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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 aprile 2026

Cassazione n. 10726/2026

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L'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope1074 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1081/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 2470/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26742/2022Numero di raccolta generale 10726/20261.

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli,Data pubblicazione 22/04/2026riformando la sentenza del Tribunale di Avellino del 1/8/2018, rigettavale domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca.2.

Il Tribunale, in applicazione dell’art.36, co.5, del d.lgs.n.165/2001, aveva condannato il Ministero al pagamento, a titolo dirisarcimento del danno per l’illegittimità dei contratti a termine stipulatidalla Grasso come assistente amministrativa, di una somma pari a 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.3.

Il Ministero aveva appellato deducendo l’inapplicabilità del d.lgs.n. 368/2001 e l’erronea assimilazione delle supplenze su organico difatto a quelle su organico di diritto.4.

La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di inammissibilità delgravame, in dichiarata applicazione del cd. principio della ragione piùliquida, rilevato che la lavoratrice era stata immessa in ruolo il1/9/2018, mediante «concorso per soli titoli», richiamata Cass. n.22552/2016, e con essa il principio secondo il quale l’abuso inreiterazione era integrato solo nel caso di protrazione ultratriennale disupplenze annuali ex art.4, comma 1, legge n.124/99, salva la provadell’abusivo ricorso a diversa tipologia di supplenza, affermava che«Dunque, anche nell’ipotesi in cui si fosse verificata una illegittimareiterazione di contratti a termine per un periodo complessivo superiorea 36 mesi (nell’ipotesi in esame incarichi fino al 31 agosto erano soloper gli anni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) deve rilevarsi chel’appellata, in quiescenza dall’1/9/21, risulta immessa in ruolo in data1/9/18... così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito ingiudizio, senza che rilevi che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzodi interventi diversi da quelli previsti nella legge 107 2015, e nonrisultavano allegati nell’originaria domanda l’esistenza di danni ulteriorie diversi rispetto a quelli “risarciti” dall’immissione in ruolo».Numero registro generale 26742/20225.

Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] coNnum earot tsoez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026notificato il 3/11/2022 e formalmente affidato ad un unico motivo.Data pubblicazione 22/04/20266.

Resiste il Ministero dell’Istruzione con controricorso.7.

La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

E’ denunciato, in relazione al n.5 del primo comma dell’art. 360c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, sotto due profili.Il primo fatto del quale si denuncia omesso esame, è che, come siassume di aver dedotto nella memoria difensiva in appello il 12/3/2019e documentato con nota di deposito il 12/12/2019, la Grasso, dopo letre supplenze annuali richiamate dalla Corte territoriale, aveva prestatoaltre due supplenze negli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, sebbene concontratti fino al 30 giugno, che assume valutabili sull’assunto che, pervarie ragioni, gli [OSCURATO:PERSONA] (USP), anche quando sitrattava di posti vacanti e disponibili, non sempre autorizzavanocontratti annuali.

Il ricorrere di tale evenienza sarebbe nella speciepalesato dal fatto, che si sostiene documentato dai contratti, che ellafosse stata individuata come destinataria della proposta da partedell’USP invece che dal dirigente dell’Istituzione scolastica, posto chesolo nel caso delle supplenze annuali era possibile utilizzare legraduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. n.297/94.Sotto altro profilo, la ricorrente censura l’affermazione spesa dallaCorte di merito quanto all’efficacia “sanante” della stabilizzazioneconseguita nel settembre 2018, che contesta in ragione della duratadel precariato, del fatto che la stabilizzazione fosse intervenuta solodopo la sentenza di accoglimento di primo grado, a sua voltaintervenuta tre anni dopo l’introduzione del giudizio nel 2015 malgradola causa fosse documentale.

Il principio secondo il quale lastabilizzazione sanerebbe il “danno presunto” in qualunque tempointervenga ed anche in corso di causa, dettato da Cass SU n.5072/2016in un contesto specifico (la sanatoria prevista dalla legge Renzi) nonNumero registro generale 26742/2022dovrebbe trovare applicazione nei casi quale quello di specie, faNucmeenrod soez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026dipendere il diritto dalla durata del processo.Data pubblicazione 22/04/2026Il principio era stato comunque poi mitigato/precisato da quellosecondo cui la stabilizzazione “sana” l’illecito comunitario solo se èesperita mediante percorsi riservati al personale precario, e conseguitain mera ragione della pregressa precarietà.

Nella specie il Ministero,peraltro a seguito di invito della Corte di Appello, si era limitato aprodurre lo stato matricolare dell’appellata, dal quale risultaval’immissione in ruolo, senza dedurre alcunché e senza indicare lemodalità dell’intervenuta “stabilizzazione”.2.

Il motivo, come proposto, è inammissibile.3.

Sotto il primo profilo, la Corte rileva preliminarmente che la Cortedi Appello, malgrado abbia rilevato che i contratti annuali erano nellaspecie solo tre, circostanza atta ad escludere, in base agli stessi, lasussistenza dell’ipotesi di abuso in reiterazione, ha poi fondato il propriogiudizio negativo in ordine alla risarcibilità del cd.

“danno presunto daprecarizzazione” o “danno comunitario”, sull’efficacia sanante dellastabilizzazione conseguita nel settembre 2018, e lo ha fatto indichiarata applicazione del cd.

“principio della ragione più liquida”,tanto da premettere che il suo giudizio sarebbe stato lo stesso «anchenell’ipotesi in cui si fosse verificata una illegittima reiterazione dicontratti a termine per un periodo complessivo superiore a 36 mesi».Sicché il submotivo censura una statuizione non effettivamente postaa fondamento della decisione.4.

Peraltro, il submotivo eccede i limiti di prospettabilità del viziodenunciato giacché, anche a voler prescindere dalla problematicitàdella possibilità di ammettere che il fatto costitutivo del diritto alrisarcimento del danno presunto, costituito secondo il diritto viventedalla durata complessiva ultratriennale di contratti annuali ex art.4,comma 1, legge n.124/99 (vacanze su cd. organico di diritto) potesseessere fatto valere in quanto sopraggiunto in corso di causa, ecomunque sulla base di una allegazione non posta a fondamento dellaNumero registro generale 26742/2022domanda nel ricorso introduttivo del giudizio, la censura di oNmumeersos soez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026esame di fatto decisivo secondo il n.5 del primo comma dell’art. 360Data pubblicazione 22/04/2026c.p.c., richiede che il fatto non esaminato presenti, di per sé, caratteredi decisività (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia: ex pluris, tra le più recenti, Cass. n.2961/2025) e che tale decisività sia certa, e non meramente probabile(ex pluris, Cass. nn. 10500/2002, 15466/2002, 3960/2018).

Va inoltrerilevato che la fattispecie di omesso esame di fatto decisivo richiedeche il fatto non sia stato esaminato, caso che nella specie neppure ècon certezza riscontrabile, visto che la Corte di Appello, pur nonrichiamando espressamente le due supplenze degli aa.ss. 2016/17 e2017/18, afferma specificamente che i contratti annuali erano solo tre.In tali circostanze, il requisito di decisività non sussiste, visto che laricorrente stessa deduce che, quantomeno formalmente, i due contrattidei quali si lamenta l’omesso esame erano contratti fino “al terminedelle attività didattiche”, stipulati fino al 30 giugno, come tali noncomputabili ai fini del riscontro dell’abuso; e la contraria deduzionesecondo la quale essi avrebbero dovuto essere comunque computati,in quanto simulati nella causale, è affidata a dati di fatto ed argomentidi diritto di consistenza indiziaria il cui apprezzamento sarebbecomunque precluso a questa Corte.5.

Sotto il secondo profilo, l’ascrizione della censura alla fattispeciedell’omesso esame di fatto decisivo si palesa inconferente,sostanziandosi il submotivo in una censura in diritto dell’affermazionedell’efficacia “sanante” (dell’obbligo di risarcire il danno presunto daprecarizzazione) della stabilizzazione del 2018, sia in termini generali,sia in quanto affermata a prescindere dalle modalità dellastabilizzazione quali riconosciute idonee allo scopo dal diritto vivente,e non invece nell’omesso esame di alcun «fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo... escluso che tale omesso esame possaNumero registro generale 26742/2022riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le pNurmoepror sieez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleData pubblicazione 22/04/2026conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica.» (ex pluris, tra le più recenti, Cass. n. 2961/2025).6.

Per altro verso, al di là dell’erronea rubricazione del vizio comevizio motivazionale, fanno chiaramente difetto i requisiti diprospettazione dell’errore di diritto, non essendo indicate le disposizioniche sarebbero state violate (Cass.

SU n. 23745/2020; Cass n.20870/2024).7.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.8.

