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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 gennaio 2026

Cassazione n. 00069/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1117/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23703/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Napoli.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

Nessun difensore è comparso per l’imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna ad anni 14 di reclusione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 con il ruolo di capo e organizzatore.

Per quanto di interesse in questa sede, i giudici di merito hanno ritenuto provata l'esistenza e l'operatività, nella cittadina di Marigliano (NA), di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana (capo 1 della rubrica), promossa ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dal nipote [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte diversi altri sodali in numero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 69/2026 Roma, lì, 02/01/2026 superiore a dieci.

L'esistenza e l'operatività del sodalizio sono state desunte essenzialmente dall'analisi di una serie di conversazioni intercettate, ritenute utili a fornire la prova sia della consumazione dei c.d. reati fine, sia dell'esistenza di una struttura organizzativa funzionale al perseguimento del programma delittuoso, consistente nella commissione di una pluralità di reati in materia di stupefacenti.

Dai dialoghi captati e dagli ulteriori esiti dell’attività di polizia giudiziaria (tra cui servizi di osservazione e sequestri), sono stati ricavati elementi per ritenere accertata l’esistenza del sodalizio in questione ed il ruolo svolto da ciascun associato nel suo ambito.

E' stato riconosciuto il carattere armato dell’organizzazione in ragione del rinvenimento di una pistola con matricola abrasa, avvenuto in occasione dell'arresto di un coimputato, nonché del sequestro di armi ritrovate nei pressi della piazza di spaccio gestita dall'associazione.

E’ stata altresì riconosciuta l’aggravante del numero di persone superiore a dieci.

I giudici di merito hanno escluso che i fatti potessero essere qualificati ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, in ragione delle caratteristiche concrete dell'associazione (volume d'affari, gestione di diverse tipologie di sostanze, modalità operative del gruppo) e dei quantitativi commerciati.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, in ossequio al disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90.

Travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche non suscettibile d’interpretazioni univocamente dimostrative del reato associativo e del ruolo attribuito al ricorrente, ben potendo i dialoghi essere rappresentativi della cointeressenza degli imputati in singole ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. 309/90.

Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto "non dirimenti” le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sebbene nulla avessero riferito in ordine all’inserimento del ricorrente nel sodalizio.

L'intero discorso giustificativo della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 è incentrato sull'interpretazione delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati; i dialoghi captati, tuttavia, non sono idonei a dimostrare l’esistenza del reato associativo ed il contributo offerto dal ricorrente alla vita del sodalizio.

La motivazione della sentenza si trincera dietro affermazioni apodittiche, sostenendo che l’editto accusatorio trovi pieno riscontro nel compendio delle intercettazioni, senza realmente dare conto degli elementi dai quali sia possibile desumere l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, specie alla luce del dato oggettivo della brevità del periodo di operatività dell’associazione.

Inevasa nella motivazione è rimasta l’istanza proposta nell’atto di gravame di qualificare diversamente le condotte ascritte all’appellante, rientranti nello schema tipico del concorso di persone nel reato.

L’elemento distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, insegna la giurisprudenza di legittimità, va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie indeterminata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali devono assicurare la propria disponibilità duratura al perseguimento del programma criminoso.

Ciò, evidentemente, non può essere apprezzato in una condotta protrattasi per soli tre mesi.

Nei fatti, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, avrebbe dovuto individuarsi la fattispecie del concorso di persone nei reati continuati di detenzione e spaccio di stupefacenti, che, nel caso in esame, risulta comprovato dalla fungibilità dei soggetti che parteciparono agli episodi e dalla occasionalità degli accordi presi per la realizzazione dei singoli fatti illeciti.

Ad onta della contestazione, che abbraccia l’arco temporale che va dal marzo 2019 al febbraio 2022, limitato è il numero dei fatti criminosi contestati in detto periodo.

Benché nella sentenza impugnata si faccia riferimento a continue attività di Polizia giudiziaria, sfociate in plurimi sequestri di sostanza stupefacente e arresti, il dato ricavabile dalla lettura degli atti rivela il contrario (i sequestri sono stati appena sei, i primi quattro risalenti al 15/3/2019, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al 9/8/2019, gli altri due avvenuti il 21/10/2019 ed il 23/12/2019; le denunce in stato di libertà e gli arresti di soggetti ritenuti partecipi dell’associazione hanno riguardato un numero esiguo di casi).

Nella vicenda che occupa è erroneo ritenere che vi sia una precisa suddivisione di ruoli tra gli associati con una turnazione nella piazza di spaccio.

La lettura del contenuto delle brevi conversazioni intercettate rivela una sorta di collaborazione estemporanea tra gli imputati, cooperazione dettata da necessità contingenti.

La programmazione degli orari e delle turnazioni per garantire la costante attività della piazza di spaccio non era assolutamente percepita in questi termini dai soggetti coinvolti.

Indicative sono le conversazioni telefoniche dai toni particolarmente accessi intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (RlT n. 2713/2019 - Progr. n 863) e quella di analogo tenore intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno (stesso RIT con progressivo n. 859).

Dalla lettura del contenuto di tali captazioni si evince il disappunto dei conversanti per la totale disorganizzazione della presunta piazza di spaccio, dovuta, soprattutto, al cattivo funzionamento delle turnazioni dei “pusher”.

La prova dell’esistenza di una cassa comune è fondata su argomentazioni assertive ed illogiche: non si comprende per quale motivo il contenuto delle conversazioni richiamate in motivazione, in cui si parla di conteggi, non possa essere riferito a singole cessioni.

Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, il contenuto delle conversazioni intercettate non dimostra che i membri dell'associazione descritta nel capo 1) dell'imputazione garantissero il mantenimento dei sodali.

Tanto si evincerebbe da un’attenta lettura delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di settembre e ottobre 2019.

Parimenti censurabile è l’assunto in base al quale i soggetti coinvolti nella vicenda facevano uso di un linguaggio criptico.

E’ infatti emerso chiaramente come, nella maggior parte delle situazioni monitorate dalla Polizia giudiziaria, i soggetti intercettati abbiano fatto ricorso ad espressioni che, lungi dall'essere già note agli interlocutori, venivano improvvisate sulla base di esigenze del momento: ciò risulta evidente nella conversazione telefonica del 19/9/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (RlT n. 2681/2019 – Progr. n. 27), nel corso della quale i due conversanti, a dimostrazione dell'assoluta mancanza di consolidate modalità d’intese comunicative, si accordavano per avvertirsi circa il possibile arrivo in zona delle Forze dell'ordine.

Quanto alla partecipazione dell’odierno ricorrente alla presunta organizzazione, la Corte d’appello ha mancato di fornire risposta ad una serie di rilievi difensivi suscettibili di dimostrare l’infondatezza dell’assunto accusatorio. [OSCURATO:PERSONA], come gli altri soggetti coinvolti, non ha avuto a disposizione risorse materiali adeguate per attuare il programma criminoso.

L’attività illecita era nel complesso modesta, perché esercitata solo all’interno di due piccoli stabili ed organizzata in modo piuttosto approssimativo.

Il ricorrente, considerato tra i capi del sodalizio, è risul tato coinvolto in un numero esiguo di conversazioni intercettate, è stato notato sul territorio interessato dalle indagini solo tre volte, è stato controllato una sola volta dalle Forze dell’ordine e sottoposto a perquisizione con esito negativo.

Le propalazioni dei collaboratori di giustizia confermerebbero l’estraneità dell’imputato al contesto associativo: il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fatto riferimento al ricorrente; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ne parla in termini vaghi.

Tutto ciò minerebbe la tenuta logica del ragionamento sostenuto dai giudici di appello.

II) Nullità della sentenza impugnata con riferimento al riconoscimento della qualifica di promotore-organizzatore contestata all’imputato nel capo 1) della rubrica; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione rispetto al devoluto; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria della sentenza, ben potendosi equiparare la posizione processuale del ricorrente a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

Nel richiamare le emergenze probatorie, la Corte d’appello attribuisce all’imputato il ruolo di organizzatore sebbene fosse subordinato allo zio ed al padre.

La motivazione meriterebbe di essere censurata: da un lato tradisce la corretta applicazione dei canoni ermeneutici riguardanti la figura dell'organizzatore, dall'altro poggia su un ragionamento illogico, avendo la stessa Corte di merito riconosciuto come l’imputato fosse escluso da talune attività illecite dell'associazione.

Il fatto che egli venisse informato su alcune vicende è un dato neutro; invero, anche altri imputati condannati, a cui è stata attribuita la qualifica di partecipe, venivano informati allo stesso modo (si vedano, a titolo esemplificativo, le conversazioni n. 822 del 18/9/19 e n. 159 dell’11/10/19 tra [OSCURATO:PERSONA] e Palermo, in cui quest'ultimo chiedeva informazioni sui turni).

I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno attribuito un ruolo dirigenziale all’imputato, indicandolo come un mero esecutore degli ordini del padre e come “pusher”.

Nelle conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente (RIT n.2640/2019, progr. n.3817, 3819 e 3830), poste a fondamento del riconoscimento della qualifica di capo, non si evince un atteggiamento rispettoso e ossequioso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

III) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90.

La motivazione offerta sul punto dai giudici di merito sarebbe manifestamente illogica e carente.

Risulta evidente dalla lettura degli atti come i singoli reati di cessione ascritti agli imputati nel presente procedimento riguardino ipotesi di lieve entità, riconducibili alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90.

L'arco temporale entro il quale sarebbe stato consumato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è solo apparentemente esteso, alla stregua della contestazione, ad un periodo di circa 3 anni (dal marzo 2019 sino al 4 febbraio 2022).

In realtà, le attività di intercettazione finalizzate ad ottenere elementi probatori a carico degli odierni imputati hanno ottenuto risultati soltanto in relazione ad un breve periodo di circa otto mesi, precisamente nell’intervallo di tempo compreso tra marzo e novembre dell’anno 2019.

Quanto, invece, all'ambito di operatività del sodalizio, esso non può in alcun modo definirsi ampio, dal momento che la presunta “piazza di spaccio” riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] insisteva all'interno di due soli stabili di un piccolo rione popolare.

IV) Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell'essere il sodalizio armato.

Nulla esclude che l 'unica pistola con matricola abrasa posseduta da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’arresto servisse a questi per perseguire finalità criminose sue proprie.

La stessa P.G. annota come non vi siano elementi di prova che possano ricondurre al sodalizio criminale le armi ritrovate in uno stabile del rione Pontecitra nell’anno 2019.

A nulla rileverebbero le propalazioni dei collaboratori di giustizia, che, pur avendo parlato di scontri armati tra i vari gruppi criminali susseguitisi nel tempo in Marigliano, hanno fatto riferimento ad un arco temporale che non corrisponde a quello della contestazione associativa oggetto del presente giudizio.

V) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. e con riferimento alla determinazione della pena base, superiore al minimo edittale.

La Corte di merito, in punto di trattamento sanzionatorio, non ha valutato la giovane età dell’imputato, il ruolo subalterno, la pochezza delle conversazioni telefoniche ed ambientali che lo hanno riguardato, l'esito negativo della perquisizione personale e veicolare alla quale veniva sottoposto in data 26/10/2019, la totale mancanza di manifestazioni di autorità che si addicono ad un vero e proprio capo.

E’ poi incorsa in una evidente disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione processuale risulta identica a quella del ricorrente - che ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti.

3. Alla odierna udienza il P.G. presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La difesa ha fatto pervenire una nota nella quale ha comunicato di non potere essere presente alla trattazione orale per concomitanti impegni, senza tuttavia avanzare richiesta di rinvio del processo. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di doglianza sono tutti inammissibili.

2. Le argomentazioni poste a fondamento dell’esistenza del sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90 (motivo primo di ricorso) risultano immuni da censure, avendo i giudici di merito fatto buon governo dell’istituto ed espresso valutazioni prive di aporie logiche oltreché coerenti con le emergenze probatorie richiamate in motivazione.

E’ il caso di rammentare come la fattispecie di reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punita in relazione al pericolo rappresentato per l’ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso, indipendentemente dalla consumazione dei singoli reati programmati.

Perché ricorra il delitto in esame occorre la prova dell’esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, diretto allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall’art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l’elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall’esistenza di un vincolo associativo (c.d. pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli episodi, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che occorra l’effettiva consumazione dei reati fine o scopo (su tale ultimo aspetto, si veda, ex multis, Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Rv. 264826, così massimata: «La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione»).

La tendenziale permanenza del vincolo associativo connota la fattispecie in parola e la differenzia dal concorso di persone nel reato, determinando un maggior pericolo per l’ordine pubblico e giustificando l’autonoma previsione di legge (in termini Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008, così massimata: “L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso”).

Occorre poi precisare come l’accordo tra i compartecipi all’associazione non debba assumere la forma di un patto espresso, consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti e iniziazioni, dovendosi ritenere non necessario che sia intervenuto un accordo espresso tra gli associati; è invero sufficiente l’esistenza di fatto di una struttura organizzata finalizzata all’attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, su cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (così Sez. 2, Sentenza n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969; conforme Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031).

Ciò, peraltro, non implica né che tutti gli associati abbiano in programma gli identici fatti criminosi, né che ciascuno di essi conosca e tanto meno sia in rapporto con tutti gli altri componenti del sodalizio (così Sez. 6, Sentenza n. 14223 del 03/06/1989, Spadano, Rv. 182338).

Si è infatti precisato che, ai fini della configurabilità dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, non è richiesta l’assoluta convergenza delle finalità di cui sono portatori i sodali, essendo ammissibile che ciascuno degli associati persegua, oltre allo scopo comune, suoi interessi personali; per altro verso, non è richiesta una completa conoscenza, da parte di tutti gli associati, di tutti gli elementi strutturali esistenti (sul punto, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269150, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è necessario, pertanto, ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, che le condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa).

Sul piano processuale l’esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Barbetta, Rv. 255207).

In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza di legittimità, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi, per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie in esame, è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico; detto contributo, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122:«In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»).

3. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, al cui contenuto unitariamente occorre fare riferimento nel valutare la completezza e la congruità delle risposte fornite alla difesa, hanno fatto buon governo dei principi richiamati (sull’ampiezza del sindacato di legittimità in caso di “doppia conforme” sentenza di condanna, si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, così massimata:«Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd.

"doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»).

Sulla esistenza dell’associazione contestata al capo 1 della rubrica si è lungamente soffermato il primo giudice (pagine 13 e seguenti, 366 e seguenti della sentenza del Tribunale).

Le risultanze investigative, si legge in motivazione, hanno consentito di individuare una ben delimitata sede operativa del sodalizio, dapprima collocata presso l'isolato 9 del rione Pontecitra di Marigliano, poi trasferitasi presso l'isolato 5 del medesimo complesso abitativo.

Lo spostamento, si legge in motivazione, fu determinato dall’intervento delle Forze dell’ordine presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove erano state rinvenute armi e sostanza stupefacente.

Il sequestro generava fibrillazione tra gli aderenti all’organizzazione, come si evince dai dialoghi riportati alle pagine 15, 16 e 17 della sentenza di primo grado, intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso dei predetti dialoghi, [OSCURATO:PERSONA], appresa la notizia del ritrovamento delle armi e della droga, esclamava: ”…hanno sequestrato le cose ai compagni hai capito, a me fa male sentire queste cose…”; “l’importante…Totore è sempre meglio che si prendono quella roba e non a voi…perché quella roba si recupera a soldi, non è che non lo recuperate”.

Esprimeva poi una sorta di rimprovero, rivolto ai sodali, per avere occultato armi e droga nel medesimo posto (“ma poi voi, li avete messi tutti nello stesso posto mannaggia la testa vostra”).

Questo scambio di battute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto “Totore”), si legge in sentenza, è significativo della esistenza di una comunanza di scopo tra gli aderenti al sodalizio, i quali, oltre a rammaricarsi per le perdite subite, così dimostrando affezione alla causa, erano ben consapevoli che la prosecuzione dell’attività illecita avrebbe consentito di porre rimedio alla perdita subita.

Sempre attraverso l’intercettazione delle conversazioni tra i soggetti coinvolti, si appurava che i partecipanti rispettavano precise turnazioni nell’attività di spaccio onde garantire l’incessante smercio delle sostanze stupefacenti.

Al riguardo, alle pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado, sono citate una serie di conversazioni, di cui sono riportati ampi stralci, dalle quali è possibile evincere con chiarezza che i partecipanti al sodalizio impegnati nell’attività di vendita al minuto ricoprivano lunghi turni di notte, si servivano di ricetrasmittenti per comunicare tra loro, svolgevano ben precisi compiti (si veda quanto riportato a pag. 19 della sentenza di primo grado, dove è descritto il comportamento dei sodali addetti allo spaccio al minuto della sostanza, i quali si suddividevano i ruoli, esistendo una “vedetta”, un accompagnatore degli acquirenti ed un altro soggetto deputato alla materiale cessione della sostanza).

Gli addetti alla vendita dello stupefacente nella “piazza” si premuravano di chiedere il permesso agli organizzatori per allontanarsi dal luogo di spaccio: emblematico al riguardo è il dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citato alle pagine 21 e 22 della sentenza del Tribunale, in cui il primo, alle ore 2 della notte, data l’assenza di acquirenti, chiedeva notizie al secondo sulla fine del turno (“ma a che ora finiamo?”; “stiamo perdendo il tempo e teniamo solo il rischio addosso”), esortando [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da “palo”, a contattare [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il permesso di allontanarsi (“…devi dirgli: ma perché non andiamo via proprio? …però glielo devi dire tu che sei il palo”).

I proventi dell’attività di smercio della sostanza stupefacente erano consegnati, alla fine del turno, nelle mani del “capo piazza”, di solito [OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva a retribuire i vari “puscher” ed a versare la rimanente parte nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], il quale teneva la contabilità nell’interesse dell’organizzazione (significativa al riguardo è la conversazione riportata a pag. 27 della sentenza di primo grado, in cui Palermo contesta a [OSCURATO:PERSONA] l’ammanco di 110 euro).

L’organizzazione provvedeva poi al mantenimento dei sodali che si trovavano in stato di arresto, come risulta dal lungo colloquio riportato a pag. 31 della sentenza del Tribunale (n. 1479 del 12/10/2019), intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] - dapprima sottoposto al divieto di dimora in Marigliano, poi detenuto agli arresti domiciliari - e la compagna [OSCURATO:PERSONA].

Quest’ultima rappresentava a [OSCURATO:PERSONA] di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva fatto le sue rimostranze per non avere ricevuto la paga settimanale ed essere stata costretta ad interpellare diversi esponenti del gruppo al fine di racimolare la “settimana”.

3.1. L’argomentare dei giudici di merito, fondato su puntuali riferimenti ai contenuti dei dialoghi intercettati, alcuni dei quali appena citati a titolo esemplificativo, lungi dal risolversi, come lamentato dalla difesa, nel mero richiamo a formule vuote di contenuto, rende conto in modo preciso della esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Dalle conversazioni intercettate e dalle risultanze delle investigazioni di polizia, sfociate in diversi arresti e sequestri di sostanze stupefacenti, il Tribunale e la Corte d’appello hanno coerentemente desunto: la esistenza di una ben delimitata piazza di spaccio; la precisa suddivisione dei ruoli tra i partecipanti, con poteri organizzativi e di direzione riconosciuti in capo a taluni aderenti; la programmazione di orari nelle turnazioni riguardanti la presenza dei pusher nella piazza di spaccio; la ripartizione tra i sodali dei proventi dell’attività illecita; l’esistenza di forme di sostentamento economico per i sodali tratti in arresto ed impossibilitati ad operare, con la corresponsione periodica di somme di danaro (la "settimana").

I rilievi difensivi, generici e versati in fatto, non hanno efficacia disarticolante del discorso giustificativo posto a fondamento della decisione.

La doglianza riguardante la possibilità di sussumere i fatti nell’ambito della previsione del concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è stata validamente esclusa in sentenza.

I giudici di merito hanno al riguardo richiamato numerose conversazioni intercettate comprovanti la stabilità del vincolo tra gli associati, che, come è stato logicamente desunto dal tenore dei dialoghi, era destinata a permanere al di là dei singoli episodi.

Il ricorso assume una connotazione meramente avversativa, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’alternativa interpretazione del significato dei colloqui captati, sminuendone il valore probatorio nel contesto delineato nelle sentenze di merito.

Come è noto, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico, costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito.

Ove detta interpretazione risulti logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate – come certamente risulta essere avvenuto nel caso di specie – essa si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389).

La lamentata brevità del fenomeno associativo oggetto di contestazione, come già illustrato nella parte dedicata ai principi informatori della materia, non è significativa.

Invero, il reato sussiste anche quando l’organizzazione abbia operato per breve tempo, allorquando dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicitamente (oltre alla più recente Sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, Sermone, Rv. 282122, il principio era stato già affermato da Sez. 4, n. 50570 del 16/12/2019, Amarante, Rv. 278440-02); allo stesso modo, ai fini della dimostrazione della intraneità di un soggetto nell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, può essere sufficiente anche un apporto contributivo che si sia realizzato in una fase temporale limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677).

Nel caso in esame, come hanno ben evidenziato i giudici di merito, si individuano nei fatti plurime manifestazioni indicative della perduranza del vincolo associativo e della esistenza di una programmazione delle attività illecite destinata a durare oltre i singoli episodi, resa evidente dal mantenimento economico dei sodali arrestati, dall’assiduità dei rapporti tra gli associati, dalla continuità delle cessioni realizzate in una ben delimitata zona del territorio, dalle modalità operative del gruppo, ampiamente descritte nelle sentenze di merito.

3.2. L’inserimento dell’imputato ricorrente nel contesto associativo così delineato riposa su argomentazioni non meritevoli di essere censurate.

I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno analizzato con puntualità il contenuto di una serie conversazioni, da cui hanno desunto, con argomentare logico, la fattiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende associative con un ruolo direttivo. [OSCURATO:PERSONA], si legge nella sentenza impugnata, impartiva ordini (conversazione in ambientale n.4658 del 12/10/2019); era informato delle vicende attinenti al sostentamento dei sodali arrestati ed interveniva per dirimere le questioni riguardanti questo aspetto (conversazioni n. 1392 del 9/10/2020 e n. 1479 del 12/10/2019); convocava alla sua presenza, in termini perentori, i sodali che avevano trasgredito gli ordini (conv. n. 3817 del 15/10/2019).

Le critiche della difesa portate alla motivazione della sentenza con riferimento all’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio si appalesano del tutto generiche, poiché non si confrontano compiutamente con l’intero corpo motivazionale, in cui, attraverso il puntuale richiamo ai dialoghi intercettati e l’evidenziato contributo offerto dal ricorrente, sono stati adeguatamente illustrati gli elementi dai quali è stata desunta la partecipazione al sodalizio del ricorrente con il ruolo di capo e organizzatore.

Non inficiano il discorso giustificativo le obiezioni espresse nel ricorso circa l’esiguità di notizie sull’imputato provenienti dai collaboratori di giustizia.

La difesa evidenzia in particolare come un collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) abbia negato di conoscere il ricorrente; altro collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]), nei numerosi interrogatori a cui è stato sottoposto, nulla ha riferito sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a menzionare lo zio ed il padre dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).

Ebbene, nell’offrire risposta alle doglianze difensive, la Corte di appello ha rimarcato come le dichiarazioni dei collaboratori citati si riferissero a periodi antecedenti, diversi da quello in contestazione, risultando, dunque, neutre sul piano probatorio.

L’esattezza e la congruità di quanto sostenuto dalla Corte di appello sul tema si evince anche dal contenuto della sentenza di primo grado, dove, a pagina 96, sono riportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione è intervenuta in epoca coeva ai fatti di causa.

Il propalante, nel corso dell’interrogatorio reso in data 30/5/2019, per come riportato nella sentenza di primo grado, ebbe a dichiarare:”I [OSCURATO:PERSONA] hanno una propria piazza di spaccio che è gestita da [OSCURATO:PERSONA]”.

4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso.

Come già detto in precedenza, le doglianze difensive riguardanti la riconosciuta qualifica di organizzatore in capo all’imputato non si confrontano con le argomentazioni illustrate in sentenza dai giudici di merito e tendono a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie.

Alla stregua dei principi affermati in questa sede, la qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (si veda, tra le molte, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256, che ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore ravvisata dal giudice di merito in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione; da ultimo si veda Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 – 02, così massimata:«In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale»).

Ciò posto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando una serie di elementi ritenuti dimostrativi del concreto esercizio del potere direttivo svolto dall’imputato nella gestione dell’attività illecita del commercio degli stupefacenti nella zona in cui era insediata l’organizzazione (pag. 16 e 17 della sentenza impugnata).

Viene citata al riguardo la conversazione richiamata sopra al paragrafo 3, nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] – detenuto agli arresti domiciliari - di avere parlato con “[OSCURATO:PERSONA]” della mancata corresponsione della paga settimanale dovuta alle famiglie degli arrestati.

Dal tenore della conversazione la Corte di merito ha logicamente desunto la posizione sovraordinata di [OSCURATO:PERSONA], a cui la [OSCURATO:PERSONA] si era rivolta, dopo inutili tentativi presso altri sodali, per risolvere la questione.

In relazione a detta vicenda, anche altri sodali ritenevano necessario che [OSCURATO:PERSONA] venisse informato (conversazione n. 1392 del 9/10/2019).

Altra conversazione di rilievo citata in motivazione (n. 3817 del 15/10/2019) è quella intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo convoca perentoriamente il secondo nella cittadina di S. Vitaliano, definita in sentenza “storica roccaforte della famiglia”.

I giudici di merito evidenziano come dal tenore del dialogo si comprenda che l’oggetto della convocazione riguardava l’assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comportamenti trasgressivi degli ordini ricevuti, che avevano colpito la suscettibilità di [OSCURATO:PERSONA] (“…quello che mi ha detto Totore, fratello mio, è brutto a sentire per me…”; “…e tu vieni da vicino e non ti preoccupare!...”; “vieni qua, stiamo dicendo vieni qua”). [OSCURATO:PERSONA], osservano i giudici di merito, cerca in ogni modo di sottrarsi all’incontro, rivelando il suo timore per le conseguenze che possano derivare.

Nella conversazione n. 4658 del 12/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] impartisce ordini ad un soggetto non meglio identificato, mentre tenta di contattare telefonicamente [OSCURATO:PERSONA].

L’interpretazione delle conversazioni predette è avversato dalla difesa, che contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, citando l’esistenza di elementi di segno contrario atti a smentire il ruolo di capo e organizzatore attribuito all’imputato, non considerati dalla Corte territoriale.

In particolare rileva come il ricorrente sia stato interessato da un solo controllo di Polizia su strada, che aveva sortito esito negativo, e come taluni collaboratori di giustizia – in particolare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – non abbiano parlato di lui (così [OSCURATO:PERSONA]) o lo abbiano fatto in termini assolutamente vaghi (così [OSCURATO:PERSONA]).

Come già detto nel paragrafo che precede, la Corte di merito ha avuto cura di rispondere alla doglianza, evidenziando come i due collaboratori citati abbiano fotografato l’assetto criminale esistente in epoca precedente a quella oggetto di contestazione in questa sede.

Quanto al controllo di Polizia su strada, il giudice di prime cure si è soffermato sull’episodio a pag. 94 della sentenza, riportando il testo dell’annotazione redatta dalla Polizia giudiziaria nell’occasione.

Nella circostanza gli operanti accertarono la contestuale presenza nel rione Pontecitra – dove insisteva la piazza di spaccio - di vari partecipanti all’organizzazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali si erano dati tutti convegno telefonicamente in quel luogo.

Nella relazione di legge che le modalità dell’incontro lasciavano intendere che fosse in corso un “summit” tra i maggiori esponenti del sodalizio.

La difesa si limita ad evidenziare che il controllo della Polizia sortì esito negativo, trascurando di considerare che la rilevanza attribuita dal primo giudice all’episodio deriva dalle modalità di svolgimento dell’incontro tra i sodali.

5. Con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (motivo terzo di ricorso) si osserva quanto segue.

Lamenta il ricorrente come i reati scopo del sodalizio e le stesse caratteristiche strutturali dell'associazione siano tali da permettere la configurazione dell’invocata previsione normativa.

Secondo pacifico insegnamento di questa Corte, l’autonoma ipotesi delittuosa di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ex multis Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708).

Si è pure sostenuto, in diverse pronunce di questa Corte, come la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 non sia configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia dedito a cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, la reiterazione delle condotte e la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 – 02, conforme a Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803, così massimata:”In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefecenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità”).

