CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 44692/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] s'impugna l'ordinanza del Tribunale della Libertà di [OSCURATO:PERSONA] in data 22 aprile 2021, che ha confermato l'ordinanza del Giudice delle [OSCURATO:PERSONA] presso quello stesso Tribunale in data 22 marzo 2021, con la quale il ricorrente è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, perché gravemente indiziato di avere preso parte, in qualità di capo ed organizzatore, ad un'associazione finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di falso e di truffa ai danni dell'INPS nonché di avere commesso i reati fine di truffa aggravata (di cui ai capi A,B,C,D,F,G,H,L,M,N,P,Q,R,T,U,V,X,Y dell'imputazione provvisoria) e di falso in atto pubblico (di cui ai capi E,I,O,S,W,Z della stessa imputazione). 2. L'impugnativa consta di tre motivi, quivi enunciati nei limiti stabiliti dall'art. 173 disp.att. cod.proc.pen.. - Il primo motivo denuncia la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, 592 e 309, comma 9, cod.proc.pen., e il vizio di motivazione apparente, essendosi il Tribunale sottratto all'obbligo di esaminare compiutamente le censure difensive formulate e di rendere una giustificazione effettiva, in quanto realmente critica, dell'esito decisorio rassegnato. - Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 274, comma 1, lett. C) cod.proc.pen., in relazione agli artt. 546, 592 e 309, comma 9, cod.proc.pen., e il vizio di motivazione da travisamento della prova, non essendosi il Tribunale realmente confrontato con il contenuto della documentazione, prodotta dalla difesa, attestante il ruolo di lavoratore dipendente a tempo determinato di un CAA dispiegato dal ricorrente, suscettibile di dimostrare, con evidenza, l'assenza di concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di recidiva. - Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 273 cod.proc.pen. e 416 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di ritenuta gravità indiziaria per il contestato reato associativo. Si, assume, al riguardo, che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare la questione del discrimen tra il concorso necessario nel reato associativo ed il concorso eventuale nei reati-fine, posto che la complessità delle operazioni necessarie per organizzare la realizzazione di un numero determinato di reati non coincide con l'esistenza del programma criminoso predeterminato, che prescinde dalla realizzazione dei reati-fine, quale fulcro della tipicità della fattispecie associativa. 3. Con nota in data 15 settembre 2021, il difensore del ricorrente ha fatto richiesta di trattazione orale del ricorso, vedendosela accordata. 4. Con requisitoria in data 10 settembre 2021, a firma del [OSCURATO:PERSONA], il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Con l'ampia e dettagliata motivazione rassegnata a corredo dell'ordinanza qui censita, il Tribunale della Libertà ha dato compiuta ragione degli elementi di prova - desunti da una messe variegata di fonti di diversa natura (dichiarativa, documentale ed intercettiva) - posti a sostegno dell'addebito cautelare elevato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto la figura apicale, in virtù dell'attività professionale spiegata a favore di un'articolazione territoriale (in [OSCURATO:PERSONA]/Scilla) di un ente di patronato, di un sodalizio costituito dai titolari di aziende agricole cd. 'fantasma' - perché prive di un'effettiva operatività imprenditoriale - alle dipendenze delle quali venivano assunte, con le mansioni di braccianti agricoli, persone che solo fittiziamente svolgevano attività lavorativa, in quanto lo scopo dell'assunzione era quello di far conseguire loro indebiti benefici (quali contributi o indennità), con erogazione di un compenso ai fittizi datori di lavoro per la disponibilità prestata. Degli stessi elementi, in effetti, il Tribunale ha mostrato di avere operato una valutazione non frazionata ed atomistica, avendo, invece, proceduto al loro esame globale ed unitario, come richiesto per il giudizio di gravità indiziaria ai fini dell'applicazione di misure cautelari personali (Sez. 1, n. 30415 del 25/09/2020, Rv. 279789), così da averne chiarito, con argomentare improntato alla plausibile opinabilità di apprezzamento, l'effettiva portata dimostrativa del fatto e la congruenza rispetto al tema di indagine, tenendo conto delle deduzioni difensive nelle loro linee essenziali. Va, infatti, ribadito che il tribunale del riesame deve limitare il suo sindacato alle deduzioni difensive che abbiano una oggettiva incidenza sui temi della gravità indiziaria e sui pericula libertatis, senza pronunciarsi su qualsiasi allegazione che si risolva in una mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi probatori già acquisiti (Sez. 3, n. 13038 del 28/02/2013, Rv. 255114). Da qui, la genericità del primo dei motivi di ricorso, perché formulato senza neppure specificamente indicare con quali decisive deduzioni difensive, atte a sgretolare l'impianto argomentativo sotteso all'ordinanza genetica, il Tribunale della Libertà avrebbe omesso di confrontarsi.2. Il secondo motivo soffre della medesima cifra di genericità. La concretezza e l'attualità del pericolo di recidiva, quale esigenza cautelare ravvisata a carico del ricorrente, sono state desunte non dal titolo formale della collaborazione da lui prestata a favore dell'ente di patronato "ENAC - UCI", ossia quale dipendente o collaboratore esterno, ma dalle:«competenze, esperienze, e conoscenze acquisite nell'ambito della sua attività professionale» (pag. 33 ordinanza impugnata) di commercialista-consulente del lavoro; concrete competenze professionali che gli avevano consentito di ideare un meccanismo fraudolento che aveva realizzato, nel tempo (per almeno un quadriennio), tramite la complicità di soggetti con i quali aveva intessuto una rete relazionale che gli aveva permesso di collocare ora presso l'uno, ora presso l'altro, titolare di un'azienda agricola compiacente (per almeno un quadriennio), finti braccianti agricoli in cambio di un compenso da spartire con i sodali. Dunque, in questa prospettiva, dal venir meno del rapporto di lavoro dipendente o di prestazione d'opera intrattenuto da [OSCURATO:PERSONA] con il CAF o con il CAA non scaturisce la perenzione della ritenuta esigenza cautelare, desumendosi dalla motivazione rassegnata al riguardo dal Tribunale che in assenza di presidi cautelare egli, valendosi della professionalità acquisita, una volta reimmesso nel «contesto di provenienza» (pag. 33 ordinanza impugnata), con alta probabilità potrebbe replicare le condotte illecite tenute. 3. Il terzo motivo è affidato a deduzioni astratte, prive di qualsivoglia concreta valenza censoria. Nessuno specifico rilievo è, infatti, articolato in riferimento ai fatti diffusamente esposti nell'ordinanza impugnata, esplicativi della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza quanto al delitto associativo contestato (pag. 31), per desumere da questi stessi l'assenza, nella mente dei soggetti coinvolti nella realizzazione dei reati di falso e di truffa aggravata, di un programma criminoso predeterminato. Al cospetto di doglianze del calibro riferito ed avuto riguardo alla peculiare natura del giudizio cautelare, è sufficiente solo ripetere che, in tema di associazione per delinquere, mancando di norma un atto "costitutivo" del sodalizio, la prova dell'esistenza di un'associazione con finalità illecite ben può essere desunta, in via indiretta, da "facta concludentia", tra i quali assumono particolare rilievo i delitti programmati ed effettivamente realizzati, specie se il contesto in cui questi sono maturati e le loro modalità di esecuzione conclamino l'esistenza di un vincolo associativo, quale entità del tutto indipendente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti-scopo (Sez. 6, n. 12530 del 24/09/1999, Rv. 216391).3. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 21/10/2021. Il C