CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2026
Cassazione n. 09905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rocura specialeallegata in atti, dall’[OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con cui elettivamente domicilia in Roma,alla via Golametto n. 2, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la [OSCURATO:SOCIETA]., consede in Roma, alla via Flaminia nn. 133-135, in persona del legalerappresentante pro tempore, quest’ultima quale mandataria conrappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. asocio unico (alla quale si è fusa per incorporazione la societàSecuritisation [OSCURATO:SOCIETA].), quest’ultima, a sua volta, qualemandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in atti,dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso ilcui studio elettivamente domicilia in Milano, alla via GabrioSerbelloni n. 4-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 21834/2025Numero sezionale 194/2026Numero di raccolta generale 9905/2026BRIGNOLO PIERFRANCESCO; SARROCCO CLAUDIOData pubblicazione 17/04/2026-intimati-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.614/2025, depositata il 10/07/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, giusta l’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellaparte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in Euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Così deciso in Roma, il 16 aprile 2026.Il consigliere delegatoEduardo Campese