CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27928/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata udite le conclusioni del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA] per il ricorrente, che ha insistito nei motivi di ricorso Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di Torino del 24 marzo 2022, che, in parziale riforma della sentenza del g.u.p. presso il tribunale di Torino in sede di giudizio abbreviato - previa riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - ha rideterminato le pene, principale ed accessoria, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermandone l'affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale per avvenuta sottrazione dell'impianto contabile, commesso in qualità di amministratore unico dalla costituzione al 15 maggio 2008 e, successivamente, di amministratore di fatto della LOOK & DRINK S.C., dichiarata in istato d'insolvenza il 13 febbraio 2014. Sono stati articolati, tramite il difensore, tre motivi di ricorso. 1.In primis, si è dedotto vizio di motivazione sull'assunta inidoneità del coimputato, [OSCURATO:PERSONA], allo svolgimento del ruolo di amministratore della società, messo in risalto dai motivi d'appello anche in quanto condannato per analoga imputazione; al Morisco è stata attribuita la veste di mero "prestanome" dalla sentenza di primo grado sol perché nominato amministratore di diverse società, quasi tutte costituite presso il medesimo notaio e tutte con la sede legale presso lo studio dello stesso commercialista, il dr.Prisco; Morisco sarebbe soggetto esperto, perché gravato da svariati precedenti penali anche in materia tributaria e in ogni caso la mancata consegna della contabilità non richiederebbe particolari competenze. Ancora,. i motivi d'appello avrebbero rimarcato l'inattendibilità del memoriale trasmesso dal Morisco al tribunale fallimentare, perché costui avrebbe riferito di essersi recato una sola volta nello studio di un notaio pur essendo stato nominato, più volte, amministratore di società e avrebbe fornito indicazioni imprecise sulla figura e sull'attività del Folino. La sentenza impugnata avrebbe poi illogicamente ignorato che l'amministratore della società, al quale Morisco era succeduto, era tale Betteghella, che ha rivendicato un ruolo effettivo - e non di "testa di legno" - pur essendo stato introdotto nella cooperativa proprio dal Folino; sarebbero ravvisabili profili di contraddittorietà, perché - da un lato - la cognizione dello stato di crisi della LOOK & DRINK sarebbe stata considerata un elemento ininfluente nella descrizione della figura gestoria del Betteghella, mentre - dall'altro lato - essa, desunta dalle dichiarazioni di due ex dipendenti, sarebbe stata ritenuta un dato significativo per la dimostrazione del ruolo di amministratore in capo al Folino. Non sarebbe stato fatto buon governo delle dichiarazioni rese dinanzi al tribunale civile di Torino dal commercialista dr.Prisco, che ha dichiarato di essersi interfacciato, quanto alla LOOK & DRINK S.C., con Betteghella e Morisco, mentre Folino sarebbe stato un semplice dipendente; e di aver consegnato tutta la contabilità al Morisco nel novembre 2009; sarebbe ravvisabile contraddittorietà della motivazione della sentenza, che ha formulato giudizio non lusinghiero nei confronti del Prisco, additandolo come soggetto coinvolto negli illeciti, quando quest'ultimo non era mai stato imputato, al pari del Betteghella. 2.Con il secondo motivo, la difesa ha lamentato carenza di motivazione in ordine al raggiungimento della prova del dolo, vuoi perché la sentenza di primo grado ha affermato, condannandolo, che fu Morisco a sottrarre la contabilità, vuoi perché — anche ammettendo che Folino abbia rivestito il ruolo di amministratore di fatto dopo aver lasciato la carica formale - sarebbe verosimile che l'imputato si sia disinteressato del proseguo dell'attività societaria, con ciò integrando condotta colposa, ma non volontaria. 3.11 terzo motivo, agganciato alla mancanza e all'illogicità manifesta della motivazione, si è doluto del mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, in quanto all'imputato, incensurato, sono state concesse le attenuanti generiche, i fatti a lui addebitati sono molto risalenti nel tempo, egli sarebbe stato amministratore della sola LOOK & DRINK e non di altre cooperative citate dalle sentenze di merito, non vi sarebbe prova della commissione, da parte sua, di altri reati ed anzi sarebbe stato documentato il regolare impiego delle sue energie nell'ambito di altre società, perfettamente in regola sotto il profilo contributivo; Folino, inoltre, avrebbe risarcito il danno alla curatela del fallimento. Considerato in diritto Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.E' necessario rammentare, in premessa, che il contesto processuale è quello di una c.d. doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale e motivazionale, nel rispetto, in particolare, dei seguenti parametri: a) la sentenza d'appello ripetutamente richiama la decisione del tribunale e la sua correttezza, facendovi espresso riferimento per quanto da essa non specificamente osservato in risposta alle argomentazioni della difesa (pagg.7 e 8); b) le sentenze adottano gli stessi criteri di valutazione delle prove (così Cass. sez.3, n. 44418 del 16/7/13, Argentieri; Cass. sez.2, n.51192/19, Cassin e altro). 2.È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contenga la loro integrale trascrizione o allegazione, così da rendere lo stesso autosufficiente con riferimento alle relative doglianze (Cass. sez. 2, n.26725 del 1/3/13, Natale e altri, Rv. 256723). In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, quei motivi che, deducendo il vizio di manifesta illogicità o di contraddittorietà della motivazione, riportano meri stralci di singoli brani di prove dichiarative, estrapolati dal complessivo contenuto dell'atto processuale al fine di trarre rafforzamento dall'indebita frantumazione dei contenuti probatori (Cass. sez.1, n. 23308 del 18/11/14, Savasta e altri, Rv. 263601; nello stesso senso, Cass. sez. 4, n.46979 del 10/11/15, Bregamotti, Rv. 265053; Cass. sez. 2, n. 20677 del 11/4/17, Schioppo, Rv. 270071). 3.Quanto all'ordinario vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, è affermazione ricorrente quella secondo cui «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e), cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un "orizzonte circoscritto", dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali» (così, per tutte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 4.E ancora, nel giudizio di cassazione sono precluse - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 5.Ebbene, fatta questa imprescindibile premessa, il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la sentenza di primo grado - pag. 13 - ha esplicitato, con motivazione congrua ed immune da censure di palese, intrinseca illogicità - che al Morisco, come del resto da lui rivendicato nel contesto del memoriale riportato a pag. 8) - debba essere attribuita la veste di "testa di legno" dell'amministrazione della fallita, in quanto "per istruzione, vita anteatta, pregressi giudiziari, non è provvisto del bagaglio professionale minimo per amministrare, da solo, una società" ed in quanto divenuto coevemente amministratore "di un gran numero di analoghe società aventi il medesimo oggetto sociale" in relazione alle quali "vi sarebbe l'oggettiva impossibilità, anche per un soggetto attrezzato, di svolgere contemporaneamente tale gravoso ruolo". In tale contesto, non è concludente che Morisco vanti diversi pregiudizi penali, anche per delitti della stessa indole, perché non incompatibili con la scelta, comunque penalmente censurabile, di assumere compiti di "prestanome" in ambito imprenditoriale, come del resto accaduto nel caso oggetto di scrutinìo, nel quale egli è stato ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta documentale, in linea con il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui l'amministratore di diritto risponde del reato di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione o per omessa tenuta in frode ai creditori delle scritture contabili, anche laddove sia investito solo formalmente dell'amministrazione dell'impresa fallita (cosiddetta "testa di legno"), atteso il diretto e personale obbligo dell'amministratore di diritto di tenere e conservare le suddette scritture (per tutte, Sez. 5, n. 19049 del 19/02/2010, Succi, Rv. 247251; sez. 5, n. 642 del 2013, Demajo, Rv. 257950). Non si colgono neppure i profili dell'assunta inattendibilità del propalato del memoriale confessorio, sia perché non risponde al vero che Morisco abbia narrato di essersi recato una sola volta nello studio del notaio avendo - per contro - esposto, sia pure con espressioni grezze ma nel complesso comprensibili, di essere stato coinvolto, dal Folino e dal Graziano, in altre analoghe quanto illecite esperienze imprenditoriali ("...ne hanno approfittato facendo uso del mio nome, sia con questa cooperativa (LOOK & DRINK n.d.r.) ed anche altresì di cui già stato processato in Torino e a Napoli con condanna e confisca del beni..."); sia perché la stanzialità ed operatività dell'imputato nell'area torinese è stata rimarcata dalla sentenza del giudice di prime cure a pag. 12, alla luce delle schede personali e delle visure camerali allegate agli atti dell'Agenzia delle entrate. Esente da evidenti vizi logici è anche la parte motiva delle sentenze di merito (pag. 9 sent. della Corte territoriale e pag. 15-16 sent. primo grado) che investe le dichiarazioni rese dall'ex amministratore Betteghella, per diversi ordini di ragioni. Per un verso, esse rappresentano, correttamente, un elemento di convalida esterna della confessione e chiamata di correo "stragiudiziale" del Morisco, perché proprio il Folino ha, dapprima, convinto Betteghella a rivestire il ruolo di amministratore della società per poi dirottarlo, una volta radicatasi la situazione di dissesto da quest'ultimo rimarcata, sull' assunzione della veste di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA], una delle società cooperative di cui ha significativamente narrato Morisco, facenti parte del "gruppo" di enti imprenditoriali tutti connotati da analoghe strategsie criminali (come oggettivamente accertato dal commissario liquidatore) impostate dal Folino e dal Graziano (pag. 5 e 6 sent. primo grado) e nella quale, infatti, Betteghella ha preceduto Morisco nelle mansioni di amministratore, come accaduto per la LOOK & DRINK. Per altro verso, il "segmento" delle dichiarazioni del Betteghella, riportato dal ricorso per cassazione, non è affatto incompatibile con la struttura argomentativa della sentenza impugnata che ha condiviso il giudizio di "continuità" delle figure "formali" di Betteghella e Morisco, garantita dalla "longa manus" di Folino (pag. 9, che si aggancia alle più ampie riflessioni del primo giudice, pagg.5,6, 7 e 15), vuoi perché Betteghella ha deciso, implausibilmente, di subentrare nella gestione di una società che già versava in una situazione di forte crisi di liquidità e di esposizione nei confronti dell'Erario (pag. 5 e 6 sent. primo grado, pag. 8-9 sentenza di primo grado, che riporta quanto esposto dal Folino in una memoria difensiva), senza chiarire quali fossero gli obbiettivi economico-finanziari della scelta; e per di più accettando poi, di nuovo su iniziativa del Folino, di essere coinvolto in altra esperienza imprenditoriale che - significativamente - ha "avuto la medesima operatività illecita" (pag. 15 sent. primo grado);vuoi perché l'attività da lui svolta, contenuta in una decina di mesi, si è rivelata del tutto improduttiva e tanto ancora depone per l'assai modesta "serietà" prospettica del ruolo da lui assunto; vuoi, infine, perché quanto da lui testualmente illustrato all'agenzia delle entrate mal si concilia con i connotati di un'ordinaria e virtuosa gestione amministrativa, risultando poco verosimile che "non sapesse di avere dei colleghi" e non si sia mai confrontato con il professionista di riferimento della società, dr.Prisco (v. le dichiarazioni riportate dal ricorso per cassazione a pag. 6) il quale - di converso - ha dichiarato di aver interagito anche con Betteghella (pag. 8 ricorso per cassazione). Non scalfisce la tenuta logica del provvedimento impugnato nemmeno la critica che si duole del giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dal commercialista Prisco nel