Spese regolate secondo soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 2.500,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 26742/2022Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026Data pubblicazione 22/04/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
L'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA), in2026 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope1074 legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente –avverso la sentenza n. 1081/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 09/05/2022 R.G.N. 2470/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del03/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26742/2022Numero di raccolta generale 10726/20261. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Napoli,Data pubblicazione 22/04/2026riformando la sentenza del Tribunale di Avellino del 1/8/2018, rigettavale domande proposte da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministerodell’Istruzione, Università e Ricerca.2. Il Tribunale, in applicazione dell’art.36, co.5, del d.lgs.n.165/2001, aveva condannato il Ministero al pagamento, a titolo dirisarcimento del danno per l’illegittimità dei contratti a termine stipulatidalla Grasso come assistente amministrativa, di una somma pari a 12mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.3. Il Ministero aveva appellato deducendo l’inapplicabilità del d.lgs.n. 368/2001 e l’erronea assimilazione delle supplenze su organico difatto a quelle su organico di diritto.4. La Corte territoriale, disattesa l’eccezione di inammissibilità delgravame, in dichiarata applicazione del cd. principio della ragione piùliquida, rilevato che la lavoratrice era stata immessa in ruolo il1/9/2018, mediante «concorso per soli titoli», richiamata Cass. n.22552/2016, e con essa il principio secondo il quale l’abuso inreiterazione era integrato solo nel caso di protrazione ultratriennale disupplenze annuali ex art.4, comma 1, legge n.124/99, salva la provadell’abusivo ricorso a diversa tipologia di supplenza, affermava che«Dunque, anche nell’ipotesi in cui si fosse verificata una illegittimareiterazione di contratti a termine per un periodo complessivo superiorea 36 mesi (nell’ipotesi in esame incarichi fino al 31 agosto erano soloper gli anni 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009) deve rilevarsi chel’appellata, in quiescenza dall’1/9/21, risulta immessa in ruolo in data1/9/18... così ottenendo il bene della vita per il quale ha agito ingiudizio, senza che rilevi che la stabilizzazione sia avvenuta per mezzodi interventi diversi da quelli previsti nella legge 107 2015, e nonrisultavano allegati nell’originaria domanda l’esistenza di danni ulteriorie diversi rispetto a quelli “risarciti” dall’immissione in ruolo».Numero registro generale 26742/20225. Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] coNnum earot tsoez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026notificato il 3/11/2022 e formalmente affidato ad un unico motivo.Data pubblicazione 22/04/20266. Resiste il Ministero dell’Istruzione con controricorso.7. La ricorrente ha presentato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. E’ denunciato, in relazione al n.5 del primo comma dell’art. 360c.p.c., omesso esame di fatto decisivo per il giudizio che è stato oggettodi discussione tra le parti, sotto due profili.Il primo fatto del quale si denuncia omesso esame, è che, come siassume di aver dedotto nella memoria difensiva in appello il 12/3/2019e documentato con nota di deposito il 12/12/2019, la Grasso, dopo letre supplenze annuali richiamate dalla Corte territoriale, aveva prestatoaltre due supplenze negli aa.ss. 2016/17 e 2017/18, sebbene concontratti fino al 30 giugno, che assume valutabili sull’assunto che, pervarie ragioni, gli [OSCURATO:PERSONA] (USP), anche quando sitrattava di posti vacanti e disponibili, non sempre autorizzavanocontratti annuali. Il ricorrere di tale evenienza sarebbe nella speciepalesato dal fatto, che si sostiene documentato dai contratti, che ellafosse stata individuata come destinataria della proposta da partedell’USP invece che dal dirigente dell’Istituzione scolastica, posto chesolo nel caso delle supplenze annuali era possibile utilizzare legraduatorie permanenti di cui all’art. 554 del d.lgs. n.297/94.Sotto altro profilo, la ricorrente censura l’affermazione spesa dallaCorte di merito quanto all’efficacia “sanante” della stabilizzazioneconseguita nel settembre 2018, che contesta in ragione della duratadel precariato, del fatto che la stabilizzazione fosse intervenuta solodopo la sentenza di accoglimento di primo grado, a sua voltaintervenuta tre anni dopo l’introduzione del giudizio nel 2015 malgradola causa fosse documentale. Il principio secondo il quale lastabilizzazione sanerebbe il “danno presunto” in qualunque tempointervenga ed anche in corso di causa, dettato da Cass SU n.5072/2016in un contesto specifico (la sanatoria prevista dalla legge Renzi) nonNumero registro generale 26742/2022dovrebbe trovare applicazione nei casi quale quello di specie, faNucmeenrod soez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026dipendere il diritto dalla durata del processo.Data pubblicazione 22/04/2026Il principio era stato comunque poi mitigato/precisato da quellosecondo cui la stabilizzazione “sana” l’illecito comunitario solo se èesperita mediante percorsi riservati al personale precario, e conseguitain mera ragione della pregressa precarietà. Nella specie il Ministero,peraltro a seguito di invito della Corte di Appello, si era limitato aprodurre lo stato matricolare dell’appellata, dal quale risultaval’immissione in ruolo, senza dedurre alcunché e senza indicare lemodalità dell’intervenuta “stabilizzazione”.2. Il motivo, come proposto, è inammissibile.3. Sotto il primo profilo, la Corte rileva preliminarmente che la Cortedi Appello, malgrado abbia rilevato che i contratti annuali erano nellaspecie solo tre, circostanza atta ad escludere, in base agli stessi, lasussistenza dell’ipotesi di abuso in reiterazione, ha poi fondato il propriogiudizio negativo in ordine alla risarcibilità del cd. “danno presunto daprecarizzazione” o “danno comunitario”, sull’efficacia sanante dellastabilizzazione conseguita nel settembre 2018, e lo ha fatto indichiarata applicazione del cd. “principio della ragione più liquida”,tanto da premettere che il suo giudizio sarebbe stato lo stesso «anchenell’ipotesi in cui si fosse verificata una illegittima reiterazione dicontratti a termine per un periodo complessivo superiore a 36 mesi».Sicché il submotivo censura una statuizione non effettivamente postaa fondamento della decisione.4. Peraltro, il submotivo eccede i limiti di prospettabilità del viziodenunciato giacché, anche a voler prescindere dalla problematicitàdella possibilità di ammettere che il fatto costitutivo del diritto alrisarcimento del danno presunto, costituito secondo il diritto viventedalla durata complessiva ultratriennale di contratti annuali ex art.4,comma 1, legge n.124/99 (vacanze su cd. organico di diritto) potesseessere fatto valere in quanto sopraggiunto in corso di causa, ecomunque sulla base di una allegazione non posta a fondamento dellaNumero registro generale 26742/2022domanda nel ricorso introduttivo del giudizio, la censura di oNmumeersos soez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026esame di fatto decisivo secondo il n.5 del primo comma dell’art. 360Data pubblicazione 22/04/2026c.p.c., richiede che il fatto non esaminato presenti, di per sé, caratteredi decisività (nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato unesito diverso della controversia: ex pluris, tra le più recenti, Cass. n.2961/2025) e che tale decisività sia certa, e non meramente probabile(ex pluris, Cass. nn. 10500/2002, 15466/2002, 3960/2018). Va inoltrerilevato che la fattispecie di omesso esame di fatto decisivo richiedeche il fatto non sia stato esaminato, caso che nella specie neppure ècon certezza riscontrabile, visto che la Corte di Appello, pur nonrichiamando espressamente le due supplenze degli aa.ss. 2016/17 e2017/18, afferma specificamente che i contratti annuali erano solo tre.In tali circostanze, il requisito di decisività non sussiste, visto che laricorrente stessa deduce che, quantomeno formalmente, i due contrattidei quali si lamenta l’omesso esame erano contratti fino “al terminedelle attività didattiche”, stipulati fino al 30 giugno, come tali noncomputabili ai fini del riscontro dell’abuso; e la contraria deduzionesecondo la quale essi avrebbero dovuto essere comunque computati,in quanto simulati nella causale, è affidata a dati di fatto ed argomentidi diritto di consistenza indiziaria il cui apprezzamento sarebbecomunque precluso a questa Corte.5. Sotto il secondo profilo, l’ascrizione della censura alla fattispeciedell’omesso esame di fatto decisivo si palesa inconferente,sostanziandosi il submotivo in una censura in diritto dell’affermazionedell’efficacia “sanante” (dell’obbligo di risarcire il danno presunto daprecarizzazione) della stabilizzazione del 2018, sia in termini generali,sia in quanto affermata a prescindere dalle modalità dellastabilizzazione quali riconosciute idonee allo scopo dal diritto vivente,e non invece nell’omesso esame di alcun «fatto storico, principale osecondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli attiprocessuali, che abbia formato oggetto di discussione tra le parti eabbia carattere decisivo... escluso che tale omesso esame possaNumero registro generale 26742/2022riguardare l’argomentazione della parte la quale, svolgendo le pNurmoepror sieez ionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026tesi difensive, non fa che manifestare il proprio pensiero sulleData pubblicazione 22/04/2026conseguenze di un certo fatto o di una determinata situazionegiuridica.» (ex pluris, tra le più recenti, Cass. n. 2961/2025).6. Per altro verso, al di là dell’erronea rubricazione del vizio comevizio motivazionale, fanno chiaramente difetto i requisiti diprospettazione dell’errore di diritto, non essendo indicate le disposizioniche sarebbero state violate (Cass. SU n. 23745/2020; Cass n.20870/2024).7. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.8. Spese regolate secondo soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in €. 2.500,00 per compensi, oltre al rimborsodelle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del DPR n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 3 marzo 2026.La PresidenteAnnalisa Di PaolantonioNumero registro generale 26742/2022Numero sezionale 1074/2026Numero di raccolta generale 10726/2026Data pubblicazione 22/04/2026
Sentenza Cassazione n. 10726/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris