CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 34760/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2022 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Lidia GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Ignazio CUSIMANO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 09 settembre 2022 con la quale la Corte di Appello di Palermo, ha confermato la sentenza emessa, in data 6 dicembre 2021, con la quale il Tribunale di Palermo, lo ha condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 1.600,00 di multa in relazione al reato continuato di rapina aggravata. 2. Il ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la violazione dell'art. 81 cod. pen. e la carenza di motivazione in ordine al quarto motivo di appello con il quale era stata affermata l'unicità del contestato reato di rapina. La Corte territoriale, travisando il motivo di appello con il quale la difesa aveva affermato l'unicità della condotta posta in essere dal CUSIMANO in danno di Anna GAMBINO e Rosa CALTAGIRONE, ha sostenuto che l'appellante non avrebbe eccepito nulla in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione. Il ricorrente ha rimarcato che le condotte poste in essere sarebbero idonee a perfezionare un unico episodio di rapina in quanto realizzate, senza soluzione di continuità, in un unico contesto temporale in danno di due persone intente a dialogare una di fronte all'altra. 3. Il difensore del ricorrente, in data 27 giugno 2023, ha depositato conclusioni scritte con le quali ha insistito nei motivi di ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile in quanto l'unico motivo è al contempo dedotto in carenza di interesse e manifestamente infondato. 5. La Corte di merito, pur investita della doglianza in punto di unicità della condotta criminosa, non ha provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che il relativo motivo di appello era manifestamente infondato. Deve ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01). 6. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al consolidato principio di diritto secondo cui, in presenza di una pluralità di persone offese e di un'azione connotata dall'esistenza di uno specifico atteggiamento psicologico, diretto a realizzare l'offesa nei confronti di ciascuna di esse, si determina una pluralità di eventi antigiuridici, che può essere unificata quoad poenam quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 81, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, n. 6362 del 15/02/1996, Bambace, Rv. 205375-01; Sez. 2, n. 9330 del 30/11/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 275526 - 01; Sez. 7, Ordinanza n. 25877 del 14/05/2021, Gaeta, non massimata). La valutazione dei giudici d'appello non presta, dunque, il fianco a censura stante la pluralità di delitti commessi in numero pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate; si è, quindi, realizzata una duplicità di eventi antigiuridici (correttamente descritti nella sentenza di primo grado), aventi autonomia concettuale e specifica lesività, seppure posti in essere nel contesto di un'azione sviluppatasi senza soluzione di continuità, con conseguente pluralità di reati di rapina. Essendo state aggredite e derubate due persone, pur se la violenza è stata esercitata dall'imputato nel medesimo contesto spazio-temporale, ed essendo emerso il dolo, diretto ad offendere ciascuna delle due persone rapinate, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di legittimità in merito alla sussistenza di un concorso formale omogeneo. 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i