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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33685/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4602/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 26/08/2020; t. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo alla TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) per l'anno 2009 con il quale il Comune di Palermo aveva accertato l'occupazione abusiva di suolo pubblico in relazione agli stalli ubicati nelle cosiddette zone blu e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva determinato l'importo dovuto dalla società.

La società sosteneva di avere la sola gestione delle aree di sosta, in forza di un contratto di servizio stipulato con il Comune di Palermo, e quindi non vi era alcuna occupazione di suolo pubblico.

Il Comune di Palermo non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo accoglieva il ricorso ritenendo che con il contratto che il Comune aveva stipulato con la suddetta società non fosse stata attribuita la concessione del suolo, ma solamente un appalto di servizio.

Per tale ragione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non sussistevano i presupposti impositivi della TOSAP.

Il Comune di Palermo proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 38, comma 1; 39; 49, comma 1, lett. a), del d.

Igs. n. 507 del 1993.

La società si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello ritenendo che la società avesse la sola gestione della riscossione delle tariffe per la sosta, mentre il Comune conservava il potere di individuazione delle aree destinate a parcheggio.

Pertanto, essendo la società una mera sostituta del Ric. 2021 n. 05239 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -2- Comune, si ravvisava una ipotesi di esenzione in quanto l'unico occupante del suolo pubblico rimaneva il Comune di Palermo.

Il Comune di Palermo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 1, 39, 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva erroneamente applicato i requisiti per poter imporre la tassa ed aveva attuato una esenzione non dovuta.

Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non aver il Comune di Palermo dimostrato che la società AMAT non fosse semplice appaltatrice del servizio di gestione della sosta a pagamento per conto del Comune, bensì una vera e propria concessionaria di servizi e, pertanto, soggetto passivo della TOSAP.

Secondo questa Corte, infatti, il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007).

Nel caso di specie il Comune di Palermo afferma che la società deve pagare la TOSAP poiché quest'ultima è concessionaria di uno spazio pubblico adibito ad area di parcheggio.

Sostiene inoltre che, non essendo la società una mera sostituta del Comune, non Ric. 2021 n. 05239 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -3- può godere della esenzione ex ad, 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo il quale sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate, tra gli altri, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, comuni e loro consorzi.

Tale articolo, secondo il Comune di Palermo, non è applicabile perché la società non sostituisce il Comune e ciò in forza di un contratto di servizio stipulato con la società in data 23 giugno 2005 e di una convenzione stipulata in data 20 luglio 2006 dai quali non si rinviene alcun indizio che possa far intuire che la società sia una mera sostituta e non una concessionaria.

Il motivo di impugnazione risulta tuttavia inammissibile perché il ricorrente ha l'onere di allegare ed illustrare le prove a sostegno dei fatti costitutivi della propria pretesa e deve indicare la documentazione precedentemente prodotta sulla quale si fonderebbe la sua doglianza.

Nel caso di specie, elemento costitutivo della pretesa è il presupposto impositivo della Tosap, che è l'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche sine titulo, sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare (Cass. n. 17617 del 2021).

Questi elementi costitutivi della pretesa non sono adeguatamente allegati ed illustrati nel ricorso in Cassazione presentato dal Comune di Palermo, perché quest'ultimo non produce tra gli allegati alcun contratto né convenzione e, pertanto, non è possibile desumere la natura del rapporto tra la società contribuente e il Comune.

Pertanto, ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile; nulla va statuito in ordine alle spese non essendosi costituita la società contribuente.

Ric. 2021 n. 05239 sez.

MT - ud. 12-10-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5239-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 4602/8/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata il 26/08/2020; t. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo alla TOSAP (tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche) per l'anno 2009 con il quale il Comune di Palermo aveva accertato l'occupazione abusiva di suolo pubblico in relazione agli stalli ubicati nelle cosiddette zone blu e, pertanto, l'Agenzia delle Entrate aveva determinato l'importo dovuto dalla società. La società sosteneva di avere la sola gestione delle aree di sosta, in forza di un contratto di servizio stipulato con il Comune di Palermo, e quindi non vi era alcuna occupazione di suolo pubblico. Il Comune di Palermo non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] di Palermo accoglieva il ricorso ritenendo che con il contratto che il Comune aveva stipulato con la suddetta società non fosse stata attribuita la concessione del suolo, ma solamente un appalto di servizio. Per tale ragione, secondo la [OSCURATO:PERSONA], non sussistevano i presupposti impositivi della TOSAP. Il Comune di Palermo proponeva appello, deducendo la violazione degli artt. 38, comma 1; 39; 49, comma 1, lett. a), del d. Igs. n. 507 del 1993. La società si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia rigettava l'appello ritenendo che la società avesse la sola gestione della riscossione delle tariffe per la sosta, mentre il Comune conservava il potere di individuazione delle aree destinate a parcheggio. Pertanto, essendo la società una mera sostituta del Ric. 2021 n. 05239 sez. MT - ud. 12-10-2022 -2- Comune, si ravvisava una ipotesi di esenzione in quanto l'unico occupante del suolo pubblico rimaneva il Comune di Palermo. Il Comune di Palermo proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la società non si costituiva in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., il Comune lamentava la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 1, 39, 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva erroneamente applicato i requisiti per poter imporre la tassa ed aveva attuato una esenzione non dovuta. Il motivo di impugnazione è inammissibile per difetto di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), per non aver il Comune di Palermo dimostrato che la società AMAT non fosse semplice appaltatrice del servizio di gestione della sosta a pagamento per conto del Comune, bensì una vera e propria concessionaria di servizi e, pertanto, soggetto passivo della TOSAP. Secondo questa Corte, infatti, il ricorso per Cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021; Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007). Nel caso di specie il Comune di Palermo afferma che la società deve pagare la TOSAP poiché quest'ultima è concessionaria di uno spazio pubblico adibito ad area di parcheggio. Sostiene inoltre che, non essendo la società una mera sostituta del Comune, non Ric. 2021 n. 05239 sez. MT - ud. 12-10-2022 -3- può godere della esenzione ex ad, 49, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 507 del 1993, secondo il quale sono esenti dalla tassa le occupazioni effettuate, tra gli altri, dallo Stato, dalle regioni, dalle province, comuni e loro consorzi. Tale articolo, secondo il Comune di Palermo, non è applicabile perché la società non sostituisce il Comune e ciò in forza di un contratto di servizio stipulato con la società in data 23 giugno 2005 e di una convenzione stipulata in data 20 luglio 2006 dai quali non si rinviene alcun indizio che possa far intuire che la società sia una mera sostituta e non una concessionaria. Il motivo di impugnazione risulta tuttavia inammissibile perché il ricorrente ha l'onere di allegare ed illustrare le prove a sostegno dei fatti costitutivi della propria pretesa e deve indicare la documentazione precedentemente prodotta sulla quale si fonderebbe la sua doglianza. Nel caso di specie, elemento costitutivo della pretesa è il presupposto impositivo della Tosap, che è l'occupazione di uno spazio del demanio o del patrimonio indisponibile dell'ente locale, anche sine titulo, sottraendolo all'uso pubblico per destinarlo ad un uso particolare (Cass. n. 17617 del 2021). Questi elementi costitutivi della pretesa non sono adeguatamente allegati ed illustrati nel ricorso in Cassazione presentato dal Comune di Palermo, perché quest'ultimo non produce tra gli allegati alcun contratto né convenzione e, pertanto, non è possibile desumere la natura del rapporto tra la società contribuente e il Comune. Pertanto, ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va di conseguenza dichiarato inammissibile; nulla va statuito in ordine alle spese non essendosi costituita la società contribuente. Ric. 2021 n. 05239 sez. MT - ud. 12-10-2022 -4- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a nor
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