Altra parte della giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la ratio della previsione, ha posto l’accento sul momento genetico dell’associazione: in tal senso deporrebbe il riferimento contenuto nella norma incriminatrice al fatto che l'associazione debba essere "costituita" per commettere i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [cfr. Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696:”Ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 costituisce un'autonoma fattispecie criminosa e non un'ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 74, comma 1, del medesimo d.P.R.)”].

Nel caso in esame, i giudici di merito (pag. 14 e seguenti della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione dei principi enunciati, hanno avuto cura di considerare ogni profilo utile, escludendo l'ipotesi delittuosa di cui al menzionato comma 6, sia perché i reati commessi in esecuzione del pactum sceleris non sono connotati da lieve entità, sia perché le caratteristiche dell’associazione sono indicative della originaria vocazione del sodalizio a commettere fatti non rientranti nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.PR 309/90.

Tali valutazioni riposano su un’attenta analisi delle emergenze probatorie, da cui i giudici di merito hanno desunto la capacità del gruppo di soddisfare un numero indeterminato di clienti, di immettere in commercio stupefacenti di diverso tipo, di detenere e cedere quantitativi di sostanze tutt'altro che minimi, per come risulta dai riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate a conteggi riguardanti migliaia di euro.

Sul piano organizzativo hanno poi osservato come il sodalizio disponesse di strumenti dedicati (utenze e telefoni cellulari) e potesse contare su una rete consistente ed affidabile di “pusher”, esercitando un controllo egemonico sul territorio nel quale operava.

6. Del pari inammissibile è la doglianza nella quale la difesa si duole della erronea applicazione della legge penale e della incongruenza della motivazione posta a base del riconoscimento dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.P.R. 309/90.

Il rilievo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito posto in evidenza una pluralità di circostanze idonee a dimostrare la disponibilità di armi in capo all’organizzazione.

Nella conferente motivazione sono citate (pag. 11 della sentenza impugnata) non soltanto le convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma anche le risultanze delle conversazioni intercettate tra i sodali all’indomani del ritrovamento e sequestro di armi in una palazzina del rione Pontecitra, zona nella quale operava l’organizzazione.

La difesa, la quale sostiene che non vi sia prova della disponibilità in capo all’organizzazione delle armi rinvenute, non si confronta realmente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, in cui il citato sequestro è valutato alla luce dei commenti registrati tra i sodali dopo il ritrovamento (conversazione n. 1738 del 21/10/2019).

In tale conversazione, di cui si è detto anche in precedenza al paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] del sequestro, si rammaricava della “grave perdita” subita dai “compagni”, rimproverava [OSCURATO:PERSONA] e coloro i quali avevano provveduto ad occultare droga e armi nello stesso posto (in un passaggio della conversazione, riportata nella sua interezza a pag. 17 della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] esclama:”ma poi voi li avete messi tutti nello stesso posto, mannaggia la testa vostra”).

Il ricorso avversa la logica deduzione della Corte territoriale richiamando un breve passo di una non meglio precisata informativa della Polizia giudiziaria nella quale gli operanti annotavano l’assenza di elementi di prova che potessero fare ricondurre al sodalizio i ritrovamenti di armi nel rione Pontecitra nel corso dell’anno 2019.

Ebbene, a parte la considerazione che questa Corte non ha accesso agli atti e non può pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, risulta piuttosto evidente come la tenuta logica del discorso giustificativo offerto dai giudici di merito non sia compromessa dal frammentario richiamo contenuto nel ricorso, nel quale il personale di Polizia si limitava ad esprimere una valutazione.

E’ noto come, a differenza di quanto previsto dall'art. 416-bis, comma 5, cod. pen., l’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 richieda unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (ex multis Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714).

7. Le doglianze avanzate nell’ultimo motivo di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti ed il mancato riconoscimento di una pena contenuta nel minimo edittale, sono manifestamente infondate.

La Corte di appello, nel corpo della motivazione, ha ampiamente argomentato in merito agli elementi dai quali ha desunto la gravità della condotta ascritta al ricorrente, escludendo la possibilità di riconoscere il beneficio invocato e ritenendo la pena in concreto inflitta adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato.

La motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

Quanto alla determinazione della pena in concreto inflitta, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella quantificazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197).

Nel caso in esame la pena base si è discostata in maniera contenuta dal minimo edittale; deve pertanto ritenersi sufficiente il richiamo al criterio della congruità contenuto in sentenza: sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, in rapporto ai criteri che hanno determinato il giudice ad irrogare una pena che, pure discostandosi dal minimo, rimanga comunque contenuta nella media edittale, l’obbligo motivazionale del giudice è sufficientemente adempiuto attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

La doglianza riguardante il diverso e più benevolo trattamento sanzionatorio riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a cui sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, è palesemente destituita di fondamento: la posizione dei due imputati non è sovrapponibile, come ha prospettato la difesa, essendo Palermo un partecipe dell’associazione e [OSCURATO:PERSONA] un capo ed organizzatore del sodalizio.

8. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1117/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 23703/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della Corte d'appello di Napoli. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Nessun difensore è comparso per l’imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 settembre 2024, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna ad anni 14 di reclusione emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, all’esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, a carico di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90 con il ruolo di capo e organizzatore. Per quanto di interesse in questa sede, i giudici di merito hanno ritenuto provata l'esistenza e l'operatività, nella cittadina di Marigliano (NA), di un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, crack, hashish e marijuana (capo 1 della rubrica), promossa ed organizzata da [OSCURATO:PERSONA] e dal nipote [OSCURATO:PERSONA], di cui facevano parte diversi altri sodali in numero CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 69/2026 Roma, lì, 02/01/2026 superiore a dieci. L'esistenza e l'operatività del sodalizio sono state desunte essenzialmente dall'analisi di una serie di conversazioni intercettate, ritenute utili a fornire la prova sia della consumazione dei c.d. reati fine, sia dell'esistenza di una struttura organizzativa funzionale al perseguimento del programma delittuoso, consistente nella commissione di una pluralità di reati in materia di stupefacenti. Dai dialoghi captati e dagli ulteriori esiti dell’attività di polizia giudiziaria (tra cui servizi di osservazione e sequestri), sono stati ricavati elementi per ritenere accertata l’esistenza del sodalizio in questione ed il ruolo svolto da ciascun associato nel suo ambito. E' stato riconosciuto il carattere armato dell’organizzazione in ragione del rinvenimento di una pistola con matricola abrasa, avvenuto in occasione dell'arresto di un coimputato, nonché del sequestro di armi ritrovate nei pressi della piazza di spaccio gestita dall'associazione. E’ stata altresì riconosciuta l’aggravante del numero di persone superiore a dieci. I giudici di merito hanno escluso che i fatti potessero essere qualificati ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90, in ragione delle caratteristiche concrete dell'associazione (volume d'affari, gestione di diverse tipologie di sostanze, modalità operative del gruppo) e dei quantitativi commerciati. 2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando i seguenti motivi di doglianza (in sintesi, in ossequio al disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). I) Nullità della sentenza impugnata per inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla ritenuta partecipazione dell’imputato al sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90. Travisamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche non suscettibile d’interpretazioni univocamente dimostrative del reato associativo e del ruolo attribuito al ricorrente, ben potendo i dialoghi essere rappresentativi della cointeressenza degli imputati in singole ipotesi di reato ex art. 73 d.P.R. 309/90. Illogicità della motivazione nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto "non dirimenti” le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, sebbene nulla avessero riferito in ordine all’inserimento del ricorrente nel sodalizio. L'intero discorso giustificativo della sentenza impugnata in ordine alla responsabilità dell’imputato per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. 309/90 è incentrato sull'interpretazione delle conversazioni e del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati; i dialoghi captati, tuttavia, non sono idonei a dimostrare l’esistenza del reato associativo ed il contributo offerto dal ricorrente alla vita del sodalizio. La motivazione della sentenza si trincera dietro affermazioni apodittiche, sostenendo che l’editto accusatorio trovi pieno riscontro nel compendio delle intercettazioni, senza realmente dare conto degli elementi dai quali sia possibile desumere l’esistenza di una struttura organizzativa stabile, specie alla luce del dato oggettivo della brevità del periodo di operatività dell’associazione. Inevasa nella motivazione è rimasta l’istanza proposta nell’atto di gravame di qualificare diversamente le condotte ascritte all’appellante, rientranti nello schema tipico del concorso di persone nel reato. L’elemento distintivo del delitto di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, insegna la giurisprudenza di legittimità, va individuato nel carattere dell’accordo criminoso, che deve contemplare la commissione di una serie indeterminata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti, i quali devono assicurare la propria disponibilità duratura al perseguimento del programma criminoso. Ciò, evidentemente, non può essere apprezzato in una condotta protrattasi per soli tre mesi. Nei fatti, diversamente da quanto sostenuto in sentenza, avrebbe dovuto individuarsi la fattispecie del concorso di persone nei reati continuati di detenzione e spaccio di stupefacenti, che, nel caso in esame, risulta comprovato dalla fungibilità dei soggetti che parteciparono agli episodi e dalla occasionalità degli accordi presi per la realizzazione dei singoli fatti illeciti. Ad onta della contestazione, che abbraccia l’arco temporale che va dal marzo 2019 al febbraio 2022, limitato è il numero dei fatti criminosi contestati in detto periodo. Benché nella sentenza impugnata si faccia riferimento a continue attività di Polizia giudiziaria, sfociate in plurimi sequestri di sostanza stupefacente e arresti, il dato ricavabile dalla lettura degli atti rivela il contrario (i sequestri sono stati appena sei, i primi quattro risalenti al 15/3/2019, all’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ed al 9/8/2019, gli altri due avvenuti il 21/10/2019 ed il 23/12/2019; le denunce in stato di libertà e gli arresti di soggetti ritenuti partecipi dell’associazione hanno riguardato un numero esiguo di casi). Nella vicenda che occupa è erroneo ritenere che vi sia una precisa suddivisione di ruoli tra gli associati con una turnazione nella piazza di spaccio. La lettura del contenuto delle brevi conversazioni intercettate rivela una sorta di collaborazione estemporanea tra gli imputati, cooperazione dettata da necessità contingenti. La programmazione degli orari e delle turnazioni per garantire la costante attività della piazza di spaccio non era assolutamente percepita in questi termini dai soggetti coinvolti. Indicative sono le conversazioni telefoniche dai toni particolarmente accessi intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] (RlT n. 2713/2019 - Progr. n 863) e quella di analogo tenore intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] lo stesso giorno (stesso RIT con progressivo n. 859). Dalla lettura del contenuto di tali captazioni si evince il disappunto dei conversanti per la totale disorganizzazione della presunta piazza di spaccio, dovuta, soprattutto, al cattivo funzionamento delle turnazioni dei “pusher”. La prova dell’esistenza di una cassa comune è fondata su argomentazioni assertive ed illogiche: non si comprende per quale motivo il contenuto delle conversazioni richiamate in motivazione, in cui si parla di conteggi, non possa essere riferito a singole cessioni. Diversamente da quanto sostenuto in sentenza, il contenuto delle conversazioni intercettate non dimostra che i membri dell'associazione descritta nel capo 1) dell'imputazione garantissero il mantenimento dei sodali. Tanto si evincerebbe da un’attenta lettura delle conversazioni intercorse tra [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA] nei mesi di settembre e ottobre 2019. Parimenti censurabile è l’assunto in base al quale i soggetti coinvolti nella vicenda facevano uso di un linguaggio criptico. E’ infatti emerso chiaramente come, nella maggior parte delle situazioni monitorate dalla Polizia giudiziaria, i soggetti intercettati abbiano fatto ricorso ad espressioni che, lungi dall'essere già note agli interlocutori, venivano improvvisate sulla base di esigenze del momento: ciò risulta evidente nella conversazione telefonica del 19/9/2019, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (RlT n. 2681/2019 – Progr. n. 27), nel corso della quale i due conversanti, a dimostrazione dell'assoluta mancanza di consolidate modalità d’intese comunicative, si accordavano per avvertirsi circa il possibile arrivo in zona delle Forze dell'ordine. Quanto alla partecipazione dell’odierno ricorrente alla presunta organizzazione, la Corte d’appello ha mancato di fornire risposta ad una serie di rilievi difensivi suscettibili di dimostrare l’infondatezza dell’assunto accusatorio. [OSCURATO:PERSONA], come gli altri soggetti coinvolti, non ha avuto a disposizione risorse materiali adeguate per attuare il programma criminoso. L’attività illecita era nel complesso modesta, perché esercitata solo all’interno di due piccoli stabili ed organizzata in modo piuttosto approssimativo. Il ricorrente, considerato tra i capi del sodalizio, è risul tato coinvolto in un numero esiguo di conversazioni intercettate, è stato notato sul territorio interessato dalle indagini solo tre volte, è stato controllato una sola volta dalle Forze dell’ordine e sottoposto a perquisizione con esito negativo. Le propalazioni dei collaboratori di giustizia confermerebbero l’estraneità dell’imputato al contesto associativo: il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non ha mai fatto riferimento al ricorrente; il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] ne parla in termini vaghi. Tutto ciò minerebbe la tenuta logica del ragionamento sostenuto dai giudici di appello. II) Nullità della sentenza impugnata con riferimento al riconoscimento della qualifica di promotore-organizzatore contestata all’imputato nel capo 1) della rubrica; violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; omessa motivazione rispetto al devoluto; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria della sentenza, ben potendosi equiparare la posizione processuale del ricorrente a quella del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. Nel richiamare le emergenze probatorie, la Corte d’appello attribuisce all’imputato il ruolo di organizzatore sebbene fosse subordinato allo zio ed al padre. La motivazione meriterebbe di essere censurata: da un lato tradisce la corretta applicazione dei canoni ermeneutici riguardanti la figura dell'organizzatore, dall'altro poggia su un ragionamento illogico, avendo la stessa Corte di merito riconosciuto come l’imputato fosse escluso da talune attività illecite dell'associazione. Il fatto che egli venisse informato su alcune vicende è un dato neutro; invero, anche altri imputati condannati, a cui è stata attribuita la qualifica di partecipe, venivano informati allo stesso modo (si vedano, a titolo esemplificativo, le conversazioni n. 822 del 18/9/19 e n. 159 dell’11/10/19 tra [OSCURATO:PERSONA] e Palermo, in cui quest'ultimo chiedeva informazioni sui turni). I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno attribuito un ruolo dirigenziale all’imputato, indicandolo come un mero esecutore degli ordini del padre e come “pusher”. Nelle conversazioni intervenute tra [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno ricorrente (RIT n.2640/2019, progr. n.3817, 3819 e 3830), poste a fondamento del riconoscimento della qualifica di capo, non si evince un atteggiamento rispettoso e ossequioso di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. III) Violazione di legge, erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90. La motivazione offerta sul punto dai giudici di merito sarebbe manifestamente illogica e carente. Risulta evidente dalla lettura degli atti come i singoli reati di cessione ascritti agli imputati nel presente procedimento riguardino ipotesi di lieve entità, riconducibili alla fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90. L'arco temporale entro il quale sarebbe stato consumato il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 è solo apparentemente esteso, alla stregua della contestazione, ad un periodo di circa 3 anni (dal marzo 2019 sino al 4 febbraio 2022). In realtà, le attività di intercettazione finalizzate ad ottenere elementi probatori a carico degli odierni imputati hanno ottenuto risultati soltanto in relazione ad un breve periodo di circa otto mesi, precisamente nell’intervallo di tempo compreso tra marzo e novembre dell’anno 2019. Quanto, invece, all'ambito di operatività del sodalizio, esso non può in alcun modo definirsi ampio, dal momento che la presunta “piazza di spaccio” riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] insisteva all'interno di due soli stabili di un piccolo rione popolare. IV) Erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell'essere il sodalizio armato. Nulla esclude che l 'unica pistola con matricola abrasa posseduta da [OSCURATO:PERSONA] al momento dell’arresto servisse a questi per perseguire finalità criminose sue proprie. La stessa P.G. annota come non vi siano elementi di prova che possano ricondurre al sodalizio criminale le armi ritrovate in uno stabile del rione Pontecitra nell’anno 2019. A nulla rileverebbero le propalazioni dei collaboratori di giustizia, che, pur avendo parlato di scontri armati tra i vari gruppi criminali susseguitisi nel tempo in Marigliano, hanno fatto riferimento ad un arco temporale che non corrisponde a quello della contestazione associativa oggetto del presente giudizio. V) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche ex art. 62- bis cod. pen. e con riferimento alla determinazione della pena base, superiore al minimo edittale. La Corte di merito, in punto di trattamento sanzionatorio, non ha valutato la giovane età dell’imputato, il ruolo subalterno, la pochezza delle conversazioni telefoniche ed ambientali che lo hanno riguardato, l'esito negativo della perquisizione personale e veicolare alla quale veniva sottoposto in data 26/10/2019, la totale mancanza di manifestazioni di autorità che si addicono ad un vero e proprio capo. E’ poi incorsa in una evidente disparità di trattamento rispetto al coimputato [OSCURATO:PERSONA] - la cui posizione processuale risulta identica a quella del ricorrente - che ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulle aggravanti. 3. Alla odierna udienza il P.G. presso la Corte di Cassazione ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. La difesa ha fatto pervenire una nota nella quale ha comunicato di non potere essere presente alla trattazione orale per concomitanti impegni, senza tuttavia avanzare richiesta di rinvio del processo. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di doglianza sono tutti inammissibili. 2. Le argomentazioni poste a fondamento dell’esistenza del sodalizio ex art. 74 d.P.R. 309/90 (motivo primo di ricorso) risultano immuni da censure, avendo i giudici di merito fatto buon governo dell’istituto ed espresso valutazioni prive di aporie logiche oltreché coerenti con le emergenze probatorie richiamate in motivazione. E’ il caso di rammentare come la fattispecie di reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309/90, conformemente alle altre fattispecie di associazione a delinquere, sia punita in relazione al pericolo rappresentato per l’ordine pubblico dalla predisposizione di una struttura organizzata finalizzata alla realizzazione di un programma criminoso, indipendentemente dalla consumazione dei singoli reati programmati. Perché ricorra il delitto in esame occorre la prova dell’esistenza di un vincolo associativo continuativo fra tre o più persone, diretto allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti tra quelli previsti dall’art. 73 d.P.R. 309/90, con la predisposizione di una struttura e di mezzi adeguati per la realizzazione del fine criminoso: l’elemento costitutivo del delitto in questione è quindi rappresentato dall’esistenza di un vincolo associativo (c.d. pactum sceleris) di natura permanente fra tre o più persone, qualificato da una organizzazione, anche minima e non necessariamente strutturata in modo gerarchico, ma comunque a carattere tendenzialmente stabile, che sia destinata a perdurare dopo la consumazione dei singoli episodi, nonché da un programma criminoso volto al compimento di una serie indeterminata di delitti previsti dalla legge sugli stupefacenti, senza che occorra l’effettiva consumazione dei reati fine o scopo (su tale ultimo aspetto, si veda, ex multis, Sez. 3, n. 40749 del 05/03/2015, Rv. 264826, così massimata: «La prova della partecipazione all'associazione, stante l'autonomia del reato associativo rispetto ai reati "fine", può essere data con mezzi e modi diversi dalla prova in ordine alla commissione dei predetti, sicchè non rileva, a tal fine, il fatto che l'imputato di reato associativo non sia stato condannato per i reati "fine" dell'associazione»). La tendenziale permanenza del vincolo associativo connota la fattispecie in parola e la differenzia dal concorso di persone nel reato, determinando un maggior pericolo per l’ordine pubblico e giustificando l’autonoma previsione di legge (in termini Sez. 6, n. 18055 del 10/01/2018, Rv. 273008, così massimata: “L'elemento aggiuntivo e distintivo del delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato di detenzione e spaccio di stupefacenti, va individuato non solo nel carattere dell'accordo criminoso, avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti e nella permanenza del vincolo associativo, ma anche nell'esistenza di un'organizzazione che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso”). Occorre poi precisare come l’accordo tra i compartecipi all’associazione non debba assumere la forma di un patto espresso, consacrato in atti di costituzione, statuti, regolamenti e iniziazioni, dovendosi ritenere non necessario che sia intervenuto un accordo espresso tra gli associati; è invero sufficiente l’esistenza di fatto di una struttura organizzata finalizzata all’attuazione di un programma criminoso nel settore del traffico degli stupefacenti, su cui si innesta il contributo apportato dal singolo nella prospettiva del perseguimento dello scopo comune (così Sez. 2, Sentenza n. 43327 del 08/10/2013, Bashli e altri., Rv. 256969; conforme Sez. 6, n. 8046 del 08/05/1995, Valente ed altri, Rv. 202031). Ciò, peraltro, non implica né che tutti gli associati abbiano in programma gli identici fatti criminosi, né che ciascuno di essi conosca e tanto meno sia in rapporto con tutti gli altri componenti del sodalizio (così Sez. 6, Sentenza n. 14223 del 03/06/1989, Spadano, Rv. 182338). Si è infatti precisato che, ai fini della configurabilità dell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, non è richiesta l’assoluta convergenza delle finalità di cui sono portatori i sodali, essendo ammissibile che ciascuno degli associati persegua, oltre allo scopo comune, suoi interessi personali; per altro verso, non è richiesta una completa conoscenza, da parte di tutti gli associati, di tutti gli elementi strutturali esistenti (sul punto, Sez. 3, n. 6871 del 08/07/2016, Rv. 269150, secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è sufficiente l'esistenza tra i singoli partecipi di una durevole comunanza di scopo, costituita dall'interesse ad immettere sostanza stupefacente sul mercato del consumo, non essendo invece di ostacolo alla costituzione del rapporto associativo la diversità degli scopi personali e degli utili che i singoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento della complessiva attività criminale; non è necessario, pertanto, ai fini del riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90, che le condotte delittuose dei singoli, di cui all'art. 73 del d.P.R. medesimo, siano compiute in nome e per conto dell'associazione, ma solo che rientrino nel programma criminoso della stessa). Sul piano processuale l’esistenza del sodalizio criminoso e la prova del vincolo permanente può essere data anche per mezzo dell'accertamento di "facta concludentia", quali i contatti continui tra gli spacciatori, i beni necessari per le operazioni delittuose, le forme organizzative utilizzate, la commissione di reati rientranti nel programma criminoso e le loro specifiche modalità esecutive (ex multis Sez. 5, n. 8033 del 15/11/2012, Barbetta, Rv. 255207). In ordine poi alla condotta di partecipazione, trattandosi, per pacifica giurisprudenza di legittimità, di un reato a forma libera, esso può assumere forme e contenuti diversi, per cui, ai fini della ricorrenza della fattispecie in esame, è necessaria e sufficiente una qualsiasi azione, eseguita con qualsiasi modalità, che risulti arrecare un contributo causale rispetto all'evento tipico; detto contributo, purchè consapevole e apprezzabile sul piano causale in riferimento all’esistenza o al rafforzamento dell'associazione, può essere anche minimo e limitato nel tempo (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122:«In tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato»). 3. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, al cui contenuto unitariamente occorre fare riferimento nel valutare la completezza e la congruità delle risposte fornite alla difesa, hanno fatto buon governo dei principi richiamati (sull’ampiezza del sindacato di legittimità in caso di “doppia conforme” sentenza di condanna, si veda, da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218, così massimata:«Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale»). Sulla esistenza dell’associazione contestata al capo 1 della rubrica si è lungamente soffermato il primo giudice (pagine 13 e seguenti, 366 e seguenti della sentenza del Tribunale). Le risultanze investigative, si legge in motivazione, hanno consentito di individuare una ben delimitata sede operativa del sodalizio, dapprima collocata presso l'isolato 9 del rione Pontecitra di Marigliano, poi trasferitasi presso l'isolato 5 del medesimo complesso abitativo. Lo spostamento, si legge in motivazione, fu determinato dall’intervento delle Forze dell’ordine presso l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA], dove erano state rinvenute armi e sostanza stupefacente. Il sequestro generava fibrillazione tra gli aderenti all’organizzazione, come si evince dai dialoghi riportati alle pagine 15, 16 e 17 della sentenza di primo grado, intercorsi tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso dei predetti dialoghi, [OSCURATO:PERSONA], appresa la notizia del ritrovamento delle armi e della droga, esclamava: ”…hanno sequestrato le cose ai compagni hai capito, a me fa male sentire queste cose…”; “l’importante…Totore è sempre meglio che si prendono quella roba e non a voi…perché quella roba si recupera a soldi, non è che non lo recuperate”. Esprimeva poi una sorta di rimprovero, rivolto ai sodali, per avere occultato armi e droga nel medesimo posto (“ma poi voi, li avete messi tutti nello stesso posto mannaggia la testa vostra”). Questo scambio di battute tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (detto “Totore”), si legge in sentenza, è significativo della esistenza di una comunanza di scopo tra gli aderenti al sodalizio, i quali, oltre a rammaricarsi per le perdite subite, così dimostrando affezione alla causa, erano ben consapevoli che la prosecuzione dell’attività illecita avrebbe consentito di porre rimedio alla perdita subita. Sempre attraverso l’intercettazione delle conversazioni tra i soggetti coinvolti, si appurava che i partecipanti rispettavano precise turnazioni nell’attività di spaccio onde garantire l’incessante smercio delle sostanze stupefacenti. Al riguardo, alle pagine 17 e seguenti della sentenza di primo grado, sono citate una serie di conversazioni, di cui sono riportati ampi stralci, dalle quali è possibile evincere con chiarezza che i partecipanti al sodalizio impegnati nell’attività di vendita al minuto ricoprivano lunghi turni di notte, si servivano di ricetrasmittenti per comunicare tra loro, svolgevano ben precisi compiti (si veda quanto riportato a pag. 19 della sentenza di primo grado, dove è descritto il comportamento dei sodali addetti allo spaccio al minuto della sostanza, i quali si suddividevano i ruoli, esistendo una “vedetta”, un accompagnatore degli acquirenti ed un