza di appello, della pena applicata in primo grado in misura corrispondente al minimo edittale; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende