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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12466/2026

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[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale locale del 13 dicembre 2024 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuto per avere detenuto per la cessione a terzi complessivi grammi 5.300 di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché grammi 688 di MDMA, grammi 88 di cocaina suddivisa in nove dosi singole, grammi 201,31 di cocaina di cui 39,31 suddivisa in 115 dosi singole oltre materiale per la preparazione e il confezionamento oltre alla somma di euro 3.850 suddivisa in banconote di diverso taglio.

2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 80, comma 2 del D.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, affermata sulla base di una motivazione meramente apodittica.

In particolare, la decisione impugnata è fondata esclusivamente sul lieve superamento della soglia quantitativa individuata come non ingente, senza tuttavia fornire un'adeguata risposta alle specifiche censure formulate sul punto.

Letta la memoria depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste negli argomenti spesi con il ricorso nell'accoglimento del quale si insiste.

3. Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato.

La dogliànza, altresì, risulta essere manifestamente infondata, in quanto còn la stessa si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione dei giudici del merito che hanno correttamente applicato i principielaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti e hanno fornito una motivazione adeguata e coerente con le risultanze processuali e il ricorso muove da una lettura incompleta delle richiamate decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità "Biondi" e "Polito" rispettivamente n. 36258 del 2012 e n. 14722 del 2020.

La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha individuato nella soglia dei due chilogrammi di principio attivo il limite al di sotto del quale, in via generale, non Ouò essere riconosciuta l'aggravante dell'ingente quantità.

Tuttavia, le stesse pronunce hanno chiarito che tale parametro non costituisce un criterio matematico rigido né un limite automaticamente dirimente ..

Al contrario, il superamento di tale soglia rappresenta un indice significativo che deve però essere valutato unitamente alle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla pericolosità della condotta ed alla sua potenziale incidenza sulla salute e sull'ordine pubblico.

Nell'esercizio del proprio potere valutativo, infatti, il giudice può considerare ulteriori elementi fattuali idonei a cogliere la specificità della vicenda.

Questa Corte, anche prima del suo intervento in materia attraverso le Sezioni Unite del 2012, aveva già individuato una serie di indici rilevanti ai fini della configurabilità dell'aggravante, in assenza di parametri quantitativi predeterminati (Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Aquino, Rv. 259753 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, Rv. 261253 - 01; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398 - 01; Sez. 3, n. 37530 del 11/06/2019, Fagbemi, non massimata).

Nel caso in esame, la Corte di merito non si è limitata a valorizzare il mero dato ponderale, ma ha preso in considerazione una pluralità di elementi indicativi della particolare gravità della condotta.

Dalla consulenza tossicologica è emerso che lo stupefacente sequestrato conteneva un principio attivo pari a 2.084,8 grammi di THC, dunque superiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità.

Da tale quantitativo erano ricavabili circa 83.393 dosi, dato che, per la sua evidente consistenza, è idoneo ad alimentare in modo significativo il circuito del narcotraffico e a raggiungere un numero estremamente elevato di consumatori, con conseguente esposizione a pericolo della salute pubblica.

Ulteriori riscontri sono -emersi dalla perquisizione domiciliare, nel còrso della quale sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia — MDMD, cocaina— oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente ed una ingente somma di denaro contante, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso essere provento dell'attività di spaccio.

La disponibilità di più sostanze e degli strumenti necessari alla loro commercializzazione dimostra, secondo le sentenze conformi, che l'imputato era• stabilmente inserito in un circuito di distribuzione di droga e non svolgeva un ruolo meramente marginale.

In tale contesto, un rilievo ancora più pregnante è stato attribuito al dato quantitativo dell'hashish sequestrato ritenendo che la disponibilità di oltre ottantatremila dosi dimostra una capacità di diffusione sul mercato illecito tale da incidere in modo significativo sul consumo di sostanze stupefacenti e da alimentare in maniera consistente le piazze di spaccio del territorio.

Ne consegue che la tesi difensiva, secondo cui lo scostamento "minimo" dalla soglia dei due chilogrammi, non è coerente con l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla luce della complessiva valutazione della pericolosità della condotta e dell'effettiva incidenza del quantitativo di droga sul mercato illecito.

Nel caso di specie, il numero estremamente elevato di dosi ricavabili, unito alle modalità organizzate dell'importazione e alla contemporanea detenzione di ulteriori sostanze stupefacenti, è stato ritenuto di particolare offensività della condotta.

Deve pertanto escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente.

Al contrario, essa individua con chiarezza gli elementi fattuali e logici posti a fondamento del riconoscimento dell'aggravante, valorizzando non solo il dato quantitativo ma anche ulteriori indici rilevanti ai fini della valutazione della sua sussistenza.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia del Tribunale locale del 13 dicembre 2024 ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 73 e 80 d.P.R. n. 309 del 1990 ritenuto per avere detenuto per la cessione a terzi complessivi grammi 5.300 di sostanza stupefacente del tipo hashish, nonché grammi 688 di MDMA, grammi 88 di cocaina suddivisa in nove dosi singole, grammi 201,31 di cocaina di cui 39,31 suddivisa in 115 dosi singole oltre materiale per la preparazione e il confezionamento oltre alla somma di euro 3.850 suddivisa in banconote di diverso taglio. 2. Avverso detta sentenza l'imputato propone, a mezzo del difensore di fiducia, ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 80, comma 2 del D.P.R. 309/90 e il vizio di motivazione con riguardo al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità, affermata sulla base di una motivazione meramente apodittica. In particolare, la decisione impugnata è fondata esclusivamente sul lieve superamento della soglia quantitativa individuata come non ingente, senza tuttavia fornire un'adeguata risposta alle specifiche censure formulate sul punto. Letta la memoria depositata dal difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] con cui si insiste negli argomenti spesi con il ricorso nell'accoglimento del quale si insiste. 3. Il ricorso è inammissibile. Ed invero, il motivo sopra richiamato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata ed è privo della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato. La dogliànza, altresì, risulta essere manifestamente infondata, in quanto còn la stessa si deduce difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 4. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione dei giudici del merito che hanno correttamente applicato i principielaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti e hanno fornito una motivazione adeguata e coerente con le risultanze processuali e il ricorso muove da una lettura incompleta delle richiamate decisioni delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità "Biondi" e "Polito" rispettivamente n. 36258 del 2012 e n. 14722 del 2020. La giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha individuato nella soglia dei due chilogrammi di principio attivo il limite al di sotto del quale, in via generale, non Ouò essere riconosciuta l'aggravante dell'ingente quantità. Tuttavia, le stesse pronunce hanno chiarito che tale parametro non costituisce un criterio matematico rigido né un limite automaticamente dirimente .. Al contrario, il superamento di tale soglia rappresenta un indice significativo che deve però essere valutato unitamente alle circostanze del caso concreto, con particolare riferimento alla pericolosità della condotta ed alla sua potenziale incidenza sulla salute e sull'ordine pubblico. Nell'esercizio del proprio potere valutativo, infatti, il giudice può considerare ulteriori elementi fattuali idonei a cogliere la specificità della vicenda. Questa Corte, anche prima del suo intervento in materia attraverso le Sezioni Unite del 2012, aveva già individuato una serie di indici rilevanti ai fini della configurabilità dell'aggravante, in assenza di parametri quantitativi predeterminati (Sez. 3, n. 19441 del 19/03/2014, Aquino, Rv. 259753 - 01; Sez. 6, n. 46301 del 15/10/2014, Sala, Rv. 261253 - 01; Sez. 5, n. 22766 del 03/05/2011, Pellegrino, Rv. 250398 - 01; Sez. 3, n. 37530 del 11/06/2019, Fagbemi, non massimata). Nel caso in esame, la Corte di merito non si è limitata a valorizzare il mero dato ponderale, ma ha preso in considerazione una pluralità di elementi indicativi della particolare gravità della condotta. Dalla consulenza tossicologica è emerso che lo stupefacente sequestrato conteneva un principio attivo pari a 2.084,8 grammi di THC, dunque superiore alla soglia indicata dalla giurisprudenza di legittimità. Da tale quantitativo erano ricavabili circa 83.393 dosi, dato che, per la sua evidente consistenza, è idoneo ad alimentare in modo significativo il circuito del narcotraffico e a raggiungere un numero estremamente elevato di consumatori, con conseguente esposizione a pericolo della salute pubblica. Ulteriori riscontri sono -emersi dalla perquisizione domiciliare, nel còrso della quale sono stati rinvenuti ulteriori quantitativi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia — MDMD, cocaina— oltre a materiale per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente ed una ingente somma di denaro contante, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso essere provento dell'attività di spaccio. La disponibilità di più sostanze e degli strumenti necessari alla loro commercializzazione dimostra, secondo le sentenze conformi, che l'imputato era• stabilmente inserito in un circuito di distribuzione di droga e non svolgeva un ruolo meramente marginale. In tale contesto, un rilievo ancora più pregnante è stato attribuito al dato quantitativo dell'hashish sequestrato ritenendo che la disponibilità di oltre ottantatremila dosi dimostra una capacità di diffusione sul mercato illecito tale da incidere in modo significativo sul consumo di sostanze stupefacenti e da alimentare in maniera consistente le piazze di spaccio del territorio. Ne consegue che la tesi difensiva, secondo cui lo scostamento "minimo" dalla soglia dei due chilogrammi, non è coerente con l'orientamento consolidato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, alla luce della complessiva valutazione della pericolosità della condotta e dell'effettiva incidenza del quantitativo di droga sul mercato illecito. Nel caso di specie, il numero estremamente elevato di dosi ricavabili, unito alle modalità organizzate dell'importazione e alla contemporanea detenzione di ulteriori sostanze stupefacenti, è stato ritenuto di particolare offensività della condotta. Deve pertanto escludersi che la motivazione della sentenza impugnata sia meramente apparente. Al contrario, essa individua con chiarezza gli elementi fattuali e logici posti a fondamento del riconoscimento dell'aggravante, valorizzando non solo il dato quantitativo ma anche ulteriori indici rilevanti ai fini della valutazione della sua sussistenza. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibi P.Q.M
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