CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 31 ottobre 1965
Cassazione n. 45459/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31/10/1965; Avverso la sentenza emessa il 12/04/2021 dalla Corte di appello di Bari; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 aprile 2021 la Corte di appello di Bari, decidendo l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Foggia il 5 novembre 2018, all'esito di rito abbreviato, condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno di reclusione e 6.000,00 euro di multa, per i reati di cui ai capi 1 e 2, accertati a [OSCURATO:PERSONA] in Lamis il 3 febbraio 2018. 2. Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo, mediante due correlate censure difensive, violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto del giudizio del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell'imputato per i reato di cui ai capi 1 e 2, che traeva origine dall'erroneo inquadramento delle fattispecie contestate al ricorrente. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. 2. Osserva il Collegio che il ricorso in esame, pur denunziando violazione di legge e vizio di motivazione, non critica la violazione di specifiche regole inferenziali, preposte alla formazione del convincimento del giudice, ma, postulando indimostrate carenze motivazionali della sentenza impugnata., chiede il riesame nel merito della vicenda processuale, che risulta vagliato dalla Corte di appello di Bari nel rispetto delle emergenze probatorie. Tale riesame, in ogni caso, è inammissibile in sede di legittimità, quando la struttura razionale della sentenza impugnata possiede, come nel caso in esame, una sua chiara e puntuale coerenza argomentativa e sia saldamente ancorata, nel rispetto delle regole della logica, alle risultanze processuali (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227-01; Sez. 2, n. 9242 dell'08/02/2013, Reggio, Rv. 254988-01). La Corte di appello di Bari, invero, evidenziava che il compendio probatorio acquisito, tenuto conto degli accertamenti investigativi svolti il 3 febbraio 2018 dai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA], nell'immediatezza dei fatti, che nella loro consistenza materiale devono ritenersi incontroversi, risutava univocamente orientato in senso sfavorevole a [OSCURATO:PERSONA], con riferimento alle ipotesi di reato ascrittegli ai capi 1 e 2. Né può attribuirsi alcun rilievo alle censure difensive relative all'erronea qualificazione delle condotte illecite contestate a Coco al capo 1, dovendosi in proposito richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che considera la bottiglie molotov, a tutti gli effetti, un'arma «per il potenziale offensivo che assume, una bottiglia incendiaria piena di benzina e munita di uno stoppino da accendere al momento del lancio» (Sez. 1, n. 17218 del 22/(12/2001, Trivellato, Rv. 218763-01). Prive di rilievo, infine, appaiono le censure difensive relative all'eccessiva sinteticità della motivazione della decisione impugnata, dovendosi evidenziare che i provvedimenti decisori sottostanti, con riferimento a entrambe le ipotesi di reato contestate all'imputato ai capi 1 e 2, si sviluppano secondo linee logiche e giuridiche concordanti, con la conseguenza che - sulla base dell'orientamento ermeneutico, da tempo, consolidato di questa Corte - la motivazione della sentenza di primo grado si salda necessariamente con quella della sentenza di appello, formando un corpo motivazionale unitario e inscindibile, a prescindere da eventuali richiami a singoli passaggi argomentativi della decisione impugnata, effettuati dalla difesa di Coco allo scopo di evidenziarne l'incongruità argomentativa. Sul punto, si ritiene indispensabile richiamate il seguente principio di diritto: «Le sentenze di primo e di secondo grado si saldano tra loro e formano un unico complesso motivazionale, qualora i giudici di appello abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinaroni ivi prese ed ai fondamentali passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di gravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione impugnata» (Sez. 3, n. 13926 dell'01/12/2011, Valerio, Rv. 252615- 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 2, n. 37925 del 12/06/2019, Pellegrino, Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 1061:3 dell'01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116-01; Sez. 3, n. 4700 del 14/02/1994, Scauri, Rv. 197497-01). 3. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore