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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2023

Cassazione n. 02211/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrente per il delitto di estorsione di cui al capo A) dell'imputazione - è generico, perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo, oltre che generico, risulta essere anche manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo di ricorso - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esimente di cui alli art. 649 cod. pen. - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3, anche per il pertinente richiamo giurisprudenziale); che tale ultimo motivo risulta anche manifestamente infondato, in quanto relativo a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12/12/2023 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso - vizio motivazionale e violazione di legge in relazione al giudizio di penale responsabilità dei ricorrente per il delitto di estorsione di cui al capo A) dell'imputazione - è generico, perché privo del requisito prescritto dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 1 e 2), non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che tale motivo, oltre che generico, risulta essere anche manifestamente infondato poiché inerente ad asserito difetto della motivazione non emergente dalla lettura del provvedimento impugnato; considerato che il secondo motivo di ricorso - violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'esimente di cui alli art. 649 cod. pen. - è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 3, anche per il pertinente richiamo giurisprudenziale); che tale ultimo motivo risulta anche manifestamente infondato, in quanto relativo a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità sul punto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12/12/2023 I
Sentenza Cassazione n. 02211/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris