CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19558/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/06/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ne ha confermato la condanna per reato di tentato furto tentato pluriaggravato, riducendo però la pena in ragione di un errore di computo da parte del primo giudice; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, c:he deduce violazione degli artt. 56, 624 e 69, comma terzo, cod. pen., è manifestamente infondato poiché teorizza che la Corte di appello abbia voluto porre a base del calcolo la pena edittale minima; ipotesi che rimane confinata nell'alveo delle mere illazioni, dato che non trova alcun appiglio nella motivazione della sentenza impugnata; Chiarito, in relazione alla eccezione formulata con i motivi aggiunti, che la sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto della legge n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ric:orso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul cd. "giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così d