CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 novembre 2021
Cassazione n. 45480/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.STELLA Ruggiero ricorre avverso la sentenza in epigrafe che dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto avverso la decisione del Tribunale di Foggia che lo aveva riconosciuto responsabile del reato di tentativo di furto di bene esposto a pubblica fede e lo aveva condannato alla pena di mesi sette di reclusione ed euro 10 di multa. 2. Il ricorrente lamenta vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che il ricorso sia inammissibile in quanto investe il merito delle statuizioni penali laddove l'appello era stato ritenuto inammissibile per tardività e pertanto il thema decidendi doveva essere preliminarmente rivolto a contestare le riconosciute ragioni di inammissibilità ed il relativo mancato adempimento rende impossibile il costituirsi del rapporto processuale anche in sede di legittimità. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe- se processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen- de. Così deciso in Roma il 17 Novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ma