Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 9 marzo 2017

Cassazione n. 33967/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20749/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1217/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 9/03/2017 R.G.N. 514/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 20749/2017 Pag.Rilevato che:

1. con sentenza pubblicata il 9.3.17 la Corte d’appello di Roma, in solo parziale riforma della pronuncia con cui il Tribunale della stessa città, dichiarati illegittimi (per carenza, anche sotto il profilo della loro specifica indicazione, delle ragioni temporanee legittimanti le assunzioni) i contratti a termine e di somministrazione intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la prima a pagare alla seconda, a titolo di indennità risarcitoria exart. 32, comma 5, leggen. 183/2010, 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, riduceva solo tale condanna limitandola a sette mensilità;

2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

3. il Ministero ha depositato memoria;

4. la controricorrente ha depositato nota con allegati precedenti di questa Corte.

Considerato che:

1. con unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, cod. proc. civ., 5 legge n. 225/92, 2, comma 6, d.l. n. 225/10, 20 e 21 d.lgs. n. 276/03, 5 d.lgs. n. 368/01 e 36 d.lgs. n. 165/01, nonché falsa applicazione della direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato illegittimi i contratti - di somministrazione prima e a termine poi - nonostante che essi fossero consentiti dalle deroghe introdotte dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate dalla Protezione Civile per fronteggiare lo straordinario e notorio fenomeno dell’immigrazione clandestina di massa che ha interessato il nostro Paese;

2. il motivo va disatteso, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021,n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355); si è in proposito precisato che l’eccezionalità dello strumento -tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.), di derogare a norme di legge per R.G.N. 20749/2017 Pag.ragioni di emergenza -impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristic i e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v.

Cass. n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario;

3. nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come la controricorrente fosse stata stabilizzata a partire dal 1° gennaio 2018, e dunque in epoca successiva al giudizio di appello ed allo stesso giudizio di legittimità; sul punto va richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione - contenuta nelle memorie R.G.N. 20749/2017 Pag.ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipend ente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, nondi dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto - , o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi); a tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi “prospective overruling” che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non di diritto sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967); inoltre, il caso va distinto (sul punto v.

Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v.

Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205); 3.1 infine, si osserva che neppure può avere rilievo l’assunto - già sostenuto in appello e di cui è cenno nel motivo –secondo il quale anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell’illecito; va in proposito ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l’applicazione delle regole delineate da Cass., S.U., 5072/2016 sul c.d. danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021,n. 14815); R.G.N. 20749/2017 Pag.va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante;

4. il ricorso va quindi integralmente rigettato;

5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass.

S.U. n. 4315/2020; Cass.

S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed eur

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20749/2017 R.G. proposto da MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo, in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 48; -controricorrente – avverso la sentenza n. 1217/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 9/03/2017 R.G.N. 514/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6/10/2022 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 20749/2017 Pag.Rilevato che: 1. con sentenza pubblicata il 9.3.17 la Corte d’appello di Roma, in solo parziale riforma della pronuncia con cui il Tribunale della stessa città, dichiarati illegittimi (per carenza, anche sotto il profilo della loro specifica indicazione, delle ragioni temporanee legittimanti le assunzioni) i contratti a termine e di somministrazione intercorsi fra il Ministero dell’Interno e [OSCURATO:PERSONA], aveva condannato la prima a pagare alla seconda, a titolo di indennità risarcitoria exart. 32, comma 5, leggen. 183/2010, 20 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, riduceva solo tale condanna limitandola a sette mensilità; 2. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno affidandosi ad un unico motivo, cui [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 3. il Ministero ha depositato memoria; 4. la controricorrente ha depositato nota con allegati precedenti di questa Corte. Considerato che: 1. con unico motivo di censura parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, comma 2, cod. proc. civ., 5 legge n. 225/92, 2, comma 6, d.l. n. 225/10, 20 e 21 d.lgs. n. 276/03, 5 d.lgs. n. 368/01 e 36 d.lgs. n. 165/01, nonché falsa applicazione della direttiva n. 1999/70/CE e dell’art. 20 del CCNL Ministeri 2002-2005, per avere la Corte territoriale erroneamente considerato illegittimi i contratti - di somministrazione prima e a termine poi - nonostante che essi fossero consentiti dalle deroghe introdotte dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate dalla Protezione Civile per fronteggiare lo straordinario e notorio fenomeno dell’immigrazione clandestina di massa che ha interessato il nostro Paese; 2. il motivo va disatteso, dovendosi dare continuità all’orientamento che questa S.C. ha già espresso con plurime pronunce su censure ed in casi analoghi a quello qui in esame (tra le molte, in ordine di tempo, Cass. 29 maggio 2018, n. 13482; Cass. 28 settembre 2021,n. 24697; Cass. 6 luglio 2022, n. 21355); si è in proposito precisato che l’eccezionalità dello strumento -tale per cui ad atti di provenienza governativa è consentito, al di fuori delle ipotesi costituzionalmente tipiche e di rango primario del decreto legge (art. 77 Cost., comma 2) e del decreto delegato (art. 76 Cost.), di derogare a norme di legge per R.G.N. 20749/2017 Pag.ragioni di emergenza -impone che le deroghe siano consentite in modo espresso, come del resto sancito dall’art. 5, comma 5, legge n. 225/1992, ora art. 25 del Codice della Protezione Civile, di cui al d.lgs. n. 1/2018 (cfr. Cass. n. 24490/2019, Cass. n. 13482/2018 cit., Cass. n. 26372/2017) e che, ove nel caso concreto residuino dubbi, prevale l’opzione interpretativa di ritenere l’ordinanza come non derogatoria della disciplina di legge (v., ancora, Cass. 13482/2018); pertanto, per derogare alle norme in tema di somministrazione di lavoro o di contratti a termine non basta che le O.P.C.M. prevedessero, com’è nel caso di specie, il ricorso per ragioni di urgenza alla fornitura di lavoro in somministrazione o a termine, nulla essendo esplicitato rispetto alla deroga alle norme (d.lgs. n. 276/2003, artt. 20 e 21; d.lgs. n. 368/2001, artt. 1, 4 e 5) che disciplinavano ratione temporis tali istituti lavoristic i e che prevedevano che le causali dei contratti fossero in essi esplicitate e corrispondessero ad effettive esigenze temporanee del datore di lavoro rispetto all’ufficio di destinazione; si è in quei precedenti altresì soggiunto come non sia sufficiente che le O.P.C.M. autorizzassero bandi di concorso per assunzioni a tempo determinato - seppur sulla base di ragioni contingenti ed eccezionali indicate nelle ordinanze medesime - per escludere l’applicazione delle previsioni che imponevano l’indicazione espressa nel contratto di lavoro delle ragioni giustificative del termine secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 368/2001 (v. Cass. n. 24490/2019, cit.) e che, sebbene il d.l. n. 225 del 2010 (art. 2, comma 6) autorizzasse, in modo espresso, la proroga dei contratti a termine già stipulati, nondimeno si trattava di previsione inidonea a sanare retroattivamente la nullità di termini precedentemente apposti, sicché l’essersi il lavoro protratto, a muovere da un’illegittimità originaria, oltre il tetto di 36 mesi, ha integrato la fattispecie dell’illecito c.d. eurounitario; 3. nella memoria finale il Ministero ha evidenziato come la controricorrente fosse stata stabilizzata a partire dal 1° gennaio 2018, e dunque in epoca successiva al giudizio di appello ed allo stesso giudizio di legittimità; sul punto va richiamato, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., il recente orientamento di questa S.C., espresso in una pluralità di pronunce e rispetto al quale le difese svolte dal Ministero in memoria non giustificano un diverso avviso, secondo cui «in tema di contratti a termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione - contenuta nelle memorie R.G.N. 20749/2017 Pag.ex artt. 378 o 380-bis.1, c.p.c. - di avvenuta stabilizzazione del dipend ente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, nondi dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto - , o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, c.p.c.» (Cass. 6 luglio 2022, n. 21335 e successive conformi); a tale esaustiva enunciazione basti aggiungere intanto che non è neppure da richiamare un’ipotesi “prospective overruling” che giustifichi la riapertura di termini a difesa, in quanto l’eccezionale istituto riguarda solo eventuali mutamenti giurisprudenziali di ambito processuale e non di diritto sostanziale (tra le molte, Cass. 14 gennaio 2021, n. 552; Cass. 2 dicembre 2020, n. 27555; Cass. 11 marzo 2013, n. 5962; Cass. 27 dicembre 2011, n. 28967); inoltre, il caso va distinto (sul punto v. Cass. 4 agosto 2022, n. 24286) da quanto accaduto in ambito scolastico, perché in quella sede, a giustificare la pronuncia in sede di legittimità su fatti verificatisi dopo la sentenza di appello stava il ricorrere di uno ius superveniens (cui si assimilano le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale) cui il giudice di legittimità, direttamente o con rinvio al giudice di appello, è tenuto a dare attuazione (v. Cass. 3 giugno 2020, n. 10538; v. anche Cass. 3 dicembre 2021, n. 38205); 3.1 infine, si osserva che neppure può avere rilievo l’assunto - già sostenuto in appello e di cui è cenno nel motivo –secondo il quale anche solo la probabilità di stabilizzazione costituirebbe sanatoria dell’illecito; va in proposito ribadito che, al di là di quanto accaduto in ambito scolastico nelle particolari contingenze della immissione in ruolo ad opera della c.d. disciplina sulla buona scuola, questa S.C., pur ritenendo che anche negli altri settori la stabilizzazione sia misura idonea ad impedire l’applicazione delle regole delineate da Cass., S.U., 5072/2016 sul c.d. danno eurounitario (Cass. 3 luglio 2017, n. 16336), ha tuttavia fatto riferimento alla necessità di una reale assunzione a tempo determinato, causalmente riconducibile con nesso di causa-effetto dalla reiterazione dei contratti a termine (Cass. 17 luglio 2020, n. 15353) e non caratterizzantesi come una mera chance (Cass. 27 maggio 2021,n. 14815); R.G.N. 20749/2017 Pag.va quindi escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche a perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante; 4. il ricorso va quindi integralmente rigettato; 5. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 6. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002 perché la norma non può trovare applicazione nei confronti di quelle parti che, come le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo (Cass. S.U. n. 4315/2020; Cass. S.U. n. 9938/2014; Cass. n. 1778/2016; Cass.n. 28250/2017 e, di recente, Cass. n. 24286/2022). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il Ministero al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed eur