CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 agosto 1975
Cassazione n. 18911/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20-08-1975, avverso la sentenza del 02-12-2021 del Tribunale di Cassino; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; lette le conclusioni rassegnate dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del Tribunale di Cassino del 2 dicembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] veniva condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mille euro di ammenda, in quanto ritenuta colpevole del reato di cui agli art. 137 e 124 del d. Igs. n. 152 del 2006, a lei contestato perché, quale proprietaria del frantoio oleario sito in [OSCURATO:PERSONA] e Damiano, effettuava lo scarico abusivo delle acque di lavaggio della pavimentazione del laboratorio nella linea di scarico delle acque di vegetazione e lo scarico delle acque di lavaggio della pavimentazione del locale raccolta sanse nella pubblica fognatura; fatto accertato il 25 ottobre 2017. 2. Avverso la sentenza del Tribunale laziale, la Palazzo, tramite il difensore, ha proposto appello, convertito in ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. Con il primo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell'imputata, evidenziando, quanto all'elemento oggettivo, che l'istruttoria non ha affatto provato che avvenisse lo smaltimento contestato, avendo tutti i testi della difesa confermato quanto riferito dall'imputata, ovvero che le pavimentazioni del laboratorio e del locale raccolta sansa non venivano lavate con acqua, ma venivano pulite con segatura soggetta a smaltimento tramite ditta autorizzata previa raccolta in appositi contenitori, come dichiarato il 18 febbraio 2021 anche dal dipendente della ditta di pulizie, [OSCURATO:PERSONA]. L'assenza di profili illeciti nello smaltimento è stata del resto confermata anche dall'operante [OSCURATO:PERSONA], mentre l'unico elemento contrario è costituito dall'opinione del mar. Antonini, frutto di una mera ipotesi personale. Quanto all'elemento soggettivo della condotta, si sottolinea come alcuna colpa possa essere ascritta all'imputata, posto che, all'esito del sopralluogo, le venne rilasciato un verbale in cui si dava atto della correttezza del sistema adottato per lo smaltimento delle acque di lavorazione, per cui la Palazzo ha maturato la legittima convinzione di operare in assoluta buona fede, fermo restando che, pur rimanendo contrariata del diverso esito della nuova ispezione del 25 ottobre 2017, senza che nel frattempo vi sia stato alcun mutamento del sistema di scarico delle acque del frantoio, ella ottemperò subito alla prescrizione impostale. Con il secondo motivo, è stata dedotta la nullità della sentenza per la mancata sospensione del procedimento ex art. 318 quater e 318 sexies del d. Igs. n. 152 del 2006, osservandosi che la Palazzo non è stata mai ammessa al pagamento della somma prevista al fine di ottenere l'estinzione del reato, essendole stato proposto il pagamento della somma di 6.500 euro, ovvero un quarto del massimo dell'ammenda prevista per la più grave contravvenzione di cui all'art. 137 comma 2 del d. Igs. n. 152 del 2006, mentre avrebbe dovuto essere ammessa al pagamento della somma di 2.500 euro, corrispondente a un quarto del massimo dell'ammenda prevista per il reato contestato, che è quello di cui all'art. 137 comma 1 del d. Igs. n. 152 del 2006, che prevede l'ammenda tra 1.500 e 10.000 euro, per cui la somma da corrispondere ai fini della sospensione del procedimento non era stata correttamente determinata. Con il terzo motivo, oggetto di doglianza è la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., avendo il Tribunale paradossalmente ritenuto abituale ciò che fu solo il legittimo protrarsi della convinzione di operare secundum legis, convinzione nata proprio nel 2013 all'esito del sopralluogo del [OSCURATO:PERSONA] che analizzò nel dettaglio le modalità di smaltimento senza muovere censure. Con il quarto motivo, la difesa contesta il riconoscimento della sospensione condizionale della pena, a fronte dell'irrogazione della sola pena pecuniaria e senza che vi sia stata alcuna richiesta in tal senso da parte della difesa. Con il quinto motivo, la difesa si duole della mancata concessione del beneficio della non menzione di cui all'art. 175 cod. pen., beneficio di cui la Palazzo poteva fruire, essendo una lavoratrice onesta e una madre di famiglia, non adusa ad avere problemi con la giustizia. Da ultimo, è stata eccepita l'illegittimità delle ordinanze del 18 febbraio e del 3 giugno 2021, contestandosi la sospensione della prescrizione disposta dal giudice, nel primo caso, perché l'istruttoria non avrebbe potuto esaurirsi per l'assenza dei testi non imputabile alla difesa e, nel secondo caso, perché la discussione non era prevista per quell'udienza, come rilevato dallo stesso P.M. 2.1. In data 11 gennaio 2023, il difensore della ricorrente ha fatto pervenire memoria scritta, con cui, in conformità con le conclusioni del Procuratore generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Sono meritevoli di accoglimento le censure in punto di responsabilità articolate nel primo motivo, ma, avuto riguardo al tempus commisi delicti, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato contestato alla Palazzo ormai estinto per prescrizione. 1. Le doglianze riguardanti il giudizio di colpevolezza dell'imputata, come osservato anche dal Procuratore generale, risultano pertinenti, non potendosi sottacere che la valutazione sulla sussistenza del reato è contraddistinta da criticità argomentative già rispetto alla configurabilità dell'elemento oggettivo. Ed invero il Tribunale, dopo aver richiamato le fonti dimostrative raccolte, ha evidenziato come dall'istruttoria sia emerso che le acque di lavorazione del frantoio nella titolarità della Palazzo venivano convogliate con le acque di lavaggio in un declassatore e poi in una cisterna, essendo stato altresì accertato che le acque di vegetazione veniveltirate da una ditta esterna al frantoio.Le acque reflue domestiche, a loro volta, confluivano nella pubblica fognatura in forza di autorizzazione, mentre è rimasto incerto l'elemento fattuale su cui si incentra la contestazione, ovvero se nella griglia presente sul pavimento dell'impianto dove veniva momentaneamente depositata la sansa confluisse o meno anche l'acqua contenente residui del lavaggio del pavimento. Sul punto il giudice monocratico si è espresso in questi termini (così pag. 4 della sentenza impugnata): "su tale circostanza, è vero che l'istruttoria non ha fornito la prova che effettivamente quel pavimento venisse lavato, con il conseguente confluire di liquidi vari nella griglia e nella successiva miscelazione con le acque della molitura; ma è pur vero che l'ipotesi alternativa offerta dalla difesa (ossia la pulitura del pavimento con la segatura, date anche le caratteristiche dello stesso in cemento industruale, poi raccolti in appositi contenitori, impedendo così che confluisse nella fognatura pubblica), non è condivisibile, ciò perché, secondo anche le massime di esperienza, è inevitabile che quella griglia era comunque idonea (e non solo strutturalmente) a raccogliere acque diverse da quelle domestiche e il loro miscuglio con quelle di vegetazione. Il pavimento e la griglia, infatti, erano poste in un locale dell'impianto (non estraneo al ciclo produttivo e di lavorazione delle olive) destinato alla raccolta della sansa e pertanto idoneo a raccogliere acque non domestiche, e ciò indipendentemente dalla natura della sansa stessa"; pertanto, richiamata la legittimità al ricorso al criterio della verosimiglianza e alle massime di esperienza, il giudice monocratico ha così concluso: "quindi è plausibile ritenere che su quel pavimento (e poi nella griglia) potesse "finire" del materiale o liquidi inquinanti, stante la sua collocazione in un'azienda di produzione olio, con l'inevitabile transito di operai, macchinari, materiali e attrezzature varie, confluendo tutto nella fognatura pubblica: e per tale scarico di acque reflue industriali e comunque non domestiche, non vi era autorizzazione". Orbene, tale apparato motivazionale non si sottrae alle censure difensive, dovendosi rimarcare che il giudizio sulla sussistenza dello scarico abusivo delle acque risulta ancorato a valutazioni meramente ipotetiche, sganciate da un solido riferimento alle acquisizioni probatorie, di cui anzi è stata riconoscivata la non univocità proprio rispetto alla condotta posta a fondamento dell'imputazione. Anche l'ipotesi alternativa sostenuta dalla difesa (e corroborata da fonti di prova non esaminate in maniera del tutto esauriente) è stata sbrigativamente superata dal Tribunale con considerazioni assertive e essenzialmente probabilistiche, risultando le "massime di esperienza" indicate nella pronuncia oggetto di ricorso ricollegabili a ben precisi presupposti di fatto non sufficientemente comprovati nel caso di specie, per cui, a prescindere da ogni approfondimento circa la configurabilità dell'elemento soggettivo, è la stessa dimensione materiale del reato a risultare oggettivamente carente, essendo stata l'esistenza dello scarico abusivo desunta da valutazioni congetturali e non adeguatamente specifiche. 2. L'accoglimento del primo motivo di impugnazione, assorbente rispetto alle altre doglianze, imporrebbe l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo esame circa la verifica della requisiti oggettivi e soggettivi del reato, ma il rinvio al giudice di merito risulta superfluo, dovendosi prendere atto che, nelle more, è maturata la prescrizione del reato contestato. Ed invero, premesso che il reato per cui si procede risulta accertato il 25 ottobre 2017 (non risultando né contestata né comprovata alcuna violazione permanente) e che, venendo in rilievo una fattispecie contravvenzionale, la prescrizione massima si computa in 5 anni, il relativo termine, tenuto conto della sospensione intervenuta tra il 18 febbraio e il 3 giugno 2021 (ovvero 3 mesi e 14 giorni), risulta maturata in data 10 gennaio 2023: non può invece tenersi conto della sospensione dichiarata all'udienza del 3 giugno 2021, perché dal verbale di udienza si evince che a tale udienza ha avuto luogo l'istruttoria dibattimentale e vi è stato un rinvio per la discussione, rinvio che vi sarebbe stato comunque a prescindere da eventuali richieste difensive, posto che il Tribunale non solo non aveva calenderizzato la discussione per quell'udienza, ma neanche aveva inteso comunque procedervi subito dopo l'escussione dei testi, per cui il differimento del processo non appare riconducibile a una specifica esigenza difensiva, tale da giustificare la sospensione della prescrizione ex art. 159 comma 1 n. 3 cod. pen. 3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, per essere il reato per cui si è proceduto estinto