CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 35523/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato prof. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Merulana n. 247. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], appresentatie difesi per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatipresso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] in Roma, viadelle Carrozze n. 44. Controricorrenti e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Intimati avverso la sentenza n. 761/2019della Corte di appello di Bari , depositata il 27. 3. 2019. R.G. N. 18541/2019.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7. 10. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 761 del 27. 3. 2019 la Corte di appello di Bari, in totale riforma della pronuncia di primo grado, rigettò la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di risoluzione del contratto di compravendita intervenuto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto la vendita di 850 q.li di fieno per l’alimentazione di ovini; respinse altresì l’opposizione a prece tto proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento di un assegno tratto da [OSCURATO:PERSONA] da lui girato in bianco in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della suddetta merce e la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] di cancellazione del suo nominativo dal registro informatico dei protesti. A sostegno della conclusione accolta la Corte barese affermò che l’azione di risoluzione del contratto di vendita per i vizi della cosa venduta, rappresentati dal marciume manifestatosi nel fieno e della sua conseguente inidoneità ad essere utilizzato per l’alimentazione degli ovini, era infondata per intervenuta decadenza del diritto di garanzia, ai sensi dell’art. 1495 cod. civ., avendo l’acquirente [OSCURATO:PERSONA] denunziato i vizi oltre 8 giorni dalla loro scoperta, richiedendo solo il 21. 6 2001 una perizia ad un agronomo mentre già a seguito delle visite del veterinario agli ovini, l’ultima delle quali avvenuta il 9. 6. 2001, aveva acquisito piena conoscenza dei vizi della merce acquistata. Per la cassazione di questa sentenza, notificata l’1. 4. 2019, con atto notificato il 31. 5. 2019, ricorre [OSCURATO:PERSONA], affidandosi atre motivi. Resistonocon controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . Sono rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] . La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denuncia nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, per essersi il giudizio di secondo grado svolto senza la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA], che doveva considerarsi R.G. N. 18541/2019.litisconsorte necessaria quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto nel corso del giudizio di primo grado, precisando si che l’atto di appello proposto dalla controparte era stato notificato soltanto ai figli di [OSCURATO:PERSONA], cioè a [OSCURATO:PERSONA], Giovanna e Maria, non anche alla moglie [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo èfondato. Dagli atti di causa, il cui esame è consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, risulta che [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione al precetto intimatogli da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in virtù dell’assegno da lui girato e, insieme a [OSCURATO:PERSONA], domanda di risoluzione per inadempimento del contratto di vendita per cui è causa. Risulta altresì che, come dedotto dal ricorrente, il processo di primo grado si interruppe per sopravvenuto decesso di [OSCURATO:PERSONA] e fu quindi riassunto da [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 10. 6. 2013, nei confronti, oltre che dellefiglie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche della moglie [OSCURATO:PERSONA], quali successori a titolo universale di [OSCURATO:PERSONA], come indicato nella denunzia di successione prodotta in atti. Ne discende che a [OSCURATO:PERSONA] va riconosciuta, quale erede della parte defunta, la qualità di litisconsorte necessario rispetto alle domande proposte dal de cuius, nonché di litisconsorte processua le, essendo stata chiamata ed avendo quindi partecipato al giudizio di primo grado. Costituisce orientamento consolidato di questaCorte che la morte di una parte nel corso del giudizio di primo grado determina la trasmissione della sua legittimazione processuale attiva e passiva agli eredi, sicché questi vengono a trovarsi nella posizione di litisconsorti necessari, anche per ragioni solo processuali, indipendentemente, cioè, dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale (Cass. n. 24639 del 2020; Cass. n. 6780 del 2015, Cass. n. 18465 del 2011). Di nessun rilievo in senso contrario sono invece l e circostanz e che il successore ritualmente evocato in giudizio sia rimasto contumace, che è situazione del tutto indifferente rispetto all’integrità del contraddittorio, e che la sentenza del Tribunale non menzioni [OSCURATO:PERSONA] tra le parti del R.G. N. 18541/2019.giudizio, essendo tale mancanza imputabile ad una mera svista e comunque ad un dato formale inidoneo a mutare la realtà processuale. Nel caso di specie emerge invece che l’atto di appello fu proposto da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti, oltre che di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qual i successori di [OSCURATO:PERSONA], a cui sole fu notificato, non anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che non partecipò al relativo giudizio. Ne consegue che il giudizio di secondo grado, essendosi svolto senza la partecipazione di un litisconsorte necessario, è affetto da nullità assoluta. Il secondo e terzo motivo di ricorso , che denunziano violazione e falsa applicazione, rispettivamente, de gli art t . 1495 e 1455 cod. civ., si dichiarano assorbiti, investendo il merito della decisione impugnata. In accoglimento del primo motivo la sentenza è cassata, con rinvio della causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio. P.Q.M. Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo ed il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Bari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso in Roma,nella c