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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 17511/2026

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del 19/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale CRISTINAMARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della richiesta;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Alcuni coimputati di [OSCURATO:PERSONA] premettono di essere stati tratti a giudizio per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in un processo iniziato presso il Tribunale di NapoliNord e poi spostato per competenza al Tribunale di Napoli, dove pende davanti alla settimasezione.Viene evidenziato che i tempi lunghi del processo portavano alla scadenza deitermini massimi di durata delle misure cautelari e alla loro conseguente scarcerazione indata 24/07/2025, che provocava una sorta di scandalo mediatico che è alla base dell’istanzadi rimessione all’esame per quanto inerente anche al [OSCURATO:PERSONA] quale coimputato.Secondo gli instanti, infatti, la pressione mediatica ha influenzato e influenza igiudici, che hanno adottato disposizioni che hanno compromesso il diritto di difesa, tali dasuscitare il legittimo sospetto sulla loro effettiva imparzialità.A dimostrazione dell’esistenza di una campagna mediatica vengono richiamate ledichiarazioni rese dallo scrittore [OSCURATO:PERSONA], dall’ex magistrato e candidato sindaco diNapoli [OSCURATO:PERSONA], dall’influencer [OSCURATO:PERSONA].Il turbamento nel giudizio, secondo i coimputati, è dimostrato da tutta una serie diprovvedimenti e comportamenti adottati dai giudici, soprattutto intesi a considerare ilprocesso prioritario rispetto ad altri, che vengono puntualmente descritti, insieme a unapluralità di ulteriori circostanze.Sulla base di tali premesse in fatto la richiesta di rimessione muove dallarappresentazione di una situazione ambientale eccezionalmente deteriorata, nella quale ilprocesso non si svolgerebbe più in un contesto di fisiologica attenzione pubblica, maall’interno di una campagna mediatica pervasiva, localmente concentrata e fortementepolarizzata, capace di incidere sul regolare esercizio della giurisdizione.

Il presupposto è chetale pressione abbia assunto una dimensione tale da non poter essere più considerataesterna o neutra rispetto al giudizio.Si osserva che ciò che rileva non è, in sé, l’esistenza di un dibattito pubblico acceso,bensì il fatto che questa pressione avrebbe orientato l’organizzazione del processo,imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenze oggettive.L’attribuzione al procedimento di una priorità assoluta, l’imposizione di tempi di definizionerigidi e predeterminati, la compressione delle esigenze difensive e la concentrazione delgiudizio in un collegio sottratto alle ordinarie regole tabellari vengono presentate come sceltefunzionali a dare una risposta alla “piazza”, piuttosto che a garantire un equilibratosvolgimento del processo.In questo quadro assume rilievo il ruolo del vertice dell’ufficio giudiziario, non in unaprospettiva soggettiva di sospetto personale, ma come centro di imputazione di decisioniorganizzative che avrebbero recepito e tradotto le sollecitazioni esterne in assettiprocessuali concreti.

La pressione mediatica, così, non si sarebbe limitata a creare un climaostile, ma avrebbe inciso sulle condizioni strutturali del giudizio, determinando uncoinvolgimento dell’intero Tribunale e rendendo inidonei i rimedi ordinari dell’astensione edella ricusazione.Il legittimo sospetto, secondo gli instanti, si presenta come fenomeno oggettivo esistemico: non si denuncia l’incapacità tecnica dei giudici né un loro pregiudizio individuale,ma il rischio che il giudizio sia condizionato da un contesto nel quale l’accusa vienesimbolicamente identificata con l’interesse pubblico e la difesa con un ostacolo alla suarealizzazione.

In tale clima, la reiterata adozione di decisioni già orientate all’accelerazione ealla specializzazione del processo è indicata come conferma di un condizionamento non piùpotenziale, ma attuale.La rimessione viene dunque richiesta non come rimedio eccezionale a un singolospostando il processo in una sede in cui possa svolgersi al riparo da pressioni ambientali talida far dubitare, secondo un criterio oggettivo, della piena imparzialità del giudice e dellaeffettiva parità delle parti.Con successiva memoria gli instanti - oltre a richiedere l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutte le parti -illustrano ulterioriaccadimenti a sostegno diquanto sostenuto.Si dà atto che sono state depositate conclusioni scritte della parte civile RFI ReteCONSIDERATO IN DIRITTO1.

L’istanza è inammissibile in quanto non è stata notificata personalmente adalcune delle parti interessate.2.Va rilevato, infatti, che l’istanza è stata resa nota agli altri imputati non rimettenti enon presenti mediante la consegna di una copia al loro difensore in udienza, il quale hafirmato per ricevuta su un foglio predisposto dai difensori dei ricorrenti rimettenti.In particolare, per come emerge dalla lettura della trascrizione della relativafonoregistrazione, all’udienza del 19 novembre 2025, l’[OSCURATO:PERSONA], anche in nome eper conto degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Genovino, Campana, Sammarco, Botti, Siracusa,Spadafora e Procentese, depositava l’istanza di rimessione specificando che detto depositodoveva valere come avviso per tutte le parti, alle quali contestualmente consegnava copiadell’istanza corredata degli allegati.

Si precisava che la copia veniva consegnata alle partiprivate presenti o rappresentate e al Pubblico ministero, parti civili comprese, mentre per iterzi interessati non presenti e le persone offese non costituite, si sarebbe provveduto neitermini di legge.Sempre dalla lettura della trascrizione della fonoregistrazione del verbaledell’udienza del 19 novembre 2025 emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] specificava: «questanotifica viene fatta in conformità con l’orientamento stabilito dalla cassazione prima,sentenza n. 56 del 9 gennaio 1996 che è stata poi confermata integralmente conorientamento della successiva ordinanza della seconda sezione del 2015 numero 45333».Dalla lettura del verbale emerge, ancora, che gli avvocati – in accordo con ilPresidente del Collegio -si riservavano di depositare l’istanza in cancelleria.

L’istanza, ineffetti, risulta depositata in Cancelleria il 19.11.2025.

Tanto rilevato in fatto, va osservato che la descritta modalità di comunicazione –perquanto relativo alla consegna di copia dell’istanza di rimessione a mani del difensore degliimputati non presenti - non soddisfa le formalità previste a pena d’inammissibilità dall’art. 46,commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che l’istanza di rimessione sia notificata alle altreparti personalmente, senza che siano ammessi altri mezzi.È pacifico che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizioneindefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanzadi essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez.

U, n. 6925 del 12/05/1995,Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n.12421 del 12/01/2001, Savio, Rv. 218403).Quanto alla corretta interpretazione della norma in ordine alle modalità concrete dinotificazione, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che l’istanza deve essereportata a conoscenza (notificata) alle parti personalmente e non al loro difensore.In tal senso è stato chiarito che è irrituale la notificazione dell'istanza di rimessione aldifensore di altra parte del processo che non sia presente, in quanto la rappresentanzadi detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sono destinatarie personalmentele altre parti e la cui notifica non ammette equipollenti (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019,Crescimone, Rv. 276580; Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448; Sez.1, n. 4122 del 12/06/1997, Aschieri, Rv. 208398;Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv.203063).Si è ritenuto, infatti, che fosse irrituale la notifica al difensore della parte nonpresente (una curatela fallimentare) anche nel caso in cui il primo era procuratore speciale;Sez. 6, n. 16124 del 13/05/2020, Mazzei, non massimata; Sez. 5, n. 4185 del 20/12/2018,dep. 2019, Staiti; Sez. 7, n. 44598 del 29/10/2013, Strangio).Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre parti personalmente,compresa la persona offesa dal reato ancorché non costituita parte civile –trovagiustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che, potendo comportare unaderoga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essereben conosciuta dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire (Sez. 7, n.44598/2013, cit.; Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 55 del09/01/1998, Bardellino, Rv. 210234).Il fondamento ispiratore del rigore che connota tale interpretazione, dunque, varinvenuto nel presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge, suscettibile diessere messo in discussione per effetto dello spostamento del processo, con laconseguente necessità di assicurare la piena conoscenza da parte degli interessati di unposti in condizione di interloquire(Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720;Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995,Micheletti, Rv. 203023-01).Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione in udienza eseguita amani del difensore delle parti non presenti, in mancanza di una condizione indispensabile diammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.2.

All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.3.

Si ritiene di non dover disporre alcunché in favore della parte civile, non presenteall’udienza di questo procedimento – autonomo in quanto separato dal principale - e che si èlimitata a depositare note scritte in cancelleria.

P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna l'instante al pagamento della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende.

Nulla per la parte civile RFI - [OSCURATO:SOCIETA]Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del 19/11/2025 del TRIBUNALE di NAPOLI,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];sentito il Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale CRISTINAMARZAGALLI, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità della richiesta;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Alcuni coimputati di [OSCURATO:PERSONA] premettono di essere stati tratti a giudizio per ilreato di cui all’art. 416-bis cod. pen. in un processo iniziato presso il Tribunale di NapoliNord e poi spostato per competenza al Tribunale di Napoli, dove pende davanti alla settimasezione.Viene evidenziato che i tempi lunghi del processo portavano alla scadenza deitermini massimi di durata delle misure cautelari e alla loro conseguente scarcerazione indata 24/07/2025, che provocava una sorta di scandalo mediatico che è alla base dell’istanzadi rimessione all’esame per quanto inerente anche al [OSCURATO:PERSONA] quale coimputato.Secondo gli instanti, infatti, la pressione mediatica ha influenzato e influenza igiudici, che hanno adottato disposizioni che hanno compromesso il diritto di difesa, tali dasuscitare il legittimo sospetto sulla loro effettiva imparzialità.A dimostrazione dell’esistenza di una campagna mediatica vengono richiamate ledichiarazioni rese dallo scrittore [OSCURATO:PERSONA], dall’ex magistrato e candidato sindaco diNapoli [OSCURATO:PERSONA], dall’influencer [OSCURATO:PERSONA].Il turbamento nel giudizio, secondo i coimputati, è dimostrato da tutta una serie diprovvedimenti e comportamenti adottati dai giudici, soprattutto intesi a considerare ilprocesso prioritario rispetto ad altri, che vengono puntualmente descritti, insieme a unapluralità di ulteriori circostanze.Sulla base di tali premesse in fatto la richiesta di rimessione muove dallarappresentazione di una situazione ambientale eccezionalmente deteriorata, nella quale ilprocesso non si svolgerebbe più in un contesto di fisiologica attenzione pubblica, maall’interno di una campagna mediatica pervasiva, localmente concentrata e fortementepolarizzata, capace di incidere sul regolare esercizio della giurisdizione. Il presupposto è chetale pressione abbia assunto una dimensione tale da non poter essere più considerataesterna o neutra rispetto al giudizio.Si osserva che ciò che rileva non è, in sé, l’esistenza di un dibattito pubblico acceso,bensì il fatto che questa pressione avrebbe orientato l’organizzazione del processo,imprimendogli un carattere di eccezionalità non giustificato da esigenze oggettive.L’attribuzione al procedimento di una priorità assoluta, l’imposizione di tempi di definizionerigidi e predeterminati, la compressione delle esigenze difensive e la concentrazione delgiudizio in un collegio sottratto alle ordinarie regole tabellari vengono presentate come sceltefunzionali a dare una risposta alla “piazza”, piuttosto che a garantire un equilibratosvolgimento del processo.In questo quadro assume rilievo il ruolo del vertice dell’ufficio giudiziario, non in unaprospettiva soggettiva di sospetto personale, ma come centro di imputazione di decisioniorganizzative che avrebbero recepito e tradotto le sollecitazioni esterne in assettiprocessuali concreti. La pressione mediatica, così, non si sarebbe limitata a creare un climaostile, ma avrebbe inciso sulle condizioni strutturali del giudizio, determinando uncoinvolgimento dell’intero Tribunale e rendendo inidonei i rimedi ordinari dell’astensione edella ricusazione.Il legittimo sospetto, secondo gli instanti, si presenta come fenomeno oggettivo esistemico: non si denuncia l’incapacità tecnica dei giudici né un loro pregiudizio individuale,ma il rischio che il giudizio sia condizionato da un contesto nel quale l’accusa vienesimbolicamente identificata con l’interesse pubblico e la difesa con un ostacolo alla suarealizzazione. In tale clima, la reiterata adozione di decisioni già orientate all’accelerazione ealla specializzazione del processo è indicata come conferma di un condizionamento non piùpotenziale, ma attuale.La rimessione viene dunque richiesta non come rimedio eccezionale a un singolospostando il processo in una sede in cui possa svolgersi al riparo da pressioni ambientali talida far dubitare, secondo un criterio oggettivo, della piena imparzialità del giudice e dellaeffettiva parità delle parti.Con successiva memoria gli instanti - oltre a richiedere l’integrazione delcontraddittorio nei confronti di tutte le parti -illustrano ulterioriaccadimenti a sostegno diquanto sostenuto.Si dà atto che sono state depositate conclusioni scritte della parte civile RFI ReteCONSIDERATO IN DIRITTO1. L’istanza è inammissibile in quanto non è stata notificata personalmente adalcune delle parti interessate.2.Va rilevato, infatti, che l’istanza è stata resa nota agli altri imputati non rimettenti enon presenti mediante la consegna di una copia al loro difensore in udienza, il quale hafirmato per ricevuta su un foglio predisposto dai difensori dei ricorrenti rimettenti.In particolare, per come emerge dalla lettura della trascrizione della relativafonoregistrazione, all’udienza del 19 novembre 2025, l’[OSCURATO:PERSONA], anche in nome eper conto