CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 25576/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la libertà di MilanoUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoper l'inammissibilità del ricorso con condanna del ricorrente alle spese processualie alla somma in favore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Il Tribunale di Milano- adito in funzione di Giudice del riesame ex art. 309cod. proc. pen.- confermava l’ordinanza emessa il 3 aprile 2026 dal Giudice per leindagini preliminari presso il Tribunale di Pavia, con cui veniva disposta la misuradegli arresti domiciliari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reatodi cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n 309/90, in concorso con [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso il provvedimento il ricorrente ha, per il tramite del difensore difiducia, presentato ricorso affidato ad un unico motivo con cui ha dedotto laviolazione di legge, in relazione all’art. 273 cod. proc. pen., per avere i Giudicidella cautela ricostruito la piattaforma indiziaria sulla base delle dichiarazioni delcoindagato [OSCURATO:PERSONA]: dichiarazioni non utilizzabili perché prive di spontaneità e,in ogni caso, non attendibili e non riscontrate ex art. 192, comma 3, cod. proc.pen.3. Alla odierna udienza – che si è svolta in forma partecipata - il PubblicoMinistero ha concluso come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.L’ordinanza impugnata non merita censura in ordine al punto afferente allagravità indiziaria, attinto dall’unico motivo di ricorso.2. Il dato di partenza della ricostruzione dei Giudici di merito era che il ricorrentefosse coinvolto, in concorso con almeno tre persone, in una importante attività didetenzione, ai fini di cessione, di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina,che aveva come base logistica l’abitazione di [OSCURATO:PERSONA].2.1 Tale assunto veniva giustificato dai giudici di merito:- sulle risultanze dell’attività di osservazione e di controllo svolta dalla Guardia dipersone;- sul sequestro di 4143 grammi di cocaina e 500,60 grammi di hashish nonchémateriale vario per il confezionamento e di una cospicua somma di danaro incontanti;- sulla sequenza dei contatti telefonici tra i coindagati;- sulle dichiarazioni contra se e contra alios rese dal coindagato StefanoTagliaferri ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.3. In ordine alla eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalTagliaferri, va richiamato il comma 7 dell’art. 350 cod. proc. pen. a tenore delquale «la polizia giudiziaria può […] ricevere dichiarazioni spontanee dalla personanei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentital’utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall'art. 503, comma 3».Se ne desume che le dichiarazioni, rese dall'indagato alla polizia giudiziaria, inassenza di difensore e in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod.proc. pen., sono pienamente utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, purchèse ne accerti la spontaneità (Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, Rv. 241884).L’elemento decisivo, ai fini della utilizzabilità, è rappresentato esclusivamentenella spontaneità delle dichiarazioni, che presuppone l’assenza di sollecitazioni orisposte alle domande della polizia giudiziaria, salvo naturalmente che si trattidomande volte ad ottenere precisazioni su fatti spontaneamente dichiarati.3.1. Una tale valutazione costituisce una prerogativa esclusiva del Giudice dimerito chiamato appunto a verificare, anche ex officio, sulla base di tutti glielementi logica a sua disposizione la natura spontanea delle dichiarazioni. E ciòperché alla mancanza di spontaneità consegue la sanzione processuale dellainutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni (ex multis, Sez. 3, n. 36596 del07/06/2012, Rv. 253575).La spontaneità – come costantemente ribadito nella giurisprudenza di legittimità- non può essere automaticamente esclusa per il solo fatto che le dichiarazioni nonsiano state rese nella immediatezza dei fatti, se sussiste la certezza che l’indagatoabbia scelto di parlare, senza alcuna coercizione, induzione o sollecitazione. Cosìcome è irrilevante la volontarietà delle dichiarazioni e le motivazioni sottese allestesse, afferenti alla sfera della valutazione del dichiarato e non della suautilizzabilità (ex multis, Sez. 4, n.8271 del 27/01/2026, Rv.289619-01; Sez. 6, n.10685 del 19/01/2023, Rv. 284466 – 02; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, Rv.280242 – 02).4. Il Tribunale del riesame si è confrontato, con motivazione adeguata e nonmanifestamente illogica ( cfr pagg. 4 e 5 del provvedimento impugnato) con lequestioni sollevate dalla difesa. Ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal Tagliaferriil 13 marzo 2026, a distanza di due giorni dall’arresto di correi, fossero spontaneein considerazione del fatto che dagli atti non traspariva alcuna forma di induzioneo pressione, posto che sin dal primo momento il [OSCURATO:PERSONA] aveva manifestato unavolontà collaborativa e che il narrato era privo di interlocuzioni, richieste dichiarimenti e/o specificazioni. Peraltro, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva semplicemente“scaricato” la responsabilità sui correi, ma aveva primo di tutto accusato sè stesso,avendo ammesso di essersi reso disponibile a custodire la droga in cambio delladose essendo assuntore abituale di sostanze stupefacenti.4.1. Il ricorrente adombra genericamente indebite pressioni degli inquirenti,richiamando il fattore temporale - che ex se ha un valore neutro – e la precisionedel narrato che, tuttavia, non è indicativa di risposte a specifiche domande daparte degli inquirenti, i quali oltretutto – non riportandole nel verbale – avrebberocommesso quanto meno un falso ideologico.Non secondario è il profilo dell'interesse a far valere tale vizio procedurale, làdove si consideri che - nell'economia complessiva della motivazione in punto digravità indiziaria- le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non costituiscono l’unico elementoindiziario a carico del ricorrente e, dunque, non rivestono un ruolo centrale.I Giudici del merito hanno, infatti, ricostruito la gravità del quadro indiziario dauna serie di informazioni, ricavate in prima battuta dal servizio di o.p.c. della Pgche, il giorno dell’arresto, aveva monitorato l’intera sequenza della vicenda edosservato le condotte tenute da ciascuno dei soggetti: a) dal carico della droganell’auto (Cupra) parcheggiata già nel corso della sera precedente all’interno delcortile adiacente l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA] ; b) all’arrivo sul posto di un'altra auto(Nissan), che, poco dopo, con a bordo il ricorrente e altro coindagato ( [OSCURATO:PERSONA]),ripartiva, unitamente alla Cupra, all’interno della quale era stata occultata, inappositi doppifondi, la droga; c) al successivo recupero della sostanzastupefacente e di ingenti somme danaro all’interno dell’ auto Cupra ; d)all’ulteriore rinvenimento di stupefacente e materiale vario atto alconfezionamento presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA].In tale contesto, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] – come chiaramente evincibiledal provvedimento impugnato e come pure espressamente ritenuto dal Giudiceper le indagini preliminari – andavano ad arricchire una piattaforma indiziaria giàcapace di fondare, con adeguato grado di ragionevolezza, la prognosi di condanna.5. In ordine al secondo profilo - ribadite le valutazioni circa l’apporto “adadiuvandum” delle dichiarazioni del coindagato – il Tribunale si è efficacementesoffermato sul tema della credibilità ed attendibilità del [OSCURATO:PERSONA] nonché deiriscontri al narrato, dando atto che quanto riferito era caduto sotto la direttapercezione degli agenti di Pg. e che i rapporti inter partes erano evincibili dallasequenza cronologica dei contatti telefonici.Né la gravità del quadro indiziario – si legge nel provvedimento - era vulneratadalle dichiarazioni rese dal ricorrente e i coindagati circa i motivi della loropresenza presso l’abitazione del [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di dichiarazioni nonperfettamente combacianti e non supportate da riscontri oggettivi.6. Al rigetto del ricorso segue – ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. – lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 03/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMariella [OSCURATO:PERSONA]