CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2026
Cassazione n. 16951/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato .-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II Grado delVeneto n. 109/2024 depositata il 23/01/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 17623/2024Numero sezionale 4158/2026Numero di raccolta generale 16951/2026Data pubblicazione 30/05/2026Con avviso di accertamento n. T6506NM00724/2020, relativo all’annod’imposta 2015, l’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Vicenzacontestava a [OSCURATO:SOCIETA]. violazioni in materia di IVA, assumendo che,nell’ambito dell’attività svolta dalla contribuente (produzione di mangimi eallevamento di pollame attraverso contratti di soccida), le forniture dimangime destinate all’attività di allevamento integrassero “passaggiinterni” tra attività separate, ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.P.R. n. 633del 1972, e dovessero, pertanto, essere valorizzate al “valore normale” exart. 14 del medesimo d.P.R.; sulla base di un confronto tra prezzi praticativerso terzi e prezzi applicati ai “passaggi interni”, l’Ufficio stimava unoscostamento medio ponderato e recuperava maggiore imposta,quantificata in euro 58.894,00, oltre sanzioni e interessi. L’avviso venivanotificato a mezzo PEC in data 19 marzo 2021 (con oggetto “PROT AUREST6506NM00724/2020” e allegato in formato .p7m). La società proponevaricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza,deducendo – tra l’altro – l’inesistenza, nullità o illegittimità dellanotificazione a mezzo PEC, nonché l’illegittimità della pretesa, anche allaluce del diritto unionale in materia di IVA e, nel merito, l’erroneaqualificazione dei conferimenti di mangime in soccida come operazioniimponibili. La CTP di Vicenza, con sentenza n. 126/2022, depositata il 6aprile 2022, dichiarava il ricorso inammissibile per tardività, ritenendorituale la notifica dell’atto impositivo e perentorio il termine di cui all’art.21 del d.lgs. n. 546 del 1992.La società proponeva appello innanzi alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Veneto, insistendo per la riforma della declaratoria diinammissibilità e riproponendo, in via devolutiva, i motivi di merito;l’Agenzia delle Entrate si costituiva e proponeva appello incidentale,chiedendo la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui, inmotivazione, era stata prospettata la riduzione delle sanzioni perNumero registro generale 17623/2024Numero sezionale 4158/2026Numero di raccolta generale 16951/2026Data pubblicazione 30/05/2026acquiescenza ex art. 15 del d.lgs. n. 218 del 1997. La Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Veneto, con sentenza n. 109/2024,depositata il 23 gennaio 2024, respingeva l’appello della contribuente,confermando l’inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività e, inaccoglimento dell’appello incidentale dell’Ufficio, escludeva l’applicabilitàdella riduzione sanzionatoria invocata. Avverso tale decisione, [OSCURATO:SOCIETA]ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’Agenzia delleEntrate si è costituita con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degliartt. 137 ss. e 148 c.p.c., nonché dell’art. 24 Cost., sostenendo che lanotificazione dell’avviso di accertamento a mezzo PEC (19 marzo 2021)sarebbe inesistente o nulla, perché priva di relata di notifica e, comunque,non idonea a porre il destinatario in condizione di conosceretempestivamente l’atto, avuto riguardo all’oggetto del messaggio eall’allegato in formato “.p7m”; ne conseguirebbe l’erroneità delladeclaratoria di tardività del ricorso introduttivo.Il primo motivo è inammissibile e, comunque, infondato.La censura, pur rubricata come error in iudicando, si risolve, in largamisura, nella sollecitazione di una diversa valutazione delle circostanzefattuali poste a base della decisione impugnata (idoneità del testo/oggettodella PEC a rendere riconoscibile l’atto notificato; ordinaria esigibilità deglistrumenti necessari alla lettura di documenti sottoscritti digitalmente;assenza di specifiche anomalie impeditive), valutazione che è preclusa insede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,qui non dedotto.In ogni caso, la doglianza non coglie la ratio decidendi della sentenzaimpugnata. La Corte territoriale ha affermato che la notificazione è stataeffettuata tramite PEC, secondo la normativa vigente, e che l’avviso risultaNumero registro generale 17623/2024Numero sezionale 4158/2026Numero di raccolta generale 16951/2026Data pubblicazione 30/05/2026“consegnato” nella casella del destinatario, con conseguente decorrenzadel termine per impugnare. A tale conclusione conducono gli artt. 45 e 48del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), chel’equivalenza della PEC alla notificazione a mezzo posta, nonché gli artt. 3e 6 del d.P.R. n. 68 del 2005, che disciplinano il servizio di postaelettronica certificata e le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna:il perfezionamento, nei confronti del destinatario, si collega alladisponibilità del messaggio nella sua casella PEC, attestata dalla ricevutadi avvenuta consegna, indipendentemente dalla lettura.La consegna attestata dalla ricevuta genera, inoltre, una presunzionelegale di conoscenza dell’atto recettizio, ai sensi dell’art. 1335 c.c.,superabile solo mediante la prova – gravante sul destinatario – dispecifiche anomalie del procedimento trasmissivo o di impedimentioggettivi non superabili con l’ordinaria diligenza; non è sufficiente laprospettazione di difficoltà generiche di comprensione del messaggio o diapertura dell’allegato, ove non sia dimostrata un’impossibilità concreta enon imputabile di prenderne cognizione.Neppure è fondato il richiamo all’art. 148 c.p.c. e alla necessità di unarelata “in calce” all’atto, poiché tale modello probatorio attiene allenotificazioni eseguite dall’ufficiale giudiziario secondo il paradigmatradizionale, mentre, nelle notificazioni telematiche, la certezza legaledella spedizione e della consegna è assicurata dal sistema delle ricevutePEC; l’assenza di una relata, in senso tradizionale, non integra, di per sé,un’ipotesi di inesistenza o nullità della notificazione a fronte dell’avvenutaconsegna nella casella PEC del destinatario.Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione del principio di prevalenza del dirittodell’Unione, assumendo che, trattandosi di controversia in materia di IVA(materia armonizzata), la definitività dell’atto impositivo, derivante dallaNumero registro generale 17623/2024Numero sezionale 4158/2026Numero di raccolta generale 16951/2026Data pubblicazione 30/05/2026mancata tempestiva impugnazione, non potrebbe impedire l’eliminazionedi una pretesa ritenuta contraria a norme unionali. A sostegno, la societàrichiama le disposizioni della direttiva 2006/112/CE che si assumonoviolate nel merito (in particolare, artt. 18, 19 e 72, quali norme cuicorrispondono, rispettivamente, gli artt. 36, comma 5, 2 e 14 del d.P.R. n.633 del 1972), nonché il principio di neutralità dell’IVA;conseguentemente, chiede di disapplicare, ove occorra, la disciplinainterna che precluderebbe l’esame della pretesa, e segnatamente la regoladecadenziale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.Il secondo motivo è inammissibile, per difetto di specificità, e, comunque,infondato.Sotto il primo profilo, la censura si limita a invocare, in termini assertivi, la“prevalenza” del diritto unionale e la natura armonizzata dell’imposta,senza, però, sviluppare in modo puntuale – nei limiti propri del giudizio dilegittimità – il nesso di incompatibilità tra la regola processuale internache ha determinato la declaratoria di inammissibilità (termine perentoriodi impugnazione) e i principi eurounitari di equivalenza ed effettività. Inparticolare, non viene prospettato che il termine decadenziale previstodall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 sia, per durata o modalitàapplicative, tale da rendere, in concreto, impossibile o eccessivamentedifficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento unionale, né siallegano circostanze specifiche che abbiano impedito alla contribuente diesperire tempestivamente la tutela giurisdizionale avverso l’attoimpositivo.In ogni caso, il motivo non è fondato. Il principio di primazia del dirittodell’Unione impone al giudice nazionale di disapplicare la norma internaincompatibile con quella unionale, ma tale evenienza presupponel’esistenza di un contrasto tra disposizioni, che, nella specie, non èconfigurabile in relazione alla regola processuale decadenziale di cuiall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. I termini di impugnazione, in quantoNumero registro generale 17623/2024Numero sezionale 4158/2026Numero di raccolta generale 16951/2026Data pubblicazione 30/05/2026diretti a garantire stabilità dei rapporti giuridici e certezza del diritto,costituiscono strumenti ordinari e, ove ragionevoli e non discriminatori,compatibili con i principi eurounitari di equivalenza ed effettività; essi nonsono, di per sé, suscettibili di disapplicazione per il solo fatto che lacontroversia concerna un tributo armonizzato, non potendosi ricavare daldiritto dell’Unione un generale obbligo di riesame, nel merito, di attidivenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione.Non è pertinente, al riguardo, il richiamo a ipotesi eccezionali in cui lagiurisprudenza unionale ha scrutinato l’ostacolo del giudicato internorispetto alla piena efficacia del diritto dell’Unione, trattandosi di fattispecieche presuppongono un conflitto tra l’istituto interno e l’attuazione diobblighi eurounitari specifici, e comunque riferite a un giudicato, in sensoproprio. Nel caso in esame, invece, viene in rilievo la diversa situazionedella definitività dell’atto amministrativo per mancato esercizio, neltermine previsto, del rimedio giurisdizionale, situazione nella qualel’ordinamento unionale non impone di elidere la decadenza processuale nédi disapplicare la disciplina interna sul solo presupposto che il contribuentededuca, in via tardiva, l’asserita erronea applicazione di norme unionalisostanziali.Ne consegue che la Corte territoriale ha correttamente arrestato il giudizioalla rilevata tardività del ricorso introduttivo e ha ritenuto non scrutinabilile censure di merito, senza che ciò comporti violazione del principio diprimazia del diritto dell’Unione.Il ricorso va, in ultima analisi, rigettato, dovendosi affermare il seguenteprincipio di diritto: In ultima analisi, il ricorso va rigettato, dovendosiaffermare il seguente principio di diritto: “In materia di IVA, ilconferimento di mangimi, animali o altri mezzi produttivi effettuato dalsoccidante nell’ambito del contratto di soccida costituisce apporto alrapporto associativo e non cessione di beni a titolo oneroso; ne conseguel’inapplicabilità dell’art. 36 del d.P.R. n. 633 del 1972, in tema diNumero registro generale 17623/2024Numero sezionale 4158/2026Numero di raccolta generale 16951/2026Data pubblicazione 30/05/2026trasferimenti di beni tra attività separate, restando esclusa, in difetto delpresupposto impositivo, anche l’assunzione del valore normale qualeparametro di determinazione dell’imponibile”.Le spese sono regolate dalla soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favoredell’Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.900,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, dellostesso d.P.R.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14/05/2026.Il PresidenteLucio Luciotti