altro soggetto deputato alla materiale cessione della sostanza). Gli addetti alla vendita dello stupefacente nella “piazza” si premuravano di chiedere il permesso agli organizzatori per allontanarsi dal luogo di spaccio: emblematico al riguardo è il dialogo intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], citato alle pagine 21 e 22 della sentenza del Tribunale, in cui il primo, alle ore 2 della notte, data l’assenza di acquirenti, chiedeva notizie al secondo sulla fine del turno (“ma a che ora finiamo?”; “stiamo perdendo il tempo e teniamo solo il rischio addosso”), esortando [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da “palo”, a contattare [OSCURATO:PERSONA] per ottenere il permesso di allontanarsi (“…devi dirgli: ma perché non andiamo via proprio? …però glielo devi dire tu che sei il palo”). I proventi dell’attività di smercio della sostanza stupefacente erano consegnati, alla fine del turno, nelle mani del “capo piazza”, di solito [OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva a retribuire i vari “puscher” ed a versare la rimanente parte nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], il quale teneva la contabilità nell’interesse dell’organizzazione (significativa al riguardo è la conversazione riportata a pag. 27 della sentenza di primo grado, in cui Palermo contesta a [OSCURATO:PERSONA] l’ammanco di 110 euro). L’organizzazione provvedeva poi al mantenimento dei sodali che si trovavano in stato di arresto, come risulta dal lungo colloquio riportato a pag. 31 della sentenza del Tribunale (n. 1479 del 12/10/2019), intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] - dapprima sottoposto al divieto di dimora in Marigliano, poi detenuto agli arresti domiciliari - e la compagna [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima rappresentava a [OSCURATO:PERSONA] di avere incontrato [OSCURATO:PERSONA], a cui aveva fatto le sue rimostranze per non avere ricevuto la paga settimanale ed essere stata costretta ad interpellare diversi esponenti del gruppo al fine di racimolare la “settimana”. 3.1. L’argomentare dei giudici di merito, fondato su puntuali riferimenti ai contenuti dei dialoghi intercettati, alcuni dei quali appena citati a titolo esemplificativo, lungi dal risolversi, come lamentato dalla difesa, nel mero richiamo a formule vuote di contenuto, rende conto in modo preciso della esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Dalle conversazioni intercettate e dalle risultanze delle investigazioni di polizia, sfociate in diversi arresti e sequestri di sostanze stupefacenti, il Tribunale e la Corte d’appello hanno coerentemente desunto: la esistenza di una ben delimitata piazza di spaccio; la precisa suddivisione dei ruoli tra i partecipanti, con poteri organizzativi e di direzione riconosciuti in capo a taluni aderenti; la programmazione di orari nelle turnazioni riguardanti la presenza dei pusher nella piazza di spaccio; la ripartizione tra i sodali dei proventi dell’attività illecita; l’esistenza di forme di sostentamento economico per i sodali tratti in arresto ed impossibilitati ad operare, con la corresponsione periodica di somme di danaro (la "settimana"). I rilievi difensivi, generici e versati in fatto, non hanno efficacia disarticolante del discorso giustificativo posto a fondamento della decisione. La doglianza riguardante la possibilità di sussumere i fatti nell’ambito della previsione del concorso di persone nel reato continuato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90 è stata validamente esclusa in sentenza. I giudici di merito hanno al riguardo richiamato numerose conversazioni intercettate comprovanti la stabilità del vincolo tra gli associati, che, come è stato logicamente desunto dal tenore dei dialoghi, era destinata a permanere al di là dei singoli episodi. Il ricorso assume una connotazione meramente avversativa, limitandosi a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti ed un’alternativa interpretazione del significato dei colloqui captati, sminuendone il valore probatorio nel contesto delineato nelle sentenze di merito. Come è noto, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico, costituisce una questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito. Ove detta interpretazione risulti logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate – come certamente risulta essere avvenuto nel caso di specie – essa si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715; Sez. 2, Sentenza n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). La lamentata brevità del fenomeno associativo oggetto di contestazione, come già illustrato nella parte dedicata ai principi informatori della materia, non è significativa. Invero, il reato sussiste anche quando l’organizzazione abbia operato per breve tempo, allorquando dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicitamente (oltre alla più recente Sez. 6, n. 42937 del 23/9/2021, Sermone, Rv. 282122, il principio era stato già affermato da Sez. 4, n. 50570 del 16/12/2019, Amarante, Rv. 278440-02); allo stesso modo, ai fini della dimostrazione della intraneità di un soggetto nell’associazione ex art. 74 d.P.R. 309/90, può essere sufficiente anche un apporto contributivo che si sia realizzato in una fase temporale limitata (Sez. 3, n. 27910 del 27/03/2019, Ciccarelli, Rv. 276677). Nel caso in esame, come hanno ben evidenziato i giudici di merito, si individuano nei fatti plurime manifestazioni indicative della perduranza del vincolo associativo e della esistenza di una programmazione delle attività illecite destinata a durare oltre i singoli episodi, resa evidente dal mantenimento economico dei sodali arrestati, dall’assiduità dei rapporti tra gli associati, dalla continuità delle cessioni realizzate in una ben delimitata zona del territorio, dalle modalità operative del gruppo, ampiamente descritte nelle sentenze di merito. 3.2. L’inserimento dell’imputato ricorrente nel contesto associativo così delineato riposa su argomentazioni non meritevoli di essere censurate. I giudici di merito, nelle due sentenze conformi, hanno analizzato con puntualità il contenuto di una serie conversazioni, da cui hanno desunto, con argomentare logico, la fattiva partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] alle vicende associative con un ruolo direttivo. [OSCURATO:PERSONA], si legge nella sentenza impugnata, impartiva ordini (conversazione in ambientale n.4658 del 12/10/2019); era informato delle vicende attinenti al sostentamento dei sodali arrestati ed interveniva per dirimere le questioni riguardanti questo aspetto (conversazioni n. 1392 del 9/10/2020 e n. 1479 del 12/10/2019); convocava alla sua presenza, in termini perentori, i sodali che avevano trasgredito gli ordini (conv. n. 3817 del 15/10/2019). Le critiche della difesa portate alla motivazione della sentenza con riferimento all’appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio si appalesano del tutto generiche, poiché non si confrontano compiutamente con l’intero corpo motivazionale, in cui, attraverso il puntuale richiamo ai dialoghi intercettati e l’evidenziato contributo offerto dal ricorrente, sono stati adeguatamente illustrati gli elementi dai quali è stata desunta la partecipazione al sodalizio del ricorrente con il ruolo di capo e organizzatore. Non inficiano il discorso giustificativo le obiezioni espresse nel ricorso circa l’esiguità di notizie sull’imputato provenienti dai collaboratori di giustizia. La difesa evidenzia in particolare come un collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]) abbia negato di conoscere il ricorrente; altro collaboratore di giustizia ([OSCURATO:PERSONA]), nei numerosi interrogatori a cui è stato sottoposto, nulla ha riferito sulla persona di [OSCURATO:PERSONA], limitandosi a menzionare lo zio ed il padre dell’imputato ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Ebbene, nell’offrire risposta alle doglianze difensive, la Corte di appello ha rimarcato come le dichiarazioni dei collaboratori citati si riferissero a periodi antecedenti, diversi da quello in contestazione, risultando, dunque, neutre sul piano probatorio. L’esattezza e la congruità di quanto sostenuto dalla Corte di appello sul tema si evince anche dal contenuto della sentenza di primo grado, dove, a pagina 96, sono riportate le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], la cui collaborazione è intervenuta in epoca coeva ai fatti di causa. Il propalante, nel corso dell’interrogatorio reso in data 30/5/2019, per come riportato nella sentenza di primo grado, ebbe a dichiarare:”I [OSCURATO:PERSONA] hanno una propria piazza di spaccio che è gestita da [OSCURATO:PERSONA]”. 4. Parimenti inammissibile è il secondo motivo di ricorso. Come già detto in precedenza, le doglianze difensive riguardanti la riconosciuta qualifica di organizzatore in capo all’imputato non si confrontano con le argomentazioni illustrate in sentenza dai giudici di merito e tendono a prospettare una diversa interpretazione delle emergenze probatorie. Alla stregua dei principi affermati in questa sede, la qualifica di "organizzatore", all'interno di un'associazione criminosa dedita al traffico di sostanze stupefacenti, spetta a chi assume poteri di gestione, quand'anche non pienamente autonomi, in uno specifico e rilevante settore operativo del gruppo (si veda, tra le molte, Sez. 4, n. 52137 del 17/10/2017, Talbi, Rv. 271256, che ha ritenuto corretta la qualifica di organizzatore ravvisata dal giudice di merito in capo al soggetto in posizione di preminenza che organizzava il lavoro degli altri componenti l'associazione, sia in relazione ai rifornimenti di sostanza stupefacente sia all'attività di cessione; da ultimo si veda Sez. 2, n. 20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476 – 02, così massimata:«In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la qualifica di "organizzatore" spetta a chi coordina l'attività degli associati ed assicura la funzionalità delle strutture del sodalizio, non essendo, peraltro, necessario che tale ruolo sia svolto con riferimento all'associazione nella sua interezza, potendo risultare sufficiente la gestione di una sua rilevante articolazione territoriale»). Ciò posto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando una serie di elementi ritenuti dimostrativi del concreto esercizio del potere direttivo svolto dall’imputato nella gestione dell’attività illecita del commercio degli stupefacenti nella zona in cui era insediata l’organizzazione (pag. 16 e 17 della sentenza impugnata). Viene citata al riguardo la conversazione richiamata sopra al paragrafo 3, nella quale [OSCURATO:PERSONA] comunica a [OSCURATO:PERSONA] – detenuto agli arresti domiciliari - di avere parlato con “[OSCURATO:PERSONA]” della mancata corresponsione della paga settimanale dovuta alle famiglie degli arrestati. Dal tenore della conversazione la Corte di merito ha logicamente desunto la posizione sovraordinata di [OSCURATO:PERSONA], a cui la [OSCURATO:PERSONA] si era rivolta, dopo inutili tentativi presso altri sodali, per risolvere la questione. In relazione a detta vicenda, anche altri sodali ritenevano necessario che [OSCURATO:PERSONA] venisse informato (conversazione n. 1392 del 9/10/2019). Altra conversazione di rilievo citata in motivazione (n. 3817 del 15/10/2019) è quella intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella quale il primo convoca perentoriamente il secondo nella cittadina di S. Vitaliano, definita in sentenza “storica roccaforte della famiglia”. I giudici di merito evidenziano come dal tenore del dialogo si comprenda che l’oggetto della convocazione riguardava l’assunzione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di comportamenti trasgressivi degli ordini ricevuti, che avevano colpito la suscettibilità di [OSCURATO:PERSONA] (“…quello che mi ha detto Totore, fratello mio, è brutto a sentire per me…”; “…e tu vieni da vicino e non ti preoccupare!...”; “vieni qua, stiamo dicendo vieni qua”). [OSCURATO:PERSONA], osservano i giudici di merito, cerca in ogni modo di sottrarsi all’incontro, rivelando il suo timore per le conseguenze che possano derivare. Nella conversazione n. 4658 del 