CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 20652/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta pena accessoria dellainterdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma dellapronuncia emessa in data 20 maggio 2025 dal Tribunale di Napoli ha applicato all’odiernoricorrente la pena concordemente richiesta dalle parti, confermando nel resto la condannaper i reati di cui agli artt. 629, 56-629 e 612-bis cod. pen. e le statuizioni civili.2. Ha proposto ricorso per cassazione il medesimo imputato, a mezzo del propriodifensore, lamentando, sotto il profilo della violazione di legge, la conferma della penaaccessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, pur all’esito della diminuzione della penaconcretamente irrogata al di sotto dei limiti normativi.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è ammissibile e fondato.2. Il Tribunale, nell’infliggere una condanna per complessivi tre anni e otto mesi direclusione, oltre alla pena pecuniaria, aveva correttamente disposto anche l’interdizione daipubblici uffici per la durata di cinque anni.Ai sensi dell’art. 29, primo comma, cod. pen., tale pena accessoria consegue «allacondanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni».Il nuovo trattamento sanzionatorio, rideterminato ex art. 599-bis cod. proc. pen., èinferiore a tale limite.3. Già secondo la giurisprudenza relativa alla previgente disposizione di cui all’art. 599cod. proc. pen., il giudice di appello, in caso di accoglimento dell’accordo delle parti suimotivi con rideterminazione della pena, era tenuto alla sostituzione della pena accessoriadell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, applicata con la sentenza di condanna a penadetentiva non inferiore a cinque anni, con quella dell’interdizione temporanea, ove la penairrogata per i reati in continuazione fosse complessivamente pari ad anni cinque direclusione, pur quando la sostituzione non era stata prevista nell’accordo tra le parti (Sez. 5,n. 11940 del 13/02/2020, Guerretta, Rv. 278806-01; Sez. 3, n. 39261 del 09/07/2004, Faro,Rv. 229931-01; Sez. 2, n. 35445 del 06/07/2007, Calderisi, Rv. 238307-01). In casocontrario, la pena accessoria applicata avrebbe dovuto considerarsi «illegale», in quanto nonirrogabile in ragione della pena principale in concreto inflitta all’esito del giudizio di appello(Sez. 5, n. 27983 del 09/03/2023, D.L., non mass.).Anche nell’attuale assetto normativo, in difetto di argomenti di ordine sistematico disegno contrario, deve ritenersi deducibile con ricorso per cassazione l’applicazione illegale,con sentenza emessa a seguito di concordato in appello, della pena accessoriadell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, avuto riguardo all’avvenutarideterminazione della pena principale inflitta in primo grado in misura inferiore a tre anni direclusione; invero, il giudice di appello, nell’accogliere l’accordo delle parti sui motivi conrideterminazione della pena, è tenuto a eliminare l’indicata pena accessoria, pur se ciò nonabbia formato oggetto dell’accordo. La riduzione della pena principale al di sotto della sogliasuddetta comporta, infatti, il venir meno del presupposto per l’applicazione della penaaccessoria, indipendentemente dalla sua legittimità al momento della prima applicazione(Sez. 3, n. 41411 del 15/12/2025, Tanasi, Rv. 289033-01; Sez. 6, n. 21060 del 22/02/2024,Ricotti, non mass.).4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata, per lafondatezza del suddetto motivo di ricorso.4.1. Questo annullamento non travolge il negozio processuale e l’intera sentenza,dovendo estendersi al concordato le considerazioni già svolte da questa Corte a propositodell’applicazione della pena su richiesta, secondo cui è possibile l’eliminazione di una penaaccessoria che non abbia costituito oggetto di accordo tra le parti, in quanto essa noninveste una delle componenti dell’accordo stesso (cfr. Sez. 5, n. 19400 del 24/03/2021, Tuci,Rv. 281263-01, che condivisibilmente ha argomentato sulla scorta di Sez. U, n. 21368 del26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-05, in tema di misura di sicurezza, ma conprincipio ritenuto applicabile estensivamente anche alle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA]. 3,n. 41411 del 2025, cit.).4.2. L’eliminazione della pena accessoria illegale può essere determinata direttamenteda questa Corte, senza necessità di rinvio, alla luce dell’esplicita formulazione dell’art. 620,lett. l), cod. proc. pen. P.Q.MAnnullla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoriadell'interdizione temporanea dai PP.UU. che elimina.Così è deciso, 21/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.