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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41218/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che, mediante entrambi i motivi proposti, l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese - con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità - dalla Corte territoriale che ha posto in evidenza, anche a prescindere dalle risultanze della prova con il teste Azzi, in modo persuasivo che l'unico soggetto interessato alla falsificazione era il GUASTINI in quanto titolare dell'impresa che avrebbe rischiato, altrimenti, di essere assoggettata a sanzioni amministrative a seguito di una verifica ispettiva (pag. 6-7); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; a [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha confermato la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 482 cod. pen.; Considerato che, mediante entrambi i motivi proposti, l'imputato reitera le censure, già formulate in appello, afferenti la corretta valutazione delle prove da parte dei giudici di merito ai fini dell'affermazione della sua responsabilità penale per il reato ascritto, ossia doglianze in fatto meramente reiterative di quelle già disattese - con motivazione non illogica e dunque insindacabile in questa sede di legittimità - dalla Corte territoriale che ha posto in evidenza, anche a prescindere dalle risultanze della prova con il teste Azzi, in modo persuasivo che l'unico soggetto interessato alla falsificazione era il GUASTINI in quanto titolare dell'impresa che avrebbe rischiato, altrimenti, di essere assoggettata a sanzioni amministrative a seguito di una verifica ispettiva (pag. 6-7); Ritenuto, pertanto, che il ricorso devono essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 41218/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris