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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 gennaio 2023

Cassazione n. 10759/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7536/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1120/2019depositata il 17/07/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nel 2010 , citò in giudizio il Comune di Travagliato chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito da una vettura di sua proprietà, a causa dell’impatto con alcune buche presenti sul manto stradale.

Si costituì in giudizio il Comune,che chiamò in manleva le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l..

L’Ente pubblico sostenne che la causa del deterioramento del manto stradale era stata il frequente transito dei veicoli pesanti di proprietà delle società chiamate in causa, diretti verso due cave di ghiaia limitrofe.

Il Comune si difese, comunque, sostenendo di aver posizionato dei cartelli che segnalavano il pericolo.

Si costituì in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.

La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimase contumace.

2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza 27.9.2014 n. 3089 , rigettò la domanda.

Il giudice di prime cure rilevò che il Comune non aveva responsabilità nel sinistro, perché il veicolo danneggiato percorreva la strada a circa 60/70 km/h, velocità ben al di sopra del limite di 20 km/h, nonostante i cartelli di pericolo installati dal Comune. 2.1 Il danneggiato propose appello, lamentando: a) l’erroneità della ricostruzione di fatto del Tribunale; b) l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 213 c.p.c., con cui il Tribunale aveva chiesto allo stesso Comune convenuto informazioni sulla segnaletica esistente in loco; c) l’erroneità della condanna alle spese nei confronti delle terze chiamate.

Si costituirono il Comune e la [OSCURATO:SOCIETA]; il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimase contumace.

3. La Corte d’appello di Brescia con sentenza 17 luglio 2019 n. 1120 rigettò il gravame così argomentando: i) l’appellante non poteva contestare con l’appello l’ordinanza di richiesta di informazioni al Comune emessa dal Tribunale, perché non aveva reiterato l’opposizione, nel giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni; ii) la presenza dei cartelli di pericolo al momento del sinistro era provata dalla relazione tecnica fornita dal Comune e corroborata da due testimonianze; iii) l’assenza di illuminazione sul luogo del sinistro non soltanto non rese l’evento imprevedibile, ma, anzi, avrebbe dovuto imporre un onere di maggiore prudenza in capo al conducente; La Corte d’appello accolse invece il motivo sulle spese di lite.

Gravava sul Comune l’obbligo di rifondere le spese alle società chiamate, perché la domanda di manleva era arbitraria e manifestamente infondata, poiché: a) la strada era percorsa dagli automezzi di numerose imprese estrattrici, per cui non poteva addebitarsi l’intera responsabilità del sinistro alle sole due chiamate; b) la [OSCURATO:SOCIETA] neppure svolgeva attività estrattiva al momento del sinistro.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione.

Il Comune di Travagliato ha resistito con controricorso.

Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Col primo motivo il ricorrente denuncia l’error in procedendo della Corte territoriale, consistito nell’avere ritenuto inammissibile il motivo d’appello con cui si censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva richiesto informazioni ex art. 213 c.p.c. allo stesso Comune convenuto, per poi porre quelle informazioni a fondamento della decisione.

Il ricorrente esponevarie censure così riassumibili: a) l’ordinanza di richiesta di informazioni al Comune convenuto era illegittima, perché aveva consentito al Comune l’elusione dei termini processuali per le produzioni documentali.

L’Ente era parte in causa ed era in condizioni di produrre tempestivamente i documenti oggetto della richiesta con le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.; b) lo Studio si era opposto alla richiesta di informazioni, sia al momento dell’emissione dell’ordinanza,sia nella comparsa conclusionale; c) se una eccezione non è riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non può presumersi che sia stata rinunciata, se ciò non emerga da un comportamento inequivoco; d) la Corte d’appello non si era pronunciata sulla eccezione di nullità dell’ordinanzaex art. 213 c.p.c. adottata dal Tribunale, sicché la sentenza era viziata da omessa pronuncia.

1.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello non era tenuta a pronunciaresulla questione della legittimità dell’ordinanza istruttoria adottata dal tribunale ex articolo 213 c.p.c., dal momento che aveva ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello.

1.2. Nella parte in cui si sofferma a discorrere dei presupposti necessari affinché il giudice di merito possa legittimamente richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 213 c.p.c., il motivo è inammissibile per estraneità di tale censura rispetto alla ratio decidendi.

La Corte d’appello infatti non ha adottato alcuna ordinanza ex art. 213 c.p.c.; né ha giudicato se il Tribunale potesse o non potesse adottare una ordinanza ex art. 213 c.p.c..

La Corte d’appello ha soltanto dichiarato inammissibileil motivo d’appello con cui si contestava il provvedimento ex art. 213 c.p.c. adottato dal Tribunale, e lo ha fatto sul presupposto che, nel giudizio di primo grado, l’odierno ricorrente avessedomandato la revoca dell’ordinanza ex articolo 213 c.p.c. per la prima volta con la comparsa conclusionale.

Dunque, oggetto del contendere nella presente sede poteva essere, sul punto qui in esame, solo uno: se davvero l’appellante era decaduto dal diritto di chiedere la revoca d’una ordinanza istruttoria.

Né viene in rilievo il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente a pagina 15 del ricorso (Cass. 25725/14), in quanto nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto non già che l’istanza di revoca di ordinanza istruttoria ex articolo 213 c.p.c. non fosse stata reiterata nel precisare le conclusioni, e quindi dovesse ritenersi abbandonata; ha ritenuto, invece, che quella istanza non fosse mai stata formulataprima del deposito della comparsa conclusionale, e che quindi fosse inammissibile perché tardiva.

1.3. Nella parte restante il motivo è infondato, in quanto correttamente la Corte d’appello ha adottato una decisione conforme a diritto.

L’adozione di un provvedimento istruttorio non consentito dalla legge è, infatti, un atto processuale nullo, e le nullità processuali in materia di prove sono nullità relative, destinate a convertirsi in motivi di impugnazione.

Spettava, dunque, alla parte interessata eccepire la suddetta nullità nella prima difesa utile, giusta la previsione dell’art. 157, secondo comma, c.p.c..

Infine, le deduzioni compiute a verbale, nel giudizio di primo grado, alle udienze del 3 maggio e del 19 luglio 2012, per come trascritte dal ricorrente rispettivamente alle pagine 11 e 14 del proprio ricorso, non contengono alcuna richiesta di revoca della contestato ordinanza.

La prima verbalizzazione, infatti, ha ad oggetto semplicemente l’opposizione alla richiesta del Comune; la seconda, una mera contestazione dell’efficacia probatoria della documentazione acquisita.

2. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c..

Ai fini dell’ammissibilità del motivo, il ricorrente deduce che le ricostruzioni fattuali di primo e secondo grado erano diverse e indipendenti l’una dall’altra.

Non si sarebbe in presenza di una doppia conforme e, dunque, il motivo di ricorso sarebbe ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che entrambi i giudici di merito non hanno preso in considerazione la circostanza che i cartelli di pericolo, se anche presenti, erano ruotati di centottanta gradi e divelti, e dunque irriconoscibili.

La circostanza sarebbe stata dedotta fin dal primo grado ed era provata dalle fotografie prodotte, richiamate e localizzate dal ricorrente, che mostravano i cartelli di pericolo capovolti.

3. Il motivo è inammissibile.

Sulla esistenza della responsabilità del Comune, infatti, vi è stata indiscutibilmente una doppia decisione conforme, che preclude la prospettabilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

La richiesta di condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c., formulata dall'amministrazione controricorrente, va rigettata per difetto del requisito della colpa grave.

Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna "[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]" alla rifusione in favore del Comune di Travagliato delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7536/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 1120/2019depositata il 17/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nel 2010 , citò in giudizio il Comune di Travagliato chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito da una vettura di sua proprietà, a causa dell’impatto con alcune buche presenti sul manto stradale. Si costituì in giudizio il Comune,che chiamò in manleva le società [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. L’Ente pubblico sostenne che la causa del deterioramento del manto stradale era stata il frequente transito dei veicoli pesanti di proprietà delle società chiamate in causa, diretti verso due cave di ghiaia limitrofe. Il Comune si difese, comunque, sostenendo di aver posizionato dei cartelli che segnalavano il pericolo. Si costituì in giudizio la società [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimase contumace. 2. Il Tribunale di Brescia, con sentenza 27.9.2014 n. 3089 , rigettò la domanda. Il giudice di prime cure rilevò che il Comune non aveva responsabilità nel sinistro, perché il veicolo danneggiato percorreva la strada a circa 60/70 km/h, velocità ben al di sopra del limite di 20 km/h, nonostante i cartelli di pericolo installati dal Comune. 2.1 Il danneggiato propose appello, lamentando: a) l’erroneità della ricostruzione di fatto del Tribunale; b) l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 213 c.p.c., con cui il Tribunale aveva chiesto allo stesso Comune convenuto informazioni sulla segnaletica esistente in loco; c) l’erroneità della condanna alle spese nei confronti delle terze chiamate. Si costituirono il Comune e la [OSCURATO:SOCIETA]; il fallimento della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rimase contumace. 3. La Corte d’appello di Brescia con sentenza 17 luglio 2019 n. 1120 rigettò il gravame così argomentando: i) l’appellante non poteva contestare con l’appello l’ordinanza di richiesta di informazioni al Comune emessa dal Tribunale, perché non aveva reiterato l’opposizione, nel giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni; ii) la presenza dei cartelli di pericolo al momento del sinistro era provata dalla relazione tecnica fornita dal Comune e corroborata da due testimonianze; iii) l’assenza di illuminazione sul luogo del sinistro non soltanto non rese l’evento imprevedibile, ma, anzi, avrebbe dovuto imporre un onere di maggiore prudenza in capo al conducente; La Corte d’appello accolse invece il motivo sulle spese di lite. Gravava sul Comune l’obbligo di rifondere le spese alle società chiamate, perché la domanda di manleva era arbitraria e manifestamente infondata, poiché: a) la strada era percorsa dagli automezzi di numerose imprese estrattrici, per cui non poteva addebitarsi l’intera responsabilità del sinistro alle sole due chiamate; b) la [OSCURATO:SOCIETA] neppure svolgeva attività estrattiva al momento del sinistro. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione. Il Comune di Travagliato ha resistito con controricorso. Ambo le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Col primo motivo il ricorrente denuncia l’error in procedendo della Corte territoriale, consistito nell’avere ritenuto inammissibile il motivo d’appello con cui si censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva richiesto informazioni ex art. 213 c.p.c. allo stesso Comune convenuto, per poi porre quelle informazioni a fondamento della decisione. Il ricorrente esponevarie censure così riassumibili: a) l’ordinanza di richiesta di informazioni al Comune convenuto era illegittima, perché aveva consentito al Comune l’elusione dei termini processuali per le produzioni documentali. L’Ente era parte in causa ed era in condizioni di produrre tempestivamente i documenti oggetto della richiesta con le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.; b) lo Studio si era opposto alla richiesta di informazioni, sia al momento dell’emissione dell’ordinanza,sia nella comparsa conclusionale; c) se una eccezione non è riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non può presumersi che sia stata rinunciata, se ciò non emerga da un comportamento inequivoco; d) la Corte d’appello non si era pronunciata sulla eccezione di nullità dell’ordinanzaex art. 213 c.p.c. adottata dal Tribunale, sicché la sentenza era viziata da omessa pronuncia. 1.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello non era tenuta a pronunciaresulla questione della legittimità dell’ordinanza istruttoria adottata dal tribunale ex articolo 213 c.p.c., dal momento che aveva ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello. 1.2. Nella parte in cui si sofferma a discorrere dei presupposti necessari affinché il giudice di merito possa legittimamente richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 213 c.p.c., il motivo è inammissibile per estraneità di tale censura rispetto alla ratio decidendi. La Corte d’appello infatti non ha adottato alcuna ordinanza ex art. 213 c.p.c.; né ha giudicato se il Tribunale potesse o non potesse adottare una ordinanza ex art. 213 c.p.c.. La Corte d’appello ha soltanto dichiarato inammissibileil motivo d’appello con cui si contestava il provvedimento ex art. 213 c.p.c. adottato dal Tribunale, e lo ha fatto sul presupposto che, nel giudizio di primo grado, l’odierno ricorrente avessedomandato la revoca dell’ordinanza ex articolo 213 c.p.c. per la prima volta con la comparsa conclusionale. Dunque, oggetto del contendere nella presente sede poteva essere, sul punto qui in esame, solo uno: se davvero l’appellante era decaduto dal diritto di chiedere la revoca d’una ordinanza istruttoria. Né viene in rilievo il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente a pagina 15 del ricorso (Cass. 25725/14), in quanto nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto non già che l’istanza di revoca di ordinanza istruttoria ex articolo 213 c.p.c. non fosse stata reiterata nel precisare le conclusioni, e quindi dovesse ritenersi abbandonata; ha ritenuto, invece, che quella istanza non fosse mai stata formulataprima del deposito della comparsa conclusionale, e che quindi fosse inammissibile perché tardiva. 1.3. Nella parte restante il motivo è infondato, in quanto correttamente la Corte d’appello ha adottato una decisione conforme a diritto. L’adozione di un provvedimento istruttorio non consentito dalla legge è, infatti, un atto processuale nullo, e le nullità processuali in materia di prove sono nullità relative, destinate a convertirsi in motivi di impugnazione. Spettava, dunque, alla parte interessata eccepire la suddetta nullità nella prima difesa utile, giusta la previsione dell’art. 157, secondo comma, c.p.c.. Infine, le deduzioni compiute a verbale, nel giudizio di primo grado, alle udienze del 3 maggio e del 19 luglio 2012, per come trascritte dal ricorrente rispettivamente alle pagine 11 e 14 del proprio ricorso, non contengono alcuna richiesta di revoca della contestato ordinanza. La prima verbalizzazione, infatti, ha ad oggetto semplicemente l’opposizione alla richiesta del Comune; la seconda, una mera contestazione dell’efficacia probatoria della documentazione acquisita. 2. Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c.. Ai fini dell’ammissibilità del motivo, il ricorrente deduce che le ricostruzioni fattuali di primo e secondo grado erano diverse e indipendenti l’una dall’altra. Non si sarebbe in presenza di una doppia conforme e, dunque, il motivo di ricorso sarebbe ammissibile. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che entrambi i giudici di merito non hanno preso in considerazione la circostanza che i cartelli di pericolo, se anche presenti, erano ruotati di centottanta gradi e divelti, e dunque irriconoscibili. La circostanza sarebbe stata dedotta fin dal primo grado ed era provata dalle fotografie prodotte, richiamate e localizzate dal ricorrente, che mostravano i cartelli di pericolo capovolti. 3. Il motivo è inammissibile. Sulla esistenza della responsabilità del Comune, infatti, vi è stata indiscutibilmente una doppia decisione conforme, che preclude la prospettabilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. La richiesta di condanna ai sensi dell'articolo 96, terzo comma, c.p.c., formulata dall'amministrazione controricorrente, va rigettata per difetto del requisito della colpa grave. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il ricorso; (-) condanna "[OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], Mombelli dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA]" alla rifusione in favore del Comune di Travagliato delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1
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