CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 maggio 2022
Cassazione n. 18283/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 ORDINANZA sul ricorso 6637/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] Pertiche/ in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 1 [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - nonchè [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 19 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - [OSCURATO:PERSONA] Pertiche in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 51 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 3490/2018 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 19/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/05/2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: con atto di citazione notificato in data 5 dicembre 2006 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] delle Pertiche convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 1 s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Espose l'attore che con convenzione urbanistica di data 14 gennaio 2003 la società convenuta si era obbligata nei confronti del Comune a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative al piano particolareggiato "Prà della Fiera" con previsione, in base all'art. 14 della convenzione, del rilascio, a garanzia degli obblighi in questione, di polizza fideiussoria per l'ammontare di Lire 4.586.712.000 (pari ad Euro 2.368.839,06), corrispondente al 100% della spesa presunta per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, e che, essendo già state rilasciate due polizze di data 6 maggio 2002, rispettivamente la n. 222892728 di Euro 1.322.129,66 avente ad oggetto "oneri di urbanizzazione primaria - delibera del Consiglio comunale n. 50 del 15/10/2001" di approvazione della variante al piano particolareggiato e la n. 222892726 di Euro 320.806,49 avente ad oggetto "oneri di urbanizzazione secondaria - delibera del Consiglio comunale n. 50 del 15/10/2001" di approvazione della variante al piano particolareggiato, ed essendosi la società obbligata a presentare ulteriore polizza integrativa per la differenza di Euro 725.902,91, era stata stipulata in data 15 aprile 2003 un'appendice alla polizza n. 222892728, avente ad oggetto gli oneri di urbanizzazione primaria, elevante ad Euro 2.048.032,57 (Euro 1.322.129,66 più Euro 725.902,91) l'importo garantito, cui aveva fatto seguito il rilascio in data 17 maggio 2003 della concessione edilizia per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione. Aggiunse che, scaduto il termine per l'ultimazione dei lavori, il Comune si era dovuto attivare per la realizzazione delle opere rimaste incompiute. Chiese quindi la condanna alla rifusione dei costi sopportati, oltre il risarcimento del danno. Il Tribunale adito dispose CTU e successivamente dichiarò il difetto di giurisdizione. Proposta domanda monitoria innanzi al TAR per il Veneto, ed emesso il decreto ingiuntivo, il giudice amministrativo, all'esito di nuova CTU con la nomina dell'arch. [OSCURATO:PERSONA], dichiarò il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Padova, il giudice adito condannò [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento della somma di Euro 1.604.132,24 e [OSCURATO:SOCIETA]. a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da quanto corrisposto in favore del Comune. Avverso detta sentenza propose appello [OSCURATO:SOCIETA].. Riassunto il giudizio a seguito del fallimento di [OSCURATO:SOCIETA]., con sentenza di data 19 dicembre 2018 la Corte d'appello di Venezia, in parziale accoglimento dell'appello, dichiarò che la somma spettante al Comune era pari ad Euro 731.226,49, importo già pagato da [OSCURATO:SOCIETA], condannando il Comune a restituire Euro 872.905,75 e confermando per il resto la decisione impugnata. Premesso che dalle condizioni generali delle due polizze del 6 maggio 2002 si evinceva che si trattava di due contratti di garanzia autonoma, osservò la corte territoriale, per quanto qui rileva, che non influiva sulla escutibilità delle polizze la circostanza che le stesse garantissero il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte della società, mentre con la convenzione stipulata in data 14 gennaio 2003 quest'ultima si era obbligata a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo dei detti oneri, perché era conforme alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia che la prestazione garantita avesse un oggetto diverso da quello della prestazione gravante sul debitore principale, che poteva riguardare anche un fare infungibile (peraltro proprio per adeguare l'importo assicurato con la polizza n. 222892728 agli obblighi assunti dalla società lottizzante