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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21895/2023

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e Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 35622-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, anche disgiuntamente, da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] N. 1255/2018, depositata il 01/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 403/2011, il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, condanna va il Comune di Capannori al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 17.696,36, oltre a rivalutazione e interessi.

La domanda di Infall - fondata in tesi sull'art. 936 c.c. e in ipotesi sull’art. 2041 c.c. - aveva ad oggetto il pagamento della fattura di infissi forniti alla associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA] (e a questa intestata) nell'ambito della costruzione di un impianto polisportivo su area di proprietà del Comune di Capannori, data in concessione a quest’ultima società con due distinte delibere del 1998 (affidamento in gestione di impianto sportivo) e del 2000(realizzazione di un complesso polisportivo nell’area adiacente).

A seguito di inadempienza della [OSCURATO:PERSONA], la Giunta del Comune di Capannori nell’anno 2005 aveva dichiarato la decadenza dell'associazione dalle concessioni, incamerando nella proprietà del Comune quanto costruito.

Il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda ex art. 936 c.c., assumendo il carattereprivatistico del rapporto intercorso tra il Comune diCapannori e [OSCURATO:PERSONA] , la natura risolutiva con efficacia ex tuncdella declaratoria di decadenza dalla concessione e la qualifica di terzo di Infall.

2. Avverso tale decisione proponeva app ello il Comune di Capannori, già costituito nel primo grado di giudizio.

3. Nella resistenza di Infall, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame.

In forza del principio della “ragione più liquida”, la Corte del merito, prescindendo dalla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (se di natura pubblicistica ovvero privatistica), ha escluso l’applicazione nella specie dell'articolo 936 c.c., non essendo Infill qualificabile come terzo,non potendo infatti essere considerato tale colui che abbia eseguito l'opera in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario dell'immobile . [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -3- ritenuto inapplicabilepure l'azione generale di arricchimento senza causa,per la carenza del carattere della sussidiarietà. 4.Avverso tale decisione Infill ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. 5.Il Comune di Capannori ha depositato memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violaz ione o falsa applicazione dell'art.936 c.c. in relazione all'art . 360 comma 1 , n. 3 c.p.c., sostenendo che la qualità di terzo ai sensi di quest’ultima norma può ben essere rivestita da Infall.

La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non necessaria l'indagine sulle sorti del rapporto tra il Comune di Capannori e l'originario concessionario,posto che l a sopravvenut a inefficacia del provvedimento amministrativo di concessione, a causa della revoca dello stesso per inadempienze del concessionario,determina anche la “inoperatività giuridica” d ei rapporti contrattuali che l'originario concessionario ha stipulato con i terzi.

Quando la ricorrente ha agito in giudizio era dunque divenutoinefficace non solo il contratto Comune di Capannori-[OSCURATO:PERSONA], ma anche il contratto [OSCURATO:PERSONA]Infall: il che consente di qualificare l'esecutore materiale dei lavori quale terzo ai sensi dell’art. 936c.c. 1.1.-Il motivo è infondato.

Come ricordato anche dal giudice a quo, rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questo Giudice (cfr. Cass. n. 14021/2017) quello per cui “l'art. 936 c.c. presuppone che l'autore delle opere non sia legato, né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire.

Orbene, non può essere considerato terzo, avente diritto all'indennità di cui all'art. 936 (o 937) c.c., colui che abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -4- entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli -non rileva a quale titolo -da diverso soggetto … e si limita ad eseguire la sua volontà (in una fattispecie analoga Sez. 2, Sentenza n. 18669 del 16/09/2004 ha confermato la pronuncia di appello, che aveva escluso la qualità di terzo in capo all'appaltatore dell'opera, a lui commissionata dal conduttore del suolo; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 970 del 05/02/1983)”.

La ricorrente non ignora questo indirizzo giurisprudenziale, ma lo ritiene inapplicabile al caso di specieper un duplice ordine di ragioni: perché nelle pronunce della Corte, come quella sopra riportata, “il tema dell’esistenza o meno ab origine, o del venir meno con efficacia ex tunc, del rapporto contrattuale tra proprietario del bene e appaltatore e delle conseguenze in termini di applicabilità dell’art. 936 c.c. non viene affrontato”; pechè, essendo stata revocata – con efficacia ex tunc - la concessione tra il Comune di Capannori e l’associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], il rapporto contrattuale tra le parti è come se non fosse mai esistito fin dall’inizio, con conseguente inefficacia (rectius, “inoperatività giuridica”) anche del rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e Infall, che in questo modo assumerebbe la qualità di terzo che ha eseguito con materiali propri un’opera sul fondo altrui.

La tesi è priva di pregio.

Anzitutto i principi sopra riportati in ordine all’applicazione dell’art.936 c.c. sono stati ribaditi anche quando l'opera sul suolo altrui è stata eseguita in presenza di un contratto venuto meno per invalidità o per risoluzione.

Questa Suprema Corte (Cass., Sez.

II, sentenza n. 27088/2021, pag. 8 in motiv.) ha infatti precisato “ che la disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile esclusivamente quando leopere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta patrimoniale di un'attività di Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -5- costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi; tale requisito non sussiste, invece, quando l'attività costruttiva esprima non già l'esercizio di un diritto, bensì l'adempimento di un'obbligazione il cui mancato assolvimento, determinando la conseguente risoluzione, implica l'insorgenza di un obbligo restitutorio, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario.

In tal caso, l'esigenza normativa non è l'assegnazione della proprietà di un bene, quanto il ripristino delle rispettive posizioni economiche delle parti contraenti, riportandole per quanto possibile alla situazione preesistente alla stipula del contratto, così da attuare il ripristino delle posizioni economiche rispettive, che vanno ricondotte tendenzialmente alla situazione quo ante (Cass. n. 27900 del 2017; Cass. n. 1378 del 2012)”.

In secondo luogo, la situazione non è destinata a muta re considerando i rapporti tra il proprietario (Comune di Capannori nella specie) e il terzo (Infall).

La qualificazione del rapporto tra Comune e concessionario non è stata considerata dalla sentenza impugnata, in forza della decisione assunta sulla base della “ragione più liquida”, ma la Corte distrettuale conferma la soluzione accolta anche qualora si dovesse attribuire alla decadenza dalla concessione la natura di risoluzione contrattuale intimata alla controparte.

È lastessa Infall a d a fferma re in ricorso che l’ente comunale era pervenuto allo scioglimento del rapporto concessorio con la [OSCURATO:PERSONA] in base a quanto previsto dall'art. 3 della convenzione del 22/11/2000, in forza dei gravi inadempimenti contrattuali del concessionarioe che si era trattato di un atto di risoluzione di natura contrattuale di natura civilistica (“è pacifico, in giurisprudenza e in dottrina,che al contratto che acced e ad una con venzione, ch e fissa diritti ed obblighi delle parti,sono applicabili le norme del codice civile” e che il Comune, in base alla clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 3 della convenzione “ha, esercita ndo il relativo diritto Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -6- potestativo, ottenuto la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]”).

Sostenendo che la revoca della concessione travolge anche il rapporto contrattuale posto in essere tra l’associazione sportiva e Infall, la ricorrente trascura di considerare che la risoluzione contrattuale ha effetto solo tra le parti e non intacca neppure i diritti acquisiti dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione.

Appare pertanto corretta la decisione della Corte di appello d i Firenze che ha riformato la sentenza appellata non essendo Infall “avente causa in un rapporto di compravendita/appalto della Woodstock, titolare di una posizione di terzo rispetto al proprietario ente pubblico”, non potendo l’acquisto della proprietà dell’opera a titolo originario ai sensi dell’art. 936 c.c. in capo al proprietario del fondo essere intermediato da rapporti contrattuali non adempiuti intercorsi tra il concessionario e il terzo. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 204 1 c.c. e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art.360 comma 1. n . 3 e n. 5 c.p.c.

Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe errato ritenendo che Infall avrebbe potuto agire contrattualmente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il pagamento del prezzo e che comunque la situazione di insolvenza di quest'ultimo non è stata dimostrata.

Invero, Infall ha propost o l'azione in questione solo nelle ipotesi in cui non si risultasse applicabile nel caso di specie l'art 936c.c.; in secondo luogo non poteva proporre alcuna azione contrattuale stante la sopravvenuta caducazione del contratto stipulato con l'originario concessionario a causa del venir meno del rapporto di concessione che ne costituiva il suo presupposto giuridico; in terzo luogo perché lo stato di insolvenza ha costituito uno dei motivi che ha indotto il Comune di Capannori a risolvere il rapporto concessorio.

Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -7- Invoca infine la ricorrente la configurazione nel caso di specie del cosiddetto arricchimento indiretto, p er il fatto che il Comune di Capannori ha tratto beneficio dalla vicenda a causa del mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle imprese che hanno lavorato alla costruzione dell'impianto. 2.2.-Le ragioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso sorreggono anche il rigetto del secondo motivo.

La presenza di un valido rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e Infall esclude il requisito della sussidiarietà dell’azione generale di arricchimento ex art. 2042 c.c.

Non è utile alla ricorrente neppure l’invocata configurazione, nella specie, di un’ipotesi di c.d.

"arricchimento indiretto ", che legittima l’esperibilità dell'azione ex art. 2041 c,c, contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di un rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo(Cass.

SS.UU. n. 24772/2008) .

La ricorrente sostiene che l’insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbedimostrata in giudizio, posto che la stessa ha costituito uno dei motivi che hanno indotto il Comune di Capannori a revocare il rapporto concessorio.

Ma il richiamo ad uno stato di insolvenza dell'obbligato ex contractunon è ritenuto sufficiente da questo Giudice “senza alcuna specifica dimostrazione degli accertamenti compiuti al riguardo per verificare le concrete possibilità di recupero totale o parziale del credito”, non deponendo neppure “la procedura di concorso cui tale debitore risulta sottoposto per l'irrecuperabilità del credito (cfr. Cass., 18/8/1993, n. 8751)” (in queti termini Cass. n. 29762/21, che si aggiunge alle sentenze riportate nella motivazione della sentenza impugnata, la quale anche a questo riguardo non presta il fianco ad alcuna critica).

Ric. 2018 n. 10979 sez.

S2 -ud. 19-12-2022 -8- 3.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.

Non vi è ragione di statuire sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e Rep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 35622-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, anche disgiuntamente, da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] N. 1255/2018, depositata il 01/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -2- [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 403/2011, il Tribunale di Lucca, sezione distaccata di Viareggio, condanna va il Comune di Capannori al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 17.696,36, oltre a rivalutazione e interessi. La domanda di Infall - fondata in tesi sull'art. 936 c.c. e in ipotesi sull’art. 2041 c.c. - aveva ad oggetto il pagamento della fattura di infissi forniti alla associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA] (e a questa intestata) nell'ambito della costruzione di un impianto polisportivo su area di proprietà del Comune di Capannori, data in concessione a quest’ultima società con due distinte delibere del 1998 (affidamento in gestione di impianto sportivo) e del 2000(realizzazione di un complesso polisportivo nell’area adiacente). A seguito di inadempienza della [OSCURATO:PERSONA], la Giunta del Comune di Capannori nell’anno 2005 aveva dichiarato la decadenza dell'associazione dalle concessioni, incamerando nella proprietà del Comune quanto costruito. Il Tribunale riconosceva la fondatezza della domanda ex art. 936 c.c., assumendo il carattereprivatistico del rapporto intercorso tra il Comune diCapannori e [OSCURATO:PERSONA] , la natura risolutiva con efficacia ex tuncdella declaratoria di decadenza dalla concessione e la qualifica di terzo di Infall. 2. Avverso tale decisione proponeva app ello il Comune di Capannori, già costituito nel primo grado di giudizio. 3. Nella resistenza di Infall, la Corte di Appello di Firenze accoglieva il gravame. In forza del principio della “ragione più liquida”, la Corte del merito, prescindendo dalla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti (se di natura pubblicistica ovvero privatistica), ha escluso l’applicazione nella specie dell'articolo 936 c.c., non essendo Infill qualificabile come terzo,non potendo infatti essere considerato tale colui che abbia eseguito l'opera in adempimento di un contratto stipulato con persona diversa dal proprietario dell'immobile . [OSCURATO:PERSONA]. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -3- ritenuto inapplicabilepure l'azione generale di arricchimento senza causa,per la carenza del carattere della sussidiarietà. 4.Avverso tale decisione Infill ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. 5.Il Comune di Capannori ha depositato memoria di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violaz ione o falsa applicazione dell'art.936 c.c. in relazione all'art . 360 comma 1 , n. 3 c.p.c., sostenendo che la qualità di terzo ai sensi di quest’ultima norma può ben essere rivestita da Infall. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere non necessaria l'indagine sulle sorti del rapporto tra il Comune di Capannori e l'originario concessionario,posto che l a sopravvenut a inefficacia del provvedimento amministrativo di concessione, a causa della revoca dello stesso per inadempienze del concessionario,determina anche la “inoperatività giuridica” d ei rapporti contrattuali che l'originario concessionario ha stipulato con i terzi. Quando la ricorrente ha agito in giudizio era dunque divenutoinefficace non solo il contratto Comune di Capannori-[OSCURATO:PERSONA], ma anche il contratto [OSCURATO:PERSONA]Infall: il che consente di qualificare l'esecutore materiale dei lavori quale terzo ai sensi dell’art. 936c.c. 1.1.-Il motivo è infondato. Come ricordato anche dal giudice a quo, rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di questo Giudice (cfr. Cass. n. 14021/2017) quello per cui “l'art. 936 c.c. presuppone che l'autore delle opere non sia legato, né al proprietario né ad altri cui sia stato concesso il godimento del fondo, da un rapporto negoziale che gli abbia attribuito il diritto di costruire. Orbene, non può essere considerato terzo, avente diritto all'indennità di cui all'art. 936 (o 937) c.c., colui che abbia eseguito l'opera sul suolo altrui in adempimento di un contratto con persona diversa dal proprietario, atteso che egli Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -4- entra in contatto con la cosa in via esclusivamente secondaria, a seguito o in ragione di un incarico conferitogli -non rileva a quale titolo -da diverso soggetto … e si limita ad eseguire la sua volontà (in una fattispecie analoga Sez. 2, Sentenza n. 18669 del 16/09/2004 ha confermato la pronuncia di appello, che aveva escluso la qualità di terzo in capo all'appaltatore dell'opera, a lui commissionata dal conduttore del suolo; cfr. altresì Sez. 2, Sentenza n. 970 del 05/02/1983)”. La ricorrente non ignora questo indirizzo giurisprudenziale, ma lo ritiene inapplicabile al caso di specieper un duplice ordine di ragioni: perché nelle pronunce della Corte, come quella sopra riportata, “il tema dell’esistenza o meno ab origine, o del venir meno con efficacia ex tunc, del rapporto contrattuale tra proprietario del bene e appaltatore e delle conseguenze in termini di applicabilità dell’art. 936 c.c. non viene affrontato”; pechè, essendo stata revocata – con efficacia ex tunc - la concessione tra il Comune di Capannori e l’associazione sportiva [OSCURATO:PERSONA], il rapporto contrattuale tra le parti è come se non fosse mai esistito fin dall’inizio, con conseguente inefficacia (rectius, “inoperatività giuridica”) anche del rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e Infall, che in questo modo assumerebbe la qualità di terzo che ha eseguito con materiali propri un’opera sul fondo altrui. La tesi è priva di pregio. Anzitutto i principi sopra riportati in ordine all’applicazione dell’art.936 c.c. sono stati ribaditi anche quando l'opera sul suolo altrui è stata eseguita in presenza di un contratto venuto meno per invalidità o per risoluzione. Questa Suprema Corte (Cass., Sez. II, sentenza n. 27088/2021, pag. 8 in motiv.) ha infatti precisato “ che la disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile esclusivamente quando leopere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo nessun rapporto giuridico, di natura reale o personale, che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta patrimoniale di un'attività di Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -5- costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi; tale requisito non sussiste, invece, quando l'attività costruttiva esprima non già l'esercizio di un diritto, bensì l'adempimento di un'obbligazione il cui mancato assolvimento, determinando la conseguente risoluzione, implica l'insorgenza di un obbligo restitutorio, ai sensi dell'art. 1458 cod. civ., da soddisfare in natura, ove possibile, o per equivalente monetario. In tal caso, l'esigenza normativa non è l'assegnazione della proprietà di un bene, quanto il ripristino delle rispettive posizioni economiche delle parti contraenti, riportandole per quanto possibile alla situazione preesistente alla stipula del contratto, così da attuare il ripristino delle posizioni economiche rispettive, che vanno ricondotte tendenzialmente alla situazione quo ante (Cass. n. 27900 del 2017; Cass. n. 1378 del 2012)”. In secondo luogo, la situazione non è destinata a muta re considerando i rapporti tra il proprietario (Comune di Capannori nella specie) e il terzo (Infall). La qualificazione del rapporto tra Comune e concessionario non è stata considerata dalla sentenza impugnata, in forza della decisione assunta sulla base della “ragione più liquida”, ma la Corte distrettuale conferma la soluzione accolta anche qualora si dovesse attribuire alla decadenza dalla concessione la natura di risoluzione contrattuale intimata alla controparte. È lastessa Infall a d a fferma re in ricorso che l’ente comunale era pervenuto allo scioglimento del rapporto concessorio con la [OSCURATO:PERSONA] in base a quanto previsto dall'art. 3 della convenzione del 22/11/2000, in forza dei gravi inadempimenti contrattuali del concessionarioe che si era trattato di un atto di risoluzione di natura contrattuale di natura civilistica (“è pacifico, in giurisprudenza e in dottrina,che al contratto che acced e ad una con venzione, ch e fissa diritti ed obblighi delle parti,sono applicabili le norme del codice civile” e che il Comune, in base alla clausola risolutiva espressa contenuta nell'art. 3 della convenzione “ha, esercita ndo il relativo diritto Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -6- potestativo, ottenuto la risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA]”). Sostenendo che la revoca della concessione travolge anche il rapporto contrattuale posto in essere tra l’associazione sportiva e Infall, la ricorrente trascura di considerare che la risoluzione contrattuale ha effetto solo tra le parti e non intacca neppure i diritti acquisiti dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda di risoluzione. Appare pertanto corretta la decisione della Corte di appello d i Firenze che ha riformato la sentenza appellata non essendo Infall “avente causa in un rapporto di compravendita/appalto della Woodstock, titolare di una posizione di terzo rispetto al proprietario ente pubblico”, non potendo l’acquisto della proprietà dell’opera a titolo originario ai sensi dell’art. 936 c.c. in capo al proprietario del fondo essere intermediato da rapporti contrattuali non adempiuti intercorsi tra il concessionario e il terzo. 2.-Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 204 1 c.c. e l’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all'art.360 comma 1. n . 3 e n. 5 c.p.c. Sostiene la ricorrente che la Corte d'Appello di Firenze avrebbe errato ritenendo che Infall avrebbe potuto agire contrattualmente nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il pagamento del prezzo e che comunque la situazione di insolvenza di quest'ultimo non è stata dimostrata. Invero, Infall ha propost o l'azione in questione solo nelle ipotesi in cui non si risultasse applicabile nel caso di specie l'art 936c.c.; in secondo luogo non poteva proporre alcuna azione contrattuale stante la sopravvenuta caducazione del contratto stipulato con l'originario concessionario a causa del venir meno del rapporto di concessione che ne costituiva il suo presupposto giuridico; in terzo luogo perché lo stato di insolvenza ha costituito uno dei motivi che ha indotto il Comune di Capannori a risolvere il rapporto concessorio. Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -7- Invoca infine la ricorrente la configurazione nel caso di specie del cosiddetto arricchimento indiretto, p er il fatto che il Comune di Capannori ha tratto beneficio dalla vicenda a causa del mancato pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA] delle imprese che hanno lavorato alla costruzione dell'impianto. 2.2.-Le ragioni poste a fondamento del rigetto del primo motivo di ricorso sorreggono anche il rigetto del secondo motivo. La presenza di un valido rapporto contrattuale tra [OSCURATO:PERSONA] e Infall esclude il requisito della sussidiarietà dell’azione generale di arricchimento ex art. 2042 c.c. Non è utile alla ricorrente neppure l’invocata configurazione, nella specie, di un’ipotesi di c.d. "arricchimento indiretto ", che legittima l’esperibilità dell'azione ex art. 2041 c,c, contro il terzo che abbia conseguito l'indebita locupletazione nei confronti dell'istante in forza di un rapporto meramente di fatto (e perciò gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest'ultimo(Cass. SS.UU. n. 24772/2008) . La ricorrente sostiene che l’insolvenza di [OSCURATO:PERSONA] sarebbedimostrata in giudizio, posto che la stessa ha costituito uno dei motivi che hanno indotto il Comune di Capannori a revocare il rapporto concessorio. Ma il richiamo ad uno stato di insolvenza dell'obbligato ex contractunon è ritenuto sufficiente da questo Giudice “senza alcuna specifica dimostrazione degli accertamenti compiuti al riguardo per verificare le concrete possibilità di recupero totale o parziale del credito”, non deponendo neppure “la procedura di concorso cui tale debitore risulta sottoposto per l'irrecuperabilità del credito (cfr. Cass., 18/8/1993, n. 8751)” (in queti termini Cass. n. 29762/21, che si aggiunge alle sentenze riportate nella motivazione della sentenza impugnata, la quale anche a questo riguardo non presta il fianco ad alcuna critica). Ric. 2018 n. 10979 sez. S2 -ud. 19-12-2022 -8- 3.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento e va rigettato. Non vi è ragione di statuire sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese in questa sede. 4.-Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorr
Sentenza Cassazione n. 21895/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris