CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2025
Cassazione n. 38053/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 95 d.pr. 30 maggio 2002 n. 115 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso tale sentenza, ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato formulando due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; con il secondo la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e segnatamente sul diniego della concessione dell'art. 131 bis cod.pen. e delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso é nel complesso inammissibile. Ed invero entrambe le doglianze sono reiterative delle medesime questioni dedotte con l'atto di appello senza alcun reale confronto con la motivazione adottata dalla sentenza impugnata sul punto. In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato, la Corte di merito ha rilevato che l'imputato aveva esatta contezza della composizione del proprio nucleo familiare nell'anno 2019 (anno cui era riferito il reddito familiare da computare), tenuto conto che lui stesso aveva inserito nel nucleo familiare la madre [OSCURATO:PERSONA], i cui redditi da lavoro non erano stati tuttavia esposti risultando per di più l'[OSCURATO:PERSONA] convivente con la madre. Da tale premessa la Corte di merito ha tratto il convincimento che l'[OSCURATO:PERSONA] avesse dolosamente omesso di indicare tutte le risorse economiche del nucleo familiare considerato che il reddito effettivo non gli avrebbe consentito di ottenere il beneficio richiesto. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di merito con motivazione immune da contraddizioni ha posto in rilievo che il fatto non può ritenersi esiguo alla luce delle modalità della condotta e dell'entità del danno, essendosi la condotta concretizzata nell'omissione di una variazione di reddito piuttosto rilevante. Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, la sentenza impugnata ha fatto riferimento all'insussistenza di elementi di carattere positivo, facendo applicazione del principio secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489).4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euroEuattronnilj .t.A-M1A4 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i