con la convenzione era stata stipulata l'appendice, elevando la garanzia prestata per le opere di urbanizzazione primaria). Aggiunse che non sussistevano prove evidenti del carattere fraudolento della richiesta di pagamento avanzata dal beneficiario della prestazione perché il contrasto denunciato dall'appellante fra le conclusioni cui il CTU, arch. Bizzotto, era pervenuto in sede di bozza (ove erano stati dichiarati esistenti e realizzati tutti i lavori di verde attrezzato primario e secondario) e le conclusioni rassegnate nell'elaborato definitivo (ove al contrario i detti lavori erano stati dichiarati mancanti) era dovuto al fatto che il CTU, inizialmente, aveva ritenuto eseguite delle opere che in realtà erano state realizzate dallo stesso Comune per sopperire all'inadempimento della società lottizzante, per cui, accogliendo le osservazioni sul punto del consulente di parte del Comune, nella relazione finale il CTU aveva conteggiate le opere in discorso fra quelle rimaste ineseguite. Osservò ancora che, in base ai criteri normativi, la realizzazione del parco "Prà della fiera" costituiva un'opera di urbanizzazione secondaria e che il fatto che l'art. 3 della convenzione, ai fini dello scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria, includesse in tale categoria "il verde attrezzato primario e secondario", non aveva rilievo perché da un lato tale previsione non era opponibile all'appellante, la quale era rimasta estranea alla convenzione, dall'altro le due polizze fideiussorie, rilasciate anteriormente alla sua stipulazione, nell'individuare l'oggetto dell'obbligazione garantita, si limitavano a richiamare le previsioni del piano particolareggiato approvato con la deliberazione consiliare n. 50 del 15 ottobre 2001, le quali non dicevano nulla circa la classificazione dell'area a verde pubblico, mentre anche l'appendice del 15 aprile 2003, relativa all'importo in aumento, non conteneva alcun riferimento alla convenzione urbanistica, rinviando esclusivamente alla polizza n. 222892728. Aggiunse che pertanto dal valore delle opere di urbanizzazione primaria, di cui il CTU aveva accertato la mancata esecuzione, andava detratto il valore dei lavori non eseguiti relativi al verde pubblico, pari ad Euro 445.965,69, da conteggiare quindi fra le opere di urbanizzazione secondaria non realizzate, ammontanti così a complessivi Euro 968.300,17 (Euro 522.334,48 + Euro 445.965,69), mentre il valore di quelle di urbanizzazione primaria non realizzate si riduceva al minor importo di Euro 348.404,01 (Euro 794.369,07 - Euro 445.965,69). Osservò quindi che, rivalutati gli importi all'attualità, spettavano Euro 410.420,00 per le opere di urbanizzazione primaria (valore inferiore all'importo assicurato) e Euro 1.140.658,00 per quelle di urbanizzazione secondaria (valore superiore all'importo assicurato), per cui l'appellante era tenuta a corrispondere la minor somma di Euro 732.226,49 (Euro 410.420,00 + Euro 320.806,49). Aggiunse infine che non vi era improcedibilità dell'azione esercitata dal Comune per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione perché la controversia verteva su un rapporto autonomo di garanzia e quindi su materia non riconducibile nell'alveo della obbligatorietà della disciplina dettata dal d. Igs. n. 28 del 2010 con riferimento ai procedimenti relativi ai contratti assicurativi, bancari e finanziari. Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di [OSCURATO:PERSONA] delle Pertiche sulla base di sette motivi e resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]., che ha proposto altresì ricorso incidentale sulla base di tre motivi. Resiste il Comune di [OSCURATO:PERSONA] delle Pertiche con controricorso al ricorso incidentale. E' stato fissato il ricorso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ.. Sono state presentate memorie. Considerato che: muovendo dal ricorso principale, con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è stato ritenuto erroneamente che la garanzia per le opere di urbanizzazione secondaria fosse limitata all'importo di Euro 320.806,49 sulla base di un'interpretazione meramente letterale dell'appendice di polizza, richiamante effettivamente la polizza n. 222892728, senza considerare l'effettiva intenzione delle parti contraenti, la quale era invece nel senso di integrare la cauzione già rilasciata con le precedenti polizze per ulteriori Euro 725.902,91 al fine di garantire il 100% della spesa presunta per la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione, sia primaria che secondaria, come si evince dall'art. 14 della convenzione.Aggiunge che non può sostenersi la non opponibilità della convenzione a [OSCURATO:SOCIETA], posto che quest'ultima non poteva ignorare l'impegno assunto dalla società lottizzante, e che già la deliberazione consiliare n. 50 del 2001, in approvazione della variante al piano particolareggiato, prevedeva l'obbligo del lottizzante di garantire il 100% delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, scopo raggiunto con il rilascio dell'appendice. Osserva ancora che l'appendice fu sottoscritta anche dal Comune e che se quest'ultimo non fosse stato convinto della integrale garanzia delle opere non avrebbe mai rilasciato il permesso di costruire. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1366 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che è contrario a buona fede il dichiararsi di [OSCURATO:SOCIETA] estranea alla convenzione, posto che il Comune aveva fatto affidamento sul fatto che con il rilascio dell'appendice era stata integrata la copertura assicurativa fino al 100% delle opere. Il primo e secondo motivo, da trattare congiuntamente, sono infondati. E' pur vero che nell'interpretazione del contratto, il carattere prioritario dell'elemento letterale non va inteso in senso assoluto, atteso che il richiamo nell'art. 1362 c.c. alla comune intenzione delle parti impone di estendere l'indagine ai criteri logici, teleologici e sistematici anche laddove il testo dell'accordo sia chiaro ma incoerente con indici esterni rivelatori di una diversa volontà dei contraenti (fra le tante da ultimo Cass. 26 luglio 2019, n. 20294). E tuttavia per l'identificazione della comune intenzione delle parti ai sensi dell'art.1362 cod. civ. non si può tener conto del comportamento dei soggetti che non hanno posto in essere il contratto e che quindi non possono avere alcun rapporto ne' con l'interno volere dei contraenti ne' con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà (Cass.n. 4914 del 1991). Il ricorrente richiama ai fini dell'identificazione della comune intenzione delle parti lo stato soggettivo ed il comportamento di un soggetto terzo rispetto al contratto autonomo di garanzia (secondo la qualificazione che del contratto ha fatto il giudice del merito, non oggetto di impugnazione), e cioè il Comune. Trattasi di contegno irrilevante ai fini del criterio della comune intenzione. Per la stessa ragione non può essere fatto valere il criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole mediante atti estranei al contratto e stipulati da soggetto terzo, quale la convenzione urbanistica, come anche il criterio dell'interpretazione secondo buona fede, con riferimento al quale si fa valere l'affidamento non della parte negoziale, ma sempre del terzo, il Comune. Alla sottoscrizione poi della polizza da parte del Comune non può essere attribuita rilevanza negoziale, non essendo il Comune parte del contratto autonomo di garanzia. Con il terzo motivo si denuncia violazione degli artt. 1367, 1895 e 1370 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, essendo gli oneri di urbanizzazione primaria già integralmente garantiti, se davvero con l'appendice di polizza le parti avessero inteso garantire ulteriormente le (sole) opere di urbanizzazione primaria, tale appendice sarebbe stata contratta senza assunzione di rischio da parte del garante. Aggiunge che, siccome l'art. 1895 cod. civ. sanziona con la nullità il contratto assunto in assenza di rischio assicurativo, bisogna ai sensi dell'art. 1367 cod. civ. adottare fra le interpretazioni possibili quella che renda il contratto produttivo di effetti. Osserva in via subordinata che, essendo stata intesa l'appendice dalla società lottizzante e dal Comune come adempimento dell'obbligo di coprire il 100% del costo delle opere di urbanizzazione, le clausole inserite nelle condizioni generali predisposte da uno dei contraenti, ed in particolare quelle che limitano il rischio assicurato, nel dubbio si interpretano a favore dell'altro. Il motivo è infondato. Con il motivo di censura si invoca l'applicabilità dell'art. 1895 A: c. norma appartenente al tipo dell'assicurazione, al fine di applicare la regola ermeneutica di cui all'art. 1367c,In disparte il rilievo che secondo la giurisprudenza l'assicurazione fideiussoria non costituisce un contratto di assicurazione, per cui non risulta applicabile la relativa disciplina (cfr. Cass. n. 6757 del 2001), va rimarcato che il contratto in esame è stato qualificato dal giudice del merito come contratto autonomo di garanzia e che sul punto non vi è specifica impugnazione. Trattasi quindi di tipologia contrattuale diversa sia dalla fideiussione che dall'assicurazione, per la quale quindi non trova applicazione la disciplina di quest'ultimo tipo contrattuale. Nei contratti di cosiddetta assicurazione fideiussoria, nei quali la funzione di garanzia è prevalente su quella assicurativa, possono trovare applicazione le regole che disciplinano il rapporto di assicurazione solo quando sia accertato, mediante l'esame e l'interpretazione delle clausole di polizza, che le parti, nella loro piena autonomia contrattuale, abbiano voluto richiamare la disciplina propria dell'assicurazione, con particolare riguardo ai rapporti tra l'assicuratore e l'altro contraente (fra le tante, da ultimo, Cass. n. 16283 del 2015). Manca nella decisione impugnata un tale accertamento, né risulta uno specifico motivo di impugnazione che miri, anche mediante la denuncia del vizio motivazionale, a conseguire un simile accertamento. Con la censura proposta nel motivo in via subordinata ancora una volta si intende fare riferimento, per l'applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale, allo stato soggettivo di un terzo rispetto al contratto, quale è il Comune. Il riferimento alle condizioni generali di contratto è poi privo di specificità e non raggiunge lo scopo della critica della decisione perché non si comprende a quale clausola delle condizioni generali, che nel dubbio andrebbe interpretata contro il predisponente, si stia facendo riferimento (non essendo condizione generale il concreto importo garantito). Non può infine farsi riferimento al rischio assicurato non trattandosi, per quanto sopra detto, di contratto di assicurazione. Con il quarto motivo si denuncia violazione degli artt. 1369 e 1371 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, in presenza di espressioni con più sensi, il giudice di appello ha omesso di interpretare l'appendice di data 15 aprile 2003 nel senso più conveniente all'oggetto della garanzia. Aggiunge che il contratto di garanzia andava interpretato nel senso che realizzasse l'equo contemperamento fra le parti. Il motivo è inammissibile. La censura muove da presupposti di fatto (espressioni con più sensi, oscurità del contratto) non accertati dal giudice del merito. Lo scrutinio del motivo implica pertanto un'indagine di merito preclusa nella presente sede di legittimità. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 1945 cod. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha qualificato come opera di urbanizzazione secondaria il "verde" nonostante che in convenzione fosse inserito fra le opere di urbanizzazione primaria e che in tal modo il giudice del merito ha accolto una eccezione relativa non al rapporto di garanzia, come affermato in sentenza, ma al rapporto principale, eccezione che il garante non poteva sollevare stante l'inapplicabilità dell'art. 1945 e ., Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 4 I. n. 847 del 1964, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che il giudice di appello ha errato nel qualificare il verde relativo al "Prà della Fiera" verde secondario perché, tenuto conto della sua destinazione a pubblica utilità, è da qualificare come opera di urbanizzazione primaria. I motivi quinto e sesto, da trattare congiuntamente, sono inammissibili. L'accertamento dell'oggetto del contratto da parte del giudice del merito costituisce giudizio di fatto, sindacabile in sede di legittimità nei limiti della denuncia del vizio motivazionale e della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale. Le due censure attingono il giudizio di fatto relativo all'oggetto negoziale non seguendo le vie indicate, ma direttamente attingendo, in modo inammissibile, il giudizio di fatto. Il giudice del merito ha identificato l'oggetto del rapporto di garanzia sulla base del piano particolareggiato e non di quanto stabilito dalla convenzione, sottolineando che le polizze fideiussorie erano state rilasciate anteriormente alla stipulazione di quest'ultima e che si limitavano a richiamare, nell'individuazione dell'oggetto dell'obbligazione garantita, le previsioni del piano particolareggiato. Denunciare che così facendo sarebbe stata accolta un'eccezione relativa al rapporto principale, anziché al rapporto di garanzia, significa non cogliere la ratio decidendi, la quale è limitata all'oggetto del rapporto di garanzia, identificato dal giudice del merito, sul piano del giudizio di fatto, nelle modalità indicate. Allo stesso modo non viene in rilievo un vizio di falsa applicazione di norma di diritto, come denunciato nel sesto motivo, per una asserita errata qualificazione normativa dell'oggetto del contratto: l'identificazione di quest'ultimo costituisce giudizio di fatto, nell'esercizio del quale il giudice del merito può eventualmente attingere a norme di diritto, le quali rilevano non quali fonti di qualificazione giuridica, ma quali elementi di un giudizio che resta sul piano del fatto. Con il settimo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., l'esistenza di motivazione apparente in quanto l'affermazione che l'appendice del 15 aprile 2003 rinvia esclusivamente alla polizza n. 222892728 si riduce a mera petizione di principio. Il motivo è inammissibile. La censura difetta di specificità, e non raggiunge lo scopo della critica della decisione, in quanto non spiega in cosa consista l'apparenza di una motivazione che, sul punto, rimanda al senso letterale delle parole del contratto. Passando al ricorso incidentale, con il primo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. ed omessa motivazione. Osserva la parte ricorrente in via incidentale che costituisce prova liquida dell'abusività dell'escussione della garanzia la circostanza della nullità della CTU la quale, dopo avere dichiarato in bozza che erano stati realizzati tutti i lavori di verde attrezzato primario e secondario, nell'elaborato finale ha dichiarato che tali lavori non erano stati eseguiti. Aggiunge che il giudice di appello ha giustificato tale difformità per non essere stato inizialmente rilevato dal CTU che le opere erano state realizzate dal Comune, ma ha omesso di considerare che nella medesima CTU la spesa sostenuta dal Comune per la sistemazione dell'area a verde viene quantificata in Euro 50.362,92, a fronte di opere primarie non eseguite (rivalutate) per Euro 911.733,81. Osserva quindi che, a fronte di tale contraddizione, il giudice di appello avrebbe dovuto concludere nel senso che il modesto importo di Euro 50.362,92 copriva l'intero debito della società lottizzante e del garante.Il motivo è inammissibile. Premesso che l'oggetto della denunciata nullità della CTU attiene in realtà non ad una violazione processuale ma al merito dell'indagine tecnica, va evidenziato che il vizio motivazionale risulta denunciato in modo irrituale, non con riferimento ad un fatto storico, ma all'indagine tecnica svolta dal CTU. Al riguardo va rammentato che l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). Nel caso di specie il fatto storico è stato esaminato dal giudice del merito in sede di quantificazione del debito del garante, senza dire peraltro, come evidenziato nel controricorso al ricorso incidentale (pagine 6 e 7), che il motivo di ricorso assume, sul piano del fatto, la coincidenza di verde pubblico e opere di urbanizzazione primaria, sulla base di un inquadramento che non corrisponde a quello del giudice del merito. Con il secondo motivo si denuncia omesso esame del fatto decisivo e controverso ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che, come eccepito in appello e non compreso dal giudice del gravame, vi è stata abusiva escussione della garanzia, la quale aveva ad oggetto non il mancato compimento di opere, ma il mancato pagamento degli oneri. Il motivo è inammissibile. Ha affermato la corte territoriale che non influisce sulla escutibilità delle polizze la circostanza che le stesse garantiscano il mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione da parte della società, mentre con la convenzione stipulata in data 14 gennaio 2003 quest'ultima si era obbligata a realizzare le opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo dei detti oneri, perché è conforme alla causa concreta del contratto autonomo di garanzia che la prestazione garantita abbia un oggetto diverso da quello della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile. In tal modo il giudice del merito, sulla base di un giudizio di fatto a lui riservato, e sindacabile in sede di legittimità solo nei termini del vizio motivazionale, oltre che della violazione della regole ermeneutiche, ha accertato che oggetto della convenzione, per la quale era stata prevista la garanzia autonoma, era la realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. La censura resta sul piano della mera confutazione del giudizio di fatto. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 5 d. Igs. n. 28 del 2010, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.. Osserva la parte ricorrente che la controversia è soggetta a mediazione obbligatoria perché laddove l'art. 5 d. Igs. n. 28 del 2010 fa riferimento ai contratti assicurativi, bancari e finanziari, si riferisce alla natura professionale delle parti, e non alla specifica tipologia contrattuale. Il motivo è infondato. Con riferimento al giudizio introdotto con atto di citazione del 5 dicembre 2006, e che ha successivamente subito la translatio iudicii, non trova applicazione la disciplina richiamata nel motivo La reciproca soccombenza costituisce ragione di integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene disatteso, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 - quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale. Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente princip