CassazionesentenzaSezione LDecisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20783/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato2026 e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], MAURO1858 SFERRAZZA, [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –avverso la sentenza n. 48/2023 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 19/01/2023 R.G.N. 3584/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 15/04/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero sezionale 1858/20261.- La Corte di appello di Napoli ha accolto il gravame propostoNumero di raccolta generale 20783/2026da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del TribunDaaltea pdubib licazione 19/06/2026Nola che, nell’accogliere il ricorso dalla stessa presentato avversoi provvedimenti dell’INPS di cancellazione dagli elenchi deibraccianti agricoli per gli anni 2015 e 2016, condannando l’istitutoal pagamento dell’indennità di disoccupazione per l’anno 2017,aveva regolato le spese condannando l’INPS al pagamento dellasomma di € 1.400,00, ritenuta inferiore ai minimi tariffari.La Corte di appello, in particolare, ha rideterminato le spesedel giudizio di primo grado in € 1.863,00, applicando i compensiprevisti per lo scaglione da € 5.200,00 a € 26.000,00 in ragione diun valore della causa indeterminato; ha ritenuto, inoltre, di nondover disporre alcun compenso per la fase istruttoria in quantonessuna delle attività di cui all’art. 4, quinto comma, del d.m. n.55 del 2014 è stata espletata, come emerge dai verbali di causa.2.- Per la cassazione della sentenza ricorre [OSCURATO:PERSONA] due censure.3.- L’INPS resiste con controricorso.4.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera diconsiglio.Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.All’esito della camera di consiglio, il collegio si è riservato iltermine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia violazionee falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e degli artt. 5, sesto comma,e 21, settimo comma, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c.), per avere la Corte di appello applicato letariffe del terzo scaglione per controversie di valoreindeterminabile (da € 5.200,01 a euro 26.000,00) in luogo delquarto scaglione (da euro 26.000,01 a € 52.000,00), dNi ucmuerio raeglilsatro generale 3383/2023Numero sezionale 1858/2026tabella n. 4 (cause di previdenza) del d.m. n. 55/2014.Numero di raccolta generale 20783/20262.- Il motivo – prospettato in osservanza dei princiDpaita pdubib licazione 19/06/2026specificazione e di allegazione di cui agli artt. 366 e 369 c.p.c., nelrispetto del principio di autosufficienza del ricorso comeinterpretato da Cass. S.U. n. 8950/2022 (ex multis, Cass. n.15169/2020), contiene precise indicazioni della tariffa che sarebbestata pertinente, essenziali per consentire a questa Corte dilegittimità di valutare la fondatezza del ricorso, previa meraverifica della veridicità di quanto affermato – è fondato.3.- La Corte di appello, premesso che nel giudizio di primogrado vi era un cumulo di domande, una di valore determinato el’altra di valore indeterminabile, ha ritenuto, ai fini dellaquantificazione dei compensi, la causa di valore indeterminabile,per cui applicando l’art. 5, sesto comma, del d.m. n. 55 del 2014(che prevedeva, nella formulazione precedente alle modificheapportate dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147, che “Le cause di valoreindeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valorenon inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00,tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia”)ha utilizzato lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.4.- Per pacifico orientamento giurisprudenziale di questa Corte(Cass. n. 25591/2025, Cass. n. 22952/2024, Cass. n. 6769/2023e Cass. n. 34839) per le controversie di valore indeterminabiletrova applicazione lo scaglione tariffario di cui al d.m. 55/2014rapportato al valore di causa da € 26.000,01 a € 52.000,00.4.1.- Ne consegue che la Corte di appello ha errato nel ritenereapplicabile altro scaglione rispetto a quello sopra indicato, cioèquello da € 5.200,01 a € 26.000,00.4.2.- Secondo un orientamento consolidato, formatosiprecedentemente alla modifica dell’art. 5, comma 6, del d.m. n.55 del 2014 ad opera del d.m. n. 147 del 2022 (che ha soppressoNumero registro generale 3383/2023dal sesto comma dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014 le paroleN um“deroi sezionale 1858/2026Numero di raccolta generale 20783/2026regola”, rendendo così vincolante, e non più derogabile,Data pubblicazione 19/06/2026l’individuazione almeno dello scaglione da € 26.000,01 a €52.000,00) “in tema di spese processuali e ai finidell'individuazione dello scaglione di riferimento, la controversiaavente ad oggetto il solo accertamento del diritto all'iscrizionenegli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e,quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare loscaglione immediatamente inferiore per le particolarità dellaspecifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione piùbasso, in rapporto all'oggetto e alla complessità dellacontroversia”.5.- Tuttavia, nella fattispecie in esame nella sentenza dellaCorte di appello non vi sono riferimenti all’intenzione di applicarelo scaglione precedente, essendosi il collegio limitato ad affermareche poiché la controversia è di valore indeterminabile deve essereapplicato lo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00.6.- Con il secondo motivo la ricorrente censura la violazione efalsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 4, quinto comma,lett. c) del d.m. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 360, comma 1, n. 3,c.p.c.), per avere la Corte di appello negato il compenso per la faseistruttoria e di trattazione benché sussistessero attività ricompresenella fase istruttoria di cui all’art. 4 d.m. n. 55/2014.7.- Anche tale motivo risulta fondato.La Corte di Appello nel decidere il gravame ha, innanzi tutto,ripercorso il contenuto dell’art. 4, quinto comma, lett. c) del d.m.55/2014 e cioè del Regolamento recante la determinazione deiparametri per la liquidazione dei compensi per la professioneforense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre2012, n. 247.Ai fini della delibazione del ricorso, giova riportare in paNrutmiecroo rleagrisetro generale 3383/2023Numero sezionale 1858/2026la lettera c) dell’art. 4, comma 5, del decreto citato che descriveNumero di raccolta generale 20783/2026come di seguito la fase in contestazione: «c) per fase istrutDtoatra ipau:bb licazione 19/06/2026le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione ointegrazione delle domande o dei motivi d'impugnazione, eccezionie conclusioni, l'esame degli scritti o documenti delle altre parti odei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzionedell'istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse aisuddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenzerelative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazionedella prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d'ufficio,la designazione di consulenti di parte, l'esame delle corrispondenticonsulenti d'ufficio o delle altre parti, la notificazione delledomande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quellial contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanzeal giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previstidalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni,comprese le notificazioni e l'esame delle relative relate, iprocedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso equelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine divalutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare,le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice,comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero leplurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e leplurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini dellaliquidazione del compenso quando effettivamente svolta».7.1.- Questa Corte ha specificato in proposito che «in materiadi spese processuali, ai fini della liquidazione del compensospettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede alcuncompenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede uncompenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anchequella istruttoria, con la conseguenza che nel computo dellN'oumneoror raegriisotro generale 3383/2023Numero sezionale 1858/2026deve essere compreso anche il compenso spettante per la faseNumero di raccolta generale 20783/2026istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento» (CasDast.a pnub.b licazione 19/06/20268561/2023).Orbene, la Corte di Appello, evidentemente consapevole delprincipio di diritto appena riportato, nel passaggio decisivo dellamotivazione, ha affermato che «nel caso di specie, la voce relativaall’attività istruttoria non va computata in quanto non espletata,come emerge dai verbali di causa del fascicolo telematico di primogrado».Tuttavia, nell’affermare che non si era svolta alcuna attivitàtipica della fase istruttoria e/o di trattazione, la Corte di Appellonon si è confrontata con la circostanza, allegata dal difensore diparte ricorrente già con l’atto di appello, secondo la quale, nelgiudizio di primo grado, innanzi al Tribunale, aveva svolto leseguenti attività rientranti nell’elencazione di cui al citato quintocomma lett. c) dell’art. 4 del d.m. n. 55 del 2014: richiesta di provaper testi, esame di provvedimenti giudiziali pronunciati in funzionedell’istruzione ed esame degli scritti difensivi.7.2.- In questo modo, tuttavia, la sentenza impugnata non hadato atto di avere valutato l’espletamento di tali atti alla luce deiseguenti principi, anch’essi affermati da questa Corte: «in tema dispese processuali, il d.m. n. 55 del 2014 non prevede un compensospecifico per la fase istruttoria, contemplandone uno unitario perla "fase istruttoria e/o di trattazione", il quale, con riguardo alprocesso d'appello, è, quindi, dovuto anche in assenza di istruzioneprobatoria, in ragione dell'ineludibilità della trattazione - cui alludela stessa rubrica dell'art. 350 c.p.c. -, coincidente con le attivitàpreviste in detta norma» (Cass. 02/09/2025, n. 24349). Ed ancora:«in materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione delcompenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevanonon solo l'espletamento di prove orali e di consulenza tecnica diufficio, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4N, ucmoermo remgisatro generale 3383/2023Numero sezionale 1858/20265, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cuiNumero di raccolta generale 20783/2026pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisaDzaitoa npuebb licazione 19/06/2026o integrazione delle domande già proposte» (Cass. 18/02/2019, n.4698). Tale orientamento è stato ribadito da Cass. 31/10/2023, n.30219, Cass. 02/03/2026, n. 4706/2026 e Cass. 02/03/2026, n.4707/2026.7.3.- La Corte territoriale non ha, allora, valutato sotto ildescritto profilo l’attività, ascrivibile alla unitaria fase istruttoria edi trattazione, che si assume come svolta nel giudizio di primogrado e, per questa via, non ha dato applicazione al consolidatoorientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte.8.- In definitiva, il ricorso deve essere accolto, per le ragionisopra illustrate e la sentenza impugnata va cassata limitatamentealla pronuncia sulle spese, con rinvio della causa alla Corte diappello di Napoli, in diversa composizione, per operare una nuovaregolamentazione delle spese che tenga conto dei principi soprariportati.Si demanda, altresì, al giudice del rinvio la regolamentazionedelle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata erinvia, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio dilegittimità, alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.Roma, deciso all’adunanza camerale del 15 aprile 2026La PresidenteLucia Esposito