processo civile e riversate negli atti del procedimento penale - peraltro non allegate nella loro interezza e citate dal ricorrente in modo parcellizzato - non essendo censurabile, in sede di legittimità, la valutazione dei dati probatori e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come non lo sono la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, perché si tratta di profili che involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento (Cass., n. 20806 del 5/5/2011). La scelta del giudicante potrebbe essere denunciata nel giudizio di cassazione come vizio della sentenza solo se risultasse in contrasto con i dati incontrovertibili e con le regole della logica: situazione di cui non si ravvisano - nella specie - nemmeno i contorni. Si tratta, peraltro, di dichiarazioni la cui ragionevole lettura non si discosta affatto dalla ricostruzione storica eseguita dalle sentenze di merito, in quanto la consegna degli "scatoloni" dell'impianto contabile nelle mani del Morisco, ancorchè avvenuta, nello studio Prisco, nel mese di novembre 2009 - ed in una fase, pacifica, di assoluta decozione societaria - risulterebbe pianamente in linea con il contenuto del memoriale di costui, ove narra che poco dopo la sua nomina come prestanome, in quanto bisognoso di denaro, Folino e Graziano gli dissero che "non se ne faceva più niente". 6.Tali osservazioni refluiscono anche sul giudizio di manifesta infondatezza del secondo motivo, dal momento che la giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato, in linea con le fonti dell'insorgenza della posizione di garanzia, tra le quali assume rilievo l'emersione di fatto di determinati obblighi, che "il soggetto che assume, in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen."(Cass. sez. 5, n.15065 del 2/3/11, Guadagnoli e altri, Rv. 250094; sez. 3, n. 33385 del 5/7/12, Gencarelli, Rv. 253269; sez. 5, n.39593 del 20/5/11, Assello, Rv. 250844). Pertanto, alla luce delle rivelazioni stragiudiziali del Morisco, i cui svariati elementi di riscontro sono stati debitamente illustrati dalle sentenze di merito, deve ritenersi che anche le conclusioni rassegnate sull'attribuzione al Folino della responsabilità per il delitto di bancarotta documentale fraudolenta, in quanto "regìa" criminale dell'attività delittuosa nel suo complesso, siano logiche e condivisibili. 7. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Costituisce consolidato indirizzo di questa Corte di Cassazione che, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione (Cass. sez. 5, n.17953 del 2020, Filipache, Rv. 279206; sez. 5, n.57704 del 2017, P., Rv. 272087). La Corte territoriale ha formulato il giudizio prognostico sulla base di un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, non limitato alla gravità del reato commesso ma esteso alla capacità criminale dell'imputato come complessivamente enucleabile dal percorso espositivo della vicenda, incentrato sulla descrizione di un meccanismo fraudolento di ampio respiro, caratterizzato da un collaudato "modus operandi" che si sostanzia nella costituzione di società che, dopo un'operatività di apparente normalità, vengono affidate a prestanome compiacenti ed abbandonate ad un destino d'insolvenza e di ingravescente esposizione debitoria, soprattutto nei confronti dell'Erario dello Stato. Quanto, poi, alla intervenuta concessione delle attenuanti generiche, giustificate dalla transazione intercorsa con la procedura liquidatoria, è condivisibile indirizzo di giurisprudenza quello secondo cui "non sussiste incompatibilità tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la concessione della sospensione condizionale della pena, o viceversa, avendo i due istituti diversi presupposti e finalità, in quanto il riconoscimento delle prime risponde alla logica di un'adeguata commisurazione della pena, mentre la concessione della seconda si fonda su un giudizio prognostico strutturalmente diverso da quello posto a fondamento delle attenuanti generiche" (Cass. sez. 4, n.27107 del 2020, Tedesco, Rv. 280047; sez. 1, n. 6603 del 2008, P.G. in proc. Stumpo, Rv. 239131). 8.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e co