CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 43467/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Genova, con sentenza pronunciata il 12/5/2022, ha confermato quella del Tribunale di quella città, appellata dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] Andrea, con la quale costui era stato condannato per furto aggravato, per sostituzione di persona e formazione di assegno bancario contraffatto (in Genova, il 20/7/2009), ritenuta la continuazione tra i reati e la recidiva (nel giudizio di comparazione valutata, insieme all'altra aggravante, in termini di equivalenza con le generiche). 2. L'imputato ha proposto ricorso, formulando due motivi, con i quali ha dedotto, rispettivamente, violazione di legge e vizio della motivazione quanto alla mancata declaratoria di estinzione per prescrizione di tutti i reati, da parte del giudice del gravame, pur valutata la recidiva qualificata. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Luca TAMPIERI, ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione. Considerato in diritto 1. I motivi sono fondati, limitatamente ai reati di cui agli artt. 485 e 494, cod. pen. [capi b) e c) della rubrica], manifestamente infondati, quanto al reato di furto aggravato. La difesa ha genericamente affermato che l'effetto estensivo della recidiva non avrebbe avuto, anche con riguardo a tale reato, alcun effetto sul calcolo del termine di prescrizione. L'affermazione, tuttavia, è erronea quanto al reato di furto aggravato ritenuto dai giudici di merito. La difesa, infatti, ha omesso di considerare che il reato di furto mono aggravato di cui al combinato disposto degli artt. 624, 625 comma 1, n. 4, cod. pen. ritenuto nel giudizio di merito (e commesso il 20/7/2009) è aggravato anche dalla recidiva reiterata e specifica, parimenti ritenuta dai giudici del merito, sebbene bilanciata in termini di equivalenza ai sensi dell'art. 69, cod. pen. (sulla rilevanza ai fini della prescrizione in caso di bilanciamento della aggravaAé della recidiva, sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899, in cui si è affermato che, ai fini del computo del termine di prescrizione, occorre tener conto della recidiva contestata e ritenuta in sentenza, a nulla rilevando che, nel giudizio di comparazione con circostanze attenuanti, essa sia stata considerata subvalente o equivalente; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059; sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057; sez. 6, n. 21704 del 17/4/2019, Flagillo, Rv. 275821). Pertanto la pena da individuarsi ai sensi dell'art. 157, cod. pen., per tale reato, è quella di anni dieci (anni sei aumentati di 2/3), da aumentarsi di un ulteriore terzo per effetto della regola stabilita dall'art. 63, comma 4, cod. pen., sino ad anni 13 e mesi quattro, cosicché il termine di prescrizione minimo verrà a scadere non prima del 20/11/2022, termine al quale va poi aggiunto l'aumento di cui all'art. 161, cod. pen. 2. La sentenza deve essere, quindi, annullata senza rinvio quanto ai reati satellite, questi estinti per prescrizione, tenuto conto della diversa pena edittale prevista per gli stessi (in base alla quale la prescrizione minima è pari a sei anni, quella massima a dieci, quanto alle sospensioni ai sensi dell'art. 159, cod. pen., risultando giorni 70, per i rinvii di cui alle udienze del 31/3/2016 e del 28/4/2016, con conseguente maturazione del termine al 28/9/2019 prima della sentenza d'appello), con declaratoria invece di inammissibilità del ricorso quanto al restante reato, procedendo questa Corte direttamente alla rideterminazione della pena, ai sensi dell'art. 620 lett. I), cod. proc. pen., mediante la sola elisione dei relativi aumenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai capi b) e c) della imputazione per essere tali reati estinti per prescrizione. Ridetermina la pena per il reato di furto in anni uno di reclusione ed euro 200,00 di multa. Dichiara il ricorso inammissibile nel resto. Deciso il 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]