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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2026

Cassazione n. 07152/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24839/2021 R.G. propostoDIANA LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iengo– ricorrente –controCENTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE DI NAPOLINumero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 719/2021depositata il 26/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’appello diNapoli n. 719/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, la quale, nelcontraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato improcedibile il gravameproposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale diNapoli n. 5794/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019.2.

La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che l’odierno ricorrenteaveva omesso di depositare entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. laprova della notifica del gravame medesimo, essendosi limitato adepositare su mero supporto carteceo le sole ricevute di accettazionee avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, omettendo dichiedere la rimessione in termini e procedendo al deposito dellaversione informatica dei messaggi di notifica a termine ex art. 350c.p.c. ormai perento, risultando in tal modo la costituzione affetta danullità non sanata.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita «con modalità telematiche»,salvo il caso in cui ciò «non sia possibile», nel qual caso può essereSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026fornita mediante il materiale deposito di una «copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.La Corte d’appello ha quindi concluso che “ne consegue che ildifensore della parte che abbia provveduto, come nella specie, allanotificazione dell’appello per mezzo della posta elettronica certificatadeve darne la prova, se possibile, «con modalità telematiche» e, più inparticolare, depositando telematicamente l’originale (o un duplicatoinformatico o una copia informatica autenticata dell’originale) delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellerelative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e, soloqualora ciò risulti impossibile, mediante il deposito delle copie susupporto analogico di questi stessi atti e dell’attestazione della loroconformità ai relativi originali informatici”.La decisione impugnata ha pur dato atto che, ai sensi dell’art. 16-bis, commi 1 e 9-ter, D.L. n. 179/2012 è tuttora consentito alle partidi costituirsi, innanzi ai tribunali e alle corti di appello, con modalitànon telematiche, ma ha affermato che “anche l’avvocato che decida dicostituirsi con modalità non telematiche deve fornire la prova dellanotifica telematica della citazione pur sempre nei modi previsti dall’art.9 co. 1 bis cit., non potendosi giudicare a tanto impossibilitato, se nonmomentaneamente, ossia fino alla creazione del fascicolo telematico eben potendo, ove si sia limitato a fornire la prova della notificatelematica mediante documentazione su supporto cartaceo,provvedere alla regolarizzazione della costituzione, mediante ildeposito telematico dell’originale dell’atto notificato (e del relativomessaggio in formato .eml), al più tardi entro l’udienza di cui all’art.350 c.p.c.”.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni, “in quanto lamancata produzione dei documenti attestanti la notificadell’appello (che va rilevata d’ufficio, a pena di improcedibilitàdell’appello, ai sensi dell’art. 348, co. 1, c.p.c.) rileva non soloper consentire al giudice di accertare la rituale instaurazionedel contraddittorio, ma anche ai fini della prova dellatempestività della costituzione in giudizio dell’appellante”;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo, “in quanto ilprincipio di libertà delle forme si riferisce alla forma degli attiprocessuali e non alle modalità di trasmissione all'ufficio deglistessi”;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. si fosse costituitaproducendo la copia dell’atto di appello ad essa notificato, inquanto tale produzione non recava la data della notifica e,quindi, non consentiva di verificare il rispetto del termine exart. 347 c.p.c.3.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenzae del procedimento (art. 360, n.4, c.p.c., in relazione agli artt. 160,165, 347, 348, 350, c.p.c.). insussistenza della ritenuta improcedibilitàdell’appello – validità della prova cartacea della notifica. in subordine,sanatoria per avvenuta costituzione degli appellati.”.Il ricorso censura la decisione impugnata, evidenziando che sindall’atto della costituzione dell’odierno ricorrente erano statedepositate le copie cartacee dei messaggi di posta elettronica di notificadell’atto di appello e che nessuno degli appellati, costituitisitempestivamente, aveva sollevato contestazioni sulla tempestivitàdell’appello e la regolarità della notifica.Evidenzia ulteriormente che, conclusa l’udienza ex art. 350 c.p.c.,si è provveduto al deposito delle notifiche in formato digitale .eml.Argomenta, quindi, che, diversamente da quanto opinato dallaCorte partenopea, non poteva sussistere alcuna incertezza in ordine alregolare perfezionamento della notifica dell’appello anche inconsiderazione del fatto che gli appellati si erano costituiti indicandospecificamente la data di notifica dell’appello.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 160, 165, 347, 348, 350 c.p.c.Argomenta il ricorso che “In via alternativa e subornata [sic] alprecedente motivo, questa difesa ritiene sommessamente che tutte lededuzioni ivi esposte, e che si intendono qui confermate e richiamateper intero, integrino anche vizio di violazione di norme di dirittosussumibile nell’alveo dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”:1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, ultimocomma, 157, 166, 167, 347 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte partenopeaavrebbe “obliterato” l’efficacia sanante delle costituzioni di entrambi gliappellati, ossia il raggiungimento dello scopo della notifica, in tal modoviolando le previsioni di cui alla rubrica del motivo, in quanto“l’avvenuta rituale costituzione di entrambi gli appellati, senza che glistessi abbiano sollevato la minima eccezione in punto di tempestività eregolarità della notifica del gravame e dell’iscrizione a ruolo della causa,ha prodotto comune l’effetto sanante di qualsiasi astratto vizio”.Soggiunge che “la produzione sia pur oltre l’udienza ex art. 350c.p.c. del messaggio telematico della notifica, in formato .eml, havalore di conferma e ratifica della produzione cartacea depositataall’atto dell’iscrizione a ruolo, e non è pertanto tardiva, in quanto didata certa anteriore e inserita nel fascicolo telematico al solo fine diconsentire alla Corte di Appello di non dubitare della regolarecostituzione dell’appellante”.1.4.

Il ricorrente formula poi un quarto motivo che si sostanzia nellarichiesta di procedere alla decisione nel merito della controversia exart. 384 c.p.c., riproponendo i motivi di censura formulati all’indirizzodella decisione di primo grado.2.

I primi tre motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesimaquestione inerente alla lamentata erroneità della declaratoria diimprocedibilità dell’appello, possono essere congiuntamente esaminatie si rivelano fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono,intendendo questa Corte dare continuità all’orientamento espressoanche di recente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026espressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteaffermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Né, da ultimo, varrebbe obiettare – in ipotesi – che i precedenti diquesta Corte in materia siano stati assunti con riferimento ad ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatelematica.La distinzione, in effetti, non avrebbe alcun pregio, posto che iprincipi di interpretazione “ragionata” delle forme del processo e disanatoria di ogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopodell’atto hanno una portata generale, che si applica a qualsivogliaregola procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione delprocesso civile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche nonvalgono certo a stravolgere i cennati principi generali che regolano ilprocesso civile, sin dall’introduzione del codice di rito.3.

La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente Oggetto: Appello –Notifica mediante PEC –[OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere Costituzione mediantedeposito di copia cartaceaEDUARDO CAMPESE - Consigliere con attestazione –Improcedibilità -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere EsclusioneUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24839/2021 R.G. propostoDIANA LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iengo– ricorrente –controCENTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE DI NAPOLINumero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 719/2021depositata il 26/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’appello diNapoli n. 719/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, la quale, nelcontraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato improcedibile il gravameproposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale diNapoli n. 5794/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019.2.

La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che l’odierno ricorrenteaveva omesso di depositare entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. laprova della notifica del gravame medesimo, essendosi limitato adepositare su mero supporto carteceo le sole ricevute di accettazionee avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, omettendo dichiedere la rimessione in termini e procedendo al deposito dellaversione informatica dei messaggi di notifica a termine ex art. 350c.p.c. ormai perento, risultando in tal modo la costituzione affetta danullità non sanata.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita «con modalità telematiche»,salvo il caso in cui ciò «non sia possibile», nel qual caso può essereSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026fornita mediante il materiale deposito di una «copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.La Corte d’appello ha quindi concluso che “ne consegue che ildifensore della parte che abbia provveduto, come nella specie, allanotificazione dell’appello per mezzo della posta elettronica certificatadeve darne la prova, se possibile, «con modalità telematiche» e, più inparticolare, depositando telematicamente l’originale (o un duplicatoinformatico o una copia informatica autenticata dell’originale) delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellerelative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e, soloqualora ciò risulti impossibile, mediante il deposito delle copie susupporto analogico di questi stessi atti e dell’attestazione della loroconformità ai relativi originali informatici”.La decisione impugnata ha pur dato atto che, ai sensi dell’art. 16-bis, commi 1 e 9-ter, D.L. n. 179/2012 è tuttora consentito alle partidi costituirsi, innanzi ai tribunali e alle corti di appello, con modalitànon telematiche, ma ha affermato che “anche l’avvocato che decida dicostituirsi con modalità non telematiche deve fornire la prova dellanotifica telematica della citazione pur sempre nei modi previsti dall’art.9 co. 1 bis cit., non potendosi giudicare a tanto impossibilitato, se nonmomentaneamente, ossia fino alla creazione del fascicolo telematico eben potendo, ove si sia limitato a fornire la prova della notificatelematica mediante documentazione su supporto cartaceo,provvedere alla regolarizzazione della costituzione, mediante ildeposito telematico dell’originale dell’atto notificato (e del relativomessaggio in formato .eml), al più tardi entro l’udienza di cui all’art.350 c.p.c.”.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni, “in quanto lamancata produzione dei documenti attestanti la notificadell’appello (che va rilevata d’ufficio, a pena di improcedibilitàdell’appello, ai sensi dell’art. 348, co. 1, c.p.c.) rileva non soloper consentire al giudice di accertare la rituale instaurazionedel contraddittorio, ma anche ai fini della prova dellatempestività della costituzione in giudizio dell’appellante”;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo, “in quanto ilprincipio di libertà delle forme si riferisce alla forma degli attiprocessuali e non alle modalità di trasmissione all'ufficio deglistessi”;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. si fosse costituitaproducendo la copia dell’atto di appello ad essa notificato, inquanto tale produzione non recava la data della notifica e,quindi, non consentiva di verificare il rispetto del termine exart. 347 c.p.c.3.

Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].4.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è affidato a quattro motivi.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenzae del procedimento (art. 360, n.4, c.p.c., in relazione agli artt. 160,165, 347, 348, 350, c.p.c.). insussistenza della ritenuta improcedibilitàdell’appello – validità della prova cartacea della notifica. in subordine,sanatoria per avvenuta costituzione degli appellati.”.Il ricorso censura la decisione impugnata, evidenziando che sindall’atto della costituzione dell’odierno ricorrente erano statedepositate le copie cartacee dei messaggi di posta elettronica di notificadell’atto di appello e che nessuno degli appellati, costituitisitempestivamente, aveva sollevato contestazioni sulla tempestivitàdell’appello e la regolarità della notifica.Evidenzia ulteriormente che, conclusa l’udienza ex art. 350 c.p.c.,si è provveduto al deposito delle notifiche in formato digitale .eml.Argomenta, quindi, che, diversamente da quanto opinato dallaCorte partenopea, non poteva sussistere alcuna incertezza in ordine alregolare perfezionamento della notifica dell’appello anche inconsiderazione del fatto che gli appellati si erano costituiti indicandospecificamente la data di notifica dell’appello.1.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 160, 165, 347, 348, 350 c.p.c.Argomenta il ricorso che “In via alternativa e subornata [sic] alprecedente motivo, questa difesa ritiene sommessamente che tutte lededuzioni ivi esposte, e che si intendono qui confermate e richiamateper intero, integrino anche vizio di violazione di norme di dirittosussumibile nell’alveo dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”:1.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, ultimocomma, 157, 166, 167, 347 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte partenopeaavrebbe “obliterato” l’efficacia sanante delle costituzioni di entrambi gliappellati, ossia il raggiungimento dello scopo della notifica, in tal modoviolando le previsioni di cui alla rubrica del motivo, in quanto“l’avvenuta rituale costituzione di entrambi gli appellati, senza che glistessi abbiano sollevato la minima eccezione in punto di tempestività eregolarità della notifica del gravame e dell’iscrizione a ruolo della causa,ha prodotto comune l’effetto sanante di qualsiasi astratto vizio”.Soggiunge che “la produzione sia pur oltre l’udienza ex art. 350c.p.c. del messaggio telematico della notifica, in formato .eml, havalore di conferma e ratifica della produzione cartacea depositataall’atto dell’iscrizione a ruolo, e non è pertanto tardiva, in quanto didata certa anteriore e inserita nel fascicolo telematico al solo fine diconsentire alla Corte di Appello di non dubitare della regolarecostituzione dell’appellante”.1.4.

Il ricorrente formula poi un quarto motivo che si sostanzia nellarichiesta di procedere alla decisione nel merito della controversia exart. 384 c.p.c., riproponendo i motivi di censura formulati all’indirizzodella decisione di primo grado.2.

I primi tre motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesimaquestione inerente alla lamentata erroneità della declaratoria diimprocedibilità dell’appello, possono essere congiuntamente esaminatie si rivelano fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono,intendendo questa Corte dare continuità all’orientamento espressoanche di recente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026espressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteaffermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Né, da ultimo, varrebbe obiettare – in ipotesi – che i precedenti diquesta Corte in materia siano stati assunti con riferimento ad ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatelematica.La distinzione, in effetti, non avrebbe alcun pregio, posto che iprincipi di interpretazione “ragionata” delle forme del processo e disanatoria di ogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopodell’atto hanno una portata generale, che si applica a qualsivogliaregola procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione delprocesso civile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche nonvalgono certo a stravolgere i cennati principi generali che regolano ilprocesso civile, sin dall’introduzione del codice di rito.3.

La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Sez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez.

S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24839/2021 R.G. propostoDIANA LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iengo– ricorrente –controCENTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE DI NAPOLINumero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 719/2021depositata il 26/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’appello diNapoli n. 719/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, la quale, nelcontraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato improcedibile il gravameproposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale diNapoli n. 5794/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019.2. La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che l’odierno ricorrenteaveva omesso di depositare entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. laprova della notifica del gravame medesimo, essendosi limitato adepositare su mero supporto carteceo le sole ricevute di accettazionee avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, omettendo dichiedere la rimessione in termini e procedendo al deposito dellaversione informatica dei messaggi di notifica a termine ex art. 350c.p.c. ormai perento, risultando in tal modo la costituzione affetta danullità non sanata.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita «con modalità telematiche»,salvo il caso in cui ciò «non sia possibile», nel qual caso può essereSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026fornita mediante il materiale deposito di una «copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.La Corte d’appello ha quindi concluso che “ne consegue che ildifensore della parte che abbia provveduto, come nella specie, allanotificazione dell’appello per mezzo della posta elettronica certificatadeve darne la prova, se possibile, «con modalità telematiche» e, più inparticolare, depositando telematicamente l’originale (o un duplicatoinformatico o una copia informatica autenticata dell’originale) delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellerelative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e, soloqualora ciò risulti impossibile, mediante il deposito delle copie susupporto analogico di questi stessi atti e dell’attestazione della loroconformità ai relativi originali informatici”.La decisione impugnata ha pur dato atto che, ai sensi dell’art. 16-bis, commi 1 e 9-ter, D.L. n. 179/2012 è tuttora consentito alle partidi costituirsi, innanzi ai tribunali e alle corti di appello, con modalitànon telematiche, ma ha affermato che “anche l’avvocato che decida dicostituirsi con modalità non telematiche deve fornire la prova dellanotifica telematica della citazione pur sempre nei modi previsti dall’art.9 co. 1 bis cit., non potendosi giudicare a tanto impossibilitato, se nonmomentaneamente, ossia fino alla creazione del fascicolo telematico eben potendo, ove si sia limitato a fornire la prova della notificatelematica mediante documentazione su supporto cartaceo,provvedere alla regolarizzazione della costituzione, mediante ildeposito telematico dell’originale dell’atto notificato (e del relativomessaggio in formato .eml), al più tardi entro l’udienza di cui all’art.350 c.p.c.”.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni, “in quanto lamancata produzione dei documenti attestanti la notificadell’appello (che va rilevata d’ufficio, a pena di improcedibilitàdell’appello, ai sensi dell’art. 348, co. 1, c.p.c.) rileva non soloper consentire al giudice di accertare la rituale instaurazionedel contraddittorio, ma anche ai fini della prova dellatempestività della costituzione in giudizio dell’appellante”;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo, “in quanto ilprincipio di libertà delle forme si riferisce alla forma degli attiprocessuali e non alle modalità di trasmissione all'ufficio deglistessi”;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. si fosse costituitaproducendo la copia dell’atto di appello ad essa notificato, inquanto tale produzione non recava la data della notifica e,quindi, non consentiva di verificare il rispetto del termine exart. 347 c.p.c.3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenzae del procedimento (art. 360, n.4, c.p.c., in relazione agli artt. 160,165, 347, 348, 350, c.p.c.). insussistenza della ritenuta improcedibilitàdell’appello – validità della prova cartacea della notifica. in subordine,sanatoria per avvenuta costituzione degli appellati.”.Il ricorso censura la decisione impugnata, evidenziando che sindall’atto della costituzione dell’odierno ricorrente erano statedepositate le copie cartacee dei messaggi di posta elettronica di notificadell’atto di appello e che nessuno degli appellati, costituitisitempestivamente, aveva sollevato contestazioni sulla tempestivitàdell’appello e la regolarità della notifica.Evidenzia ulteriormente che, conclusa l’udienza ex art. 350 c.p.c.,si è provveduto al deposito delle notifiche in formato digitale .eml.Argomenta, quindi, che, diversamente da quanto opinato dallaCorte partenopea, non poteva sussistere alcuna incertezza in ordine alregolare perfezionamento della notifica dell’appello anche inconsiderazione del fatto che gli appellati si erano costituiti indicandospecificamente la data di notifica dell’appello.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 160, 165, 347, 348, 350 c.p.c.Argomenta il ricorso che “In via alternativa e subornata [sic] alprecedente motivo, questa difesa ritiene sommessamente che tutte lededuzioni ivi esposte, e che si intendono qui confermate e richiamateper intero, integrino anche vizio di violazione di norme di dirittosussumibile nell’alveo dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”:1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, ultimocomma, 157, 166, 167, 347 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte partenopeaavrebbe “obliterato” l’efficacia sanante delle costituzioni di entrambi gliappellati, ossia il raggiungimento dello scopo della notifica, in tal modoviolando le previsioni di cui alla rubrica del motivo, in quanto“l’avvenuta rituale costituzione di entrambi gli appellati, senza che glistessi abbiano sollevato la minima eccezione in punto di tempestività eregolarità della notifica del gravame e dell’iscrizione a ruolo della causa,ha prodotto comune l’effetto sanante di qualsiasi astratto vizio”.Soggiunge che “la produzione sia pur oltre l’udienza ex art. 350c.p.c. del messaggio telematico della notifica, in formato .eml, havalore di conferma e ratifica della produzione cartacea depositataall’atto dell’iscrizione a ruolo, e non è pertanto tardiva, in quanto didata certa anteriore e inserita nel fascicolo telematico al solo fine diconsentire alla Corte di Appello di non dubitare della regolarecostituzione dell’appellante”.1.4. Il ricorrente formula poi un quarto motivo che si sostanzia nellarichiesta di procedere alla decisione nel merito della controversia exart. 384 c.p.c., riproponendo i motivi di censura formulati all’indirizzodella decisione di primo grado.2. I primi tre motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesimaquestione inerente alla lamentata erroneità della declaratoria diimprocedibilità dell’appello, possono essere congiuntamente esaminatie si rivelano fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono,intendendo questa Corte dare continuità all’orientamento espressoanche di recente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026espressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteaffermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Né, da ultimo, varrebbe obiettare – in ipotesi – che i precedenti diquesta Corte in materia siano stati assunti con riferimento ad ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatelematica.La distinzione, in effetti, non avrebbe alcun pregio, posto che iprincipi di interpretazione “ragionata” delle forme del processo e disanatoria di ogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopodell’atto hanno una portata generale, che si applica a qualsivogliaregola procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione delprocesso civile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche nonvalgono certo a stravolgere i cennati principi generali che regolano ilprocesso civile, sin dall’introduzione del codice di rito.3. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità.Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] - Presidente Oggetto:  Appello –Notifica mediante PEC –[OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere Costituzione mediantedeposito di copia cartaceaEDUARDO CAMPESE - Consigliere con attestazione –Improcedibilità -[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere EsclusioneUd. 10/03/2026 CCha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24839/2021 R.G. propostoDIANA LORENZO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Iengo– ricorrente –controCENTRO [OSCURATO:PERSONA], in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché controCOMUNE DI NAPOLINumero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026– intimato –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 719/2021depositata il 26/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno10/03/2026 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corte d’appello diNapoli n. 719/2021, pubblicata in data 26 febbraio 2021, la quale, nelcontraddittorio con gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato improcedibile il gravameproposto dall’odierno ricorrente avverso la sentenza del Tribunale diNapoli n. 5794/2019, pubblicata in data 5 giugno 2019.2. La Corte d’appello, infatti, ha rilevato che l’odierno ricorrenteaveva omesso di depositare entro l’udienza di cui all’art. 350 c.p.c. laprova della notifica del gravame medesimo, essendosi limitato adepositare su mero supporto carteceo le sole ricevute di accettazionee avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, omettendo dichiedere la rimessione in termini e procedendo al deposito dellaversione informatica dei messaggi di notifica a termine ex art. 350c.p.c. ormai perento, risultando in tal modo la costituzione affetta danullità non sanata.La Corte territoriale ha richiamato il disposto di cui all’art. 9, commi1-bis e 1-ter, Legge n. 53/1994 - nel testo vigente ratione temporis –a mente del quale la prova della notificazione o della comunicazioneeseguite a mezzo di posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 3-bisdella stessa legge n. 53/1994, va fornita «con modalità telematiche»,salvo il caso in cui ciò «non sia possibile», nel qual caso può essereSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 2 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026fornita mediante il materiale deposito di una «copia su supportoanalogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegatie della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna», attestandonela conformità ai documenti informatici da cui sono tratti.La Corte d’appello ha quindi concluso che “ne consegue che ildifensore della parte che abbia provveduto, come nella specie, allanotificazione dell’appello per mezzo della posta elettronica certificatadeve darne la prova, se possibile, «con modalità telematiche» e, più inparticolare, depositando telematicamente l’originale (o un duplicatoinformatico o una copia informatica autenticata dell’originale) delmessaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e dellerelative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, e, soloqualora ciò risulti impossibile, mediante il deposito delle copie susupporto analogico di questi stessi atti e dell’attestazione della loroconformità ai relativi originali informatici”.La decisione impugnata ha pur dato atto che, ai sensi dell’art. 16-bis, commi 1 e 9-ter, D.L. n. 179/2012 è tuttora consentito alle partidi costituirsi, innanzi ai tribunali e alle corti di appello, con modalitànon telematiche, ma ha affermato che “anche l’avvocato che decida dicostituirsi con modalità non telematiche deve fornire la prova dellanotifica telematica della citazione pur sempre nei modi previsti dall’art.9 co. 1 bis cit., non potendosi giudicare a tanto impossibilitato, se nonmomentaneamente, ossia fino alla creazione del fascicolo telematico eben potendo, ove si sia limitato a fornire la prova della notificatelematica mediante documentazione su supporto cartaceo,provvedere alla regolarizzazione della costituzione, mediante ildeposito telematico dell’originale dell’atto notificato (e del relativomessaggio in formato .eml), al più tardi entro l’udienza di cui all’art.350 c.p.c.”.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 3 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026La Corte d’appello, infine, ha ulteriormente precisato che:− non assumeva rilievo il fatto che entrambi gli appellati sifossero costituiti senza sollevare contestazioni, “in quanto lamancata produzione dei documenti attestanti la notificadell’appello (che va rilevata d’ufficio, a pena di improcedibilitàdell’appello, ai sensi dell’art. 348, co. 1, c.p.c.) rileva non soloper consentire al giudice di accertare la rituale instaurazionedel contraddittorio, ma anche ai fini della prova dellatempestività della costituzione in giudizio dell’appellante”;− non era ravvisabile una sanatoria della nullità in applicazionedel principio del raggiungimento dello scopo, “in quanto ilprincipio di libertà delle forme si riferisce alla forma degli attiprocessuali e non alle modalità di trasmissione all'ufficio deglistessi”;− parimenti non assumeva rilievo il fatto che l’appellata [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A. si fosse costituitaproducendo la copia dell’atto di appello ad essa notificato, inquanto tale produzione non recava la data della notifica e,quindi, non consentiva di verificare il rispetto del termine exart. 347 c.p.c.3. Al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.C.P.A.È rimasto intimato il [OSCURATO:PERSONA].4. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, anorma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Il ricorrente ha depositato memoria.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è affidato a quattro motivi.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 4 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/20261.1. Con il primo motivo il ricorso deduce la “nullità della sentenzae del procedimento (art. 360, n.4, c.p.c., in relazione agli artt. 160,165, 347, 348, 350, c.p.c.). insussistenza della ritenuta improcedibilitàdell’appello – validità della prova cartacea della notifica. in subordine,sanatoria per avvenuta costituzione degli appellati.”.Il ricorso censura la decisione impugnata, evidenziando che sindall’atto della costituzione dell’odierno ricorrente erano statedepositate le copie cartacee dei messaggi di posta elettronica di notificadell’atto di appello e che nessuno degli appellati, costituitisitempestivamente, aveva sollevato contestazioni sulla tempestivitàdell’appello e la regolarità della notifica.Evidenzia ulteriormente che, conclusa l’udienza ex art. 350 c.p.c.,si è provveduto al deposito delle notifiche in formato digitale .eml.Argomenta, quindi, che, diversamente da quanto opinato dallaCorte partenopea, non poteva sussistere alcuna incertezza in ordine alregolare perfezionamento della notifica dell’appello anche inconsiderazione del fatto che gli appellati si erano costituiti indicandospecificamente la data di notifica dell’appello.1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art.360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 160, 165, 347, 348, 350 c.p.c.Argomenta il ricorso che “In via alternativa e subornata [sic] alprecedente motivo, questa difesa ritiene sommessamente che tutte lededuzioni ivi esposte, e che si intendono qui confermate e richiamateper intero, integrino anche vizio di violazione di norme di dirittosussumibile nell’alveo dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”:1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 156, ultimocomma, 157, 166, 167, 347 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 5 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte partenopeaavrebbe “obliterato” l’efficacia sanante delle costituzioni di entrambi gliappellati, ossia il raggiungimento dello scopo della notifica, in tal modoviolando le previsioni di cui alla rubrica del motivo, in quanto“l’avvenuta rituale costituzione di entrambi gli appellati, senza che glistessi abbiano sollevato la minima eccezione in punto di tempestività eregolarità della notifica del gravame e dell’iscrizione a ruolo della causa,ha prodotto comune l’effetto sanante di qualsiasi astratto vizio”.Soggiunge che “la produzione sia pur oltre l’udienza ex art. 350c.p.c. del messaggio telematico della notifica, in formato .eml, havalore di conferma e ratifica della produzione cartacea depositataall’atto dell’iscrizione a ruolo, e non è pertanto tardiva, in quanto didata certa anteriore e inserita nel fascicolo telematico al solo fine diconsentire alla Corte di Appello di non dubitare della regolarecostituzione dell’appellante”.1.4. Il ricorrente formula poi un quarto motivo che si sostanzia nellarichiesta di procedere alla decisione nel merito della controversia exart. 384 c.p.c., riproponendo i motivi di censura formulati all’indirizzodella decisione di primo grado.2. I primi tre motivi di ricorso, che vertono tutti sulla medesimaquestione inerente alla lamentata erroneità della declaratoria diimprocedibilità dell’appello, possono essere congiuntamente esaminatie si rivelano fondati, nei limiti e per le considerazioni che seguono,intendendo questa Corte dare continuità all’orientamento espressoanche di recente da Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 3173 del 2026, la cuimotivazione, anzi, viene qui in significativa parte richiamata.Questa Corte (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6583 del 12/03/2024,seguita da Cass. n. 15028 del 2025 e Cass. n. 24107 del 2025) haaffermato il principio, del tutto condivisibile e che va in questa sedeSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 6 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026espressamente ribadito, secondo cui, in caso di notificazionedell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante inmodalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicatitelematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione nondetermina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario dellanotifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è ingrado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosiprivilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali, senzavuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli artt. 6 CEDU, 47della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa ingiudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione dimerito.A tale principio la Corte territoriale non si è attenuta, erroneamenteaffermando l’esistenza di un obbligo di produzione dell’originalenotificato in forma telematica, che invece il sistema normativo nonprevede (si rinvia, per brevità, sul punto, a quanto condivisibilmenteaffermato da Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 17711 del 21/06/2023),potendo derivare l’improcedibilità solo da una totale omissione da partedell’appellante dell’onere di produzione della prova della notificazionedel gravame, sia in forma telematica che analogica (Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 9269 del 04/04/2023).È da aggiungere che, anche a non voler ritenere che l’ipotesi inrilievo venga a costituire – al più – una mera irregolarità formale, cometale inidonea a rendere l’atto carente dei requisiti formali indispensabiliper il raggiungimento dello scopo (art. 156, secondo comma, c.p.c.),risulterebbe in ogni caso erronea è l’affermazione della Corteterritoriale relativa all’insuscettibilità di sanatoria dell’eventuale vizioper effetto della costituzione dell’appellato che nulla eccepisca (comenella specie si è pacificamente verificato) dovendo ribadirsi quanto giàSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 7 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicaz ion e 25/03/2026affermato da questa stessa Sezione (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n.33601 del 15/11/2022), secondo cui la tempestiva costituzionedell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appellonotificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematicodell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensidell'art. 348, comma 1, cod. proc. civ., ma integra una nullità per viziodi forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto.Né, da ultimo, varrebbe obiettare – in ipotesi – che i precedenti diquesta Corte in materia siano stati assunti con riferimento ad ipotesi incui il giudizio di legittimità non era (ancora) disciplinato in formatelematica.La distinzione, in effetti, non avrebbe alcun pregio, posto che iprincipi di interpretazione “ragionata” delle forme del processo e disanatoria di ogni possibile invalidità per il raggiungimento dello scopodell’atto hanno una portata generale, che si applica a qualsivogliaregola procedurale, del tutto a prescindere dall’introduzione delprocesso civile telematico, le cui peculiarità tecnico-informatiche nonvalgono certo a stravolgere i cennati principi generali che regolano ilprocesso civile, sin dall’introduzione del codice di rito.3. La sentenza va, dunque, cassata e le parti rinviate alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà a rinnovareil giudizio secondo i principi sopra esposti e a regolare le spese dellapresente fase di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio dicassazione, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizioneCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 marzo 2026.Sez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 8 di 9Numero registro generale 24839/2021Numero sezionale 1120/2026Numero di raccolta generale 7152/2026Data pubblicazione 25/03/2026Il PresidenteMAURO DI MARZIOSez. S1 - R.G. 24839/2021 – CC 10/03/2026 - Pagina nr. 9 di 9
Sentenza Cassazione n. 07152/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris