CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 43333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente _ DEPC![OSCURATO:PERSONA]:Egillt SENTENZA 26 OTT 2023 Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad Arzachena il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ' i zrmt Luana avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli ha confermato il decreto emesso in data 23/11/2022 con il quale il G.i.p. del Tribunale di Napoli aveva disposto - per quanto(qui rileva - il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni nella disponibilità di FRESI Pietro, in relazione al concorso nei reati di cui agli artt. 3, 10-quater e 13-bis d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti ai capi 65 e 169 della rubrica. 2. Ricorre per cassazione il FRESI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge con riferimento alla individuazione degli elementi necessari per configurare la responsabilità concorsuale del professionista nei reati tributari. Il difensore evidenzia che il FRESI non poteva essere consapevole dell'inesistenza dei crediti IVA o comunque del loro carattere fittizio, essendo tra l'altro stato escluso, nella stessa ipotesi accusatoria, dal novero dei partecipi del reato associativo contestato ad altri indagati. Si censura l'ordinanza per aver ritenuto sufficiente, ai fini predetti, l'apposizione del visto "leggero" di conformità al credito IVA di cui al capo 65), che in realtà attestava la sola corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione alle risultanze della documentazione e alla normativa di settore. Si evidenzia, al riguardo, che il controllo del professionista, pur non potendo essere meramente formale, non contempla poteri investigativi sulla veridicità della documentazione consegnata. Analoghe considerazioni vengono svolte in ordine alla indebita compensazione di cui al capo 169), in relazione alla quale il FRESI si era limitato ad una mera attività di trasmissione di documenti, mentre l'ideatore e promotore era stato individuato in CAIFFA Salvatore. Il difensore conclude nel senso della insussistenza degli elementi necessari per la responsabilità del ricorrente a titolo di concorso. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando che nel percorso argonnentativo del Tribunale non emergevano violazioni di legge o carenze motivazionali deducibili, avendo al contrario il Collegio esaustivamente F ve..4 argomentato quanto al contributo assicurato dale3129:25133 con le operazioni di apposizione del visto di conformità, di presentazione delle dichiarazioni, e ai rapporti con l'OLIVA e la sua struttura. 4. Con atto trasmesso in data 08/09/2023, la difesa del FRESI ha presentato dichiarazione di rinuncia al ricorso. Tale sopravvenienza impone una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, e la condanna del FRESI al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle "nmende che si ritiene equo quantificare in Curo cinquecento. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di turo cinquecento in favore della Cassa delle rnmende. Così deciso il 1 settembre 202