degli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Genovino, Campana, Sammarco, Botti, Siracusa,Spadafora e Procentese, depositava l’istanza di rimessione specificando che detto depositodoveva valere come avviso per tutte le parti, alle quali contestualmente consegnava copiadell’istanza corredata degli allegati. Si precisava che la copia veniva consegnata alle partiprivate presenti o rappresentate e al Pubblico ministero, parti civili comprese, mentre per iterzi interessati non presenti e le persone offese non costituite, si sarebbe provveduto neitermini di legge.Sempre dalla lettura della trascrizione della fonoregistrazione del verbaledell’udienza del 19 novembre 2025 emerge che l’[OSCURATO:PERSONA] specificava: «questanotifica viene fatta in conformità con l’orientamento stabilito dalla cassazione prima,sentenza n. 56 del 9 gennaio 1996 che è stata poi confermata integralmente conorientamento della successiva ordinanza della seconda sezione del 2015 numero 45333».Dalla lettura del verbale emerge, ancora, che gli avvocati – in accordo con ilPresidente del Collegio -si riservavano di depositare l’istanza in cancelleria. L’istanza, ineffetti, risulta depositata in Cancelleria il 19.11.2025. Tanto rilevato in fatto, va osservato che la descritta modalità di comunicazione –perquanto relativo alla consegna di copia dell’istanza di rimessione a mani del difensore degliimputati non presenti - non soddisfa le formalità previste a pena d’inammissibilità dall’art. 46,commi 1 e 4, cod. proc. pen., che dispone che l’istanza di rimessione sia notificata alle altreparti personalmente, senza che siano ammessi altri mezzi.È pacifico che la notifica alle altre parti di detta richiesta costituisce una condizioneindefettibile di ammissibilità della stessa, che non ammette equipollenti, sicché, in mancanzadi essa, l'istanza deve essere dichiarata inammissibile (Sez. U, n. 6925 del 12/05/1995,Romanelli, Rv. 201300; Sez. 2, n. 45333 del 28/10/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264960; Sez. 1, n.12421 del 12/01/2001, Savio, Rv. 218403).Quanto alla corretta interpretazione della norma in ordine alle modalità concrete dinotificazione, questa Corte ha avuto modo di affermare più volte che l’istanza deve essereportata a conoscenza (notificata) alle parti personalmente e non al loro difensore.In tal senso è stato chiarito che è irrituale la notificazione dell'istanza di rimessione aldifensore di altra parte del processo che non sia presente, in quanto la rappresentanzadi detta istanza, che è atto personale della parte, del quale sono destinatarie personalmentele altre parti e la cui notifica non ammette equipollenti (Sez. 2, n. 31553 del 26/06/2019,Crescimone, Rv. 276580; Sez. 5, n. 6357 del 16/12/2016, dep. 2017, B., Rv. 269448; Sez.1, n. 4122 del 12/06/1997, Aschieri, Rv. 208398;Sez. 1, n. 5652 del 09/11/1995, Galli, Rv.203063).Si è ritenuto, infatti, che fosse irrituale la notifica al difensore della parte nonpresente (una curatela fallimentare) anche nel caso in cui il primo era procuratore speciale;Sez. 6, n. 16124 del 13/05/2020, Mazzei, non massimata; Sez. 5, n. 4185 del 20/12/2018,dep. 2019, Staiti; Sez. 7, n. 44598 del 29/10/2013, Strangio).Il rigore di tale orientamento – che impone la notifica alle altre parti personalmente,compresa la persona offesa dal reato ancorché non costituita parte civile –trovagiustificazione nella rilevanza della richiesta di rimessione che, potendo comportare unaderoga al principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge, deve essereben conosciuta dagli altri interessati affinché abbiano la possibilità di interloquire (Sez. 7, n.44598/2013, cit.; Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 55 del09/01/1998, Bardellino, Rv. 210234).Il fondamento ispiratore del rigore che connota tale interpretazione, dunque, varinvenuto nel presidio del principio del giudice naturale precostituito per legge, suscettibile diessere messo in discussione per effetto dello spostamento del processo, con laconseguente necessità di assicurare la piena conoscenza da parte degli interessati di unposti in condizione di interloquire(Sez. 5, n. 39039 del 06/07/2012, Angelini, Rv. 253720;Sez. 1, n. 4122/1997, cit.; Sez. 1, n. 5652/1995, cit.; Sez. 1, n. 4859 del 06/10/1995,Micheletti, Rv. 203023-01).Tale rigore non consente di ritenere valida la notificazione in udienza eseguita amani del difensore delle parti non presenti, in mancanza di una condizione indispensabile diammissibilità ai sensi dell'art. 46 cod. proc. pen.2. All'inammissibilità della richiesta consegue, ai sensi dell'art. 48, comma 6, cod.proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di una somma in favore della Cassadelle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila.3. Si ritiene di non dover disporre alcunché in favore della parte civile, non presenteall’udienza di questo procedimento – autonomo in quanto separato dal principale - e che si èlimitata a depositare note scritte in cancelleria. P.Q.MDichiara inammissibile la richiesta e condanna l'instante al pagamento della somma di eurotremila in favore della cassa delle ammende. Nulla per la parte civile RFI - [OSCURATO:SOCIETA]Così è deciso, 24/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA]
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