CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 2 dicembre 2024
Cassazione n. 35069/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19066/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 8-2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVA n. 58/2022depositata il 18/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con ricorso notificato il 18 luglio 2022, illustrato da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugna per cassazione la sentenza n. 58/2022 della Corte d’appello di Genova pubblicata il 18 gennaio 2022, pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA] del trust Edera, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], e del fallimento [OSCURATO:PERSONA] mm a s.r. l. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha notificato controricorso, illustrato da memoria, chiedendo la condanna ex art. 96, co. 3, c.p.c. e la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli collegate alla domanda. Per quanto ancora di interesse, la Corte d’appello ha confermato la sentenza di rigetto delle domande di accertamento delle nullità negoziali/annullamento per dolo e revocatoria ordinaria dedotte dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in relazione al contr atto preliminare dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e a l successivo atto definitivo del 13/04/2011 con cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. il compendio immobiliare sito in Varazze, denominato Portigliolo. La controversia è stata avviata dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per fatti riferibili al suo ex amministratore, Sig. [OSCURATO:PERSONA], che aveva venduto al prezzo vile di € 400.000,00 (mai incassato) il compendio immobiliare societario detto “Portigliolo” alla [OSCURATO:SOCIETA]. che, subito dopo, l’aveva rivenduto a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al prezzo di euro 1.450.000,00, mai saldato dopo un iniziale acconto. La ricorrente aveva agito in primo grado e poi in appello per chiedere la nullità e/o l’inefficacia e/o l’invalidità e/o l’annullamento e/o la revoca degli atti di vendita stipulati da [OSCURATO:PERSONA], ritenendo sussistere un disegno fraudolento intercorso tra il sig. [OSCURATO:PERSONA], il sig. [OSCURATO:PERSONA] (socio minoritario della [OSCURATO:SOCIETA] e socio maggioritario al 99% della [OSCURATO:SOCIETA]) e il sig. [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA], per sottrarre il patrimonio alla [OSCURATO:SOCIETA]. In primo grado il Tribunale di Savona respingeva le domande di [OSCURATO:SOCIETA]. che, pertanto, proponeva appello. La Corte di Appello di Genova, esaminando congiuntamente i primi tre motivi di impugnazione, li rigettava sulla base delle seguenti argomentazioni: a) non sussiste nullità degli atti pubblici di trasferimento della proprietà immobiliare perché il motivo illecito comune non è configurabile nell’ipotesi in questione, in quanto il contratto non è teso a realizzare una finalità vietata dall’ordinamento né il consenso prestato dall’ex amministratore risulta viziato per dolo; b) non sussiste dolo o malafede in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., stante la mancanza di riscontri circa la partecipazione della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al progetto di spoliazione dei beni in danno dell’[OSCURATO:PERSONA], essendo terza rispetto al primo passaggio da questa a [OSCURATO:SOCIETA]; la congruità del prezzo, in parte versato per € 500.000,00, e la disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] a versare il residuo importo; la mancata richiesta di provvedimenti cautelari nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., inoltrata invece nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Motivi della decisione Il ricorso è affidato a seguenti tre motivi: 1) [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 NR.4 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]’ART.132 COMMA 2 n.4) C.P.C. E DELL’ART.118 DISP. ATT. C.P.C. La società ricorrente assume che, in assenza di un’effettiva motivazione, la Corte di Appello di Genova avrebbe escluso la sussistenza della malafede in capo alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e censura la sentenza là dove ha ritenuto che i motivi di nullità non integrano alcuna delle tassative ipotesi previste dall'art.1418 c.c.; anche per il mancato annullamento del negozio di trasferimento per dolo, deduce l’erroneità della statuizione pur in presenza della produzione degli atti di indagine della Guardia di Finanza che attesterebbero l’ appropriazione indebita di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. 2) [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1, NR. 3 C.P.C., [OSCURATO:PERSONA]’ART.132 COMMA 2 n.4) C.P.C. E DELL’ART.118 DISP. ATT. C.P.C. [OSCURATO:PERSONA]. Sotto diverso profilo la società ricorrente deduce i medesimi vizi eccepiti sub il motivo n. 1, assumendo che potrebbero essere qualificati sub art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c., nonché il vizio di omessa motivazione della sentenza, 3) [OSCURATO:PERSONA]. 360, COMMA 1 NR. 5 C.P.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. La società ricorrente deduce che “non è ostativo ai fini dell’ammissibilità del ricorso quanto statuito dall’art. 348 ter cpc, in quanto l’eccepito omesso esame di fatti decisivi non configura per l’appunto le stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto poste a fondamento della sentenza di primo grado, nella decisione qui impugnata, perché nel caso in questione si è al di fuori dell’ambito della valutazione dei fatti e degli elementi istruttori (Cfr. Cass.28174/2018), non esaminati neanche in primo grado e per cui è stato proposto appello; inoltre, l’omesso esame dei verbali della GdF, prodotti in corso d’appello, costituiscono sicuramente un elemento fattuale determinante e ulteriore rispetto alle statuizioni di primo grado; comunque la sentenza di appello in alcun modo riporta di confermare le valutazioni pure non effettuate dal giudice di primo grado”. Le suddette censure, concernendo diversi profili di nullità della sentenza relativamente alla medesima statuizione di infondatezza della domanda di declaratoria di nullità negoziale o di annullamento dei contratti per dolo, vanno trattati unitariamente. I motivi sono inammissibili. La Corte di merito ha respinto i motivi di doglianza attinenti alle nullità/vizi del consenso prestato relativamente al trasferimento di immobili appartenenti alla società [OSCURATO:SOCIETA]., sull’assunto che le responsabilità dell' ex amministratore della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per quanto accertate nel giudizio innanzi al Tribunale delle Imprese di Genova, non determinano la nullità dei negozi stipulati nell’esercizio del suo mandato, in quanto l'intento delle parti di recare pregiudizio ad altri non potrebbe ritenersi illecito, non rinvenendosi nell'ordinamento una norma che sancisca in via generale la nullità del contratto “in frode dei terzi” , per il quale, invece, sussistono rimedi specifici. Ha rilevato inoltre, che [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato da [OSCURATO:SOCIETA]. l’ immobile a un prezzo congruo, come anche ritenuto dalla società attrice che ha rinunciato all'istanza di CTU finalizzata all'accertamento del valore dei beni immobili oggetto di compravendita, così riconoscendo la corrispondenza del prezzo di vendita indicato nel rogito notarile al prezzo di mercato. Il primo motivo è inammissibile ex art. 366 n. 4 c.p.c. in quanto non è in grado di attingere la ratio decidendi desumibile dalla sentenza di merito, la quale si dimostra tutt’ altro che supportata da una motivazione apparente o intrinsecamente contradittoria (nel senso indicato da Cass.SU 8053/2014). La censura, invero, riporta l’ istruttoria per testi e il contenuto dei verbali della GdF in tesi non considerati dal giudice dell’appello, nell’intento di mettere in rilievo che, in realtà, la vendita era intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore infedele della società attrice [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], mentre la società [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata solo fittiziamente interposta in tale vendita al solo fine di perpetrare la spoliazione in danno della società [OSCURATO:SOCIETA] e di ottenere un ulteriore profitto fiscale, essendo avvenuta a Vercelli, proprio dove è stato stipulato e trascritto il contratto preliminare tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. La censura, lungi dal rappresentare un vizio di apparenza della motivazione o di omessa pronuncia sulla dedotta illiceità dei negozi, nel suo argomentare dimostra come essa non abbia colto il fulcro del ragionamento giuridico utilizzato dai giudici di merito nel respingere la domanda di accertamento di nullità/annullamento dei negozi di compravendita del cespite immobiliare de quo , sul condivisibile assunto che i vizi dedotti non possano inficiare la causa dei negozi di compravendita validamente stipulati dalle società [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] per mezzo dei loro amministratori, per quanto negoziati da amministratori, di fatto o in carica, in tesi infedeli e in danno del patrimonio della società prima venditrice, a tutela del quale la società dispone di idonei rimedi giudiziali, di tipo personale, nei confronti dei soggetti agenti, del tutto distinti dall’azione demolitoria del negozio giuridico che impone di considerare esclusivamente il vizio incidente sulla causa del contratto, nella fattispecie non ravvisato dalla Corte di merito. Il caso in esame, per come ampiamente considerato nella sentenza impugnata, rientra piuttosto nella tipica ipotesi di mala gestio societaria compiuta per mano di amministratori (in tesi) infedeli e in conflitto d’interessi, ove per mezzo della stipula di validi negozi di trasferimento di assets societari sono stati presumibilmente commessi dagli amministratori e da terzi atti di spoliazione del patrimonio della società. L’ipotesi de qua, pertanto, differisce da quella collegata, ad esempio, a un negozio di vendita stipulato a titolo di corrispettivo di un prestito usurario, dove è lasocietà acquirente del cespite a porsi quale parte sostanziale di un negoziodi vendita avente evidente causa illecita (cfr. Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 886 del 17/01/2020). In altri termini, nella fattispecie considerata dal giudice dell’appello, non è prospettabile una illiceità insita nella causa del contratto di compravendita, né un dolo incidente sulla volontà dell’ex amministratore, poiché il negozio era stato validamente stipulato dal legale rappresentante che, all’epoca, rappresentava legittimamente la società e aveva, di contro, certamente voluto stipulare il negozio de quo, partecipando anche alle successive fasi, anche se risultate in danno del patrimonio sociale e dei creditori della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] sopra mette altresì in luce la inammissibilità del secondo motivo attinente alla assunta violazione delle norme in tema di nullità ex art. 1418 c.c. o annullamento per dolo del negozio ex art.1439 c.c., argomentato in termini che ne dimostrano prima facie l’inammissibilità, giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ. sopra richiamato. Come riguardo alla dedotta nullità negoziale, così anche nel vizio del consenso dedotto manca la specifica indicazione delle argomentazioni contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse, al fine di consentire a questa Corte di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez un., 05/05/2006, n. 10313). In particolare, va osservato che in sede di giudizio di legittimità non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina la sussistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. [OSCURATO:SOCIETA] al terzo motivo, inerente alla mancata valutazione dei documenti attinenti ai riscontrati illeciti tributari prodotti nel giudizio di appello, manca, al riguardo, ogni riferimento alla eventuale istanza di ammissione o al diniego di ammissione di detta nuova documentazione in fase di appello, nonché una qualsivoglia argomentazione tratta dalla disposizione contenuta nell’art. 345 c.p.c., che prevede una preclusione processuale all’ingresso di nuove prove in appello, a meno che non riguardino fatti sopravvenuti o che la parte non ha potuto produrre nella fase anteriore, ciò in violazione del principio di autosufficienza (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019) . Conclusivamente, il ricorso va dichiarato inammissibile, con ogni conseguenza in merito alle spese processuali, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffevigenti. P.Q.M. Dichiara inammissibileil ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 18.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del r