12/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] impartisce ordini ad un soggetto non meglio identificato, mentre tenta di contattare telefonicamente [OSCURATO:PERSONA]. L’interpretazione delle conversazioni predette è avversato dalla difesa, che contrappone una diversa ricostruzione dei fatti, citando l’esistenza di elementi di segno contrario atti a smentire il ruolo di capo e organizzatore attribuito all’imputato, non considerati dalla Corte territoriale. In particolare rileva come il ricorrente sia stato interessato da un solo controllo di Polizia su strada, che aveva sortito esito negativo, e come taluni collaboratori di giustizia – in particolare [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] – non abbiano parlato di lui (così [OSCURATO:PERSONA]) o lo abbiano fatto in termini assolutamente vaghi (così [OSCURATO:PERSONA]). Come già detto nel paragrafo che precede, la Corte di merito ha avuto cura di rispondere alla doglianza, evidenziando come i due collaboratori citati abbiano fotografato l’assetto criminale esistente in epoca precedente a quella oggetto di contestazione in questa sede. Quanto al controllo di Polizia su strada, il giudice di prime cure si è soffermato sull’episodio a pag. 94 della sentenza, riportando il testo dell’annotazione redatta dalla Polizia giudiziaria nell’occasione. Nella circostanza gli operanti accertarono la contestuale presenza nel rione Pontecitra – dove insisteva la piazza di spaccio - di vari partecipanti all’organizzazione ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i quali si erano dati tutti convegno telefonicamente in quel luogo. Nella relazione di legge che le modalità dell’incontro lasciavano intendere che fosse in corso un “summit” tra i maggiori esponenti del sodalizio. La difesa si limita ad evidenziare che il controllo della Polizia sortì esito negativo, trascurando di considerare che la rilevanza attribuita dal primo giudice all’episodio deriva dalle modalità di svolgimento dell’incontro tra i sodali. 5. Con riferimento al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (motivo terzo di ricorso) si osserva quanto segue. Lamenta il ricorrente come i reati scopo del sodalizio e le stesse caratteristiche strutturali dell'associazione siano tali da permettere la configurazione dell’invocata previsione normativa. Secondo pacifico insegnamento di questa Corte, l’autonoma ipotesi delittuosa di cui all’art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (ex multis Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 278098; Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708). Si è pure sostenuto, in diverse pronunce di questa Corte, come la fattispecie autonoma di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/90 non sia configurabile nel caso in cui, pur se il sodalizio sia dedito a cessioni che, singolarmente considerate, presentino le caratteristiche descritte dall'art. 73, comma 5, d.P.R. citato, l'attività complessivamente esercitata, per la molteplicità degli episodi, la reiterazione delle condotte e la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di rilevanti quantitativi di sostanze, sia incompatibile con il carattere della lieve entità (così Sez. 4, n. 36658 del 25/09/2025, Covelli, Rv. 288651 – 02, conforme a Sez. 4, n. 34920 del 14/06/2017, B., Rv. 270803, così massimata:”In tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, pur se l'associazione sia finalizzata alla commissione di episodi di cessione che, considerati singolarmente, presentano le caratteristiche dei fatti descritti dall'art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, deve essere esclusa l'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, del medesimo decreto quando, per la complessiva attività in concreto esercitata, per la molteplicità degli episodi di spaccio, reiterati in un lungo arco di tempo, e per la predisposizione di un'idonea organizzazione che preveda uno stabile e continuativo approvvigionamento di quantitativi rilevanti di sostanze stupefecenti, quell'attività sia incompatibile con il carattere della lieve entità”). Altra parte della giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la ratio della previsione, ha posto l’accento sul momento genetico dell’associazione: in tal senso deporrebbe il riferimento contenuto nella norma incriminatrice al fatto che l'associazione debba essere "costituita" per commettere i reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 [cfr. Sez. 3, n. 44837 del 06/02/2018, Caprioli, Rv. 274696:”Ai fini della configurabilità del reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti di lieve entità, non è sufficiente considerare la natura dei singoli episodi di cessione accertati in concreto, ma occorre valutare il momento genetico dell'associazione, nel senso che essa deve essere stata costituita per commettere cessioni di stupefacente di lieve entità, e le potenzialità dell'organizzazione, con riferimento ai quantitativi di sostanze che il gruppo è in grado di procurarsi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il delitto di cui all'art. 74, comma 6, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 costituisce un'autonoma fattispecie criminosa e non un'ipotesi attenuata del delitto di cui all'art. 74, comma 1, del medesimo d.P.R.)”]. Nel caso in esame, i giudici di merito (pag. 14 e seguenti della sentenza impugnata), facendo corretta applicazione dei principi enunciati, hanno avuto cura di considerare ogni profilo utile, escludendo l'ipotesi delittuosa di cui al menzionato comma 6, sia perché i reati commessi in esecuzione del pactum sceleris non sono connotati da lieve entità, sia perché le caratteristiche dell’associazione sono indicative della originaria vocazione del sodalizio a commettere fatti non rientranti nella fattispecie ex art. 73, comma 5, d.PR 309/90. Tali valutazioni riposano su un’attenta analisi delle emergenze probatorie, da cui i giudici di merito hanno desunto la capacità del gruppo di soddisfare un numero indeterminato di clienti, di immettere in commercio stupefacenti di diverso tipo, di detenere e cedere quantitativi di sostanze tutt'altro che minimi, per come risulta dai riferimenti contenuti nelle conversazioni intercettate a conteggi riguardanti migliaia di euro. Sul piano organizzativo hanno poi osservato come il sodalizio disponesse di strumenti dedicati (utenze e telefoni cellulari) e potesse contare su una rete consistente ed affidabile di “pusher”, esercitando un controllo egemonico sul territorio nel quale operava. 6. Del pari inammissibile è la doglianza nella quale la difesa si duole della erronea applicazione della legge penale e della incongruenza della motivazione posta a base del riconoscimento dell’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 d.P.R. 309/90. Il rilievo è manifestamente infondato, avendo i giudici di merito posto in evidenza una pluralità di circostanze idonee a dimostrare la disponibilità di armi in capo all’organizzazione. Nella conferente motivazione sono citate (pag. 11 della sentenza impugnata) non soltanto le convergenti dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), ma anche le risultanze delle conversazioni intercettate tra i sodali all’indomani del ritrovamento e sequestro di armi in una palazzina del rione Pontecitra, zona nella quale operava l’organizzazione. La difesa, la quale sostiene che non vi sia prova della disponibilità in capo all’organizzazione delle armi rinvenute, non si confronta realmente con le argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza impugnata, in cui il citato sequestro è valutato alla luce dei commenti registrati tra i sodali dopo il ritrovamento (conversazione n. 1738 del 21/10/2019). In tale conversazione, di cui si è detto anche in precedenza al paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], parlando con [OSCURATO:PERSONA] del sequestro, si rammaricava della “grave perdita” subita dai “compagni”, rimproverava [OSCURATO:PERSONA] e coloro i quali avevano provveduto ad occultare droga e armi nello stesso posto (in un passaggio della conversazione, riportata nella sua interezza a pag. 17 della sentenza di primo grado, [OSCURATO:PERSONA] esclama:”ma poi voi li avete messi tutti nello stesso posto, mannaggia la testa vostra”). Il ricorso avversa la logica deduzione della Corte territoriale richiamando un breve passo di una non meglio precisata informativa della Polizia giudiziaria nella quale gli operanti annotavano l’assenza di elementi di prova che potessero fare ricondurre al sodalizio i ritrovamenti di armi nel rione Pontecitra nel corso dell’anno 2019. Ebbene, a parte la considerazione che questa Corte non ha accesso agli atti e non può pervenire ad una diversa interpretazione delle risultanze probatorie, risulta piuttosto evidente come la tenuta logica del discorso giustificativo offerto dai giudici di merito non sia compromessa dal frammentario richiamo contenuto nel ricorso, nel quale il personale di Polizia si limitava ad esprimere una valutazione. E’ noto come, a differenza di quanto previsto dall'art. 416-bis, comma 5, cod. pen., l’aggravante di cui al comma 4 dell’art. 74 richieda unicamente la disponibilità di armi da parte degli aderenti al sodalizio, non esigendo anche la correlazione tra quelle e gli scopi da esso perseguiti (ex multis Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015, Platania, Rv. 262714). 7. Le doglianze avanzate nell’ultimo motivo di ricorso, concernenti il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle ritenute aggravanti ed il mancato riconoscimento di una pena contenuta nel minimo edittale, sono manifestamente infondate. La Corte di appello, nel corpo della motivazione, ha ampiamente argomentato in merito agli elementi dai quali ha desunto la gravità della condotta ascritta al ricorrente, escludendo la possibilità di riconoscere il beneficio invocato e ritenendo la pena in concreto inflitta adeguata ai fatti ed alla personalità dell’imputato. La motivazione è rispettosa dell’orientamento prevalente espresso in sede di legittimità, in base al quale il giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena ed anche quella che evidenzi l’assenza di positivi elementi di valutazione (ex multis Sez. 3, n. 26908 del 22/04/2004, Ronzoni, Rv. 229298; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Quanto alla determinazione della pena in concreto inflitta, una specifica e dettagliata motivazione in merito ai criteri seguiti dal giudice nella quantificazione della pena si richiede nel caso in cui la sanzione sia determinata in misura prossima al massimo edittale o comunque superiore alla media, risultando insindacabile, in quanto riservata al giudice di merito, la scelta basata sui criteri di cui all'art. 133 cod. pen. di irrogare una pena in misura media o prossima al minimo edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez.4, n.27959 del 18/06/2013, Pasquali, Rv.258356; Sez. 4, n.21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.256197). Nel caso in esame la pena base si è discostata in maniera contenuta dal minimo edittale; deve pertanto ritenersi sufficiente il richiamo al criterio della congruità contenuto in sentenza: sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, in rapporto ai criteri che hanno determinato il giudice ad irrogare una pena che, pure discostandosi dal minimo, rimanga comunque contenuta nella media edittale, l’obbligo motivazionale del giudice è sufficientemente adempiuto attraverso il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così ex multis Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). La doglianza riguardante il diverso e più benevolo trattamento sanzionatorio riservato al coimputato [OSCURATO:PERSONA], a cui sono state concesse le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti, è palesemente destituita di fondamento: la posizione dei due imputati non è sovrapponibile, come ha prospettato la difesa, essendo Palermo un partecipe dell’associazione e [OSCURATO:PERSONA] un capo ed organizzatore del sodalizio. 8. Consegue alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 19/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 00069/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris