CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21459/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito del reato di cui all'art. 116, comma 15, cod. strada. Rilevato che la difesa lamenta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza del reato ed al trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente stante l'intima connessione delle censure avanzate, sono reiterativi di ragioni di doglianza già correttamente vagliati dai giudici di merito e disattesi con argomentazioni immuni da censure; invero: - in base a consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della dimostrazione della recidiva nel biennio, non è necessario che la prova della definitività della precedente violazione risulti da un accertamento giudiziale irrevocabile, essendo sufficiente un qualunque elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari [cfr. Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Rv. 286200:"In tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un minimo di prova (come ad esempio l'allegazione del verbale di contestazione, la dimostrazione dell'invio per l'iscrizione a ruolo oppure la testimonianza dell'agente di polizia giudiziaria) unitamente alla mancata allegazione da parte del ricorrente di elementi contrari")]. - nella fattispecie in esame, la Corte d'appello ha richiamato il contenuto dell'annotazione in atti - acquisita con il consenso delle parti - da cui risulta che la precedente sanzione, per analoga violazione al codice della strada in cui era incorso il ricorrente, non era stata impugnata innanzi alle competenti Autorità nei termini di legge (pag. 3 della sentenza). Considerato, pertanto, che, in assenza di elementi comprovanti la non defìnitività di detta contestazione, neppure provenienti dall'imputato, i giudici hanno ritenuto correttamente integrato il requisito della recidiva nel biennio e la sussistenza del reato. Considerato che la giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull'assenza di positivi elementi di valutazione e sulla gravità del fatto, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. (- Così deciso in data 20 magio 2025 Il Consigliere estensoreraNGD EATC.SEIT '1\-1-A fTRIA II Pi sen