CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 ottobre 2025
Cassazione n. 01005/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.La Corte di appello di Milano, con sentenza del 02/10/2025, in parziale riforma dellasentenza del Gip presso il Tribunale di Pavia del 17/04/2025, su concorde richiesta delleparti, ai sensi dell ’art. 599-bis cod. proc. pen., ha ridotto la pena infl i t ta aXXXXXXXXXXXXXnella misura di anni tre e mesi nove di reclusione ed euro duemila dimulta per i resti allo stesso ascritti in rubrica (capi a, b, c e d).2.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo delproprio difensore,XXXXXXXXXXXXX con due motivi di ricorso che qui si riportano nei limitistrettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3.Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della legge penalee vizio della motivazione perché omessa in relazione a quanto previsto dall’art. 129 cod.proc. pen., non essendo stata valutata in alcun modo l’eventuale ricorrenza di cause di nonpunibilità.4.Con il secondo motivo di ricorso è stata dedotta erronea applicazione della leggepenale e vizio della motivazione perché omessa in relazione a quanto previsto dall’art. 577,n. 3 cod. pen.5.Il ricorso è inammissibile, perché proposto con motivi non consentiti. Sono stati difattirichiamati elementi che non possono essere oggetto di delibazione in sede di legittimità,tal senso deve essere richiamato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, chequi si intende ribadire, secondo il quale in tema diconcordatoinappello, è ammissibile ilricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. chededuca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere alconcordato, alconsenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia delgiudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129cod. proc. pen. ed altresì a vizisanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella previstadalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, M., Rv. 278170-01, Sez. 2, n. 22002 del10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102-01, Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.279504-01).Quanto alla sanzione irrogata e al richiamo all’art. 577 cod. pen., si deve ribadirechein tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall’art. 1,comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazioneproposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processualeliberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non puòessere unilateralmente modificato, salva l’illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01), circostanza che all’evidenza non ricorre anchesolo sulla base della mera lettura dei motivi di appello, della sentenza e del motivo di ricorsoproposto in questa sede, tra l’altro con allegazioni del tutto generiche ed astratte.6.Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella cassa delle ammende ex art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 30/12/2025Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.