Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 37281/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

C5 Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 21.06.2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 500,00 di multa, anche tenuto conto della contestata recidiva, per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen, perché «minacciava un male ingiusto a [OSCURATO:PERSONA], dicendo, nel corso di una telefonata, che gliela avrebbe fatta pagare tre volte tanto quanto da lui dovuto, aggiungendo che sapeva lui il modo in cui fare».

2. Con ricorso a firma del difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono prospettati due motivi di censura avverso la citata sentenza. 2.1 Con il primo motivo, la difesa eccepisce difetto di prova ex art. 530, comma 2, del codice di rito per errata valutazione delle risultanze emerse all'esito del dibattimento, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Su queste ultime, rileva la difesa, si è interamente basato l'editto accusatorio; ciononostante, dette dichiarazioni non sarebbero state sottoposte al necessario vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante, così come sarebbe mancata la verifica della attendibilità intrinseca del racconto dello stesso.

In particolare, si osserva come la p.o. abbia mostrato incertezze circa l'esatta provenienza delle telefonate dell'imputato, avendo dichiarato, in un primo momento, che le chiamate -in occasione delle quali è stata proferita minaccia - provenivano dall'utenza mobile dell'imputato, per poi ricredersi, affermando che esse provenivano da un numero fisso (non intestato, osserva il difensore, all'imputato). 2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta-erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

Le frasi pronunciate dall'imputato sarebbero state meramente ingiuriose, per ammissione della stessa p.o.

Quest'ultima non avrebbe palesato alcun timore in seguito alle esternazioni dell'imputato, dato il rapporto lavorativo e di amicizia che, da anni, li legava.

Dal momento che né il tenore delle espressioni verbali, né il contesto nel quale esse si sono collocate avrebbero potuto ingenerare timore per la propria incolumità o turbamento nella p.o., non ricorrerebbe, nel caso di specie, l'elemento oggettivo caratterizzante il delitto di minaccia.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché generico e versato in fatto, con ciò sorvolando sulla preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sul punto cfr., da ultimo, e ex plurimis, Sez. 5, n. 30739 del 4/05/2022, Palmieri, per rinvii ad altre pronunce; con r(3 riguardo al medesimo, generale, profilo, e in relazione più specifica alle dichiarazioni della p.o., cfr. Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti).

Il ricorso è, invero, privo di un confronto effettivo con la motivazione dell'impugnata sentenza.

Per aver trascurato tale confronto è sfuggito al ricorrente che la contraddizione da lui segnalata in ordine alle dichiarazioni della p.o. (circa la provenienza delle telefonate dell'imputato: v. ritenuto in fatto, sub 2.1) è stata non soltanto evidenziata nella motivazione dell'impugnata sentenza, ma anche contestualizzata, in maniera né illogica né contraddittoria, con riferimento alle altre emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha infatti affermato che le dichiarazioni della persona offesa sono risultate coerenti anche con l'attività investigativa, ovvero con trascrizioni dei files audio e con i tabulati telefonici, da cui è emerso che la telefonata contestata nel capo di imputazione, pur non essendo provenuta dal telefono cellulare dell'imputato, originava da un numero fisso, il cui prefisso coincideva con quello della città in cui ha sede la ditta di cui l'imputato era legale rappresentante.

Peraltro, è la difesa stessa a cadere in contraddizione: per sua stessa ammissione, il riscontro oggettivo alle dichiarazioni di p. o. vi è stato, vista l'acquisizione agli atti del processo di files audio contenenti le frasi contestate (sub motivo n. 2 del ricorso, la difesa osserva infatti: «l'unico riscontro oggettivo afferente frasi proferite dal signor Giangregorio nei confronti del signor Caruso [p.o.] riguarda due messaggi vocali trascritti dagli agenti di pg»). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfi il canone, richiesto dal consolidato insegnamento di questa Corte, affinché le dichiarazioni della persona offesa possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato (a tal fine, occorrendo che il giudice «indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata», Sez. 5, n. 1666, del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01).

3. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato.

La valutazione del Giudice di pace, agli occhi del quale è apparsa fuor di dubbio «la natura intimidatoria della condotta emersa all'esito dell'istruttoria», non è né illogica né contraddittoria.

Anche a voler condividere l'assunto difensivo secondo cui il tenore delle espressioni verbali non avrebbe potuto ingenerare timore, nella p.o., per la propria incolumità, va ricordato che, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez.

V, n. 28955 del 24/06/2022, Boccacci, in cui si rinvia a Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 - dep. 20/02/2020, Giuliano, Rv. 278740 — 01; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762 - 01).

Le frasi pronunciate dall'imputato non hanno natura semplicemente ingiuriosa, come preteso dalla difesa, integrando bensì la fattispecie delittuosa di minaccia.

Il tenore inequivoco di quelle (colorite, a voler ricorrere a un eufemismo) frasi (anche ulteriori rispetto alle espressioni, riportate supra, di cui al capo d'imputazione, e risultanti dalla trascrizione dei messaggi audio inviati alla p.o.), cui lo stesso ricorrente fa puntuale riferimento, non lascia alcuno spazio al dubbio.

Ciò vale anche nel caso in cui le espressioni utilizzate volessero interpretarsi come configuranti una minaccia implicita.

In ogni caso, l'impugnata sentenza appare coerente con l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), secondo cui la minaccia, «reato di pericolo», va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951).

Ciò implica, da un lato, e come già ricordato, che il soggetto passivo non necessariamente debba sentirsi effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini, Rv. 170482), e, dall'altro, che al giudice non possa «richiedersi l'accertamento [del] turbamento del destinatario al di fuori di quanto si possa ragionevolmente trarre da tutti i dati, oggettivi e soggettivi, acquisiti al processo» (Sez.

V, n.28955 del 2022, sopra citata).

4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso; alla pronuncia di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex

I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di UDINEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. C5 Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso la sentenza del Giudice di Pace di Udine del 21.06.2021, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena di euro 500,00 di multa, anche tenuto conto della contestata recidiva, per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen, perché «minacciava un male ingiusto a [OSCURATO:PERSONA], dicendo, nel corso di una telefonata, che gliela avrebbe fatta pagare tre volte tanto quanto da lui dovuto, aggiungendo che sapeva lui il modo in cui fare». 2. Con ricorso a firma del difensore di fiducia dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], vengono prospettati due motivi di censura avverso la citata sentenza. 2.1 Con il primo motivo, la difesa eccepisce difetto di prova ex art. 530, comma 2, del codice di rito per errata valutazione delle risultanze emerse all'esito del dibattimento, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa. Su queste ultime, rileva la difesa, si è interamente basato l'editto accusatorio; ciononostante, dette dichiarazioni non sarebbero state sottoposte al necessario vaglio di credibilità soggettiva del dichiarante, così come sarebbe mancata la verifica della attendibilità intrinseca del racconto dello stesso. In particolare, si osserva come la p.o. abbia mostrato incertezze circa l'esatta provenienza delle telefonate dell'imputato, avendo dichiarato, in un primo momento, che le chiamate -in occasione delle quali è stata proferita minaccia - provenivano dall'utenza mobile dell'imputato, per poi ricredersi, affermando che esse provenivano da un numero fisso (non intestato, osserva il difensore, all'imputato). 2.2 Con il secondo motivo, la difesa lamenta-erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 612 cod. pen., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Le frasi pronunciate dall'imputato sarebbero state meramente ingiuriose, per ammissione della stessa p.o. Quest'ultima non avrebbe palesato alcun timore in seguito alle esternazioni dell'imputato, dato il rapporto lavorativo e di amicizia che, da anni, li legava. Dal momento che né il tenore delle espressioni verbali, né il contesto nel quale esse si sono collocate avrebbero potuto ingenerare timore per la propria incolumità o turbamento nella p.o., non ricorrerebbe, nel caso di specie, l'elemento oggettivo caratterizzante il delitto di minaccia. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato perché generico e versato in fatto, con ciò sorvolando sulla preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (sul punto cfr., da ultimo, e ex plurimis, Sez. 5, n. 30739 del 4/05/2022, Palmieri, per rinvii ad altre pronunce; con r(3 riguardo al medesimo, generale, profilo, e in relazione più specifica alle dichiarazioni della p.o., cfr. Sez. 5, n. 12920 del 13/02/2020, Ciotti). Il ricorso è, invero, privo di un confronto effettivo con la motivazione dell'impugnata sentenza. Per aver trascurato tale confronto è sfuggito al ricorrente che la contraddizione da lui segnalata in ordine alle dichiarazioni della p.o. (circa la provenienza delle telefonate dell'imputato: v. ritenuto in fatto, sub 2.1) è stata non soltanto evidenziata nella motivazione dell'impugnata sentenza, ma anche contestualizzata, in maniera né illogica né contraddittoria, con riferimento alle altre emergenze processuali. [OSCURATO:PERSONA] di pace ha infatti affermato che le dichiarazioni della persona offesa sono risultate coerenti anche con l'attività investigativa, ovvero con trascrizioni dei files audio e con i tabulati telefonici, da cui è emerso che la telefonata contestata nel capo di imputazione, pur non essendo provenuta dal telefono cellulare dell'imputato, originava da un numero fisso, il cui prefisso coincideva con quello della città in cui ha sede la ditta di cui l'imputato era legale rappresentante. Peraltro, è la difesa stessa a cadere in contraddizione: per sua stessa ammissione, il riscontro oggettivo alle dichiarazioni di p. o. vi è stato, vista l'acquisizione agli atti del processo di files audio contenenti le frasi contestate (sub motivo n. 2 del ricorso, la difesa osserva infatti: «l'unico riscontro oggettivo afferente frasi proferite dal signor Giangregorio nei confronti del signor Caruso [p.o.] riguarda due messaggi vocali trascritti dagli agenti di pg»). [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, che la motivazione dell'impugnata sentenza soddisfi il canone, richiesto dal consolidato insegnamento di questa Corte, affinché le dichiarazioni della persona offesa possano essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato (a tal fine, occorrendo che il giudice «indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico- giuridico che ha condotto alla soluzione adottata», Sez. 5, n. 1666, del 08/07/2014, dep. 2015, Pirajno, Rv. 261730-01). 3. Il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondato. La valutazione del Giudice di pace, agli occhi del quale è apparsa fuor di dubbio «la natura intimidatoria della condotta emersa all'esito dell'istruttoria», non è né illogica né contraddittoria. Anche a voler condividere l'assunto difensivo secondo cui il tenore delle espressioni verbali non avrebbe potuto ingenerare timore, nella p.o., per la propria incolumità, va ricordato che, ai fini dell'integrazione del delitto di minaccia, non è necessario che la prospettazione di un male ingiusto intimidisca effettivamente il soggetto passivo, essendo invece sufficiente che la condotta posta in essere dall'agente, in relazione alla situazione contingente, sia potenzialmente idonea ad incidere sulla libertà morale della vittima (Sez. V, n. 28955 del 24/06/2022, Boccacci, in cui si rinvia a Sez. 5, n. 6756 del 11/10/2019 - dep. 20/02/2020, Giuliano, Rv. 278740 — 01; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pagano, Rv. 247762 - 01). Le frasi pronunciate dall'imputato non hanno natura semplicemente ingiuriosa, come preteso dalla difesa, integrando bensì la fattispecie delittuosa di minaccia. Il tenore inequivoco di quelle (colorite, a voler ricorrere a un eufemismo) frasi (anche ulteriori rispetto alle espressioni, riportate supra, di cui al capo d'imputazione, e risultanti dalla trascrizione dei messaggi audio inviati alla p.o.), cui lo stesso ricorrente fa puntuale riferimento, non lascia alcuno spazio al dubbio. Ciò vale anche nel caso in cui le espressioni utilizzate volessero interpretarsi come configuranti una minaccia implicita. In ogni caso, l'impugnata sentenza appare coerente con l'insegnamento consolidato della Corte di Cassazione (Sez. 2, n. 21684 del 12/02/2019, Bernasconi, Rv. 275819 - 02), secondo cui la minaccia, «reato di pericolo», va valutata con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013, dep. 2014, B., Rv. 257951). Ciò implica, da un lato, e come già ricordato, che il soggetto passivo non necessariamente debba sentirsi effettivamente intimidito (Sez. 4, n. 8264 del 02/09/1985, Giannini, Rv. 170482), e, dall'altro, che al giudice non possa «richiedersi l'accertamento [del] turbamento del destinatario al di fuori di quanto si possa ragionevolmente trarre da tutti i dati, oggettivi e soggettivi, acquisiti al processo» (Sez. V, n.28955 del 2022, sopra citata). 4. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, pertanto, inammissibile il ricorso; alla pronuncia di inammissibilità, consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13 giugno 2000). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa
Sentenza Cassazione n. 37281/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris