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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024

Cassazione n. 40843/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PWMPF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Ahmetovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, allegando un vizio nella motivazione riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze facoltative che obiettivamente non sussiste, attese le congrue argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (v. pag. 4 sent.); né argomentazioni decisive in senso contrario si rinvengono nella memoria difensiva in seguito depositata, con richiesta di riassegnazione della trattazione del ricorso alla Sesta Sezione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consigli estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01PWMPF) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (Ahmetovic) Rilevato che l'unico motivo dedotto è manifestamente infondato, allegando un vizio nella motivazione riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze facoltative che obiettivamente non sussiste, attese le congrue argomentazioni svolte sul punto dalla Corte territoriale (v. pag. 4 sent.); né argomentazioni decisive in senso contrario si rinvengono nella memoria difensiva in seguito depositata, con richiesta di riassegnazione della trattazione del ricorso alla Sesta Sezione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consigli estensore Il
Sentenza Cassazione n. 40843/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris