CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 1973
Cassazione n. 51120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 07/02/1973 avverso la sentenza del 01/02/2023 del TRIBUNALE di CASTROVILLARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25315/2023 Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Castrovillari ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Castrovillari di condanna per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al raggiungimento della prova della responsabilità - non è consentito in sede di legittimità perché, ai sensi degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotti dal d. Igs. 6 febbraio 2018, n. 11, entrato in vigore il 6 marzo 2018), avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge, violazione di legge che, nel caso di specie, risulta solo enunciata nell'epigrafe del motivo di ricorso che, invece, al suo interno si limita a formulare doglianze sull'aspetto argomentativo o che, addirittura, sconfinano nel merito; Rilevato che il secondo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen.- è manifestamente infondato perché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace (Sez. U, Sentenza n. 53683 del 22/06/2017 Rv. 271587); Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la ricorrente denunzia l'eccessività del trattamento sanzionatorio- è manifestamente infondato, giacché il Tribunale ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria (pag. 4 della sentenza impugnata). D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 d