CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023
Cassazione n. 06057/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 26 gennaio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 12 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, risulta manifestamente infondato, in quanto il secondo giudice a pagina 6 della sentenza impugnata ha logicamente escluso il beneficio, richiamando i plurimi precedenti penali gravanti sul prevenuto,che ne precludono la concessione e che sono sufficienti a negare la prognosi di cui all'art. 164 cod. pen. in termini positivi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente