CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 05761/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uro il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c)ie ha concluso chiedendo L ,m- 1,~ • udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 24 febbraio 2022 dalla Corte di appello di Torino, che ha parzialmente riformato la decisione del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il possesso di una falsa carta di identità e patente (aggravato ex art. 61 n. 6 cod. pen.) apparentemente rilasciate dalla Lituania. La riforma in appello è consistita nel proscioglimento per prescrizione quanto alla detenzione della patente, con rideterminazione in mitius della pena. 2. Contro la sentenza di cui sopra ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del proprio difensore, che denunzia omessa motivazione sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanza aggravante. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile. Manifestamnete infondato è il motivo con cui si lamenta la mancata risposta da parte della Corte di Appello; ed invero, nell'atto di appello il ricorrente si era limitato a chiedere genericamente il riconoscimento delle attenuanti generiche laddove esse erano state già concesse dal giudice di primo grado sia pure con giudizio di equivalenza; la deduzione dei motivo in tali termini generici a fronte del già intervenuto riconoscimento, con motivazione congrua, non comportava evidententemente la necessità di una risposta; sicchè tardiva è la lamentela avanzata solo nella presente sede in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. 5. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle amm